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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1982/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO SALZANO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Pellegrino Matteucci n. 9
- ATTORE - contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI
La difesa di parte attrice concludeva come da verbale d'udienza del 29.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 24.09.2024, conveniva in giudizio Avdiraj innanzi all'intestato Tribunale, deducendo di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio con la convenuta a Ravenna in data 10.08.2019, optando per il regime della separazione dei beni, che la moglie, sino all'introduzione del giudizio di separazione, non si era mai trasferita presso la casa coniugale, sita a Ravenna, via Girolamo Rota n. 33, che, tre giorni dopo pagina 1 di 4 l'avvenuta notificazione del ricorso di separazione e del decreto di fissazione di udienza, la sig.ra nonostante la sua contraria volontà, con l'ausilio del di lei figlio maggiorenne ospite della casa CP_1 coniugale, riusciva ad ivi accedere e che, nel corso della successiva convivenza forzata, più volte lo minacciava, inducendolo a sporgere querela in data 29.06.2023.
Il ricorrente deduceva altresì di aver ottenuto un provvedimento di allontanamento della moglie dalla casa familiare, che veniva emesso dal Tribunale di Ravenna con decreto n. 3430 del 27.07.2023, e che, all'esito del giudizio di separazione, ove la moglie non si costituiva ma si limitava a comparire in prima udienza in data 12.09.2023, il Tribunale di Ravenna pronunciava sentenza di separazione, addebitandola alla moglie.
Stante il già avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed il decorso del termine di legge, l'attore chiedeva al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con la sig.ra con vittoria delle spese di lite e risarcimento del danno ex art. Controparte_1
96 c.p.c. nel caso di opposizione dilatoria.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 08.10.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.02.2025.
In data 22.10.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025 ove procedeva a sentire personalmente l'attore, con ordinanza emessa in data 20.02.2025, il Giudice delegato, ritenendo che la notifica non si fosse perfezionata alla luce del contenuto della relata redatta dall'ufficiale giudiziario e che in ogni modo non fosse stato rispettato il termine a comparire di sessanta giorni previsto dall'art. 473-bis.14, quinto comma, c.p.c., disponeva la rinnovazione della notificazione e rinviava il procedimento all'udienza del 29.05.2025.
Alla suddetta udienza, parte attrice si riportava al ricorso ed insisteva per il suo accoglimento e il
Giudice delegato, previa verifica della regolarità della rinnovazione della notificazione e conseguente declaratoria di contumacia della sig.ra ritenendo il procedimento maturo per la Controparte_2 decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alla domanda oggetto di causa.
L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
pagina 2 di 4 Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Persona_1 Persona_2 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove la convenuta è cittadina albanese.
Ebbene, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in virtù dell'art. 3, lett. a), n. ii) del regolamento UE, essendo l'attore residente in Italia e avendo i coniugi vissuto in Italia prima che la convenuta si trasferisse rendendosi irreperibile.
Anche a voler ritenere tale ipotesi non applicabile in quanto, secondo le allegazioni dell'attore, le parti avrebbero vissuto assieme solo dopo l'instaurazione del giudizio di separazione, la giurisdizione italiana sarebbe comunque sussistente in forza della previsione di cui alla lett. a), n. vi).
In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE
n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Stante l'inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a), b) e c) alla fattispecie in esame, residua il criterio di cui alla lett. d), con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la legge italiana, ovvero la legge dello
Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 611/2023, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio oltre dodici mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale che ha avuto luogo in data 12.09.2023. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e confermato dal sig. in udienza, le parti non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza. Pt_1
La protrazione dello stato di separazione, l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dello stesso e la non opposizione da parte della convenuta che, pur ritualmente convenuta in giudizio, ha scelto di non costituirsi nel presente procedimento sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
pagina 3 di 4 In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, della mancata opposizione da parte della convenuta, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig. Pt_1 nei confronti della sig.ra così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a Sushice (Albania) in data 28.07.1975, a [...] in data [...] e iscritto Controparte_1 nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 181, parte I, dell'anno 2019;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 03.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1982/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO SALZANO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Pellegrino Matteucci n. 9
- ATTORE - contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI
La difesa di parte attrice concludeva come da verbale d'udienza del 29.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 24.09.2024, conveniva in giudizio Avdiraj innanzi all'intestato Tribunale, deducendo di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio con la convenuta a Ravenna in data 10.08.2019, optando per il regime della separazione dei beni, che la moglie, sino all'introduzione del giudizio di separazione, non si era mai trasferita presso la casa coniugale, sita a Ravenna, via Girolamo Rota n. 33, che, tre giorni dopo pagina 1 di 4 l'avvenuta notificazione del ricorso di separazione e del decreto di fissazione di udienza, la sig.ra nonostante la sua contraria volontà, con l'ausilio del di lei figlio maggiorenne ospite della casa CP_1 coniugale, riusciva ad ivi accedere e che, nel corso della successiva convivenza forzata, più volte lo minacciava, inducendolo a sporgere querela in data 29.06.2023.
Il ricorrente deduceva altresì di aver ottenuto un provvedimento di allontanamento della moglie dalla casa familiare, che veniva emesso dal Tribunale di Ravenna con decreto n. 3430 del 27.07.2023, e che, all'esito del giudizio di separazione, ove la moglie non si costituiva ma si limitava a comparire in prima udienza in data 12.09.2023, il Tribunale di Ravenna pronunciava sentenza di separazione, addebitandola alla moglie.
Stante il già avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed il decorso del termine di legge, l'attore chiedeva al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con la sig.ra con vittoria delle spese di lite e risarcimento del danno ex art. Controparte_1
96 c.p.c. nel caso di opposizione dilatoria.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 08.10.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.02.2025.
In data 22.10.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025 ove procedeva a sentire personalmente l'attore, con ordinanza emessa in data 20.02.2025, il Giudice delegato, ritenendo che la notifica non si fosse perfezionata alla luce del contenuto della relata redatta dall'ufficiale giudiziario e che in ogni modo non fosse stato rispettato il termine a comparire di sessanta giorni previsto dall'art. 473-bis.14, quinto comma, c.p.c., disponeva la rinnovazione della notificazione e rinviava il procedimento all'udienza del 29.05.2025.
Alla suddetta udienza, parte attrice si riportava al ricorso ed insisteva per il suo accoglimento e il
Giudice delegato, previa verifica della regolarità della rinnovazione della notificazione e conseguente declaratoria di contumacia della sig.ra ritenendo il procedimento maturo per la Controparte_2 decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alla domanda oggetto di causa.
L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
pagina 2 di 4 Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Persona_1 Persona_2 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove la convenuta è cittadina albanese.
Ebbene, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in virtù dell'art. 3, lett. a), n. ii) del regolamento UE, essendo l'attore residente in Italia e avendo i coniugi vissuto in Italia prima che la convenuta si trasferisse rendendosi irreperibile.
Anche a voler ritenere tale ipotesi non applicabile in quanto, secondo le allegazioni dell'attore, le parti avrebbero vissuto assieme solo dopo l'instaurazione del giudizio di separazione, la giurisdizione italiana sarebbe comunque sussistente in forza della previsione di cui alla lett. a), n. vi).
In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE
n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Stante l'inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a), b) e c) alla fattispecie in esame, residua il criterio di cui alla lett. d), con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la legge italiana, ovvero la legge dello
Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 611/2023, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio oltre dodici mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale che ha avuto luogo in data 12.09.2023. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e confermato dal sig. in udienza, le parti non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza. Pt_1
La protrazione dello stato di separazione, l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dello stesso e la non opposizione da parte della convenuta che, pur ritualmente convenuta in giudizio, ha scelto di non costituirsi nel presente procedimento sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
pagina 3 di 4 In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, della mancata opposizione da parte della convenuta, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig. Pt_1 nei confronti della sig.ra così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a Sushice (Albania) in data 28.07.1975, a [...] in data [...] e iscritto Controparte_1 nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 181, parte I, dell'anno 2019;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 03.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4