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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12844/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 12844/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Frigione
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
dott. , E. , dott.ssa ), trattata la causa ai CP_5 CP_6 Per_3
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione la causa veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze dell' convenuto a far tempo dal 01.07.2011 sino CP_7
al 30.06.2017, con contratti a tempo determinato e successive proroghe, inquadrato con la qualifica di operaio forestale di IV livello, operaio specializzato, parametro 116; di essere stato assunto dall' , con contratto a tempo indeterminato dal CP_1
01.08.2017, con un inquadramento nella qualifica inferiore di operaio forestale di II livello-operaio qualificato, con conseguente declassamento in spregio alla professionalità acquisita nonché riduzione della retribuzione globale;
precisava di aver sempre effettuato mansioni rientranti nel IV livello pertanto, chiedeva il riconoscimento del diritto delle mansioni superiori effettivamente espletate con inquadramento nel IV livello con decorrenza dal
01.08.2017 e la condanna dell al pagamento delle differenze CP_1
retributive da tale data per una somma pari ad € 8.514,93, unitamente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
Nello specifico, chiedeva con il ricorso:“ 1) dare atto, riconoscere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della resistente dal 01/07/2011 al
30/06/2017, inquadrato al IV livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e del
Contratto Integrativo Regionale per la , con la CP_8
qualifica di operaio specializzato/parametro 116 e le mansioni di vivaista specializzato, raccoglitore-selezionatore di semi forestali, addetto alla salvaguardia di patrimoni silvo - pastorali;
2) dare atto, riconoscere e dichiarare che, nel periodo di rapporto di lavoro dal 01/07/2011 al 30/06/2017, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, in virtù di
3 una successione di assunzioni a tempo determinato e innumerevoli proroghe protrattesi sino all'30/06/2017 per poi addivenire alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in data
01/08/2017;
3) dare atto, riconoscere e dichiarare che, nel corso di tutto il summenzionato rapporto lavorativo - di fatto svoltosi dal 1/7/2011 ad oggi - il ricorrente ha sempre svolto alle dipendenze della resistente le mansioni di vivaista specializzato, raccoglitore- selezionatore di semi forestali, addetto alla salvaguardia di patrimoni silvo – pastorali indicate alla lettera e) della narrativa del presente ricorso e che dal 2015 è stato astenuto dal mero abbruciamento del materiale forestale di risulta, dallo spegnimento attivo e dalla movimentazione di carichi manuali di peso superiore ai 10 Kg.;
4) dare atto, riconoscere e dichiarare che dal 01/08/2017 (data assunzione a tempo indeterminato) il ricorrente ha continuato a svolgere alle dipendenze della resistente le medesime mansioni indicate al precedente punto 3 astenendosi dal mero abbruciamento del materiale forestale di risulta, dallo spegnimento attivo e dalla movimentazione di carichi manuali di peso superiore ai 10 Kg;
5) accertare e dichiarare, per quanto possa occorrere, che l'abbruciamento del materiale di risulta e lo spegnimento attivo sono mansioni aggiuntive, poiché non rientrano fra i profili semplificativi del IV livello contrattuale di cui agli art. 49 del CCNL
e 31 del Cirl e trascritti al precedente p. e) della narrativa, svolta pacificamente dal ricorrente, sino al 30/06/2017;
6) accertare e dichiarare, per quanto possa occorrere, che le manovre manuali di carichi non sono previste contrattualmente
4 atteso che è specificato l'ausilio di macchine idrauliche per tali operazioni (art. 11 del Cirl);
7) accertare e dichiarare l'illegittimità della dequalificazione operata dall' a far data dal 01.08.2017, in quanto in dispregio CP_1
del disposto contenuto nell'art. 2103 c.c. nonché dell'art. 8 del
CCNL di categoria e dell'art. 7 del , dell'art. 42 del CP_9
D.lgs. 81/2008 ss. e dell'art. 36 della Costituzione e di ogni altra disposizione di legge che la SV Ill.ma riterrà applicabile nella fattispecie in esame , ha attribuito al ricorrente, un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello acquisito e, comunque, spettategli, senza aver garantito, finanche, la conservazione della retribuzione corrispondente alla qualifica superiore
8) per effetto condannare la resistente , ove occorra previo riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro ( vedasi anche il punto h della narrativa), alla riattribuzione in favore del ricorrente del IV livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e del Contratto
Integrativo Regionale per la , con la qualifica di CP_8
operaio specializzato/parametro 116, già in precedenza attribuitogli, continuativamente dal 01/07/2011 con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dal 1/8/2017 sino al soddisfo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, derivanti dal raffronto tra la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente sino al
30.06.2017 (€ 1.599,37) e quella corrispostagli a decorrere dal
01.08.2017 (€ 1.488,19), unitamente alla ricostruzione della carriera, alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
tali differenze retributive, come da conteggio allegato
(all.19), vengano quantificate al 31/12/2021 in euro 8.514,93 e, comunque, nella maggiore o minore misura che anche a seguito
5 dell'espletamento di un'apposita CTU l'on.le Tribunale riterrà di giustizia;
9) in subordine condannare la resistente, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e ss., dell'art. 2103 c.c., dell'art. 8 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, dell'art. 7 del , dell' art. 36 della CP_9
Costituzione e di ogni altra disposizione contrattuale o di legge che la riterrà applicabile , al pagamento delle differenze CP_10
retributive maturate a far tempo dal 1/8/2017 sino al soddisfo, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, derivanti dal raffronto tra la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente sino al 30/06/2017 (€ 1.599,37) di operaio IV livello/operaio specializzato/Parametro 116) e quella corrispostagli a decorrere dal 01/08/2017 (€ 1.488,19 di operaio II livello/operaio qualificato
/Parametro 108), unitamente alla ricostruzione della carriera, alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
tali differenze retributive, come da conteggio allegato (all.19), vengano quantificate al 31/12/2021 in euro 8.514,93 e, comunque, nella maggiore o minore misura che anche a seguito dell'espletamento di un'apposita CTU l'on.le Tribunale riterrà di giustizia;
10) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il rapporto di lavoro dovesse ritenersi assoggettato alla disciplina del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e ss., accertare e dichiarare lo svolgimento da parte del ricorrente, anche a far data dal
01/08/2017, delle mansioni riconducibili nel IV livello del CCNL di categoria e, per l'effetto condannare la resistente, anche ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norma imperative, pari alle
6 differenze retributive derivanti dal raffronto tra la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente sino al 30/06/2017 (€
1.599,37 di operaio IV livello/operaio specializzato/Parametro 116)
e quella corrispostagli a decorrere dal 01/08/2017 (€ 1.488,19 di operaio II livello/operaio qualificato /Parametro 108), unitamente alla ricostruzione della carriera, alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
tali differenze retributive, come da conteggio allegato (all.19), vengano quantificate al
31/12/2021 in euro 8.514,93 e, comunque, nella maggiore o minore misura che anche a seguito dell'espletamento di un'apposita CTU l'on.le Tribunale riterrà di giustizia;
11) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite oltre anticipazioni rimborso spese generali cap ed iva con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituitasi con memoria depositata in data 01.07.2022, parte convenuta contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, sostenendo la legittimità dell'inquadramento del ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, il Giudicante ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui:“La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs.
n.165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio
7 dell' il cui Parte_2
rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, Legge n. 3 del CP_8
2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore” (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. Lav, 24 aprile 2023, n. 10811; Cass. Lav., 18.07.2023, n.
21006; Cass. Lav., 18.07.2023, n. 21007).
Da tanto discende che non vi è possibilità per il lavoratore di invocare il diritto a conseguire l'inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni di fatto svolte, dovendo la previsione di cui all'art. 8 del CCNL di riferimento, invocata da parte istante, stimarsi recessiva rispetto alla tassativa disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato, che sancisce, al di fuori delle ipotesi di legittima adibizione – che qui non ricorrono – la nullità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori (in tal senso Corte d'Appello di Bari, n. 448 del 08.05.2025).
Ciò posto, occorre esaminare la domanda volta al pagamento delle differenze retributive dovute per l'asserito espletamento di mansioni superiori.
In termini astratti e generali, un'interpretazione della normativa regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale di cui al d.lgs. n. 165/2001 non sarebbe di ostacolo alla loro spettanza, atteso che l'art. 52, comma 5, del T.U. Pubblico Impiego fa salvo il diritto del lavoratore alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
8 Sul punto, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5497 del 02.03.2025, ha statuito:“I lavoratori forestali/agricoli assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche regionali, tra cui ARIF Puglia, sono soggetti alla contrattazione collettiva privatistica del settore, nonostante la natura pubblicistica del loro rapporto di impiego.
Tale applicazione è giustificata dalla specificità del settore e confermata da norme legislative regionali e nazionali che esplicitano tale scelta contrattuale per determinate categorie di dipendenti pubblici”.
Nello specifico, i giudici di “Palazzo Cavour” hanno rimarcato che tale applicazione trova fondamento nella tradizione normativa risalente alle leggi n. 124/1985 e n. 205/1962 ed è stata di recente confermato dall'art.
7-bis, del D.L. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, che nel ribadire l'applicabilità dei contratti collettivi privatistici, ha allineato il modello ai vincoli di spesa e finanziari propri delle pubbliche amministrazioni. Con specifico riferimento alla , l'art. 12 della l.r. n. CP_8
3/2010 prevede espressamente per il personale operaio dell' CP_1
l'applicazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico. Tale disciplina speciale non contrasta con i principi del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, in quanto la sua operatività è limitata agli aspetti strettamente inerenti all'inquadramento, alle mansioni e al trattamento economico, mentre non può derogare alle regole comuni del lavoro privatizzato per altri istituti, come ad esempio l'acquisizione del diritto all'inquadramento per svolgimento di fatto di mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. n.
165/2001. Ne consegue la piena legittimità dell'applicazione delle
9 previsioni della contrattazione collettiva privatistica relative al trattamento economico.
A tanto deve soggiungersi che, sebbene la disposizione dell'art. 12, com. 3, della legge regionale n. 3/2010 sia stata abrogata dall'art. 32 della legge regionale n. 45/2012 (“1. I commi 3, 4, 5 dell'art. 12 della legge regionale 25.02.2010, n. 3 – Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali – sono abrogati.
2. Al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale,
l' avvia, entro Parte_2
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali della stessa applicati e delle confederazioni alla quali essi aderiscono”), l' continua ad applicare la contrattazione CP_1
privatistica nei confronti del proprio personale in quanto il legislatore regionale tramite l'art. 23 della legge regionale n.
36/2017 ha aggiunto il comma 2 quinquies al citato art. 12, l.r.
n. 3/2010 che prevede (tutt'ora) l'assoggettamento del rapporto al contratto collettivo di diritto comune.
D'altronde, nel caso di specie, emerge per tabulas la costante applicazione del contratto privatistico al rapporto di lavoro anche per periodo successivo alla stabilizzazione.
Tuttavia, pur muovendo da tali premesse in astratto favorevoli al lavoratore, la domanda di differenze retributive proposta dal ricorrente non può trovare accoglimento essendo carente la prova in ordine all'espletamento delle mansioni ascrivibili al IV livello a far data dalla sua assunzione a tempo indeterminato.
Sul punto, viene in rilievo quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 35579/2023, laddove, in fattispecie analoghe a quelle di cui è causa, ha
10 affermato:<<l riconoscimento delle differenze retributive dovr essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell espletamento mansioni superiori nell del periodo oggetto rivendicazione non essendo a tal fine sufficiente la limitata al tempo previsto dall contrattazione per maturazione diritto all nella fascia lavorativa superiore>
3.1. come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Civ. Sez. L, n.
21007 del 2023), "una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. Civ. n. 18901/2019)
e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce”>>.
Orbene, alla luce degli asserti giurisprudenziali surriferiti e tenuto conto che la domanda attorea implica il vaglio delle effettive mansioni espletate dal 01.08.2017 in poi, nessuna rilevanza può assumere ai fini del riconoscimento delle invocate differenze retributive l'inquadramento dell'istante, negli anni antecedenti, nel IV livello retributivo del CCNL.
Anche gli attestati di servizio versati in atti (cfr. docc. n. 2 e 3) non risultano sufficienti a dimostrare l'espletamento da parte del ricorrente delle invocate mansioni superiori.
11 Invero, nel primo certificato si legge:“Dal 03 agosto 2017 ad settembre 2020 ha svolto attività cantieristica sui cantieri forestali siti in agro del Comune di Ceglie Messapica, esclusivamente con attrezzi manuali e lontani da zone di abbruciamento, e attività di avvistamento presso la sede dove sono allocati gli spogliatoi. […]
Da ottobre 2020 a seguito di esigenze di servizio legate alla carenza di cantieri forestali, ha svolto attività vivaistica presso il
Vivaio di Ristinco sito in agro del Comune di Brindisi”.
Mentre, nel secondo certificato si precisa:“Il sig. , Parte_1
come già indicato nella precedente nota, a seguito della comparsa di limitazioni alla mansione specifica, non è stato più impegnato in attività che comportassero la sua esposizione a fattori di rischio.
Pertanto, nel dicembre 2015 in poi si è ritenuto opportuno, al fine di tutelare il lavoratore di utilizzare lo stesso presso la sede di Ceglie, dove, nell'area circostante, si occupava di attività di sarchiatura, sfalcio dell'erba ed irrigazione delle piante presenti e, laddove, impegnato sui cantieri forestali, svolgeva interventi di sarchiatura o rimozione di materiale di risulta derivante alle attività di taglio/depezzamento. Durante il periodo estivo ha sempre svolto attività di avvistamento dal piazzale antistante la sede di Ceglie.
Da ottobre 2020, a seguito di esigenze di servizio, legate alla carenza di cantieri forestali, ha svolto attività vivaistica presso il
Vivaio di Restinco consistente in attività di setacciamento del terreno, rimozione manuale di erbe infestanti presenti nei vasi, rivaso di piante e sarchiature”.
Tuttavia, le attività ivi indicate risultano compatibili con il II livello “operaio qualificato” del CCNL.
A mente dell'art. 49 del CCNL di riferimento, al livello II appartengono:“Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali,
12 svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.
In virtù dello stesso articolo le figure professionali ricomprese in questo livello sono le seguenti:“conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
- addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali); - selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
- addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; - muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
- conduttori di veicoli a trazione animale;
- addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
- addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzione strade)”.
Mentre, al livello IV “Operai specializzati/Parametro 116” sono collocati:“quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità”.
La predetta disposizione elenca i profili professionali ricompresi in tale livello:
“operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico-forestali; - meccanici;
- innestatori, potatori;
- reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
- muratori specializzati;
- addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
- motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali”.
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate e dalla documentazione versata in atti emerge il corretto
13 inquadramento del ricorrente al livello contrattuale II del CCNL di riferimento, il quale include tra le attività quelle di sarchiatura, sfalcio dell'erba ed irrigazione delle piante presenti, rimozione di materiale di risulta, rimozione di erbe infestanti e rivaso di piante
(che, tra l'altro, risultano persino ricomprese nel I livello del CCNL che contempla tra i profili professionali proprio gli “addetti alle sarchiature, zappettature, estirpazioni delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine, lavori di manovalanza per semplici opere di presidio”).
Quanto all'attività di vivaista specializzato nonché all'attività di raccolta- selezione di semi forestali, che effettivamente rientrano al IV livello dell'art. 49 di cui al CCNL di riferimento, non vi è prova del loro espletamento da parte del lavoratore nel periodo successivo alla sua stabilizzazione, ovvero dal 01.08.2017.
Peraltro, negli attestati di servizio invocati da parte istante relativamente al periodo di lavoro in questione non vi è menzione di tali specifiche mansioni.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive e alla conseguente regolarizzazione previdenziale e contributiva;
né sussistono i presupposti per l'accoglimento di pretese risarcitorie sollevate parte ricorrente.
Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti in virtù delle oscillazioni giurisprudenziali intervenute in materia.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
14 Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da con ricorso depositato in data 17.12.2021, così Parte_1
provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, 22.05.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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