Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 589/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 589 R. G. dell'anno 2024 tra
, nata ad [...] il [...] c.f.: , residente a Parte_1 C.F._1
Nebbiuno alla via Mazzini n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv. G. Bagno, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- ricorrente -
e
, nato a [...] in data [...], residente in [...]
10, rappresentato e difeso dall'Avv. BERTONA MARCELLA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- resistente -
e
P.M.,
- intervenuto -
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
20/05/1969 c.f.: e nato a [...] il [...], c.f.: C.F._1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere C.F._2
alla annotazione della sentenza;
b) spese di giudizio compensate tra le parti”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 6.6.2024, adiva l'intestato tribunale per ottenere la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Nebbiuno il 21.3.1993.
Con decreto in data 13.6.2024 veniva ordinata alla parte ricorrente la produzione in giudizio della sentenza di separazione, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato e, all'esito, fissata l'udienza per gli incombenti di cui all'art 473bis.22 cpc.
Nelle more si costituiva nella procedura il resistente, aderendo alla domanda avanzata in ricorso.
All'udienza del 15.4.2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio in Nebbiuno il 21.3.1993 e si sono separati con sentenza 194/2024 dell'intestato tribunale, passata in giudicato.
Sin dall'autorizzazione a vivere separati con ordinanza in data 27.10.2022 hanno cessato la convivenza, venendo meno qualsiasi forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Come da richiesta, le spese di giudizio vanno dichiarate compensate
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili contratto da , nata ad [...] il Parte_1 20/05/1969 e , nato a Milano in data 08.12.1965 in [...] il [...], CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II serie A anno
1993; spese di lite compensate tra le parti
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 3.6.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco