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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1232/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO CO, Presidente
SAVO AMODIO TO, RE
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1697/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11027/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 03/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230126313443000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 391/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 3 settembre 2024, n. 11027/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 31, in composizione monocratica, con la quale è stato rigettato il suo ricorso, avente ad oggetto una cartella di pagamento per tassa automobilistica per l'anno 2021, per complessivi 197,07 euro.
Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti.
Nell'appello viene dedotto:
1) il difetto di motivazione della suddetta decisione, che si sarebbe appiattita sulle controdeduzioni delle parti resistenti in giudizio.
In particolare, essa non avrebbe valutato la legittimità della legge regionale del Lazio n. 12/2011, che, all'art. 1, comma 5, consente la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, ponendosi in violazione della corrispondente normativa statale, omettendo due passaggi procedurali ineludibili, quali il processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, da notificare al proprietario del mezzo, e la notifica di un'ingiunzione di pagamento, nel caso di protratto inadempimento;
2) la mancanza di un previo avviso bonario, previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente e, comunque, di un avviso di accertamento congruamente motivato.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale eccepisce l'inammissibilità dell'appello, in quanto meramente ripetitivo delle doglianze mosse con il ricorso di primo grado, senza perciò sottoporre a critica alcuna il ragionamento effettuato dalla sentenza impugnata.
Nel merito, afferma la legittimità del proprio operato, stante l'inequivoca disciplina recata dalla legge regionale n. 12/2011, i cui principi sarebbero avallati dalla decisione della Corte costituzionale n. 152/2018, resa su una legge di altra Regione, ma di contenuto sostanzialmente analogo a quella laziale.
E' presente altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale eccepisce anch'essa l'inammissibilità dell'appello per la stessa ragione fatta valere dalla Regione Lazio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'attività prodromica all'emanazione della cartella di pagamento.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, il che consente di non esaminare la prima delle due eccezioni in rito sollevate da ambedue le parti resistenti, vale a dire l'assoluta genericità dei motivi di gravame, in quanto meramente ripetitivi di quelli proposti in primo grado.
Quanto al pur eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riguardo all'attività prodromica all'emanazione della cartella di pagamento, in ogni caso la sua presenza in giudizio si giustifica atteso che essa è l'emittente della cartella di pagamento impugnata nella specie.
Nel merito, come si è accennato in precedenza, i due motivi di doglianza vanno disattesi.
1) Quanto al primo, va evidenziato, innanzi tutto, che, stante l'effetto devolutivo dell'appello nell'ambito del processo tributario, può affrontarsi direttamente la questione di diritto posta all'esame del Collegio, prescindendo dall'esame del motivo concernente il vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
Assume la contribuente che la legge regionale del Lazio n. 12/2011, laddove, all'art. 1, comma 5, consente la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, si porrebbe in patente contrasto con la normativa statale costituita dall'art. 38 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, che imporrebbe la previa redazione di un processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, da notificare al proprietario del mezzo entro 90 giorni dall'accertamento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 1978 n. 27.
A tale adempimento avrebbe dovuto fare seguito la notifica di un'ingiunzione di pagamento, nel caso di protratto inadempimento della contribuente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto del contribuente.
Come puntualmente rilevato dalle controparti in giudizio, la legittimità del modus operandi osservato nella specie è stata scrutinata dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 luglio 2018 n. 152, con riguardo ad una legge della Regione Sicilia, di contenuto e di portata analoga a quella in esame.
La Corte, in primo luogo, ha evidenziato che l'accertamento inerente allo specifico tributo è connotato da un'evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare.
Infatti, la definizione della pretesa impositiva riposa, di regola, sulla spontaneità di adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione stabiliti, secondo canoni standard, dalla norma impositiva.
In caso di inadempimento, quindi, la determinazione della pretesa tributaria si correla ad un'indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti al puntuale adempimento della prestazione richiesta.
Fatta la suddetta premessa, la Corte costituzionale ha evidenziato che, a fronte dell'evidente modestia tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo, si neutralizzano, in coerenza, i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo.
Tale conclusione è avallata dalla natura del ruolo, puntualmente enunciata nella sentenza della Consulta, che deve considerarsi diversamente graduata in rapporto alla complessità dell'attività di verifica che precede e sostanzia la determinazione del dovuto e, quindi, a seconda delle caratteristiche proprie della pretesa tributaria.
La Corte ha altresì posto l'accento sull'evoluzione del sistema tributario statale, sempre più interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione, citando, in proposito, la disciplina introdotta dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, chiamata a regolare l'azione impositiva inerente le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto.
La conclusione raggiunta depotenzia, naturalmente, anche il secondo profilo di doglianza prospettato, vale a dire la mancanza di un previo avviso bonario, ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Tale aspetto è stato puntualmente esaminato dalla Corte costituzionale, la quale, proprio facendo leva sulle evidenziate caratteristiche del tributo e, quindi, dell'attività di esazione coatta, ha escluso la possibilità di configurare un contrasto fra la norma regionale del tenore e degli effetti anzidetti e i principi sanciti dallo
Statuto del contribuente.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Sussistono giusti motivi, stante anche la parvità dell'importo oggetto della controversia, per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO CO, Presidente
SAVO AMODIO TO, RE
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1697/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11027/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 03/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230126313443000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 391/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 3 settembre 2024, n. 11027/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 31, in composizione monocratica, con la quale è stato rigettato il suo ricorso, avente ad oggetto una cartella di pagamento per tassa automobilistica per l'anno 2021, per complessivi 197,07 euro.
Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti.
Nell'appello viene dedotto:
1) il difetto di motivazione della suddetta decisione, che si sarebbe appiattita sulle controdeduzioni delle parti resistenti in giudizio.
In particolare, essa non avrebbe valutato la legittimità della legge regionale del Lazio n. 12/2011, che, all'art. 1, comma 5, consente la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, ponendosi in violazione della corrispondente normativa statale, omettendo due passaggi procedurali ineludibili, quali il processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, da notificare al proprietario del mezzo, e la notifica di un'ingiunzione di pagamento, nel caso di protratto inadempimento;
2) la mancanza di un previo avviso bonario, previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente e, comunque, di un avviso di accertamento congruamente motivato.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, la quale eccepisce l'inammissibilità dell'appello, in quanto meramente ripetitivo delle doglianze mosse con il ricorso di primo grado, senza perciò sottoporre a critica alcuna il ragionamento effettuato dalla sentenza impugnata.
Nel merito, afferma la legittimità del proprio operato, stante l'inequivoca disciplina recata dalla legge regionale n. 12/2011, i cui principi sarebbero avallati dalla decisione della Corte costituzionale n. 152/2018, resa su una legge di altra Regione, ma di contenuto sostanzialmente analogo a quella laziale.
E' presente altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale eccepisce anch'essa l'inammissibilità dell'appello per la stessa ragione fatta valere dalla Regione Lazio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'attività prodromica all'emanazione della cartella di pagamento.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, il che consente di non esaminare la prima delle due eccezioni in rito sollevate da ambedue le parti resistenti, vale a dire l'assoluta genericità dei motivi di gravame, in quanto meramente ripetitivi di quelli proposti in primo grado.
Quanto al pur eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con riguardo all'attività prodromica all'emanazione della cartella di pagamento, in ogni caso la sua presenza in giudizio si giustifica atteso che essa è l'emittente della cartella di pagamento impugnata nella specie.
Nel merito, come si è accennato in precedenza, i due motivi di doglianza vanno disattesi.
1) Quanto al primo, va evidenziato, innanzi tutto, che, stante l'effetto devolutivo dell'appello nell'ambito del processo tributario, può affrontarsi direttamente la questione di diritto posta all'esame del Collegio, prescindendo dall'esame del motivo concernente il vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
Assume la contribuente che la legge regionale del Lazio n. 12/2011, laddove, all'art. 1, comma 5, consente la diretta iscrizione a ruolo degli importi evasi, si porrebbe in patente contrasto con la normativa statale costituita dall'art. 38 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, che imporrebbe la previa redazione di un processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, da notificare al proprietario del mezzo entro 90 giorni dall'accertamento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 1978 n. 27.
A tale adempimento avrebbe dovuto fare seguito la notifica di un'ingiunzione di pagamento, nel caso di protratto inadempimento della contribuente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto del contribuente.
Come puntualmente rilevato dalle controparti in giudizio, la legittimità del modus operandi osservato nella specie è stata scrutinata dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 luglio 2018 n. 152, con riguardo ad una legge della Regione Sicilia, di contenuto e di portata analoga a quella in esame.
La Corte, in primo luogo, ha evidenziato che l'accertamento inerente allo specifico tributo è connotato da un'evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare.
Infatti, la definizione della pretesa impositiva riposa, di regola, sulla spontaneità di adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione stabiliti, secondo canoni standard, dalla norma impositiva.
In caso di inadempimento, quindi, la determinazione della pretesa tributaria si correla ad un'indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti al puntuale adempimento della prestazione richiesta.
Fatta la suddetta premessa, la Corte costituzionale ha evidenziato che, a fronte dell'evidente modestia tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo, si neutralizzano, in coerenza, i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo.
Tale conclusione è avallata dalla natura del ruolo, puntualmente enunciata nella sentenza della Consulta, che deve considerarsi diversamente graduata in rapporto alla complessità dell'attività di verifica che precede e sostanzia la determinazione del dovuto e, quindi, a seconda delle caratteristiche proprie della pretesa tributaria.
La Corte ha altresì posto l'accento sull'evoluzione del sistema tributario statale, sempre più interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione, citando, in proposito, la disciplina introdotta dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, chiamata a regolare l'azione impositiva inerente le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto.
La conclusione raggiunta depotenzia, naturalmente, anche il secondo profilo di doglianza prospettato, vale a dire la mancanza di un previo avviso bonario, ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Tale aspetto è stato puntualmente esaminato dalla Corte costituzionale, la quale, proprio facendo leva sulle evidenziate caratteristiche del tributo e, quindi, dell'attività di esazione coatta, ha escluso la possibilità di configurare un contrasto fra la norma regionale del tenore e degli effetti anzidetti e i principi sanciti dallo
Statuto del contribuente.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Sussistono giusti motivi, stante anche la parvità dell'importo oggetto della controversia, per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.