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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 270/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
il 24.12.1968 e residente in [...], C.F.
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Agostino ( pec: C.F._1 C.F._2
fax 011.489588) ed elettivamente domicil dio in Email_1 Torino, Via Luigi Cibrario n. 6, per delega in atti.
PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1
, nata a [...] l'[...] e residente in [...] Inghi PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 18.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente all'udienza del 6.11.2024 ha chiesto la sola pronuncia divorzile come da ricorso con rinuncia ai termini. Per il P.M. V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 13/11/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e han contratto matrimonio concordatario, in Torino, in data 15.09.1991 (Parte II, Pt_1 CP_1 Per Serie A, Num 0 ) in regime di comunione dei beni. Dall'unione sono nati, in Torino, in data 2.12.1991 e in data 3.07.1994, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Le parti si s eparate Per_2 consensual vanti al Tribunale di Ivrea all'udienza presidenziale del 28.10.2013 e la separazione è stata omologata in data 12.11.2013, come da decreto in atti. Ha agito il ricorrente chiedendo la sola pronuncia divorzile e all'udienza del 6.11.2024 il GR ha audito il ricorrente, non comparsa né costituita la convenuta. Parte ricorrente ha concluso come da ricorso chiedendo la sola pronuncia divorzile Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale.
pagina 1 di 2 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, il quale è rimasto contumace nel presente giudizio. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tenuto conto della natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) e della non opposizione della parte convenuta, non vengono poste a carico di quest'ultima le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e Parte_1
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
- Non si accollano le spese alla parte convenuta. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 18.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba
IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 270/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
il 24.12.1968 e residente in [...], C.F.
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Agostino ( pec: C.F._1 C.F._2
fax 011.489588) ed elettivamente domicil dio in Email_1 Torino, Via Luigi Cibrario n. 6, per delega in atti.
PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1
, nata a [...] l'[...] e residente in [...] Inghi PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 18.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente all'udienza del 6.11.2024 ha chiesto la sola pronuncia divorzile come da ricorso con rinuncia ai termini. Per il P.M. V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 13/11/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e han contratto matrimonio concordatario, in Torino, in data 15.09.1991 (Parte II, Pt_1 CP_1 Per Serie A, Num 0 ) in regime di comunione dei beni. Dall'unione sono nati, in Torino, in data 2.12.1991 e in data 3.07.1994, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Le parti si s eparate Per_2 consensual vanti al Tribunale di Ivrea all'udienza presidenziale del 28.10.2013 e la separazione è stata omologata in data 12.11.2013, come da decreto in atti. Ha agito il ricorrente chiedendo la sola pronuncia divorzile e all'udienza del 6.11.2024 il GR ha audito il ricorrente, non comparsa né costituita la convenuta. Parte ricorrente ha concluso come da ricorso chiedendo la sola pronuncia divorzile Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale.
pagina 1 di 2 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, il quale è rimasto contumace nel presente giudizio. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda attorea di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tenuto conto della natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) e della non opposizione della parte convenuta, non vengono poste a carico di quest'ultima le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e Parte_1
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
- Non si accollano le spese alla parte convenuta. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 18.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba
IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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