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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/11/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 560/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, NC DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2022 R.G., avente ad oggetto “contratto d'opera e obbligazioni”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gela, nella via Garibaldi n. 145, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Domante che lo rappresenta e difende;
-attore -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza San Francesco n. 1 CP_1
(P. IVA ), elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 231, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Veronica Ciscardi, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto -
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'arch. ha convenuto in Parte_1 giudizio il esponendo che, con la delibera n. 350 del 2 novembre 2015, l'Ente CP_1
convenuto gli ha affidato la redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) previsto dalla L.R. 15/2005, quale aggiornamento del piano già adottato nel 2008.
Il valore complessivo dell'incarico, che è stato affidato ad un collegio di tecnici composto dall'attore altri due professionisti, è stato stimato in €. 20.000,00 con la precisazione che tutto quanto previsto nel disciplinare d'incarico sarebbe rimasto immutato anche nel caso in cui un membro del gruppo di lavoro si fosse dimesso.
ha esposto che in data 13 luglio 2016, in conformità al disciplinare, il collegio ha Parte_1
completato e depositato il lavoro commissionatogli. Tuttavia, in seguito alla nota inoltratagli il 25
1 agosto 2016 dal (n. 55182 che il 16 agosto 2025 l'ente convenuto aveva ricevuto CP_1 dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente) avente ad oggetto le nuove linee guida da seguire per la redazione del PUDM, il collegio dei progettisti si è adoperato per elaborare un nuovo progetto conforme alla normativa indicata;
progetto poi consegnato il 4 maggio 2017 e deliberato dalla Giunta successivamente con provvedimento n. 135 del 2018.
L'attore, pertanto, alla luce dei reiterati inviti di pagamento rimasti inevasi, ha adito l'intestato
Tribunale al fine di accertare e dichiarare che l'incarico è stato portato a termine e, conseguentemente, ha domandato la condanna del al pagamento di € 10.000,00 quale compenso per il CP_1
lavoro prestato (tenuto conto delle dimissioni di un membro del collegio e delle somme indicate nel disciplinare di incarico).
Costituitosi in giudizio, il ha contestato la ricostruzione dei fatti per come CP_1
operata dall'attore, eccependo che nel 2015 è stata la Regione Sicilia a sollecitare tutti i comuni costieri all'aggiornamento dei PUDM, la cui approvazione compete solo e soltanto all'Ente
Regionale. Per tale ragione l'Ente convenuto, con disciplinare del 14 aprile 2016, ha conferito incarico ai tre professionisti (tra cui ), per la redazione del PUDM in conformità alle leggi Parte_1
vigenti in materia.
Vera la circostanza secondo la quale il 13 luglio 2016 il collegio ha depositato un primo progetto, il convenuto ha però precisato che il progetto depositato non è risultato idoneo e CP_1
conforme alla normativa vigente, e che proprio per questo motivo l'ente committente, ossia l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha inviato la nota prot. n. 55182 del 16/8/2016 con cui ha chiesto l'adeguamento del piano alle direttive assessoriali. Tale nota, poi trasmessa all'attore, conteneva anche le c.d. “Linee guida per l'editing della cartografia tematica di base dei PUDM” di cui controparte avrebbe dovuto tenere conto.
Eppure, il convenuto ha precisato che anche il secondo progetto, depositato il 4 maggio 2017
e trasmesso dal comune di Gela alla Regione Sicilia il 10 luglio 2018, non è risultato adeguato e conforme. Invero, secondo la nota prot. n. 21284 del 29 marzo 2019 dell'Assessorato del Territorio
e dell'Ambiente, le criticità segnalate non erano state superate. Veniva pertanto restituito il fascicolo e assegnato un nuovo termine di trenta giorni entro il quale provvedere all'adeguamento del Piano in conformità alla disciplina vigente.
Alla luce di quanto precede il ha più volte sollecitato l'Arch. a riscontrare CP_1 Parte_1
quanto evidenziato dalla Regione e a formulare tempestivamente un nuovo progetto, con l'avvertimento che la sua inerzia di fronte a tali richieste si sarebbe tradotta in una rinuncia all'incarico. Ciò nonostante, a fronte dell'atteggiamento dilatorio posto in essere dall'attore, la Giunta non ha potuto far altro che deliberare la revoca dell'incarico per manifesto disinteresse.
2 La causa è stata istruita con i soli documenti offerti dalle parti, stante il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie formulate.
L'udienza del 21 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del deposito delle memorie conclusionali e di replica ex art. 190
c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che per “disciplinare di incarico” si intende un contratto d'opera intellettuale, rivolto a professionisti, con cui viene definito un rapporto prestazionale e le sue modalità. Un accordo scritto tra le parti che regola la prestazione intellettuale, stabilendo i dettagli relativi al servizio e al suo svolgimento.
Ebbene, nel disciplinare d'incarico sottoscritto il 14 aprile 2016 le parti hanno convenuto che, con riferimento al materiale da utilizzare per la redazione del progetto (art. 3) il professionista avrebbe dovuto utilizzare e far riferimento non solo alle leggi e alle linee guida sino a quel momento emanate, ma anche a tutti gli altri “provvedimenti, Leggi, regolamenti etc eventualmente emanati nel corso dell'espletamento dell'incarico” oltre alle eventuali indicazioni pervenute dal committente.
In ordine alle modalità di espletamento dell'incarico, all'art. 4 del disciplinare è stato previsto che il professionista, tra le altre cose, avrebbe dovuto espletare l'incarico “apportando tutte quelle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Regione Sicilia in fase di approvazione del
Piano (sia nella fase antecedente il provvedimento di Piano sia eventualmente nella fase successiva di approvazione del Piano qualora il provvedimento prevedesse eventuali ed ulteriori attività di adeguamento)” ed “introducendo tutte quelle modifiche ed integrazioni richieste dal committente”.
Ciò posto, all'art. 8 del contratto d'opera citato, le parti hanno previsto la possibilità di procedere alla rescissione del rapporto in danno del professionista non solo nel caso in cui egli avesse consegnato il progetto in ritardo rispetto ai temini stabiliti, ma anche qualora non fossero state espletate, anche solo in parte, le attività richieste e descritte all'art. 4.
Orbene, dall'esame dei documenti prodotti nel corso del giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova dell'esatto adempimento dell'incarico da parte dell'arch. ; all'opposto, invece, è Parte_1
emerso come entrambi i progetti depositati dal collegio siano risultati inidonei e non conformi alla normativa vigente, ragione per la quale non hanno mai ottenuto l'approvazione dell'Assessorato regionale.
Più dettagliatamente, dalla lettura degli atti, risulta che il collegio dei tecnici ha depositato un primo progetto comprensivo di “una copia tavole progetto PUDM, una copia di relazione e una copia di norme tecniche” in data 13/7/2016.
3 Tale stesura del PUDM non è apparsa conforme, ed invero, con la nota prot. n. 55182 del
16/8/2016, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - ha comunicato al le difformità riscontrate e la richiesta di adeguamento del piano alle CP_1
direttive assessoriali.
Nonostante tale nota sia stata tempestivamente inoltrata a parte attrice (cfr. all. 5 alla comparsa), anche il secondo progetto, depositato dal collegio dei tecnici il 4 maggio 2017, non è risultato conforme alle direttive regionali non essendo state apportate le correzioni e le integrazioni specificatamente richieste dall'assessorato regionale, né depositata l'ulteriore documentazione richiesta. Con la nota prot. (cfr. all. 6 della comparsa), l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione ha determinato che il piano presentato “allo stato attuale risulta privo di validità ai fini della L.R. n. 03 del 16/03/2016” e che, conseguentemente, eventuali provvedimenti emessi a tale titolo sarebbero risultati nulli. In considerazione di ciò la Regione ancora una volta ha concesso termine (di trenta giorni) per elaborare un Piano conforme alla normativa vigente.
Ebbene, il convenuto ha prodotto la nota n. 013004 del 28 novembre 2019 (cfr. all. CP_1
7 della comparsa), con cui ha chiesto formalmente riscontro a circa quanto osservato Parte_1 dall'Assessorato regionale, oltreché l'adeguamento dell'elaborato, specificando non solo che gli inviti rivoltigli in tal senso fino al quel momento erano rimasti disattesi, ma anche “Che di fatto
l'approvazione del piano utilizzo del demanio marittimo deliberato con atto di G.M. n.13S del
19.06.2018, risulta priva di validità, secondo quanto asserito nella suddetta nota prot. n.
21284/2019”. A ciò ha fatto seguito la nota di riscontro dell'odierno attore (pec dell'8/12/2019 recante prot. n. 0134395 del 10/12/2019) con cui il professionista ha lamentato il mancato rilascio, da parte del Comune, della cartografia catastale aggiornata “richiesta di shepfile catasto demaniale”.
Circostanza, tuttavia, che risulta contraddetta sia dal tenore della successiva nota allegata alla comparsa del convenuto (cfr. all. 9) che della nota del 17 dicembre 2019 inviata a mezzo pec CP_1 dall'attore (cfr. all. n. 6 alla seconda memoria 183, co. 6 c.p.c.) in cui manifesta l'intenzione di recarsi negli uffici comunali nei successivi quindici giorni. Null'altro in merito viene dedotto o allegato dalle parti.
Orbene, alla luce di quanto precede, considerato che all'art. 4 del disciplinare le parti hanno convenzionalmente pattuito che il professionista, tra le altre cose, avrebbe dovuto espletare l'incarico
“apportando tutte quelle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Regione Sicilia in fase di approvazione del Piano (sia nella fase antecedente il provvedimento di Piano sia eventualmente nella fase successiva di approvazione del Piano qualora il provvedimento prevedesse eventuali ed ulteriori attività di adeguamento)” ed “introducendo tutte quelle modifiche ed integrazioni richieste dal committente”.
4 Precisato che tale statuizione appare coerente con le Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia secondo cui è
l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ad approvare i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai Comuni (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n.
15/2005, così come modificato dall'art. 39 della l.r. 3/2016), e ribadito che, come comunicato con la nota prot. 21281 del 29/03/2019, “il Piano di Utilizzo presentato in data l0/0712018 con prot. 43872, ancorchè approvato con Delibera di Giunta n. 135 del 19/06/3018, allo stato attuale risulta privo di validità ai fini della L.R. n. 03 del l6/03/20l6 e pertanto eventuali provvedimenti a tale titolo emessi risultano nulli”, le difese di parte attrice non risultano meritevoli di accoglimento.
E infatti, appare corretta e coerente la decisione assunta dal di revocare CP_1
l'incarico a (revoca disposta dalla Giunta comunale con delibera n. 7 del 15 gennaio 2020). Parte_1
Del resto, l'ente convenuto, dopo aver tentato invano di prendere contatti con l'attore affinché provvedesse nei termini sin qui richiamati, a fronte dell'inerzia e del disinteresse manifestato dal professionista nel portare a termine l'incarico, e tenuto altresì conto dei danni che tale condotta riflette nei confronti della collettività, non ha potuto far altro che revocare i professionisti dall'incarico ricevuto.
Una decisione, peraltro, che l'attore - per quanto allegato e provato in questa sede - non ha contestato in alcun modo.
Tenuto conto di ciò, la domanda proposta va rigettata.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia in relazione al decisum, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta la attrice;
condanna al pagamento, in favore del delle spese di Controparte_2 CP_1 lite, che liquida in € 5.077,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Gela, 10 novembre 2025 Il giudice
NC DO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, NC DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2022 R.G., avente ad oggetto “contratto d'opera e obbligazioni”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gela, nella via Garibaldi n. 145, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Domante che lo rappresenta e difende;
-attore -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza San Francesco n. 1 CP_1
(P. IVA ), elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 231, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Veronica Ciscardi, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'arch. ha convenuto in Parte_1 giudizio il esponendo che, con la delibera n. 350 del 2 novembre 2015, l'Ente CP_1
convenuto gli ha affidato la redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) previsto dalla L.R. 15/2005, quale aggiornamento del piano già adottato nel 2008.
Il valore complessivo dell'incarico, che è stato affidato ad un collegio di tecnici composto dall'attore altri due professionisti, è stato stimato in €. 20.000,00 con la precisazione che tutto quanto previsto nel disciplinare d'incarico sarebbe rimasto immutato anche nel caso in cui un membro del gruppo di lavoro si fosse dimesso.
ha esposto che in data 13 luglio 2016, in conformità al disciplinare, il collegio ha Parte_1
completato e depositato il lavoro commissionatogli. Tuttavia, in seguito alla nota inoltratagli il 25
1 agosto 2016 dal (n. 55182 che il 16 agosto 2025 l'ente convenuto aveva ricevuto CP_1 dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente) avente ad oggetto le nuove linee guida da seguire per la redazione del PUDM, il collegio dei progettisti si è adoperato per elaborare un nuovo progetto conforme alla normativa indicata;
progetto poi consegnato il 4 maggio 2017 e deliberato dalla Giunta successivamente con provvedimento n. 135 del 2018.
L'attore, pertanto, alla luce dei reiterati inviti di pagamento rimasti inevasi, ha adito l'intestato
Tribunale al fine di accertare e dichiarare che l'incarico è stato portato a termine e, conseguentemente, ha domandato la condanna del al pagamento di € 10.000,00 quale compenso per il CP_1
lavoro prestato (tenuto conto delle dimissioni di un membro del collegio e delle somme indicate nel disciplinare di incarico).
Costituitosi in giudizio, il ha contestato la ricostruzione dei fatti per come CP_1
operata dall'attore, eccependo che nel 2015 è stata la Regione Sicilia a sollecitare tutti i comuni costieri all'aggiornamento dei PUDM, la cui approvazione compete solo e soltanto all'Ente
Regionale. Per tale ragione l'Ente convenuto, con disciplinare del 14 aprile 2016, ha conferito incarico ai tre professionisti (tra cui ), per la redazione del PUDM in conformità alle leggi Parte_1
vigenti in materia.
Vera la circostanza secondo la quale il 13 luglio 2016 il collegio ha depositato un primo progetto, il convenuto ha però precisato che il progetto depositato non è risultato idoneo e CP_1
conforme alla normativa vigente, e che proprio per questo motivo l'ente committente, ossia l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha inviato la nota prot. n. 55182 del 16/8/2016 con cui ha chiesto l'adeguamento del piano alle direttive assessoriali. Tale nota, poi trasmessa all'attore, conteneva anche le c.d. “Linee guida per l'editing della cartografia tematica di base dei PUDM” di cui controparte avrebbe dovuto tenere conto.
Eppure, il convenuto ha precisato che anche il secondo progetto, depositato il 4 maggio 2017
e trasmesso dal comune di Gela alla Regione Sicilia il 10 luglio 2018, non è risultato adeguato e conforme. Invero, secondo la nota prot. n. 21284 del 29 marzo 2019 dell'Assessorato del Territorio
e dell'Ambiente, le criticità segnalate non erano state superate. Veniva pertanto restituito il fascicolo e assegnato un nuovo termine di trenta giorni entro il quale provvedere all'adeguamento del Piano in conformità alla disciplina vigente.
Alla luce di quanto precede il ha più volte sollecitato l'Arch. a riscontrare CP_1 Parte_1
quanto evidenziato dalla Regione e a formulare tempestivamente un nuovo progetto, con l'avvertimento che la sua inerzia di fronte a tali richieste si sarebbe tradotta in una rinuncia all'incarico. Ciò nonostante, a fronte dell'atteggiamento dilatorio posto in essere dall'attore, la Giunta non ha potuto far altro che deliberare la revoca dell'incarico per manifesto disinteresse.
2 La causa è stata istruita con i soli documenti offerti dalle parti, stante il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie formulate.
L'udienza del 21 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del deposito delle memorie conclusionali e di replica ex art. 190
c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che per “disciplinare di incarico” si intende un contratto d'opera intellettuale, rivolto a professionisti, con cui viene definito un rapporto prestazionale e le sue modalità. Un accordo scritto tra le parti che regola la prestazione intellettuale, stabilendo i dettagli relativi al servizio e al suo svolgimento.
Ebbene, nel disciplinare d'incarico sottoscritto il 14 aprile 2016 le parti hanno convenuto che, con riferimento al materiale da utilizzare per la redazione del progetto (art. 3) il professionista avrebbe dovuto utilizzare e far riferimento non solo alle leggi e alle linee guida sino a quel momento emanate, ma anche a tutti gli altri “provvedimenti, Leggi, regolamenti etc eventualmente emanati nel corso dell'espletamento dell'incarico” oltre alle eventuali indicazioni pervenute dal committente.
In ordine alle modalità di espletamento dell'incarico, all'art. 4 del disciplinare è stato previsto che il professionista, tra le altre cose, avrebbe dovuto espletare l'incarico “apportando tutte quelle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Regione Sicilia in fase di approvazione del
Piano (sia nella fase antecedente il provvedimento di Piano sia eventualmente nella fase successiva di approvazione del Piano qualora il provvedimento prevedesse eventuali ed ulteriori attività di adeguamento)” ed “introducendo tutte quelle modifiche ed integrazioni richieste dal committente”.
Ciò posto, all'art. 8 del contratto d'opera citato, le parti hanno previsto la possibilità di procedere alla rescissione del rapporto in danno del professionista non solo nel caso in cui egli avesse consegnato il progetto in ritardo rispetto ai temini stabiliti, ma anche qualora non fossero state espletate, anche solo in parte, le attività richieste e descritte all'art. 4.
Orbene, dall'esame dei documenti prodotti nel corso del giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova dell'esatto adempimento dell'incarico da parte dell'arch. ; all'opposto, invece, è Parte_1
emerso come entrambi i progetti depositati dal collegio siano risultati inidonei e non conformi alla normativa vigente, ragione per la quale non hanno mai ottenuto l'approvazione dell'Assessorato regionale.
Più dettagliatamente, dalla lettura degli atti, risulta che il collegio dei tecnici ha depositato un primo progetto comprensivo di “una copia tavole progetto PUDM, una copia di relazione e una copia di norme tecniche” in data 13/7/2016.
3 Tale stesura del PUDM non è apparsa conforme, ed invero, con la nota prot. n. 55182 del
16/8/2016, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - ha comunicato al le difformità riscontrate e la richiesta di adeguamento del piano alle CP_1
direttive assessoriali.
Nonostante tale nota sia stata tempestivamente inoltrata a parte attrice (cfr. all. 5 alla comparsa), anche il secondo progetto, depositato dal collegio dei tecnici il 4 maggio 2017, non è risultato conforme alle direttive regionali non essendo state apportate le correzioni e le integrazioni specificatamente richieste dall'assessorato regionale, né depositata l'ulteriore documentazione richiesta. Con la nota prot. (cfr. all. 6 della comparsa), l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione ha determinato che il piano presentato “allo stato attuale risulta privo di validità ai fini della L.R. n. 03 del 16/03/2016” e che, conseguentemente, eventuali provvedimenti emessi a tale titolo sarebbero risultati nulli. In considerazione di ciò la Regione ancora una volta ha concesso termine (di trenta giorni) per elaborare un Piano conforme alla normativa vigente.
Ebbene, il convenuto ha prodotto la nota n. 013004 del 28 novembre 2019 (cfr. all. CP_1
7 della comparsa), con cui ha chiesto formalmente riscontro a circa quanto osservato Parte_1 dall'Assessorato regionale, oltreché l'adeguamento dell'elaborato, specificando non solo che gli inviti rivoltigli in tal senso fino al quel momento erano rimasti disattesi, ma anche “Che di fatto
l'approvazione del piano utilizzo del demanio marittimo deliberato con atto di G.M. n.13S del
19.06.2018, risulta priva di validità, secondo quanto asserito nella suddetta nota prot. n.
21284/2019”. A ciò ha fatto seguito la nota di riscontro dell'odierno attore (pec dell'8/12/2019 recante prot. n. 0134395 del 10/12/2019) con cui il professionista ha lamentato il mancato rilascio, da parte del Comune, della cartografia catastale aggiornata “richiesta di shepfile catasto demaniale”.
Circostanza, tuttavia, che risulta contraddetta sia dal tenore della successiva nota allegata alla comparsa del convenuto (cfr. all. 9) che della nota del 17 dicembre 2019 inviata a mezzo pec CP_1 dall'attore (cfr. all. n. 6 alla seconda memoria 183, co. 6 c.p.c.) in cui manifesta l'intenzione di recarsi negli uffici comunali nei successivi quindici giorni. Null'altro in merito viene dedotto o allegato dalle parti.
Orbene, alla luce di quanto precede, considerato che all'art. 4 del disciplinare le parti hanno convenzionalmente pattuito che il professionista, tra le altre cose, avrebbe dovuto espletare l'incarico
“apportando tutte quelle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Regione Sicilia in fase di approvazione del Piano (sia nella fase antecedente il provvedimento di Piano sia eventualmente nella fase successiva di approvazione del Piano qualora il provvedimento prevedesse eventuali ed ulteriori attività di adeguamento)” ed “introducendo tutte quelle modifiche ed integrazioni richieste dal committente”.
4 Precisato che tale statuizione appare coerente con le Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia secondo cui è
l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ad approvare i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai Comuni (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n.
15/2005, così come modificato dall'art. 39 della l.r. 3/2016), e ribadito che, come comunicato con la nota prot. 21281 del 29/03/2019, “il Piano di Utilizzo presentato in data l0/0712018 con prot. 43872, ancorchè approvato con Delibera di Giunta n. 135 del 19/06/3018, allo stato attuale risulta privo di validità ai fini della L.R. n. 03 del l6/03/20l6 e pertanto eventuali provvedimenti a tale titolo emessi risultano nulli”, le difese di parte attrice non risultano meritevoli di accoglimento.
E infatti, appare corretta e coerente la decisione assunta dal di revocare CP_1
l'incarico a (revoca disposta dalla Giunta comunale con delibera n. 7 del 15 gennaio 2020). Parte_1
Del resto, l'ente convenuto, dopo aver tentato invano di prendere contatti con l'attore affinché provvedesse nei termini sin qui richiamati, a fronte dell'inerzia e del disinteresse manifestato dal professionista nel portare a termine l'incarico, e tenuto altresì conto dei danni che tale condotta riflette nei confronti della collettività, non ha potuto far altro che revocare i professionisti dall'incarico ricevuto.
Una decisione, peraltro, che l'attore - per quanto allegato e provato in questa sede - non ha contestato in alcun modo.
Tenuto conto di ciò, la domanda proposta va rigettata.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia in relazione al decisum, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta la attrice;
condanna al pagamento, in favore del delle spese di Controparte_2 CP_1 lite, che liquida in € 5.077,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Gela, 10 novembre 2025 Il giudice
NC DO
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