Sentenza 27 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2003, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL PO084 1 2 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM ASSAZIONE Oggetto Direttiva CEE SEZIONE TERZA CIVILE 84/5 applicabilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23131/01 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere - Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.18530 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rel. Consigliere Rep. 2243 Dott. Ennio MALZONE Ud. 11/12/02 Consigliere CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AN SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2/4, presso lo studio dell'avvocato SANTE ASSENNATO, che lo difende unitamente agli avvocati CARLO INVERNIZZI, ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell'ing. Salvatore Vitale, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2002 in ROMA VIA G G BELLI 36, presso lo studio 2510 dell'avvocato GAETANO ALESSI, che la difende, giusta 1 delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ME MA, AN SC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2099/00 della Corte d'Appello di MILANO, sezione III sezione civile emessa il 16/5/2000, depositata il 04/08/00; Rg.1264/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato GARLATTI ALESSANDRO;
udito l'Avvocato ALESSI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 concluso per Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 18.6.93 l'avv. Francesco Anne- se, asserendo che in data 21.7.91 viaggiando sull'auto di sua proprietà condotta dalla moglie MA Maria sull'autostrada A 14, essendo la medesima autovettura uscita di strada a causa dell'eccessiva velocità tenu- ta dalla sua conducente, aveva riportato lesioni di grave entità, conveniva in giudizio, avanti al tribunale di Milano, il coniuge, se medesimo e la SARA Ass.ni spa 2 per ottenere il relativo risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la compagnia di assicu- razione e assumendo che l'attore non era terzo a sensi della legge 990/69 e non era il beneficiario della po- lizza, in quanto era il conducente del veicolo ed anche se fosse risultato trasportato, era pur sempre il pro- prietario del veicolo e in quanto tale non aveva dirit- to ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, chiedeva il rigetto della domanda. Il tribunale di Milano con sentenza 21.9/27.11.95 rigettava la domanda attrice, considerando che in base al rapporto della polizia stradale sul sinistro l'attore non poteva essere considerato terzo. La sentenza era appellata dall'attore che propone- va altresì querela di falso del rapporto della Polizia Stradale. La Corte di merito con sentenza n.2099 del 16.9./4.8.2000, dichiarata l'irrilevanza del rapporto informativo sull'incidente, rigettava il gravame e con- dannava l'appellante al pagamento delle spese di lite. Per la cassazione della decisione ricorre l'avv. F. Annese esponendo un solo motivo. Resiste con controricorso la Sara Ass.ni spa. Motivi della decisione it incorrecte, Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione 3 e falsa applicazione della legge 990/69 e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.3 e, 5 c.p.c., nel punto in cui, rilevato che i soggetti responsabili dei danni derivati a terzi dalla circolazione di un veicolo sono a norma dell'art.2054 C.C. il conducente e il proprie- tario del veicolo e che l'Annese, in quanto proprieta- rio del veicolo, a norma dell'art. 4, lettera A, legge 990/69, vigente all'epoca del fatto, non rivestiva la La Corte terzo,qualità di terzo, ha ritenuto l'irrilevanza del rappor- to della polizia stradale impugnato con la querela di falso e rigettato il gravame perché infondato. Si SO- stiene, invece, che la corte territoriale non ha tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza della Corte Co- stituzionale 188/91 e della tutela accordata dalla di- rettiva CEE n.84/5 del 30.12.83, che all'art. 3 stabili- sce: "i membri della famiglia dell'assicurato, del con- ducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabi- lità civile sia sorta a causa di un sinistro che sia coperto dall'assicurazione di cui all'art.1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alla persona" e che anche la giuri- sprudenza di legittimità offre un'interpretazione della tutela assicurativa a favore del coniuge trasportato 4 comproprietario del veicolo, avendo stabilito che "il coniuge coinvolto nel sinistro stradale in qualità di trasportato sul veicolo acquistato in comunione di beni con l'altro coniuge, ha diritto al risarcimento del danno anche sotto la vigenza del vecchio art. 4, lettera A, legge 990/69 (Cass.civ. 14575/2000)". Il ricorso è infondato. Ed invero, la corte terri- toriale, con ragionamento immune da vizi logici e giu- ridici, ha correttamente rilevato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/91, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera B₁ legge 990/69, nella parte in cui escludeva dai bene- fici dell'assicurazione i familiari del proprietario del veicolo, lascia indenne la previsione di non inden- nizzabilità del danno alla persona riportato dal pro- prietario del veicolo medesimo e che la direttiva CEE n: 84/5 del 30.12.83 nella parte in cui prevede l'estensione del beneficio assicurativo anche al pro- prietario del veicolo, non essendo immediatamente ope- rativa, avendo trovato attuazione solo con la legge 19.2.1992 n. 142 (art.28), non trova applicazione nel caso in esame, essendo il sinistro di epoca anteriore all'entrata in vigore della medesima direttiva CEE. E' agevole, infatti, considerare che la menzionata sentenza della Corte Costituzionale aveva preso in esa- 5 me solo il disposto della lettera B dell'art. 4 legge 990/69 e che la legge attuativa della menzionata diret- tiva CEE non ha efficacia retroattiva, mancandone qual- siasi previsione in proposito. La richiamata sentenza di questa Corte (14575/2000) non ha attinenza con il caso in esame, risultando del tutto nuova la circostanza che il veicolo coinvolto nel sinistro era in comunione legale dei coniugi. Ne consegue il rigetto del ricorso e la compensa- zione fra le parti delle spese del giudizio di cassa- zione ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Roma, 11.12.2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE REL. ما Ливном Viinis fura AIERECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 27 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocense Battista 6