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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7059 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7059 /2024, promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARRER CRISTINA e SALIS C.F._1
DEBORAH VINCENZA SALIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CARIGNANI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 08.04.2025 in seguito a discussione orale con le seguenti conclusioni:
“la difesa di parte ricorrente insiste nelle rassegnate conclusioni e insiste per la revoca dell'assegno divorzile. La difesa di parte resistente insiste nelle conclusioni rassegnate, insistendo sulla funzione perequativa dell'assegno divorzile, in particolare per i sacrifici fatti da dopo la cessazione del matrimonio CP_1 ma legate a scelte economiche fatte dalla coppia durante il matrimonio. Insiste per gli accertamenti mediante Polizia Tributaria. In subordine, chiede la conferma dell'assegno divorzile ma con riduzione dell'importo.” **** Con ricorso depositato in data 29.10.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...] al fine di ottenere la modifica della sentenza del Tribunale di Milano che in data 26.10.2022 CP_1 aveva tra loro pronunciato lo scioglimento del matrimonio. In particolare, il ricorrente esponeva che in sede di separazione consensuale, e poi successivamente con il divorzio congiunto, di concerto tra le parti era stato pattuito che lo stesso avrebbe corrisposto a
[...] la somma di euro 550,00 mensili prima a titolo di assegno di mantenimento e poi a titolo di CP_1 assegno divorzile. Tuttavia, rappresentava che la società BMA IMPIANTI S.R.L., presso la quale ricopriva la Parte_1 qualifica di amministratore, era entrata in grave dissesto finanziario vista la notifica nel febbraio 2024 di un pignoramento da parte dell per Euro 142.906,19 oltre a una cartella Controparte_2 esattoriale dell'importo complessivo di Euro 135.640,00. Considerata la sopravvenuta condizione debitoria e di assoluta precarietà economica, con conseguente impossibilità a reperire le somme per far fronte al pagamento dell'assegno divorzile, chiedeva disporsi la revoca dello stesso. Con comparsa di risposta depositata in data 05.03.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 si opponeva alla richiesta attorea contestando la ricostruzione dei fatti ex adverso operata;
in particolare, allegava che il ricorrente, a seguito della sopravvenuta inattività della BMA IMPIANTI S.R.L., era stato assunto dalla società “ , addirittura con progressione e Parte_2 miglioramento economico rispetto al passato;
argomentava inoltre che il pignoramento subito da BMA era relativo a irregolarità previdenziali maturate negli anni precedenti. Inoltre, eccepiva di aver abbandonato la propria attività lavorativa dopo essere convolata a nozze con e di trovarsi adesso in condizioni di dissesto economico, anche con difficoltà nel far fronte alle Parte_1 basilari esigenze di vita quotidiana. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza di scioglimento del matrimonio in punto di assegno divorzile a suo favore. All'udienza del 08.04.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni come formulate in atti;
parte resistente, in subordine alla domanda svolta in via principale, chiedeva la conferma dell'assegno divorzile ma con una diminuzione nel quantum rimessa all'apprezzamento del Giudice. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso merita parziale accoglimento. Osserva il Tribunale che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018, sono intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale in merito alla natura dell'assegno divorzile, precisando come con la novella del 1987 il legislatore abbia inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Nel valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno a norma dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970, pertanto, il giudice del merito dovrà effettuare una valutazione comparativa tra la situazione di entrambi i coniugi e considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, così valorizzando i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio). Più nello specifico, ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. Nel caso de quo, non possono riconoscersi e ravvisarsi le componenti compensative e perequative. In primo luogo, si osserva che il rapporto di coniugio ha avuto breve durata, rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 17.03.2018 e sono addivenute alla separazione consensuale in data 30.12.2020. Tale circostanza risulta rilevante in considerazione del fatto che i coniugi di fatto non hanno profuso impegno e costanza nel creare e nell'accrescere un progetto di vita comune, escludendo di fatto l'accollo di reciproci sacrifici per costituire l'unione anche in considerazione del fatto che le parti si sono sposate in tarda età e provenendo già da nuclei familiari costituiti in precedenza. Neppure appare meritevole di alcuna considerazione la circostanza che dopo il Controparte_1 matrimonio, si sia licenziata dal proprio posto di lavoro per fare affidamento sui redditi e sulle cure di giacché considerata l'età delle parti e l'assenza di prole, la scelta della resistente non può essere Parte_1 stata orientata dalla volontà di sacrificare la carriera per assumere un ruolo determinante nella conduzione della vita familiare. Dunque, risulta carente il nesso causale laddove la moglie abbia rinunciato alla propria attività lavorativa per dedicarsi alla vita familiare. Deve invece essere riconosciuta la funzione assistenziale dell'assegno divorzile in favore di
[...]
dovendosi in questo caso attribuire rilevanza alla funzione sociale che l'assegno divorzile CP_1 assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (Cfr. Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020). In tal senso, al fine di riconoscere e valorizzare la funzione assistenziale, si ritiene sussistente un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non è più in grado di provvedere al proprio mantenimento, giacché la resistente beneficia unicamente di una modesta pensione di invalidità e, vista l'età e le condizioni personali, appare pressoché impossibilitata a reperire un'attività lavorativa. Ulteriormente, rileva che, sia in sede di separazione consensuale che in sede di divorzio congiunto, abbia spontaneamente riconosciuto alla moglie una somma a titolo di ausilio al sostentamento, Parte_1 riconoscendo così implicitamente la necessità per la resistente di percepire tale somma. Tanto premesso, presupposto necessario affinché il coniuge sia tenuto a corrispondere l'assegno divorzile nella sua funzione esclusivamente assistenziale, consiste nell'attualità per l'onerando di essere in grado di sostenere l'esborso. ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche considerata l'intervenuta Parte_1 inattività dell'impresa ove ricopriva la carica di amministratore anche a causa della notifica di un pignoramento da parte dell' per Euro 142.906,19, oltre a una cartella esattoriale Controparte_2 dell'importo complessivo di Euro 135.640,00. Non è dunque possibile confermare il precedente importo pattuito tra le parti, giacché costituirebbe fonte di serio pregiudizio per la parte obbligata al pagamento. Il debito del ricorrente ammonta, nel suo totale, ad euro 278.546,19 e, considerata l'aspettativa di vita media (pari secondo l'ISTAT in Italia ad anni 81), tale somma suddivisa per un periodo di diciotto anni corrisponde a una cifra da onerare pari a euro 1.289,00 mensili. Perciò, si ritiene congruo rideterminare l'assegno divorzile nella somma di euro 150,00 mensili. Tale quantum non può ritenersi pregiudizievole per l'onerato, posto che trattasi di cifra di modesta entità, né lesiva per la parte beneficiaria, considerato che quando la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. in tema di alimenti. II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale soccombenza di entrambe le parti, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
nei confronti di , così dispone:
[...] Controparte_1
I. A parziale riforma della sentenza n. 8616/22 – pubbl. in data 03.11.2022 – pronunciata in data 26.10.2022 dal Tribunale di Milano, dispone che versi a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 150,00 mensili. Controparte_1
Tale somma dovrà essere corrisposta a decorrere dal mese di aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno con rivalutazione ISTAT. II. Dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7059 /2024, promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARRER CRISTINA e SALIS C.F._1
DEBORAH VINCENZA SALIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CARIGNANI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 08.04.2025 in seguito a discussione orale con le seguenti conclusioni:
“la difesa di parte ricorrente insiste nelle rassegnate conclusioni e insiste per la revoca dell'assegno divorzile. La difesa di parte resistente insiste nelle conclusioni rassegnate, insistendo sulla funzione perequativa dell'assegno divorzile, in particolare per i sacrifici fatti da dopo la cessazione del matrimonio CP_1 ma legate a scelte economiche fatte dalla coppia durante il matrimonio. Insiste per gli accertamenti mediante Polizia Tributaria. In subordine, chiede la conferma dell'assegno divorzile ma con riduzione dell'importo.” **** Con ricorso depositato in data 29.10.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...] al fine di ottenere la modifica della sentenza del Tribunale di Milano che in data 26.10.2022 CP_1 aveva tra loro pronunciato lo scioglimento del matrimonio. In particolare, il ricorrente esponeva che in sede di separazione consensuale, e poi successivamente con il divorzio congiunto, di concerto tra le parti era stato pattuito che lo stesso avrebbe corrisposto a
[...] la somma di euro 550,00 mensili prima a titolo di assegno di mantenimento e poi a titolo di CP_1 assegno divorzile. Tuttavia, rappresentava che la società BMA IMPIANTI S.R.L., presso la quale ricopriva la Parte_1 qualifica di amministratore, era entrata in grave dissesto finanziario vista la notifica nel febbraio 2024 di un pignoramento da parte dell per Euro 142.906,19 oltre a una cartella Controparte_2 esattoriale dell'importo complessivo di Euro 135.640,00. Considerata la sopravvenuta condizione debitoria e di assoluta precarietà economica, con conseguente impossibilità a reperire le somme per far fronte al pagamento dell'assegno divorzile, chiedeva disporsi la revoca dello stesso. Con comparsa di risposta depositata in data 05.03.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 si opponeva alla richiesta attorea contestando la ricostruzione dei fatti ex adverso operata;
in particolare, allegava che il ricorrente, a seguito della sopravvenuta inattività della BMA IMPIANTI S.R.L., era stato assunto dalla società “ , addirittura con progressione e Parte_2 miglioramento economico rispetto al passato;
argomentava inoltre che il pignoramento subito da BMA era relativo a irregolarità previdenziali maturate negli anni precedenti. Inoltre, eccepiva di aver abbandonato la propria attività lavorativa dopo essere convolata a nozze con e di trovarsi adesso in condizioni di dissesto economico, anche con difficoltà nel far fronte alle Parte_1 basilari esigenze di vita quotidiana. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza di scioglimento del matrimonio in punto di assegno divorzile a suo favore. All'udienza del 08.04.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni come formulate in atti;
parte resistente, in subordine alla domanda svolta in via principale, chiedeva la conferma dell'assegno divorzile ma con una diminuzione nel quantum rimessa all'apprezzamento del Giudice. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso merita parziale accoglimento. Osserva il Tribunale che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018, sono intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale in merito alla natura dell'assegno divorzile, precisando come con la novella del 1987 il legislatore abbia inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Nel valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno a norma dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970, pertanto, il giudice del merito dovrà effettuare una valutazione comparativa tra la situazione di entrambi i coniugi e considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, così valorizzando i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio). Più nello specifico, ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. Nel caso de quo, non possono riconoscersi e ravvisarsi le componenti compensative e perequative. In primo luogo, si osserva che il rapporto di coniugio ha avuto breve durata, rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 17.03.2018 e sono addivenute alla separazione consensuale in data 30.12.2020. Tale circostanza risulta rilevante in considerazione del fatto che i coniugi di fatto non hanno profuso impegno e costanza nel creare e nell'accrescere un progetto di vita comune, escludendo di fatto l'accollo di reciproci sacrifici per costituire l'unione anche in considerazione del fatto che le parti si sono sposate in tarda età e provenendo già da nuclei familiari costituiti in precedenza. Neppure appare meritevole di alcuna considerazione la circostanza che dopo il Controparte_1 matrimonio, si sia licenziata dal proprio posto di lavoro per fare affidamento sui redditi e sulle cure di giacché considerata l'età delle parti e l'assenza di prole, la scelta della resistente non può essere Parte_1 stata orientata dalla volontà di sacrificare la carriera per assumere un ruolo determinante nella conduzione della vita familiare. Dunque, risulta carente il nesso causale laddove la moglie abbia rinunciato alla propria attività lavorativa per dedicarsi alla vita familiare. Deve invece essere riconosciuta la funzione assistenziale dell'assegno divorzile in favore di
[...]
dovendosi in questo caso attribuire rilevanza alla funzione sociale che l'assegno divorzile CP_1 assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (Cfr. Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020). In tal senso, al fine di riconoscere e valorizzare la funzione assistenziale, si ritiene sussistente un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non è più in grado di provvedere al proprio mantenimento, giacché la resistente beneficia unicamente di una modesta pensione di invalidità e, vista l'età e le condizioni personali, appare pressoché impossibilitata a reperire un'attività lavorativa. Ulteriormente, rileva che, sia in sede di separazione consensuale che in sede di divorzio congiunto, abbia spontaneamente riconosciuto alla moglie una somma a titolo di ausilio al sostentamento, Parte_1 riconoscendo così implicitamente la necessità per la resistente di percepire tale somma. Tanto premesso, presupposto necessario affinché il coniuge sia tenuto a corrispondere l'assegno divorzile nella sua funzione esclusivamente assistenziale, consiste nell'attualità per l'onerando di essere in grado di sostenere l'esborso. ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche considerata l'intervenuta Parte_1 inattività dell'impresa ove ricopriva la carica di amministratore anche a causa della notifica di un pignoramento da parte dell' per Euro 142.906,19, oltre a una cartella esattoriale Controparte_2 dell'importo complessivo di Euro 135.640,00. Non è dunque possibile confermare il precedente importo pattuito tra le parti, giacché costituirebbe fonte di serio pregiudizio per la parte obbligata al pagamento. Il debito del ricorrente ammonta, nel suo totale, ad euro 278.546,19 e, considerata l'aspettativa di vita media (pari secondo l'ISTAT in Italia ad anni 81), tale somma suddivisa per un periodo di diciotto anni corrisponde a una cifra da onerare pari a euro 1.289,00 mensili. Perciò, si ritiene congruo rideterminare l'assegno divorzile nella somma di euro 150,00 mensili. Tale quantum non può ritenersi pregiudizievole per l'onerato, posto che trattasi di cifra di modesta entità, né lesiva per la parte beneficiaria, considerato che quando la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. in tema di alimenti. II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale soccombenza di entrambe le parti, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
nei confronti di , così dispone:
[...] Controparte_1
I. A parziale riforma della sentenza n. 8616/22 – pubbl. in data 03.11.2022 – pronunciata in data 26.10.2022 dal Tribunale di Milano, dispone che versi a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 150,00 mensili. Controparte_1
Tale somma dovrà essere corrisposta a decorrere dal mese di aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno con rivalutazione ISTAT. II. Dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona