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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8750/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto l'art 281 sexies terzo comma c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8750/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8750 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., in proprio e quale domiciliatario ex ex artt 125 e 126 comma 2, lett b) e c) D. Lgs 209/2005 della ,, rapp.ta e dife- Controparte_2 sa, come in atti, dall'Avv Enrica Laudato e con questi elettivamente domici- liata presso lo studio del difensore sito in Napoli (NA) alla P.zza F. Muzji n.
11;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Or- CP_3 tensio Del Vecchio e presso di questi elettivamente domiciliato in San Ci- priano D'Aversa (CE) alla via Volturno n. 15;
APPELLATO
e
; contumace già in primo grado;
Controparte_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
2
13.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, l' conveniva in giudizio il CP_1 CP_5
[..
, nonché la al fine di sentir dichiarare la riforma Controparte_4 della sentenza n. 1922/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 03.08.2021.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato in relazione alla mancata rimessione in termine dell'appellante, limitandosi a revocare l'ordinanza con cui dichiarava la con- tumacia dell' . Il Giudice di prime cure non aveva motivato corret- CP_6 tamente in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che, dava per corretta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio ai convenuti, non tenendo conto delle eccezioni sollevate sul punto da in particola- CP_1 re, relative alla prova della legittimazione passiva del presunto responsabile civile.
3. Il Giudice di prime cure non motivava in relazione alla eccezione posta relativa alla improponibilità della domanda per violazione degli artt
145 e 148 del Codice Ass.ni, atteso che, non è stato rispettato lo spatium deli- berandi richiesto dalla normativa e non è stata ottemperata la richiesta di in- tegrazione della documentazione necessaria affinché l' potesse formu- CP_1 lare un'offerta.
4. Il Giudice di prime cure non valutava correttamente l'istruttoria, in particolar modo la testimonianza resa dal , il Testimone_1 quale, non solo era generico ma discordante con il libello introduttivo;
non- ché veniva non correttamente valutato il modello CAI atteso che la firma apposta in calce non può attribuirsi al soggetto indicato quale conducente dell'auto Alfa Romeo, né può darsi per certa la sua identità.
5. Il Giudice di prime cure errava nell'ammissione della CTU che non avrebbe dovuto esse- Contr re ammessa, ma altresì, errava nel non valutare le difese della in rela- Contr zione a tale punto e le censure mosse alla stessa dal CTP della 6. Il
Giudice di prime cure errava nel non valutare le gravi circostanze emergenti dal referto di PS, atteso che, gli orari di ingresso e uscita (soli 20 minuti per svolgere accesso al triage verde ed effettuare esami e diagnosi) sembrano pa-
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radossali.
7. Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere il danno morale di ¼ del D.B. al , atteso che, non è stato dimostrato e che, trattando- CP_3 si di microlesioni non è risarcibile.
8. Il Giudice di prime cure errava nel ri- conoscere spese mediche per un totale di € 614,00, atteso che, agli atti risul- ta un importo di € 340,00 documentate.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- CP_1 sioni: IN VIA ASSOLUTAMENTE PRELIMINARE. 1) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere immediatamente, an- che inaudita altera parte, l'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza n.
1922/2021, resa dal Giudice di Pace di Carinola, in persona della dott.ssa Marisa
Marrese, depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 03.08.2021 e meramente da quest'ultima comunicata con pec del 09.09.2021, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, sussistendo il periculum in mora ed il fumus boni iuris, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) Dichiara- re l'ammissibilità, tempestività e procedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., stante il pieno rispetto dei requisiti da esso imposti all'atto della formulazione suoi motivi secondo le indicazioni di cui al corpo del presente atto;
NEL MERITO. 3) Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 1922/2021 resa dal
Giudice di Pace di Carinola, in persona della dott.ssa Marisa Marrese, in data
28/07/2021, depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 03/08/2021, non noti- ficata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, relativa al procedimento ci- vile recante R.G. n. 21/2021, pronunciata in merito al giudizio avente ad oggetto la ri- chiesta di risarcimento danni per lesioni personali lamentate dal Sig. nei CP_3 confronti di , di , nonché di CP_4 Controparte_7 [...]
secondo le indicazioni delle parti del provvedimento so- Controparte_8 pra impugnate e con le modifiche richieste ai capi da A.1 ad A.8, alla stregua dei motivi indicati ai capi da B.1 a B.7 del corpo del presente atto, che si abbiano qui per integral- mente ripetuti e trascritti;
4) per effetto di quanto al capo che precede, dichiarare la nullità Contr della notifica c/o el libello introduttivo del giudizio di prime cure al presunto re- sponsabile civile e al suo assicuratore per la RCA di cui si era richiesta la condanna in solido, e per l'effetto la nullità dell'intero procedimento e della sentenza, per tutti i fondati
e rilevanti motivi esposti in atti e verbali di causa;
5) per effetto di quanto al capo c), di- chiarare il mancato assolvimento all'onere della prova in relazione alla effettiva legittima- zione delle parti convenute al giudizio e della titolarità delle posizioni soggettive passive in relazione alla pretesa azionata in giudizio, per tutti i fondati e rilevanti motivi esposti in
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atti e verbali di causa;
6) per effetto di quanto che precede, rigettare la domanda nel meri- to, essendo impossibile accertare e dichiarare la responsabilità di un soggetto la cui qualità di responsabile civile ex lege è rimasta non provata, per tutti i fondati e rilevanti motivi esposti in atti e verbali di causa;
7) per effetto di quanto al capo che precede, condannare il
Sig. alla refusione in favore di CP_3 Controparte_8 in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze di lite del primo e del presente grado di giu- dizio, oltre IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professionale, secondo quanto indicato nei singoli paragrafi da A.
1. ad A.
7. del corpo del presente atto. NEL MERITO, IN VIA GRADATA. 8) per effetto di quanto al capo c), accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improponibilità della domanda, per viola- zione de comb. disp. degli artt. 142, 143, 145, 148, commi 1,2,3 e 5, e 152, comma 5, in relazione al mancato invio della documentazione medica completa atta alla nomina di un medico per la valutazione delle lesioni reclamate, per tutti i gravi, fondati e comprovati motivi esposti nel corpo del presente atto;
9) per effetto di quanto al capo c), accertare e di- chiarare, in ogni caso, il mancato assolvimento in prime cure all'onere della prova in rela- zione al fatto storico, alle lesioni, al nesso causale e a tutte le poste di danno oggetto di domanda e di sentenza, per tutti i gravi, fondati e comprovati motivi esposti nel corpo del presente atto;
10) per effetto di quanto ai capi che precedono, condannare il Sig. CP_3 alla refusione in favore di in persona del
[...] Controparte_8
l.r.p.t., delle spese e competenze di lite del primo e del presente grado di giudizio, oltre
IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professiona- le, secondo quanto indicato nei singoli paragrafi da A.
1. ad A.
7. del corpo del presente atto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA. 11) per effetto di quanto al ca- po c), nella deprecata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi superate tutte le as- sorbenti preliminari e pregiudiziali eccezioni sollevate e Codesto Autorevole Tribunale, in funzione di Giudice della revisio prioris istantiae, dovesse addentrarsi nell'esame del meri- to della vicenda e delle voci di danno riconosciute in sentenza, ridurre gli importi di cui al- la condanna nella misura indicata ai paragrafi A.7 e A.8, per tutti i gravi, fondati, rile- vanti e documentati motivi esposti nel corpo del presente atto;
12) nella deprecata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi superate tutte le assorbenti preliminari e pregiudi- ziali eccezioni sollevate e Codesto Autorevole Tribunale, in funzione di Giudice della re- visio prioris istantiae, dovesse addentrarsi nell'esame del merito della vicenda, si chiede farsi corretta applicazione della presunzione legale di corresponsabilità di cui all'art.
2054, co. 2°, cod. civ. a carico anche dei ciclisti investiti, in combinato disposto con l'art.
1227 cod. civ., per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti in atti e verbali del giudizio di
5
prime cure e al paragrafo B.6 del corpo del presente atto;
13) per effetto di quanto al capo che precede, condannare in ogni caso il Sig. alla refusione in favore di CP_3 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze di lite Controparte_8 del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professionale.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inammissi- CP_3 bilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 348bis e
342 c.p.c.; 2) In relazione alla istanza di remissione in termini, dinanzi al
Giudice di Pace non essendoci distinzione tra udienza di prima comparizio- ne e trattazione, il regime delle preclusioni è collegato alla prima udienza di trattazione e al mancato esercizio da parte del Giudice della facoltà prevista dall'art 320 c.p.c.; pertanto, in primo grado, l' otteneva la revoca della CP_1 contumacia ma decadeva dal presentare domande nuove ed eccezioni. 3) Il
Giudice di prime cure verificava la regolarità della citazione essendo stata proposta azione diretta ex art 144 Cod. ass.ni e non azione aquiliana.4) Il
Giudice di prime cure verificava la legittimazione passiva del responsabile civile mediante la polizza rinvenibile dal modello CAI e mediante la “carta verde”, nonché i dati identificativi della vettura. 5) Il Giudice di prime cure valutava correttamente la proponibilità della domanda attesa la messa in Contr mora dell' e l'integrazione richiesta dalla medesima. 6) Il Giudice di prime cure valutava correttamente la prova testimoniale del sig. Tes_1 il quale descriveva analiticamente il sinistro, nonché la documenta-
[...] zione medica e la CTU. 7) Il Giudice di prime cure riconosceva corretta- mente il danno morale nella percentuale del ¼ del D.B. attesa la natura dello stesso quale autonoma voce di danno.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRELI-
MINARE, 1. dichiarare con ordinanza la inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c. e per chiara violazione degli artt. 342; 2. rigettare l'istanza di sospensione della im- pugnata sentenza e dichiarare la domanda priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (gravi e fondati motivi) anche in ordine alla possibilità di ripetere le somme, e manifestamente infondata in considerazione dell'assenza dei presupposti e, per
l'effetto, comminare la pena pecuniaria di cui all'art. 283 c.p.c. comma 2, nel massimo previsto;
3. rigettare le questioni preliminari sulla nullità della sentenza per essere valida la notifica ai convenuti contumaci e, quindi, integro il contraddittorio in quanto è stata promossa azione diretta ai sensi dell'art. 144 del dlgs. 209/2005; nella denegata e non
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creduta ipotesi di accoglimento della eccezione di controparte appellante, si chiede, comun- que adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 354 c.p.c.NEL MERITO, 4. rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c. comma 1 ed anche comma 3 in senso risarcitorio, stante tanto la temerarietà della lite che la respon- sabilità aggravata per l'aver intrapreso una azione infondata e comunque svilendo la fun- zione propria del gravame;
5. In ogni caso con il favore delle spese di lite.
Preliminarmente si dà atto che l'appellata , seppur rego- Controparte_9 larmente citata, non è costituita.
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che l'appellata
[...]
, seppur regolarmente citata, non è costituita. Controparte_10
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 1922/2021 emessa dal giudice di Pace di Carinola e depositata in data 03.08.2021, il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda di ri- CP_3 tenendo responsabile del sinistro il proprietario dei veicolo Alfa Romeo 159 tg RJA635108.
Orbene l'eccezione di carenza di titolarità passiva formulata dall'appellante risulta fondata non essendovi prova che la sia la CP_1 Controparte_11 proprietaria del veicolo Alfa Romeo 159 tg RJA635108.
Sul punto si osserva che in basi a consolidati principi di legittimità: “la conte- stazione della titolarità passiva (ma il discorso è identico per la titolarità attiva), inve- stendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un'eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa
(Cass. n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della doman- da, non modifica il principio secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo grava sull'attore”, cfr Cassazione SS UU Sentenza n. 2951 del 16/02/2016.
Invero, la titolarità del diritto (sia dal lato attivo che passivo) rientra tra i fat- ti costitutivi della domanda, sicché la parte che ne eccepisca la carenza non svolge alcuna eccezione in senso stretto bensì propone una mera difesa con- sistente, appunto, nella negazione di un fatto costitutivo posto a base dell'avversa domanda.
Nel caso de quo appare pacifica la carenza di titolarità passiva della
[...]
non avendo il assolto all'onere dimostrativo in- CP_11 CP_3 combente su di esso.
7
In tema di infortunio stradale causato da un veicolo straniero in territorio italiano, l'azione diretta del danneggiato contro la Compagnia assicurativa del responsabile del sinistro va proposta nei confronti dell' Controparte_8
ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. c) cod. ass., norma che prevede
[...] la legittimazione dell' “a stare in giudizio, in nome e per conto delle CP_1 imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circola- zione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'este- ro possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previ- sto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta con- tro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previ- sto dall'articolo 144.
In virtù di tale ultimo richiamo, dunque, nel giudizio promosso contro l' dovrà essere evocato, in qualità di litisconsorte necessario, il pro- CP_1 prietario del veicolo danneggiante, dal momento che ai sensi dell'art. 126, comma 2 lett. b) cod. ass., l' “assume, ai fini del risarcimento dei danni CP_1 cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”.
Tanto premesso, è pacifico che l' essendo mero “rappresentante” ita- CP_1 liano del responsabile civile e della sua assicurazione, può vedersi condanna- to al risarcimento del danno solo qualora tale responsabile civile sia corret- tamente identificato.
Nel caso in esame, invece, non vi prova che la sia la proprieta- CP_4 ria del veicolo investitore, non avendo parte attrice allegato nessuna docu- mentazione dalla quale si possa evincere tale titolarità (esempio il certificato
PRA che è presente anche per i veicoli stranieri).
Pertanto, poiché non vi è prova del fatto che la soc sia proprie- CP_4 taria del veicolo investitore e quindi, non vi è prova in ordine alla qualifica della stessa quale responsabile civile del sinistro occorso in data 25.10.2019 Contr in Francolise, nessuna domanda può essere accolta nei confronti dell
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza
8
e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata;
Rigetta la domanda proposta da;
CP_3
Condanna , al pagamento delle spese processuali del dop- CP_3 pio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado CP_1 in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in €
2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Contr Condanna alla restituzione in favore dell' elle som- CP_3 me percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condanna l'Avv Ortensio Del Vecchio, quale procuratore anticipatario Contr dell'attore nel giudizio di prime cure, alla restituzione in favore dell delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
Pone definitivamente a carico di le spese della CTU esple- CP_3 tata in primo grado;
Santa Maria Capua Vetere, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
9
10
n. 8750/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto l'art 281 sexies terzo comma c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8750/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8750 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., in proprio e quale domiciliatario ex ex artt 125 e 126 comma 2, lett b) e c) D. Lgs 209/2005 della ,, rapp.ta e dife- Controparte_2 sa, come in atti, dall'Avv Enrica Laudato e con questi elettivamente domici- liata presso lo studio del difensore sito in Napoli (NA) alla P.zza F. Muzji n.
11;
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Or- CP_3 tensio Del Vecchio e presso di questi elettivamente domiciliato in San Ci- priano D'Aversa (CE) alla via Volturno n. 15;
APPELLATO
e
; contumace già in primo grado;
Controparte_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
2
13.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, l' conveniva in giudizio il CP_1 CP_5
[..
, nonché la al fine di sentir dichiarare la riforma Controparte_4 della sentenza n. 1922/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 03.08.2021.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato in relazione alla mancata rimessione in termine dell'appellante, limitandosi a revocare l'ordinanza con cui dichiarava la con- tumacia dell' . Il Giudice di prime cure non aveva motivato corret- CP_6 tamente in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che, dava per corretta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio ai convenuti, non tenendo conto delle eccezioni sollevate sul punto da in particola- CP_1 re, relative alla prova della legittimazione passiva del presunto responsabile civile.
3. Il Giudice di prime cure non motivava in relazione alla eccezione posta relativa alla improponibilità della domanda per violazione degli artt
145 e 148 del Codice Ass.ni, atteso che, non è stato rispettato lo spatium deli- berandi richiesto dalla normativa e non è stata ottemperata la richiesta di in- tegrazione della documentazione necessaria affinché l' potesse formu- CP_1 lare un'offerta.
4. Il Giudice di prime cure non valutava correttamente l'istruttoria, in particolar modo la testimonianza resa dal , il Testimone_1 quale, non solo era generico ma discordante con il libello introduttivo;
non- ché veniva non correttamente valutato il modello CAI atteso che la firma apposta in calce non può attribuirsi al soggetto indicato quale conducente dell'auto Alfa Romeo, né può darsi per certa la sua identità.
5. Il Giudice di prime cure errava nell'ammissione della CTU che non avrebbe dovuto esse- Contr re ammessa, ma altresì, errava nel non valutare le difese della in rela- Contr zione a tale punto e le censure mosse alla stessa dal CTP della 6. Il
Giudice di prime cure errava nel non valutare le gravi circostanze emergenti dal referto di PS, atteso che, gli orari di ingresso e uscita (soli 20 minuti per svolgere accesso al triage verde ed effettuare esami e diagnosi) sembrano pa-
3
radossali.
7. Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere il danno morale di ¼ del D.B. al , atteso che, non è stato dimostrato e che, trattando- CP_3 si di microlesioni non è risarcibile.
8. Il Giudice di prime cure errava nel ri- conoscere spese mediche per un totale di € 614,00, atteso che, agli atti risul- ta un importo di € 340,00 documentate.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- CP_1 sioni: IN VIA ASSOLUTAMENTE PRELIMINARE. 1) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere immediatamente, an- che inaudita altera parte, l'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza n.
1922/2021, resa dal Giudice di Pace di Carinola, in persona della dott.ssa Marisa
Marrese, depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 03.08.2021 e meramente da quest'ultima comunicata con pec del 09.09.2021, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, sussistendo il periculum in mora ed il fumus boni iuris, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) Dichiara- re l'ammissibilità, tempestività e procedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., stante il pieno rispetto dei requisiti da esso imposti all'atto della formulazione suoi motivi secondo le indicazioni di cui al corpo del presente atto;
NEL MERITO. 3) Accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 1922/2021 resa dal
Giudice di Pace di Carinola, in persona della dott.ssa Marisa Marrese, in data
28/07/2021, depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 03/08/2021, non noti- ficata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, relativa al procedimento ci- vile recante R.G. n. 21/2021, pronunciata in merito al giudizio avente ad oggetto la ri- chiesta di risarcimento danni per lesioni personali lamentate dal Sig. nei CP_3 confronti di , di , nonché di CP_4 Controparte_7 [...]
secondo le indicazioni delle parti del provvedimento so- Controparte_8 pra impugnate e con le modifiche richieste ai capi da A.1 ad A.8, alla stregua dei motivi indicati ai capi da B.1 a B.7 del corpo del presente atto, che si abbiano qui per integral- mente ripetuti e trascritti;
4) per effetto di quanto al capo che precede, dichiarare la nullità Contr della notifica c/o el libello introduttivo del giudizio di prime cure al presunto re- sponsabile civile e al suo assicuratore per la RCA di cui si era richiesta la condanna in solido, e per l'effetto la nullità dell'intero procedimento e della sentenza, per tutti i fondati
e rilevanti motivi esposti in atti e verbali di causa;
5) per effetto di quanto al capo c), di- chiarare il mancato assolvimento all'onere della prova in relazione alla effettiva legittima- zione delle parti convenute al giudizio e della titolarità delle posizioni soggettive passive in relazione alla pretesa azionata in giudizio, per tutti i fondati e rilevanti motivi esposti in
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atti e verbali di causa;
6) per effetto di quanto che precede, rigettare la domanda nel meri- to, essendo impossibile accertare e dichiarare la responsabilità di un soggetto la cui qualità di responsabile civile ex lege è rimasta non provata, per tutti i fondati e rilevanti motivi esposti in atti e verbali di causa;
7) per effetto di quanto al capo che precede, condannare il
Sig. alla refusione in favore di CP_3 Controparte_8 in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze di lite del primo e del presente grado di giu- dizio, oltre IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professionale, secondo quanto indicato nei singoli paragrafi da A.
1. ad A.
7. del corpo del presente atto. NEL MERITO, IN VIA GRADATA. 8) per effetto di quanto al capo c), accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improponibilità della domanda, per viola- zione de comb. disp. degli artt. 142, 143, 145, 148, commi 1,2,3 e 5, e 152, comma 5, in relazione al mancato invio della documentazione medica completa atta alla nomina di un medico per la valutazione delle lesioni reclamate, per tutti i gravi, fondati e comprovati motivi esposti nel corpo del presente atto;
9) per effetto di quanto al capo c), accertare e di- chiarare, in ogni caso, il mancato assolvimento in prime cure all'onere della prova in rela- zione al fatto storico, alle lesioni, al nesso causale e a tutte le poste di danno oggetto di domanda e di sentenza, per tutti i gravi, fondati e comprovati motivi esposti nel corpo del presente atto;
10) per effetto di quanto ai capi che precedono, condannare il Sig. CP_3 alla refusione in favore di in persona del
[...] Controparte_8
l.r.p.t., delle spese e competenze di lite del primo e del presente grado di giudizio, oltre
IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professiona- le, secondo quanto indicato nei singoli paragrafi da A.
1. ad A.
7. del corpo del presente atto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA. 11) per effetto di quanto al ca- po c), nella deprecata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi superate tutte le as- sorbenti preliminari e pregiudiziali eccezioni sollevate e Codesto Autorevole Tribunale, in funzione di Giudice della revisio prioris istantiae, dovesse addentrarsi nell'esame del meri- to della vicenda e delle voci di danno riconosciute in sentenza, ridurre gli importi di cui al- la condanna nella misura indicata ai paragrafi A.7 e A.8, per tutti i gravi, fondati, rile- vanti e documentati motivi esposti nel corpo del presente atto;
12) nella deprecata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi superate tutte le assorbenti preliminari e pregiudi- ziali eccezioni sollevate e Codesto Autorevole Tribunale, in funzione di Giudice della re- visio prioris istantiae, dovesse addentrarsi nell'esame del merito della vicenda, si chiede farsi corretta applicazione della presunzione legale di corresponsabilità di cui all'art.
2054, co. 2°, cod. civ. a carico anche dei ciclisti investiti, in combinato disposto con l'art.
1227 cod. civ., per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti in atti e verbali del giudizio di
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prime cure e al paragrafo B.6 del corpo del presente atto;
13) per effetto di quanto al capo che precede, condannare in ogni caso il Sig. alla refusione in favore di CP_3 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze di lite Controparte_8 del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professionale.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inammissi- CP_3 bilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 348bis e
342 c.p.c.; 2) In relazione alla istanza di remissione in termini, dinanzi al
Giudice di Pace non essendoci distinzione tra udienza di prima comparizio- ne e trattazione, il regime delle preclusioni è collegato alla prima udienza di trattazione e al mancato esercizio da parte del Giudice della facoltà prevista dall'art 320 c.p.c.; pertanto, in primo grado, l' otteneva la revoca della CP_1 contumacia ma decadeva dal presentare domande nuove ed eccezioni. 3) Il
Giudice di prime cure verificava la regolarità della citazione essendo stata proposta azione diretta ex art 144 Cod. ass.ni e non azione aquiliana.4) Il
Giudice di prime cure verificava la legittimazione passiva del responsabile civile mediante la polizza rinvenibile dal modello CAI e mediante la “carta verde”, nonché i dati identificativi della vettura. 5) Il Giudice di prime cure valutava correttamente la proponibilità della domanda attesa la messa in Contr mora dell' e l'integrazione richiesta dalla medesima. 6) Il Giudice di prime cure valutava correttamente la prova testimoniale del sig. Tes_1 il quale descriveva analiticamente il sinistro, nonché la documenta-
[...] zione medica e la CTU. 7) Il Giudice di prime cure riconosceva corretta- mente il danno morale nella percentuale del ¼ del D.B. attesa la natura dello stesso quale autonoma voce di danno.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRELI-
MINARE, 1. dichiarare con ordinanza la inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c. e per chiara violazione degli artt. 342; 2. rigettare l'istanza di sospensione della im- pugnata sentenza e dichiarare la domanda priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (gravi e fondati motivi) anche in ordine alla possibilità di ripetere le somme, e manifestamente infondata in considerazione dell'assenza dei presupposti e, per
l'effetto, comminare la pena pecuniaria di cui all'art. 283 c.p.c. comma 2, nel massimo previsto;
3. rigettare le questioni preliminari sulla nullità della sentenza per essere valida la notifica ai convenuti contumaci e, quindi, integro il contraddittorio in quanto è stata promossa azione diretta ai sensi dell'art. 144 del dlgs. 209/2005; nella denegata e non
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creduta ipotesi di accoglimento della eccezione di controparte appellante, si chiede, comun- que adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 354 c.p.c.NEL MERITO, 4. rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c. comma 1 ed anche comma 3 in senso risarcitorio, stante tanto la temerarietà della lite che la respon- sabilità aggravata per l'aver intrapreso una azione infondata e comunque svilendo la fun- zione propria del gravame;
5. In ogni caso con il favore delle spese di lite.
Preliminarmente si dà atto che l'appellata , seppur rego- Controparte_9 larmente citata, non è costituita.
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che l'appellata
[...]
, seppur regolarmente citata, non è costituita. Controparte_10
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 1922/2021 emessa dal giudice di Pace di Carinola e depositata in data 03.08.2021, il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda di ri- CP_3 tenendo responsabile del sinistro il proprietario dei veicolo Alfa Romeo 159 tg RJA635108.
Orbene l'eccezione di carenza di titolarità passiva formulata dall'appellante risulta fondata non essendovi prova che la sia la CP_1 Controparte_11 proprietaria del veicolo Alfa Romeo 159 tg RJA635108.
Sul punto si osserva che in basi a consolidati principi di legittimità: “la conte- stazione della titolarità passiva (ma il discorso è identico per la titolarità attiva), inve- stendo un fatto costitutivo della domanda, e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice, non integra un'eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa
(Cass. n. 15832/2011), consistente nella contestazione del fatto costitutivo della doman- da, non modifica il principio secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo grava sull'attore”, cfr Cassazione SS UU Sentenza n. 2951 del 16/02/2016.
Invero, la titolarità del diritto (sia dal lato attivo che passivo) rientra tra i fat- ti costitutivi della domanda, sicché la parte che ne eccepisca la carenza non svolge alcuna eccezione in senso stretto bensì propone una mera difesa con- sistente, appunto, nella negazione di un fatto costitutivo posto a base dell'avversa domanda.
Nel caso de quo appare pacifica la carenza di titolarità passiva della
[...]
non avendo il assolto all'onere dimostrativo in- CP_11 CP_3 combente su di esso.
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In tema di infortunio stradale causato da un veicolo straniero in territorio italiano, l'azione diretta del danneggiato contro la Compagnia assicurativa del responsabile del sinistro va proposta nei confronti dell' Controparte_8
ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. c) cod. ass., norma che prevede
[...] la legittimazione dell' “a stare in giudizio, in nome e per conto delle CP_1 imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circola- zione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'este- ro possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previ- sto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta con- tro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previ- sto dall'articolo 144.
In virtù di tale ultimo richiamo, dunque, nel giudizio promosso contro l' dovrà essere evocato, in qualità di litisconsorte necessario, il pro- CP_1 prietario del veicolo danneggiante, dal momento che ai sensi dell'art. 126, comma 2 lett. b) cod. ass., l' “assume, ai fini del risarcimento dei danni CP_1 cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”.
Tanto premesso, è pacifico che l' essendo mero “rappresentante” ita- CP_1 liano del responsabile civile e della sua assicurazione, può vedersi condanna- to al risarcimento del danno solo qualora tale responsabile civile sia corret- tamente identificato.
Nel caso in esame, invece, non vi prova che la sia la proprieta- CP_4 ria del veicolo investitore, non avendo parte attrice allegato nessuna docu- mentazione dalla quale si possa evincere tale titolarità (esempio il certificato
PRA che è presente anche per i veicoli stranieri).
Pertanto, poiché non vi è prova del fatto che la soc sia proprie- CP_4 taria del veicolo investitore e quindi, non vi è prova in ordine alla qualifica della stessa quale responsabile civile del sinistro occorso in data 25.10.2019 Contr in Francolise, nessuna domanda può essere accolta nei confronti dell
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza
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e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata;
Rigetta la domanda proposta da;
CP_3
Condanna , al pagamento delle spese processuali del dop- CP_3 pio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado CP_1 in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in €
2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Contr Condanna alla restituzione in favore dell' elle som- CP_3 me percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
Condanna l'Avv Ortensio Del Vecchio, quale procuratore anticipatario Contr dell'attore nel giudizio di prime cure, alla restituzione in favore dell delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
Pone definitivamente a carico di le spese della CTU esple- CP_3 tata in primo grado;
Santa Maria Capua Vetere, 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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