Ordinanza cautelare 24 ottobre 2019
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2019, proposto da
Ital Real Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Saverio Nitti, in Bari, via Arcivescovo Vaccaro 45;
contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 488 del 10.09.2019 ex art. 192, D. Lgs. 152/2006, con la quale il Sindaco del Comune di Monopoli ha ordinato alla ricorrente “la rimozione di tutti i rifiuti dell’area ubicata in Monopoli – Via Marina del Mondo snc, identificata catastalmente al foglio n. 6, p.lla n. 416”;
- della nota prot.n. 0050444 del 27.8.2019 del Dirigente dell’A.O. IV Ambiente, Contratti e Appalti del Comune di Monopoli recante “Riscontro a osservazioni prodotte dalla società Ital Real Estate srl prot.n.i. PB/es295 del 19.8.2019”;
- della nota prot.n. 47641 del 7.8.2019 del Comune di Monopoli recante comunicazione di avvio del procedimento ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006;
- ove occorra del verbale di sopralluogo del 9.7.2019;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. ED IU EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con nota del 15 settembre 2025, le parti hanno congiuntamente comunicato la revoca della gravata ordinanza sindacale n. 488 del 10 settembre 2019 in forza della adozione dell’ordinanza sindacale n. 767 del 10 settembre 2025;
Rilevato che tanto comporti la piena satisfattività del provvedimento da ultimo emanato rispetto alla pretesa originariamente azionata in giudizio;
Preso atto che, su tale presupposto, non residui al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe che dichiarare l’integrale cessazione della materia del contendere;
Considerato, da ultimo, che le spese di lite possono essere compensate in ragione della richiesta avanzata dalle parti in tal senso;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO ET, Presidente
ED IU EG, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED IU EG | EO ET |
IL SEGRETARIO