TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16720/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANTONIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DI CEFALONIA 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. ROMANO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINAT Controparte_1 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MURRI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARTINAT ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e nel merito, in via principale
1) accertare e dichiarare la natura precaria ex art. 1810 c.c. del contratto di comodato ad uso gratuito in data 10.03.2020 tra l'odierno ricorrente e la IG.ra ; Controparte_1
2) dichiarare, comunque, risolto il suddetto contratto a seguito della richiesta di restituzione del bene di cui alla mail 17.05.2022 del comodante e successivo spontaneo definitivo rilascio dell'immobile da pagina 1 di 9 parte della IG.ra in data 5.06.2022; Controparte_1
3) in ogni caso, condannare la IG.ra al rilascio dell'immobile di via Col di Lana Controparte_1
n. 16 in Bologna, di proprietà del ricorrente, dichiarando non opponibile al IG. il Parte_1
decreto provvisorio 15.03.2023 emesso dal Tribunale Civile di Bologna nel procedimento per affidamento di minore sub RG n. 16876/2022, con eventuale conseguente revoca e/o nullità e/o annullabilità del provvedimento sul punto;
in via subordinata
4) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per le ragioni di cui in narrativa, disporre la restituzione del bene da parte della IG.ra per urgente Controparte_1
bisogno del ricorrente;
quanto alle spese di lite
5) condannare la IG.ra alla rifusione delle spese per compensi professionali ex Controparte_1
DM 147/2022 relativi alla precedente fase di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 in conformità della FE n. 57 del 10.10.2023 [v. doc. 8], oltre alla rifusione degli oneri versati dal ricorrente all'Organismo di Mediazione [v. doc. 7];
6) condannare, in ultimo, la IG.ra alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1
giudizio ex DM 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio:
Si chiede rimettersi la causa in istruttoria ammettendo prova testimoniale sui capitoli di seguito formulati:
1. Vero che i rapporti tra il IG. e la figlia sono sempre stati connotati da Parte_1 Controparte_1
forte conflittualità e tensione che generavano frequenti dissapori tra i due?
2. Vero che tra padre e figlia, prima del gennaio 2020, vi era stato un lungo periodo di non frequentazione e assenza di dialogo?
3. Vero che i primi di gennaio 2020 la IG.ra , venuta a conoscenza del rilascio del Controparte_1 bilocale di via Col di Lana n. 16 in Bologna da parte del precedente conduttore, chiese al padre l'uso gratuito del bene per qualche mese lamentando l'impossibilità di reperire un appartamento più confortevole per via delle difficoltà economiche in cui versava in quel momento senza un'occupazione stabile?
4. Vero che il IG. accettò, dopo varie telefonate della figlia, di concederle l'immobile in CP_1
comodato gratuito con l'impegno di quest'ultima a restituirglielo dopo qualche mese avendo il primo necessità della rendita economica che la locazione gli garantiva?
5. Vero che la IG.ra accettò le condizioni di cui al precedente capitolo postele dal Controparte_1 pagina 2 di 9 padre per il comodato gratuito del bilocale ad uso temporaneo e provvisorio?
6. Vero che, all'epoca della richiesta, il IG. era al corrente delle relazioni sentimentali Parte_1
della figlia ? CP_1
7. Vero che la IG.ra rilasciava l'appartamento di via Col di Lana n. 16 in data Controparte_1
6.06.2022?
8. Vero che l'immobile di via Col di Lana n. 16 in Bologna risulta libero dalla fine del mese di ottobre
2023?
Si indica a teste la IG.ra residente in [...]”. Testimone_1
La convenuta così conclude:
“insiste pertanto nelle conclusioni rassegnate, in via principale, con la memoria di costituzione, e quindi “rigettare le richieste tutte avanzate nel presente giudizio dal Sig. ”. Parte_1
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, anche con riferimento alla precedente fase di mediazione”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente con il proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c., esponeva: Parte_1
- che con contratto del 10 marzo 2020 aveva concesso in comodato precario, ex art. 1810 c.c., alla figlia – con la quale i rapporti erano sempre stati difficili e caratterizzati da lunghi Controparte_1
periodi di sospensione – l'immobile di sua proprietà situato a Bologna, in via Col di Lana 16, int. 1, meglio identificato in ricorso, quale mera “sistemazione temporanea e provvisoria”;
- che ciò era avvenuto perché la figlia, nel mese di gennaio 2020, si era a lui rivolta pregandolo di ospitarla per qualche mese, essendo priva di stabile attività lavorativa, in attesa del reperimento di un lavoro tale da consentirle di prendere in locazione un immobile;
- che, solo per tale motivo, egli aveva deciso di concedere in comodato alla figlia l'immobile di sua proprietà, situato a breve distanza dalla propria casa di abitazione e da poco rilasciato dal precedente conduttore (31 dicembre 2019);
- che i due anni seguenti erano stati caratterizzati da grandi difficoltà dovute al diffondersi della pandemia ed al periodo emergenziale;
- che, venuta meno tale situazione, egli aveva successivamente comunicato alla figlia, con mail del 17 maggio 2022, la necessità di avere nuovamente la disponibilità dell'appartamento entro e non oltre la data del 22 maggio 2022;
pagina 3 di 9 - che a tale comunicazione era seguito lo spontaneo e definitivo rilascio dell'immobile da parte della figlia, avvenuto il successivo 6 giugno 2022;
- che, tuttavia, a sua insaputa, il Tribunale di Bologna, con decreto provvisorio emesso in data 15 marzo 2023 nel corso del giudizio di affidamento del figlio minorenne promosso dalla figlia nei confronti dell'ex compagno , aveva disposto l'assegnazione dell'immobile Controparte_2 alla figlia “sull'erroneo e non provato presupposto che trattavasi di comodato per finalità familiari”;
- che la ricostruzione dei fatti offerta in quel procedimento dalla figlia – secondo cui il suo allontanamento dall'immobile era stato determinato dalle violente condotte del marito e dai continui maltrattamenti – non era corrispondente al vero, non era comunque provata ed era contestata dalla difesa del compagno, che, sempre in quel procedimento, si era costituito solo successivamente al provvedimento in questione (pronunciato dunque in assenza del contraddittorio);
- che, in particolare, lo stesso pubblico ministero del procedimento penale iniziato a seguito della querela presentata dalla figlia nei confronti dell'ex compagno aveva ritenuto non credibile la versione offerta dalla figlia ed aveva formulato richiesta di archiviazione per il reato di maltrattamenti in famiglia inizialmente ipotizzato;
- che in ogni caso la stessa , con il proprio comportamento, aveva confermato l'assenza di CP_1 qualsiasi “eIGenza familiare”, non avendo essa né dall'uscita dall'abitazione, avvenuta il 6 giugno
2022, né dall'ottenimento del titolo giudiziale, il 15 marzo 2023, più fatto ritorno in tale abitazione, neppure con l'attivazione di procedura esecutiva.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente deduceva la natura di comodato precario dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 c.c., con la possibilità, da parte sua, di determinarne la cessazione a semplice richiesta, anche in ragione del fatto che la figlia, su sua richiesta, aveva rilasciato l'immobile e non vi aveva più fatto ritorno per quasi due anni;
e concludeva chiedendo, in via principale, che, accertata la natura “precaria” del comodato, venisse dichiarata la risoluzione del contratto per effetto della richiesta di restituzione e del successivo rilascio spontaneo da parte della figlia, con condanna della stessa al rilascio, “dichiarando non opponibile”, ad esso ricorrente, “il decreto provvisorio 15.03.2023 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento per affidamento di minore (…), con eventuale conseguente revoca e/o nullità e/o annullabilità del provvedimento sul punto”. In via subordinata, evidenziando la ravvisabilità di motivi di urgente bisogno, chiedeva che venisse in ogni caso disposta la restituzione, in suo favore, dell'immobile, con condanna della stessa alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione e processuali.
pagina 4 di 9 Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta che Controparte_1
contestava la fondatezza della domanda del ricorrente, della quale chiedeva il rigetto.
Esponeva, in particolare, di avere iniziato la frequentazione con il compagno nell'anno 2015 e CP_2
di avere poi comunicato al padre, nel febbraio 2020, di essere rimasta incinta, tanto che il padre le aveva concesso in comodato gratuito, per il soddisfacimento delle eIGenze familiari sue e del bambino,
l'immobile in questione;
di avere poi avuto problemi con il compagno, con il quale la convivenza era diventata intollerabile, anche se il padre non aveva accettato la sua decisione di interrompere la relazione con il compagno e di sottrarsi ai comportamenti violenti di questi e le aveva anzi intimato, così pensando di “rinsaldare il rapporto di coppia”, di lasciare l'immobile per essere intenzionato a concederlo in comodato per le stesse eIGenze ed alle medesime condizioni al compagno.
La convenuta evidenziava, quindi, di avere dovuto lasciare solo momentaneamente l'immobile a causa dei continui comportamenti del compagno (recandosi a vivere presso la madre che l'aveva ospitata, insieme al bambino), di avere presentato querela e di avere proposto ricorso ex art. 337bis c.c. dinanzi al Tribunale di Bologna per chiedere l'affido esclusivo del minore e la sua collocazione presso di sé, oltre all'assegnazione della casa familiare dove era rimasto a vivere l'ex compagno, il quale non l'aveva lasciata fino a tempi recenti, consentendo così a lei ed al figlio di rientrarvi, versando essa in una situazione economica tale da non consentirle di sostenere, da sola, i costi di una locazione.
Contestava, infine, la spontaneità dell'allontanamento, avendo anzi essa iniziato procedura esecutiva di rilascio che non era stata portata a termine solo perché aveva appreso da una educatrice che l'ex compagno non abitava più nell'immobile di proprietà del padre, attivandosi quindi per il recupero delle chiavi, tramite il proprio legale, e facendo rientro nell'immobile stesso.
Espletata l'istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, con la concessione di termine per note conclusive, all'udienza del 25 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale e discutevano la causa;
ad esito della discussione veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.
* * *
In fatto è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta – che in data 10 marzo 2020 il ricorrente aveva concesso in “comodato ad uso gratuito” alla convenuta Parte_1 [...]
l'immobile di sua proprietà situato a Bologna, in via Col di Lana 16 prevedendone la CP_1 destinazione “ad uso di civile abitazione del comodatario e delle persone con lui conviventi” (cfr. contratto di comodato prodotto con il doc. 1 del ricorrente).
pagina 5 di 9 Controversa, tra le parti, è innanzitutto la natura di tale comodato, se cioè le parti, con la conclusione di tale accordo, avessero inteso attribuirgli natura c.d. “precaria” (con la sua qualificazione ai sensi dell'art. 1810 c.c. e con la conseguente possibilità per il comodante di ottenere il rilascio dell'immobile a semplice richiesta) o se tale accordo rispondesse, invece, ad eIGenze familiari della figlia del ricorrente.
Orbene, nella specie, valutate le modalità ed i tempi di tale accordo e valutata altresì la situazione personale e familiare della convenuta, anche alla luce della comunicazione di restituzione inviata dallo stesso ricorrente alla figlia il 17 maggio 2022, deve senza dubbio ritenersi che la finalità del comodato in questione fosse proprio quella di soddisfare eIGenze familiari della convenuta.
Depongono in tal senso il tenore dell'accordo (con l'indicazione della destinazione dell'immobile a
“civile abitazione” non solo del comodatario, ma altresì “delle persone con lui conviventi”), l'epoca di conclusione del comodato (sei mesi prima della nascita del figlio della ricorrente, attualmente affidato ai Servizi sociali, dopo la cessazione della convivenza con il padre del minore, ma collocato presso la madre: cfr. provvedimento del Tribunale di Bologna del 15 marzo 2023, di cui al doc. 3 di parte ricorrente), la circostanza che il padre fosse pienamente consapevole (e da tempo) della convivenza della figlia con il nipote ed il compagno, padre del bambino, nell'abitazione (resa evidente dal tenore della comunicazione del 17 maggio 2022, della quale si dirà meglio in seguito) e, infine, il lungo lasso di tempo trascorso prima dell'invio di tale comunicazione, quando la convivenza della coppia e la presenza del minore erano evidentemente già note da tempo (come emerge dalla documentazione – prodotta dallo stesso ricorrente – relativa al procedimento penale iniziato a carico dell'ex compagno della figlia, per il reato di maltrattamenti in famiglia, e conclusosi con provvedimento di archiviazione del g.i.p. del Tribunale di Bologna, a seguito di opposizione all'archiviazione).
In particolare, come detto, proprio il tenore della richiesta di rilascio dell'immobile (trasmessa dal ricorrente-comodante alla convenuta-comodataria il 17 maggio 2022) dà conto della sicura destinazione dell'immobile al soddisfacimento delle eIGenze del nucleo familiare della convenuta, all'epoca – si ripete – da tempo costituito, laddove lo stesso ricorrente, convinto (come palesato dal tenore di tale comunicazione, letta alla luce degli atti del procedimento penale prodotti dallo stesso ricorrente) che il deterioramento del rapporto con l'ex compagno fosse imputabile unicamente al comportamento della figlia, per lo stesso ricorrente fortemente criticabile e non condivisibile, comunicava a entrambi, “a causa della (loro) condizione di instabilità del rapporto ed allo scopo di Co riequilibrarlo urgentemente favorendo nel contempo la salute di ” (figlio minore della coppia), la richiesta di restituzione, nell'arco di pochi giorni, dell'appartamento per la sua (successiva) “consegna” pagina 6 di 9 Co al figlio minore della coppia, ma con la con precisazione che “poiché (era) minore” sarebbe stato il padre a “farne le veci di legge”, avendo questi un lavoro, e con l'ulteriore precisazione che ciò CP_2 avveniva nella speranza che “il formale passaggio di consegne (avrebbe contribuito) a saldare il (…) Co rapporto”, a garanzia del minore (“avendo tutti noi sommamente presente la salute di ”: cfr. comunicazione di cui al doc. 2 del ricorrente, prodotta anche dalla convenuta).
Conformemente, del resto, al condivisibile orientamento della Suprema Corte, il comodante, quando il comodato sia stipulato senza limiti di durata a favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle eIGenze familiari, e in particolare alla tutela della prole, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche in caso di crisi familiare (cfr. Cass. 24618/2015).
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni, deve dunque ritenersi pacificamente accertata la riconducibilità del contratto in questione alle previsioni di cui agli artt. 1803 e 1809 c.c., con la conseguente facoltà per il comodante – qualora non siano ancora venute meno le eIGenze a fondamento del rapporto (come nella fattispecie in esame) – di ottenere il rilascio dell'immobile solo per l'ipotesi di sopravvenuto bisogno, urgente e imprevisto.
Sostiene, peraltro, il ricorrente (circostanza, questa, evidenziata anche con il ricorso introduttivo) che l'allontanamento della figlia dall'abitazione (a lei originariamente concessa in comodato) sarebbe, comunque, avvenuto spontaneamente (poco tempo dopo l'invio della comunicazione in questione): e ciò – sempre a detta del ricorrente – varrebbe a comprovare l'assenza originaria delle “eIGenze familiari” alla base della concessione in godimento, gratuita, dell'immobile, tanto più che la figlia non era rientrata nell'abitazione neppure a seguito dell'ottenimento del titolo giudiziale e l'appartamento era rimasto libero per mesi.
Sul punto è sufficiente rilevare – per dedurne l'infondatezza dell'assunto del ricorrente (e per escludere anche un'eventuale risoluzione per mutuo consenso del contratto, a voler ritenere tale domanda implicitamente proposta con il ricorso introduttivo) – che l'allontanamento della convenuta non può certo ritenersi spontaneo, non tanto per l'eventuale sussistenza di condotte dell'ex compagno integranti il reato di maltrattamenti in famiglia (già oggetto di provvedimento di archiviazione del g.i.p. di
Bologna e, in ogni caso, estranee al presente giudizio riguardante solamente il rapporto di comodato intercorrente tra il ricorrente e la convenuta), quanto per la pacifica conflittualità del rapporto di quest'ultima con l'ex compagno (anche in tal caso resa palese proprio dalle parole spese dal ricorrente nella comunicazione del 17 maggio 2022), di per sé idonea a comprovare quella situazione di intollerabilità della relazione di convivenza che, a detta della convenuta, l'aveva spinta ad allontanarsi pagina 7 di 9 dall'abitazione familiare e ad essere ospitata dalla madre, fino a quando, tentata la via dell'esecuzione forzata (cfr. doc.ti 4-8 del fascicolo della convenuta) per il rilascio dell'immobile da parte dell'ex compagno (che ancora vi viveva, tanto che la convenuta, con il ricorso ex art. 337bis c.c. dinanzi al
Tribunale di Bologna, aveva chiesto, tra l'altro, l'assegnazione a sé dell'abitazione in questione, per viverci unitamente al minore, collocato presso di lei) e dopo aver appreso del definitivo allontanamento spontaneo dell'ex compagno, aveva richiesto (e ottenuto) dal padre la consegna delle chiavi dell'appartamento nel mese di gennaio 2024 (cfr. doc. 11 di parte convenuta).
Disattesa dunque la domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del rapporto di comodato per effetto della richiesta di restituzione o per mutuo consenso, proposta in via principale dal ricorrente, va, poi, osservato che appare infondata anche la domanda, proposta in via subordinata, di accertamento della cessazione del rapporto e di condanna al rilascio dell'immobile per urgente bisogno del comodante.
Sul punto giova rilevare che il ricorrente non ha provato – come era suo onere – non solo la situazione di urgente bisogno (risultando anzi smentita dai redditi risultanti dall'ultima dichiarazione: cfr. doc. 11 prodotto dal ricorrente in data 28 giugno 2024 a seguito di ordine di esibizione), ma neppure la sopravvenienza (alla conclusione del contratto) di tale situazione.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, sia in via principale che in via subordinata;
con la precisazione che non ricorrono i presupposti per modificare l'ordinanza istruttoria in data 22 maggio 2024, vertendo i capitoli dedotti dalle parti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione o, comunque, pacifiche o documentali, mentre appare superflua la valutazione degli ulteriori documenti prodotti dalle parti (anche su supporto informatico) riguardanti conversazioni avvenute tra il ricorrente e la convenuta nel mese di marzo 2022, essendo essi, sulla scorta dei rilievi effettuati sul punto dalle parti stesse (cfr. in particolare, pag. 4, ultime righe, della comparsa di costituzione), privi di rilevanza nel presente giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 6.100,00 per onorari
(riferibili allo scaglione di “valore indeterminabile – complessità bassa”, con l'applicazione dei parametri medi relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e con la riduzione dei parametri medi quanto alle altre fasi, avuto riguardo alla limitata entità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Non si ravvisano infine i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., a titolo di responsabilità aggravata.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovuti per legge.
Motivazione al 30° giorno.
Bologna, così deciso il 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16720/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANTONIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DI CEFALONIA 2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. ROMANO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINAT Controparte_1 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MURRI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARTINAT ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e nel merito, in via principale
1) accertare e dichiarare la natura precaria ex art. 1810 c.c. del contratto di comodato ad uso gratuito in data 10.03.2020 tra l'odierno ricorrente e la IG.ra ; Controparte_1
2) dichiarare, comunque, risolto il suddetto contratto a seguito della richiesta di restituzione del bene di cui alla mail 17.05.2022 del comodante e successivo spontaneo definitivo rilascio dell'immobile da pagina 1 di 9 parte della IG.ra in data 5.06.2022; Controparte_1
3) in ogni caso, condannare la IG.ra al rilascio dell'immobile di via Col di Lana Controparte_1
n. 16 in Bologna, di proprietà del ricorrente, dichiarando non opponibile al IG. il Parte_1
decreto provvisorio 15.03.2023 emesso dal Tribunale Civile di Bologna nel procedimento per affidamento di minore sub RG n. 16876/2022, con eventuale conseguente revoca e/o nullità e/o annullabilità del provvedimento sul punto;
in via subordinata
4) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per le ragioni di cui in narrativa, disporre la restituzione del bene da parte della IG.ra per urgente Controparte_1
bisogno del ricorrente;
quanto alle spese di lite
5) condannare la IG.ra alla rifusione delle spese per compensi professionali ex Controparte_1
DM 147/2022 relativi alla precedente fase di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 in conformità della FE n. 57 del 10.10.2023 [v. doc. 8], oltre alla rifusione degli oneri versati dal ricorrente all'Organismo di Mediazione [v. doc. 7];
6) condannare, in ultimo, la IG.ra alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1
giudizio ex DM 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio:
Si chiede rimettersi la causa in istruttoria ammettendo prova testimoniale sui capitoli di seguito formulati:
1. Vero che i rapporti tra il IG. e la figlia sono sempre stati connotati da Parte_1 Controparte_1
forte conflittualità e tensione che generavano frequenti dissapori tra i due?
2. Vero che tra padre e figlia, prima del gennaio 2020, vi era stato un lungo periodo di non frequentazione e assenza di dialogo?
3. Vero che i primi di gennaio 2020 la IG.ra , venuta a conoscenza del rilascio del Controparte_1 bilocale di via Col di Lana n. 16 in Bologna da parte del precedente conduttore, chiese al padre l'uso gratuito del bene per qualche mese lamentando l'impossibilità di reperire un appartamento più confortevole per via delle difficoltà economiche in cui versava in quel momento senza un'occupazione stabile?
4. Vero che il IG. accettò, dopo varie telefonate della figlia, di concederle l'immobile in CP_1
comodato gratuito con l'impegno di quest'ultima a restituirglielo dopo qualche mese avendo il primo necessità della rendita economica che la locazione gli garantiva?
5. Vero che la IG.ra accettò le condizioni di cui al precedente capitolo postele dal Controparte_1 pagina 2 di 9 padre per il comodato gratuito del bilocale ad uso temporaneo e provvisorio?
6. Vero che, all'epoca della richiesta, il IG. era al corrente delle relazioni sentimentali Parte_1
della figlia ? CP_1
7. Vero che la IG.ra rilasciava l'appartamento di via Col di Lana n. 16 in data Controparte_1
6.06.2022?
8. Vero che l'immobile di via Col di Lana n. 16 in Bologna risulta libero dalla fine del mese di ottobre
2023?
Si indica a teste la IG.ra residente in [...]”. Testimone_1
La convenuta così conclude:
“insiste pertanto nelle conclusioni rassegnate, in via principale, con la memoria di costituzione, e quindi “rigettare le richieste tutte avanzate nel presente giudizio dal Sig. ”. Parte_1
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, anche con riferimento alla precedente fase di mediazione”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente con il proposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c., esponeva: Parte_1
- che con contratto del 10 marzo 2020 aveva concesso in comodato precario, ex art. 1810 c.c., alla figlia – con la quale i rapporti erano sempre stati difficili e caratterizzati da lunghi Controparte_1
periodi di sospensione – l'immobile di sua proprietà situato a Bologna, in via Col di Lana 16, int. 1, meglio identificato in ricorso, quale mera “sistemazione temporanea e provvisoria”;
- che ciò era avvenuto perché la figlia, nel mese di gennaio 2020, si era a lui rivolta pregandolo di ospitarla per qualche mese, essendo priva di stabile attività lavorativa, in attesa del reperimento di un lavoro tale da consentirle di prendere in locazione un immobile;
- che, solo per tale motivo, egli aveva deciso di concedere in comodato alla figlia l'immobile di sua proprietà, situato a breve distanza dalla propria casa di abitazione e da poco rilasciato dal precedente conduttore (31 dicembre 2019);
- che i due anni seguenti erano stati caratterizzati da grandi difficoltà dovute al diffondersi della pandemia ed al periodo emergenziale;
- che, venuta meno tale situazione, egli aveva successivamente comunicato alla figlia, con mail del 17 maggio 2022, la necessità di avere nuovamente la disponibilità dell'appartamento entro e non oltre la data del 22 maggio 2022;
pagina 3 di 9 - che a tale comunicazione era seguito lo spontaneo e definitivo rilascio dell'immobile da parte della figlia, avvenuto il successivo 6 giugno 2022;
- che, tuttavia, a sua insaputa, il Tribunale di Bologna, con decreto provvisorio emesso in data 15 marzo 2023 nel corso del giudizio di affidamento del figlio minorenne promosso dalla figlia nei confronti dell'ex compagno , aveva disposto l'assegnazione dell'immobile Controparte_2 alla figlia “sull'erroneo e non provato presupposto che trattavasi di comodato per finalità familiari”;
- che la ricostruzione dei fatti offerta in quel procedimento dalla figlia – secondo cui il suo allontanamento dall'immobile era stato determinato dalle violente condotte del marito e dai continui maltrattamenti – non era corrispondente al vero, non era comunque provata ed era contestata dalla difesa del compagno, che, sempre in quel procedimento, si era costituito solo successivamente al provvedimento in questione (pronunciato dunque in assenza del contraddittorio);
- che, in particolare, lo stesso pubblico ministero del procedimento penale iniziato a seguito della querela presentata dalla figlia nei confronti dell'ex compagno aveva ritenuto non credibile la versione offerta dalla figlia ed aveva formulato richiesta di archiviazione per il reato di maltrattamenti in famiglia inizialmente ipotizzato;
- che in ogni caso la stessa , con il proprio comportamento, aveva confermato l'assenza di CP_1 qualsiasi “eIGenza familiare”, non avendo essa né dall'uscita dall'abitazione, avvenuta il 6 giugno
2022, né dall'ottenimento del titolo giudiziale, il 15 marzo 2023, più fatto ritorno in tale abitazione, neppure con l'attivazione di procedura esecutiva.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente deduceva la natura di comodato precario dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 c.c., con la possibilità, da parte sua, di determinarne la cessazione a semplice richiesta, anche in ragione del fatto che la figlia, su sua richiesta, aveva rilasciato l'immobile e non vi aveva più fatto ritorno per quasi due anni;
e concludeva chiedendo, in via principale, che, accertata la natura “precaria” del comodato, venisse dichiarata la risoluzione del contratto per effetto della richiesta di restituzione e del successivo rilascio spontaneo da parte della figlia, con condanna della stessa al rilascio, “dichiarando non opponibile”, ad esso ricorrente, “il decreto provvisorio 15.03.2023 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento per affidamento di minore (…), con eventuale conseguente revoca e/o nullità e/o annullabilità del provvedimento sul punto”. In via subordinata, evidenziando la ravvisabilità di motivi di urgente bisogno, chiedeva che venisse in ogni caso disposta la restituzione, in suo favore, dell'immobile, con condanna della stessa alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione e processuali.
pagina 4 di 9 Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta che Controparte_1
contestava la fondatezza della domanda del ricorrente, della quale chiedeva il rigetto.
Esponeva, in particolare, di avere iniziato la frequentazione con il compagno nell'anno 2015 e CP_2
di avere poi comunicato al padre, nel febbraio 2020, di essere rimasta incinta, tanto che il padre le aveva concesso in comodato gratuito, per il soddisfacimento delle eIGenze familiari sue e del bambino,
l'immobile in questione;
di avere poi avuto problemi con il compagno, con il quale la convivenza era diventata intollerabile, anche se il padre non aveva accettato la sua decisione di interrompere la relazione con il compagno e di sottrarsi ai comportamenti violenti di questi e le aveva anzi intimato, così pensando di “rinsaldare il rapporto di coppia”, di lasciare l'immobile per essere intenzionato a concederlo in comodato per le stesse eIGenze ed alle medesime condizioni al compagno.
La convenuta evidenziava, quindi, di avere dovuto lasciare solo momentaneamente l'immobile a causa dei continui comportamenti del compagno (recandosi a vivere presso la madre che l'aveva ospitata, insieme al bambino), di avere presentato querela e di avere proposto ricorso ex art. 337bis c.c. dinanzi al Tribunale di Bologna per chiedere l'affido esclusivo del minore e la sua collocazione presso di sé, oltre all'assegnazione della casa familiare dove era rimasto a vivere l'ex compagno, il quale non l'aveva lasciata fino a tempi recenti, consentendo così a lei ed al figlio di rientrarvi, versando essa in una situazione economica tale da non consentirle di sostenere, da sola, i costi di una locazione.
Contestava, infine, la spontaneità dell'allontanamento, avendo anzi essa iniziato procedura esecutiva di rilascio che non era stata portata a termine solo perché aveva appreso da una educatrice che l'ex compagno non abitava più nell'immobile di proprietà del padre, attivandosi quindi per il recupero delle chiavi, tramite il proprio legale, e facendo rientro nell'immobile stesso.
Espletata l'istruttoria, e ritenuta la causa matura per la decisione, con la concessione di termine per note conclusive, all'udienza del 25 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale e discutevano la causa;
ad esito della discussione veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.
* * *
In fatto è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta – che in data 10 marzo 2020 il ricorrente aveva concesso in “comodato ad uso gratuito” alla convenuta Parte_1 [...]
l'immobile di sua proprietà situato a Bologna, in via Col di Lana 16 prevedendone la CP_1 destinazione “ad uso di civile abitazione del comodatario e delle persone con lui conviventi” (cfr. contratto di comodato prodotto con il doc. 1 del ricorrente).
pagina 5 di 9 Controversa, tra le parti, è innanzitutto la natura di tale comodato, se cioè le parti, con la conclusione di tale accordo, avessero inteso attribuirgli natura c.d. “precaria” (con la sua qualificazione ai sensi dell'art. 1810 c.c. e con la conseguente possibilità per il comodante di ottenere il rilascio dell'immobile a semplice richiesta) o se tale accordo rispondesse, invece, ad eIGenze familiari della figlia del ricorrente.
Orbene, nella specie, valutate le modalità ed i tempi di tale accordo e valutata altresì la situazione personale e familiare della convenuta, anche alla luce della comunicazione di restituzione inviata dallo stesso ricorrente alla figlia il 17 maggio 2022, deve senza dubbio ritenersi che la finalità del comodato in questione fosse proprio quella di soddisfare eIGenze familiari della convenuta.
Depongono in tal senso il tenore dell'accordo (con l'indicazione della destinazione dell'immobile a
“civile abitazione” non solo del comodatario, ma altresì “delle persone con lui conviventi”), l'epoca di conclusione del comodato (sei mesi prima della nascita del figlio della ricorrente, attualmente affidato ai Servizi sociali, dopo la cessazione della convivenza con il padre del minore, ma collocato presso la madre: cfr. provvedimento del Tribunale di Bologna del 15 marzo 2023, di cui al doc. 3 di parte ricorrente), la circostanza che il padre fosse pienamente consapevole (e da tempo) della convivenza della figlia con il nipote ed il compagno, padre del bambino, nell'abitazione (resa evidente dal tenore della comunicazione del 17 maggio 2022, della quale si dirà meglio in seguito) e, infine, il lungo lasso di tempo trascorso prima dell'invio di tale comunicazione, quando la convivenza della coppia e la presenza del minore erano evidentemente già note da tempo (come emerge dalla documentazione – prodotta dallo stesso ricorrente – relativa al procedimento penale iniziato a carico dell'ex compagno della figlia, per il reato di maltrattamenti in famiglia, e conclusosi con provvedimento di archiviazione del g.i.p. del Tribunale di Bologna, a seguito di opposizione all'archiviazione).
In particolare, come detto, proprio il tenore della richiesta di rilascio dell'immobile (trasmessa dal ricorrente-comodante alla convenuta-comodataria il 17 maggio 2022) dà conto della sicura destinazione dell'immobile al soddisfacimento delle eIGenze del nucleo familiare della convenuta, all'epoca – si ripete – da tempo costituito, laddove lo stesso ricorrente, convinto (come palesato dal tenore di tale comunicazione, letta alla luce degli atti del procedimento penale prodotti dallo stesso ricorrente) che il deterioramento del rapporto con l'ex compagno fosse imputabile unicamente al comportamento della figlia, per lo stesso ricorrente fortemente criticabile e non condivisibile, comunicava a entrambi, “a causa della (loro) condizione di instabilità del rapporto ed allo scopo di Co riequilibrarlo urgentemente favorendo nel contempo la salute di ” (figlio minore della coppia), la richiesta di restituzione, nell'arco di pochi giorni, dell'appartamento per la sua (successiva) “consegna” pagina 6 di 9 Co al figlio minore della coppia, ma con la con precisazione che “poiché (era) minore” sarebbe stato il padre a “farne le veci di legge”, avendo questi un lavoro, e con l'ulteriore precisazione che ciò CP_2 avveniva nella speranza che “il formale passaggio di consegne (avrebbe contribuito) a saldare il (…) Co rapporto”, a garanzia del minore (“avendo tutti noi sommamente presente la salute di ”: cfr. comunicazione di cui al doc. 2 del ricorrente, prodotta anche dalla convenuta).
Conformemente, del resto, al condivisibile orientamento della Suprema Corte, il comodante, quando il comodato sia stipulato senza limiti di durata a favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle eIGenze familiari, e in particolare alla tutela della prole, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche in caso di crisi familiare (cfr. Cass. 24618/2015).
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni, deve dunque ritenersi pacificamente accertata la riconducibilità del contratto in questione alle previsioni di cui agli artt. 1803 e 1809 c.c., con la conseguente facoltà per il comodante – qualora non siano ancora venute meno le eIGenze a fondamento del rapporto (come nella fattispecie in esame) – di ottenere il rilascio dell'immobile solo per l'ipotesi di sopravvenuto bisogno, urgente e imprevisto.
Sostiene, peraltro, il ricorrente (circostanza, questa, evidenziata anche con il ricorso introduttivo) che l'allontanamento della figlia dall'abitazione (a lei originariamente concessa in comodato) sarebbe, comunque, avvenuto spontaneamente (poco tempo dopo l'invio della comunicazione in questione): e ciò – sempre a detta del ricorrente – varrebbe a comprovare l'assenza originaria delle “eIGenze familiari” alla base della concessione in godimento, gratuita, dell'immobile, tanto più che la figlia non era rientrata nell'abitazione neppure a seguito dell'ottenimento del titolo giudiziale e l'appartamento era rimasto libero per mesi.
Sul punto è sufficiente rilevare – per dedurne l'infondatezza dell'assunto del ricorrente (e per escludere anche un'eventuale risoluzione per mutuo consenso del contratto, a voler ritenere tale domanda implicitamente proposta con il ricorso introduttivo) – che l'allontanamento della convenuta non può certo ritenersi spontaneo, non tanto per l'eventuale sussistenza di condotte dell'ex compagno integranti il reato di maltrattamenti in famiglia (già oggetto di provvedimento di archiviazione del g.i.p. di
Bologna e, in ogni caso, estranee al presente giudizio riguardante solamente il rapporto di comodato intercorrente tra il ricorrente e la convenuta), quanto per la pacifica conflittualità del rapporto di quest'ultima con l'ex compagno (anche in tal caso resa palese proprio dalle parole spese dal ricorrente nella comunicazione del 17 maggio 2022), di per sé idonea a comprovare quella situazione di intollerabilità della relazione di convivenza che, a detta della convenuta, l'aveva spinta ad allontanarsi pagina 7 di 9 dall'abitazione familiare e ad essere ospitata dalla madre, fino a quando, tentata la via dell'esecuzione forzata (cfr. doc.ti 4-8 del fascicolo della convenuta) per il rilascio dell'immobile da parte dell'ex compagno (che ancora vi viveva, tanto che la convenuta, con il ricorso ex art. 337bis c.c. dinanzi al
Tribunale di Bologna, aveva chiesto, tra l'altro, l'assegnazione a sé dell'abitazione in questione, per viverci unitamente al minore, collocato presso di lei) e dopo aver appreso del definitivo allontanamento spontaneo dell'ex compagno, aveva richiesto (e ottenuto) dal padre la consegna delle chiavi dell'appartamento nel mese di gennaio 2024 (cfr. doc. 11 di parte convenuta).
Disattesa dunque la domanda di accertamento dell'intervenuta cessazione del rapporto di comodato per effetto della richiesta di restituzione o per mutuo consenso, proposta in via principale dal ricorrente, va, poi, osservato che appare infondata anche la domanda, proposta in via subordinata, di accertamento della cessazione del rapporto e di condanna al rilascio dell'immobile per urgente bisogno del comodante.
Sul punto giova rilevare che il ricorrente non ha provato – come era suo onere – non solo la situazione di urgente bisogno (risultando anzi smentita dai redditi risultanti dall'ultima dichiarazione: cfr. doc. 11 prodotto dal ricorrente in data 28 giugno 2024 a seguito di ordine di esibizione), ma neppure la sopravvenienza (alla conclusione del contratto) di tale situazione.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, sia in via principale che in via subordinata;
con la precisazione che non ricorrono i presupposti per modificare l'ordinanza istruttoria in data 22 maggio 2024, vertendo i capitoli dedotti dalle parti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione o, comunque, pacifiche o documentali, mentre appare superflua la valutazione degli ulteriori documenti prodotti dalle parti (anche su supporto informatico) riguardanti conversazioni avvenute tra il ricorrente e la convenuta nel mese di marzo 2022, essendo essi, sulla scorta dei rilievi effettuati sul punto dalle parti stesse (cfr. in particolare, pag. 4, ultime righe, della comparsa di costituzione), privi di rilevanza nel presente giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 6.100,00 per onorari
(riferibili allo scaglione di “valore indeterminabile – complessità bassa”, con l'applicazione dei parametri medi relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e con la riduzione dei parametri medi quanto alle altre fasi, avuto riguardo alla limitata entità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Non si ravvisano infine i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., a titolo di responsabilità aggravata.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovuti per legge.
Motivazione al 30° giorno.
Bologna, così deciso il 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 9 di 9