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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1076/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1076/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA MATTEO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ABBONDANZA MATTEO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI CHIARA elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS 15/C 47042 CESENATICO presso il difensore avv. BRUNELLI CHIARA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 1. (d'ora in avanti Controparte_2 anche solo ) ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto CP_1 ingiuntivo n. 241/2022 n. R.G. 605/2022 del 09.03.2022 provvisoriamente esecutivo con il quale è stato intimato a
[...]
il pagamento della somma Parte_1 di Euro 16.019,85, oltre interessi e spese, quale credito per TFR derivante dalla cessione del rapporto di lavoro di
[...]
da parte della ingiunta in favore della ricorrente. Per_1
2. (d'ora in Parte_1 avanti anche solo “ ”) ha proposto opposizione chiedendo la revoca Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.. In particolare, ha esposto che:
- è stato socio della convenuta e di suo marito, Parte_1
, deceduto nel 2020; Parte_1
- e hanno sempre condotto la società e Pt_1 Pt_1 Parte_1 la , quest'ultima unitamente alla;
CP_1 CP_1
- deceduto il socio , sono sorte diverse contestazioni fra Pt_1 le due compagini, in particolare fra la ed il di lei figlio CP_1 ed il che hanno dato luogo a diversi procedimenti giudiziari;
Pt_1
- che le parti hanno raggiunto un accordo in data 20.4.2021 con il quale hanno risolto ogni questione, presente, passata e futura, pendente tra loro, compresa la posizione creditoria oggetto del presente procedimento;
- in particolare, con l'accordo raggiunto le parti hanno dato un nuovo assetto proprietario alle due società sopra richiamate ed hanno dichiarato che “nulla più avevano da pretendere l'uno verso l'altro
o da eccepire, liberandosi vicendevolmente e dando per accettato ogni atto compiuto in passato, senza nulla eccepire e rilevare in merito in riferimento alle posizioni facenti capo a ”; CP_1
- che gli obblighi assunti con la transazione sono stati correttamente adempiuti.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha sostenuto che l'accordo transattivo intervenuto tra il e la in data 20.4.2021 non includeva anche il Pt_1 CP_1 credito azionato in via monitoria.
4. In data 9.2.2023 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare nel corso della quale è stato confermato il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. reso in data 29.6.2022 e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
Rigettate le istanze di prova orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie le conclusioni e la causa con provvedimento del 9.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma c.p.c..
6. Il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il TFR maturato dal lavoratore durante il rapporto di lavoro Persona_1 intrattenuto con negli anni dal 2006-2017. Pt_1
In data 27.9.20217, ha ceduto il rapporto di lavoro del predetto Pt_1 lavoratore a (all. doc. 1 ricorso monitorio), impegnandosi a CP_1 corrispondere alla cessionaria tutte le somme dovute al lavoratore sino al momento del trasferimento, compreso il TFR (cfr. punto D della scrittura). Vi è quindi la prova del titolo della pretesa e l'allegazione dell'inadempimento. Peraltro, va rilevato, anche ex art. 115 c.p.c., che non ha contestato in modo specifico Pt_1 nell'atto di citazione né il titolo da cui deriva la pretesa né la quantificazione della somma richiesta da controparte.
7. invero reagisce all'ingiunzione sostenendo che il credito è Pt_1 estinto in forza della transazione intervenuta tra le parti in data
20.4.2021 (all. doc. n. 3).
8. La tesi va respinta.
Al momento della stipula della transazione, era socio Parte_1 di e unico titolare di a seguito della mancata CP_1 Pt_1 ricostituzione della compagina sociale dopo il decesso di Parte_1
, mentre era socia di e fideiussore di
[...] CP_1 CP_1
. Pt_1
Con la transazione – cfr. “le premesse” che sono parte integrante dell'atto (art. 1) – le parti hanno inteso provvedere alla cessione da parte a delle quote di e regolare le loro Pt_1 CP_1 CP_1 pregresse e future responsabilità nei confronti delle due società.
Il contenuto della transazione prevedeva che:
- avrebbe ceduto a le proprie quote della società Pt_1 CP_1
; CP_1
- avrebbe versato una somma di denaro per la definizione dei CP_1 debiti di verso gli istituti di credito, con l'obbligo di Pt_1
di tenere manlevata la da ogni maggior credito Pt_1 CP_1 vantato dalle banche nei confronti della;
Pt_1
- la cessione delle quote di in favore della avrebbe CP_1 CP_1 comportato invece in capo a quest'ultima l'obbligo di tenere manlevato il “per tutti i debiti di e da qualunque Pt_1 CP_1 obbligo di pagamento verso terzi creditori di qualsiasi genere e natura, anche erariali” (art. 4);
- la cessione delle quote di avrebbe altresì comportato CP_1
l'abbandono di ogni azione stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, promossa da o o viceversa “relativamente Pt_1 CP_1 alla posizione facente capo alla ” (art. 5); CP_1
- le parti, a seguito della cessione delle quote, dichiaravano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra o da eccepire “in riferimento alle posizioni facenti capo a (pagina 3 CP_1 dell'accordo).
Infine, veniva convenuto l'abbandono di specifiche cause pendenti tra le parti (opposizioni a decreto ingiuntivo r.g. 806/2021 e
63/2021 e sequestro r.g. 806-1/2021) e che avrebbe ceduto a Pt_1
una serie di beni individuati all'allegato A e contratti CP_1 individuati all'allegato B.
9. Orbene, dalla lettura del testo della transazione, risulta che le parti abbiano inteso perseguire il seguente duplice obiettivo:
, unico socio illimitatamente responsabile di si Pt_1 Pt_1 impegnava ad assicurare alla – fideiussore - che, a fronte CP_1 del versamento di una somma di denaro, quest'ultima sarebbe stata manlevata rispetto ad ogni pretesa eventualmente vantata dagli istituti di credito o da terzi nei confronti di Pt_1 , divenuta unica socia di a seguito della cessione delle CP_1 CP_1 quote in suo favore da , si impegnava a tenere manlevato Pt_1 quest'ultimo da ogni debito eventualmente gravante sulla nei CP_1 confronti di istituti di credito o con terzi.
10. Così ricostruiti contenuto e finalità della transazione, non pare possibile ricavare in via interpretativa (art. 1362 c.c.), come vorrebbe l'opponente, che le parti dell'accordo avessero inteso regolare in modo definitivo e finale ogni pendenza in essere tra le due società.
Ciò in quanto:
i) la transazione risolve le questioni insorte tra le persone fisiche di e stabilendo un assetto nel quale la Pt_1 CP_1 responsabilità per i debiti di dovuti alla l'esposizione verso Pt_1
Cont le banche e SA SA OL è posta in capo a mentre Pt_1 la responsabilità per debiti di qualsiasi genere e natura di CP_1 in capo alla;
CP_1
ii) la transazione riguarda in prevalenza le persone fisiche e non le società;
iii) nella transazione non si fa alcun cenno dei rapporti di debito- credito in essere tra le due società né si fa alcuna menzione dei crediti derivanti dalla cessione del lavoratore per cui è causa;
iv) la dichiarazione di non aver più nulla a pretendere è riferita alle pretese delle “parti” e cioè e “in riferimento Pt_1 CP_1 alle posizioni ”, e non alle poste debito-credito tra le due CP_1 società;
v) le questioni che in effetti coinvolgono le società riguardano la cessione dei contratti e la cessione dei beni che sono specificamente regolate attraverso l'indicazione dei beni e dei contratti ceduti negli allegati A e B alla transazione;
vi) il fatto che, a seguito della transazione, l'opposta ha abbandonato il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., appare circostanza neutra rispetto ai fini che occupano e non vale a dimostrare che l'accordo ricomprendesse ogni sorta di rapporto tra le parti o le società: l'istanza cautelare era volta ad estromettere come socio della , sicché appare logico, che una volta Pt_1 CP_1 raggiunta la transazione che prevedeva la cessione della quota di in favore della , quest'ultima non avesse più Pt_1 CP_1 interesse a coltivare il ricorso;
vii) la tesi secondo cui con la transazione le parti avrebbero realizzato di fatto una cessione di azienda, non consente comunque di estendere il contenuto della transazione anche alle poste di debito-credito sorte prima della stipula dell'accordo che non sono state menzionate dai paciscenti.
In definitiva, il credito vantato da nei confronti di , CP_1 Pt_1 di cui alla ingiunzione monitoria qui contestata, non può dirsi ricompreso nell'oggetto della transazione.
L'opposizione è pertanto infondata e va respinta.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Pt_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.077, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n.
4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere
(CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle richieste ex art. 96 c.p.c. oltre che dell'opponente anche della opposta.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- RESPINGE l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 241/2022
n. R.G. 605/2022 del 09.03.2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- ND l'opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio a l'opposta la somma di euro 5.077 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- RIGETTA nel resto.
Così deciso in Ravenna, il 27.11.2025
Il giudice
Dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1076/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA MATTEO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ABBONDANZA MATTEO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI CHIARA elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS 15/C 47042 CESENATICO presso il difensore avv. BRUNELLI CHIARA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 1. (d'ora in avanti Controparte_2 anche solo ) ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto CP_1 ingiuntivo n. 241/2022 n. R.G. 605/2022 del 09.03.2022 provvisoriamente esecutivo con il quale è stato intimato a
[...]
il pagamento della somma Parte_1 di Euro 16.019,85, oltre interessi e spese, quale credito per TFR derivante dalla cessione del rapporto di lavoro di
[...]
da parte della ingiunta in favore della ricorrente. Per_1
2. (d'ora in Parte_1 avanti anche solo “ ”) ha proposto opposizione chiedendo la revoca Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.. In particolare, ha esposto che:
- è stato socio della convenuta e di suo marito, Parte_1
, deceduto nel 2020; Parte_1
- e hanno sempre condotto la società e Pt_1 Pt_1 Parte_1 la , quest'ultima unitamente alla;
CP_1 CP_1
- deceduto il socio , sono sorte diverse contestazioni fra Pt_1 le due compagini, in particolare fra la ed il di lei figlio CP_1 ed il che hanno dato luogo a diversi procedimenti giudiziari;
Pt_1
- che le parti hanno raggiunto un accordo in data 20.4.2021 con il quale hanno risolto ogni questione, presente, passata e futura, pendente tra loro, compresa la posizione creditoria oggetto del presente procedimento;
- in particolare, con l'accordo raggiunto le parti hanno dato un nuovo assetto proprietario alle due società sopra richiamate ed hanno dichiarato che “nulla più avevano da pretendere l'uno verso l'altro
o da eccepire, liberandosi vicendevolmente e dando per accettato ogni atto compiuto in passato, senza nulla eccepire e rilevare in merito in riferimento alle posizioni facenti capo a ”; CP_1
- che gli obblighi assunti con la transazione sono stati correttamente adempiuti.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha sostenuto che l'accordo transattivo intervenuto tra il e la in data 20.4.2021 non includeva anche il Pt_1 CP_1 credito azionato in via monitoria.
4. In data 9.2.2023 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare nel corso della quale è stato confermato il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. reso in data 29.6.2022 e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
Rigettate le istanze di prova orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie le conclusioni e la causa con provvedimento del 9.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma c.p.c..
6. Il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il TFR maturato dal lavoratore durante il rapporto di lavoro Persona_1 intrattenuto con negli anni dal 2006-2017. Pt_1
In data 27.9.20217, ha ceduto il rapporto di lavoro del predetto Pt_1 lavoratore a (all. doc. 1 ricorso monitorio), impegnandosi a CP_1 corrispondere alla cessionaria tutte le somme dovute al lavoratore sino al momento del trasferimento, compreso il TFR (cfr. punto D della scrittura). Vi è quindi la prova del titolo della pretesa e l'allegazione dell'inadempimento. Peraltro, va rilevato, anche ex art. 115 c.p.c., che non ha contestato in modo specifico Pt_1 nell'atto di citazione né il titolo da cui deriva la pretesa né la quantificazione della somma richiesta da controparte.
7. invero reagisce all'ingiunzione sostenendo che il credito è Pt_1 estinto in forza della transazione intervenuta tra le parti in data
20.4.2021 (all. doc. n. 3).
8. La tesi va respinta.
Al momento della stipula della transazione, era socio Parte_1 di e unico titolare di a seguito della mancata CP_1 Pt_1 ricostituzione della compagina sociale dopo il decesso di Parte_1
, mentre era socia di e fideiussore di
[...] CP_1 CP_1
. Pt_1
Con la transazione – cfr. “le premesse” che sono parte integrante dell'atto (art. 1) – le parti hanno inteso provvedere alla cessione da parte a delle quote di e regolare le loro Pt_1 CP_1 CP_1 pregresse e future responsabilità nei confronti delle due società.
Il contenuto della transazione prevedeva che:
- avrebbe ceduto a le proprie quote della società Pt_1 CP_1
; CP_1
- avrebbe versato una somma di denaro per la definizione dei CP_1 debiti di verso gli istituti di credito, con l'obbligo di Pt_1
di tenere manlevata la da ogni maggior credito Pt_1 CP_1 vantato dalle banche nei confronti della;
Pt_1
- la cessione delle quote di in favore della avrebbe CP_1 CP_1 comportato invece in capo a quest'ultima l'obbligo di tenere manlevato il “per tutti i debiti di e da qualunque Pt_1 CP_1 obbligo di pagamento verso terzi creditori di qualsiasi genere e natura, anche erariali” (art. 4);
- la cessione delle quote di avrebbe altresì comportato CP_1
l'abbandono di ogni azione stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, promossa da o o viceversa “relativamente Pt_1 CP_1 alla posizione facente capo alla ” (art. 5); CP_1
- le parti, a seguito della cessione delle quote, dichiaravano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra o da eccepire “in riferimento alle posizioni facenti capo a (pagina 3 CP_1 dell'accordo).
Infine, veniva convenuto l'abbandono di specifiche cause pendenti tra le parti (opposizioni a decreto ingiuntivo r.g. 806/2021 e
63/2021 e sequestro r.g. 806-1/2021) e che avrebbe ceduto a Pt_1
una serie di beni individuati all'allegato A e contratti CP_1 individuati all'allegato B.
9. Orbene, dalla lettura del testo della transazione, risulta che le parti abbiano inteso perseguire il seguente duplice obiettivo:
, unico socio illimitatamente responsabile di si Pt_1 Pt_1 impegnava ad assicurare alla – fideiussore - che, a fronte CP_1 del versamento di una somma di denaro, quest'ultima sarebbe stata manlevata rispetto ad ogni pretesa eventualmente vantata dagli istituti di credito o da terzi nei confronti di Pt_1 , divenuta unica socia di a seguito della cessione delle CP_1 CP_1 quote in suo favore da , si impegnava a tenere manlevato Pt_1 quest'ultimo da ogni debito eventualmente gravante sulla nei CP_1 confronti di istituti di credito o con terzi.
10. Così ricostruiti contenuto e finalità della transazione, non pare possibile ricavare in via interpretativa (art. 1362 c.c.), come vorrebbe l'opponente, che le parti dell'accordo avessero inteso regolare in modo definitivo e finale ogni pendenza in essere tra le due società.
Ciò in quanto:
i) la transazione risolve le questioni insorte tra le persone fisiche di e stabilendo un assetto nel quale la Pt_1 CP_1 responsabilità per i debiti di dovuti alla l'esposizione verso Pt_1
Cont le banche e SA SA OL è posta in capo a mentre Pt_1 la responsabilità per debiti di qualsiasi genere e natura di CP_1 in capo alla;
CP_1
ii) la transazione riguarda in prevalenza le persone fisiche e non le società;
iii) nella transazione non si fa alcun cenno dei rapporti di debito- credito in essere tra le due società né si fa alcuna menzione dei crediti derivanti dalla cessione del lavoratore per cui è causa;
iv) la dichiarazione di non aver più nulla a pretendere è riferita alle pretese delle “parti” e cioè e “in riferimento Pt_1 CP_1 alle posizioni ”, e non alle poste debito-credito tra le due CP_1 società;
v) le questioni che in effetti coinvolgono le società riguardano la cessione dei contratti e la cessione dei beni che sono specificamente regolate attraverso l'indicazione dei beni e dei contratti ceduti negli allegati A e B alla transazione;
vi) il fatto che, a seguito della transazione, l'opposta ha abbandonato il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., appare circostanza neutra rispetto ai fini che occupano e non vale a dimostrare che l'accordo ricomprendesse ogni sorta di rapporto tra le parti o le società: l'istanza cautelare era volta ad estromettere come socio della , sicché appare logico, che una volta Pt_1 CP_1 raggiunta la transazione che prevedeva la cessione della quota di in favore della , quest'ultima non avesse più Pt_1 CP_1 interesse a coltivare il ricorso;
vii) la tesi secondo cui con la transazione le parti avrebbero realizzato di fatto una cessione di azienda, non consente comunque di estendere il contenuto della transazione anche alle poste di debito-credito sorte prima della stipula dell'accordo che non sono state menzionate dai paciscenti.
In definitiva, il credito vantato da nei confronti di , CP_1 Pt_1 di cui alla ingiunzione monitoria qui contestata, non può dirsi ricompreso nell'oggetto della transazione.
L'opposizione è pertanto infondata e va respinta.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Pt_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.077, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n.
4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere
(CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle richieste ex art. 96 c.p.c. oltre che dell'opponente anche della opposta.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- RESPINGE l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 241/2022
n. R.G. 605/2022 del 09.03.2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- ND l'opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio a l'opposta la somma di euro 5.077 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- RIGETTA nel resto.
Così deciso in Ravenna, il 27.11.2025
Il giudice
Dott. Fabrizio Valloni