Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli ha pronunciato all'udienza del 21.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6610/2024 R.G PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gaetano Irollo e Annamaria Fiorentino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dal funzionario Chiara De Paris
RESISTENTE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.5.2024 parte ricorrente in epigrafe chiedeva la condanna dell al pagamento dei ratei maturati in suo favore e non corrisposti a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento con decorrenza dal'1.3.2023, sulla base del decreto di omologa emesso in data
14.12.2023 dal Tribunale di Napoli Nord e notificato all . CP_1
L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che la ricorrente era già CP_1 beneficiaria di indennità per cieco e che non sussistevano nel caso di specie pluriminorazioni tali da consentire il cumulo tra assegno di indennità di accompagnamento e indennità di cieco.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
La domanda è infondata e va rigettata.
Pacifico ed incontestato essendo, invero, tra le parti che l'istante è già titolare di indennità per cecità parziale, il ricorso ex art. 445 bis cpc culminato del decreto di omologa azionato nel presente giudizio era stato presentato per la verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento in capo alla dell'indennità di accompagnamento. Pt_1
Ciò premesso, nell'elaborato peritale le patologie oculistiche sono state invero poste a fondamento del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. perizia in atti in cui si legge: “si
Orbene, l'art..2 L. 429/1991 prevede che “alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma
2, lettere a) e b) , e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
La normativa vigente non vieta, quindi, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e per la cecità (o per il sordomutismo), ma essa prescrive, tuttavia, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa.
Diversamente, si verificherebbe una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.
Per ottenere il cumulo tra indennità di cecità parziale e indennità di accompagnamento parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere un accertamento medico legale circa la ricorrenza dei presupposti per l'accompagnamento escludendo dalla valutazione le patologie oculistiche per le quali già percepiva l'indennità di cieco parziale, ma ciò è mancato nel caso di specie.
Di conseguenza, tenuto conto della valutazione compiuta dal ctu che, giova ribadirlo, assegnava valore pregnante alla cecità ai fin del riconoscimento dell'accompagnamento, non può che concludersi che nel caso di specie le patologie di pertinenza non oculistica sofferte dalla ricorrente non sono da sole sufficienti per il riconoscimento della prestazione anelata. CP_ Condivisibile appare, pertanto, il diniego dell a riconoscere i ratei dell'indennità di accompagnamento, motivato dalla circostanza della insussistenza di pluriminorazioni tali da poter giustificare il riconoscimento in favore dell'istante dell'accompagnamento in uno alla indennità di cieco.
Né possono accogliersi le richieste formulate a verbale di udienza di concessione di un termine per l'esercizio di un preteso diritto di opzione tra le predette prestazioni che, ove ammissibile, ben poteva essere esercitato prima della proposizione del presente giudizio.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Nulla per le spese.
Aversa, 21.1.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ida Ponticelli