Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16874/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16874/2022
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, Parte_1 C.F._1
alla Via Pier delle Vigne n. 5, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI MA-
RA (c.f.: ; pec: C.F._2 [...]
, dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di Email_1
procura rilasciata su foglio telematico separato;
ATTRICE
E
(c.f.: ), in per- Controparte_1 P.IVA_1
sona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in alla via Casta- Controparte_1
nito n. 33/35, presso lo Studio dell'Avv. Paola Piro (C.F.
[...]
; pec: , che lo C.F._3 Email_2
rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato
- CONVENUTO
1
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 08/4/25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conve- Parte_1
niva in giudizio il al fine di ottenere la Controparte_1
condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. da lei patiti.
L'attrice deduceva che, in data 12/08/2021 alle ore 20,00 circa, in
Casamicciola Terme-Ischia (NA), mentre percorreva a piedi il lungomare con direzione CO Ameno, nel poggiare un piede su un tombino ivi esi-
stente rovinava al suolo, in quanto la grata posta a copertura del tombino
stesso si spostava dalla sua naturale sede benchè presentasse caratteristi-
che di oggettiva non prevedibilità e soggettiva non visibilità ; che, a seguito della rovinosa caduta, l'istante riportava lesioni personali refertate presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale “ Anna Rizzoli” di CO ME
(NA) con diagnosi “ Trauma facciale, frattura ossa nasali, trauma ginoc- chio destro, f.l.c sottonasale”.
Verificata la mancata costituzione del Controparte_2
il giudice, tenuto conto del notorio stato di emergenza che l'ente
[...]
stava illo tempore fronteggiando, con ordinanza del 02.02.2023, rinviava all'udienza del giorno 27.01.2023 nella quale, non essendo stata depositata apposita comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia.
L'ente convenuto depositava istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma II c.p.c, allo scopo di eccepire il difetto di legittimazione passi-
va dello stesso, posta la proprietà del tratto di strada individuato quale luo-
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go teatro degli eventi, non già del convenuto, bensì del CP_1 CP_3
invocando, a giustificazione della tardiva costituzione, lo stato di
[...]
emergenza determinato dall'alluvione del 26.11.2022.
Con ordinanza del 05.12.2023, il giudice, ritenendo risalente nel tempo l'alluvione e tenuto conto dello iato temporale tra la richiesta di au-
torizzazione alla visibilità del fascicolo telematico in favore di parte conve-
nuta ed il deposito della richiesta ex art. 153 co.2 c.p.c, rigettava la predetta istanza, nonché la consequenziale richiesta di remissione in termini formu-
lata dall'attrice ai fini della chiamata in giudizio del ex Controparte_3
art. 269 comma III c.p.c
Nel corso del giudizio: venivano concessi i termini di cui all'art. 183,
6 co, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
veniva espletata una prova testimoniale e veniva eseguito esame medico-legale sulla persona di
. Parte_1
In via preliminare, va riqualificata l'eccezione sollevata dal convenu-
to tardivamente costituitosi del c.d. difetto di legittimazione passiva in ec-
cezione di difetto di titolarità passiva.
Invero, per giurisprudenza consolidata, la legitimatio ad causam, at-
tiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuove-
re o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa,
mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità
del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verifi- carne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, dovendo tenersi da essa distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e pas-
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siva.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “la titolarità
della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un ele-
mento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sic-
ché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo
svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenu-
to. Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto
controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in
ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costitu-
zione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli one-
ri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la
prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”.
Ebbene, nel caso di specie, ad essere stata oggetto di contestazione è,
non già l'astratto dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto sostan- ziale dedotto in causa rectius la legitimatio ad causam del convenuto, bensì
la titolarità passiva dell'ente convenuto, posto che veniva dedotto il difetto in capo allo stesso della qualità di proprietario della res pericolosa dalla cui negligente custodia sarebbe dipeso l'evento per cui è causa.
Pertanto, dovendosi riconoscere alla contestazione della titolarità del rapporto controverso natura di mera difesa, la tardività della costituzione del non preclude l'accertamento della relativa ec- Controparte_1
cezione che non può comunque ritenersi meritevole di accoglimento, stante la mancata prova del titolo di proprietà della cosa pericolosa in capo a di-
verso ente, posta la rilevanza meramente interna dell'unico documento de-
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positato a sostegno di siffatta eccezione (cfr. certificato SP 270 VIA T.
MORGERA, allegato alla produzione convenuta).
Ciò posto, la domanda è nel merito comunque infondata e, pertanto,
non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, in base alla prospettazione attorea, il risarcimento del danno da lesione personale relativo ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, rientrerebbe nella ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la respon- sabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arre-
chino danni ai terzi (proprio in tema cfr. sent. Cass n.16422/2011).
In punto di diritto, occorre preliminarmente ribadire i capisaldi della disciplina prevista per la responsabilità extracontrattuale invocabile per i danni cagionati da cose in custodia, riconducibile nell'alveo dell'art. 2051
c.c.
La norma de qua prevede la responsabilità dei soggetti che, a qual-
siasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr. sent. Cass n.16422/2011). Stando a quanto chiarito dalla giuri- sprudenza di legittimità, anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferi- mento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o al-
le pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plu-
rimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n. 1210; Cass. 3
aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763). Da ciò ne deriva che l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una vol-
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ta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia del- la strada (Cass. 24529/09 cit.).
Quanto al carattere della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., la stessa ha carattere oggettivo,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità
con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo in-
terno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma ri-
chieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenta-
va un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile,
se non inevitabile, il danno” ( cfr. sent. Cass n. 2660/2013). La responsabi-
lità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una rela-
zione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il dan-
neggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno,
ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale
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della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione
"iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta ecce-
zionalità” (sent Cass n. . 8005/2010).
In definitiva, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti, ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa.
Invero, nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'attore deve offri-
re, affinché la domanda possa trovare accoglimento, sia la prova del fatto storico dedotto che del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose il cui risarcimento richiede: “La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rap-
porto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causa-
le tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità,
mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo
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alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 858 del 2008).
Pertanto, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., compete all'attore/danneggiato la prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto poiché solo in tal modo sarà poi possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa. Inoltre,
stante quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28811
del 2008, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia pre-
scinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comporta-
mento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configu-
rabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità
prescinde, altresì, anche dall'accertamento della pericolosità della cosa stes-
sa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua in-
trinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Quest'ultimo deve sostanziarsi in un auto- nomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevi-
tabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa;
va, poi,
inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. Il comportamento del danneggiato può, quindi, porsi sia come fattore concorrente ex art. 1227 comma 1 c.c., sia come fattore esclu-
dente del nesso di causalità tra cosa e danno e conseguente mente della re-
sponsabilità del custode (cfr. Cass. n. 999/2014).
Pertanto, la sua colpa esclusiva o concorrente può desumersi anche
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dall'agevole evitabilità del pericolo (cfr. Cass. n. 17625/2016). Il compor-
tamento del danneggiato si pone come fortuito quando un suo atteggiamen-
to cauto e prudente avrebbe potuto evitare il danno e, dunque, quando abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque anomalo della cosa
(cfr. Cass. n.12895/2016). Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia asseverato – una vera e propria presunzione di responsabi-
lità a carico del custode;
presunzione che quest'ultimo potrà, a propria vol-
ta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Pertanto, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'o- nere della prova, imponendo quindi al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata
– (cfr. Cass., 5/5/2020 n. 8466; Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016,
n.11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Applicando questi principi al caso concreto, deve escludersi che nella fattispecie in esame la parte attrice abbia adeguatamente assolto all'onere di provare il nesso tra la res pericolosa ed il danno dalla stessa patito.
Al contrario, dagli atti di causa non risulta dimostrata un'anomalia della res, intrinseca o estrinseca, da cui siano eziologicamente derivate le lesioni patite dall'attrice.
Invero, dall'osservazione della riproduzione fotografica dei luoghi in atti, non emergono elementi di insidiosità della res.
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Va difatti rilevato che, il marciapiedi rappresentato dai rilievi allegati alla produzione attorea, riconosciuti dall'unica teste escussa quali luoghi conformi al teatro degli eventi, mostrano due tombini, in prosecuzione tra loro, la cui copertura appare perfettamente aderente al manto.
Non si rilevano, infatti, spazi di apertura lungo il perimetro dei tom-
bini che avrebbero potuto determinare lo spostamento dell'apposita coper- tura dalla sua naturale sede al passaggio dei pedoni o, pur a voler ritener esistenti degli scollamenti del tombino dal manto stradale, gli stessi, non essendo ravvisabili dalla rappresentazione fotografica, devono assumersi di una profondità irrilevante e, dunque, inidonea a determinare la caduta del passante con la mera interazione con la res.
Dal referto di pronto soccorso prodotto dall'attrice il 12 agosto 2021
emerge che l'attrice dichiarava di essere caduta a causa del “marciapiede malmesso” senza alcun riferimento ad un tombino.
In assenza di qualsiasi altro elemento probatorio sia documentale che fotografico, in un quadro probatorio così claudicante, non possono ritenersi idonee a determinare il raggiungimento della prova incontrovertibile dell'insidiosità della res, le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa
Parte all'udienza del 29.10.2024, , figlia della Testimone_1
[...
, la quale precisava che “quando ho messo anch'io il piede sul tombino, mi sono accorta che si muoveva al passaggio”, e ciò in ragione del partico- lare legame che la avvince all'attrice, ed in considerazione della circostanza che il semplice movimento senza prova della incidenza di tale movimento sulla pericolosità della cosa e sulla caduta non possa considerarsi prova suf-
ficiente alla fondatezza della domanda attorea.
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Pertanto, non essendo stati provati gli elementi idonei ad elevare la strada, da res inerte ed inanimata, a fonte di pericolo, la domanda va riget-
tata.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice le spese per l'espletamento della CTU già liquidate in corso di causa.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co-
me da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun-
ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
di liquidate in €3.809 (tremilaottocentono- Pt_3 Controparte_1
ve/00) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di le spese per Parte_1
l'espletamento della CTU già liquidate in corso di causa.
Napoli 10.4.25 .
Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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