Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 5.6.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.9749 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, avv. DE CESARE FL, SERVEDIO C Parte_1 ricorrente
CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo la liquidazione dell'Ape sociale con condanna al pagamento dei ratei maturati nei termini ivi in dettaglio indicati, oltre accessori, con vittoria di spese da distrarsi. Rimaneva contumace CP_ l' Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice la decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. Va dichiarata la contumacia dell' che sebbene ritualmente evocato non si costituito in giudizio.
2.1. L'art. 1, comma 179, della L. 11 dicembre 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) prevede: "In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un' indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
2.2. L'Ape sociale è una indennità a carico dello Stato erogata dall' a favore dei soggetti CP_1 che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero; essa è corrisposta a domanda fino a che il beneficiario non raggiunga l'età prevista per la pensione di vecchiaia. Si tratta di un trattamento assistenziale a favore di quei lavoratori che, in prossimità del trattamento pensionistico, abbiano perso il posto di lavoro e siano privi di fonti di reddito. La norma in questione pone una chiara incompatibilità con la fruizione di altre prestazioni previdenziali o dell' indennità di disoccupazione. Ma ciò non significa affatto che il godimento dell' indennità di disoccupazione costituisca presupposto per il riconoscimento dell'Ape sociale. Vuol dire semplicemente che, in caso di fruizione dell' indennità di disoccupazione, il lavoratore potrà beneficiare dell'Ape sociale solo dopo che sia cessata l'indennità di disoccupazione. Pertanto, non esiste alcun divieto normativo per escludere dal godimento dell'Ape sociale coloro che, in possesso degli altri requisiti di legge, non abbiano avuto accesso all'indennità di disoccupazione in quanto non vi avevano diritto. Solo se un soggetto ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione, allora, per disposizione normativa, prima di accedere alla prestazione dell'Ape sociale, deve avere terminato l'indennità di disoccupazione. Se, invece, il lavoratore non ha diritto ad accedere all' indennità di disoccupazione in quanto non gli spetta, allora non è motivata l'esclusione dal beneficio dell'Ape sociale in presenza dei restanti requisiti. CP_
3. Tanto chiarito con nota del 4.5.2023 l' comunicava la sussistenza della necessaria copertura finanziaria e dunque il diritto di accedere al beneficio de quo, tuttavia, con successiva nota del
5.3.3024, esso rigettava la domanda di liquidazione per presunta carenza del requisito d'invalidità pari o superiore al 74% in capo all'istante.
4. Tale difetto è smentito per tabulas dal decreto di omologa reso da questa Sezione nel procedimento n.4344/2022 r.g. del 12.1.2023 che ha riconosciuto l'istante quale invalido al 75% dal febbraio 2022. Dunque, in presenza degli ulteriori requisiti tipici- la cui ricorrenza non è stata contestata in sede amministrativa – va accertato il diritto dell'istante a fruire dell'indennità ex art. 1 commi 179 –
186 legge bilancio 2017 (Ape sociale) con conseguente condanna alla liquidazione in suo favore dei relativi ratei dalla domanda amministrativa oltre accessori di legge.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
2 previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese processuali vanno poste a carico della parte intimata per la soccombenza, secondo il valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza e domanda, così provvede: accerta il diritto dell'istante a fruire dell'indennità ex art. 1 commi 179 – 186 legge bilancio 2017 (Ape CP_ sociale) con conseguente condanna dell' alla liquidazione in suo favore dei relativi ratei dalla domanda amministrativa oltre accessori di legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di causa per l'importo di euro 5500,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari 5.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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