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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dall'Avv. Califano Controparte_1
Agostino resistente
OGGETTO: licenziamento con reintegra
Fatto e diritto
A seguito di istruttoria testimoniale e documentale, la causa una volta discussa all'esito di trattazione cartolare con scambio di note scritte veniva decisa con sentenza.
Con ricorso depositato il 6 novembre 2023, l'odierno ricorrente agiva contro la società convenuta mediante l'impugnazione del licenziamento illegittimamente intimatogli e per tale ragione adiva il Tribunale di Lucca in funzione del Giudice del Lavoro affinché voglia:
“•Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e/o nullità del licenziamento comunicato al ricorrente in data 03.05.2023 e per l'effetto, ordinare alla soc soc p.a, p.i. Controparte_2
,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 18 L n. 300/70, P.IVA_1 così come modificato dalla 28 giugno 2012, n. 92 di reintegrare la parte ricorrente nel proprio posto di lavoro;
•Condannare la soc , p.i. in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento, commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, o quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà dovuta, in ogni caso non inferiore alla misura di dodici (12) mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
1 sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
In ipotesi: •Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso comunicato al ricorrente, in quanto privo di giusta causa o sproporzionato e per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento, commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, nella misura di ventiquattro (24) mensilità, o quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
In ulteriore ipotesi: •Accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa, il licenziamento intimato dalla soc , p.i. al ricorrente, illegittimo, inefficace e comunque Controparte_3 P.IVA_1 nullo con ogni conseguenza di legge e per l'effetto condannare la soc , p.i. Controparte_3
,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità, P.IVA_1
a titolo di risarcimento commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, dal giorno del licenziamento, o al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata o quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
In ogni caso con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio oltre al rimborso forfettario e con condanna della convenuta alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie.
In particolare, il ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto: CP_ di aver lavorato, in forza di un contratto a tempo indeterminato, presso la società in qualità di impiegato con mansioni di assistente al traffico, presso la Seconda Sezione operativa di Viareggio dal 9 aprile 1986 al 3 maggio 2023.
In data 23 marzo 2023 la società contestava al ricorrente che in svariati giorni (dettagliatamente indicati all'interno della contestazione), si erano verificate diverse condotte penalmente rilevanti ascrivibili al ricorrente, segnatamente furti di carburante nonché plurime erogazioni di carburante effettuate mediante l'utilizzazione della tessera carburante di proprietà della società, delitti documentati dai video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza. La società contestava, inoltre, al ricorrente di aver percepito dalle descritte condotte, un indebito vantaggio economico con annesso ingente danno per l'azienda e disponeva la sospensione cautelativa del dipendente.
Faceva presente che in data 24 aprile 2023 il Serd di Livorno certificava la presa in carico da parte del
Servizio del ricorrente per problemi connessi al “disturbo da gioco d'azzardo” dal 27 marzo 2023, seguito dalla CT San Benedetto dalla CT San Benedetto dalla seconda metà di marzo, tanto che per tali problematiche era stato inserito il percorso di trattamento congiunto con la comunità terapeutica e la struttura del Serd.
Il ricorrente osservava di aver risposto alle contestazioni mosse dalla società, fornendo giustificazioni in merito, consistite nel chiedere scusa per quanto accaduto e di trovarsi in uno stato confusionale dovuto alla perdita della madre, evento a seguito del quale si sarebbe dato al gioco d'azzardo. Il ricorrente spiegava alla
2 società che le azioni, a lui rimproverabili, erano state mosse dall'intento di procurarsi soldi per giocare d'azzardo ed aggiungeva, altresì, che a fronte della sua condizione di dipendenza dal gioco egli si trovava in cura. Inoltre, riferiva di aver preso coscienza del problema solo una volta ricevuta la contestazione disciplinare e che intendeva porre rimedio alla situazione venutasi a creare.
A seguito delle giustificazioni rese la società, in data 3 maggio 2023, comunicava al ricorrente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del licenziamento impugnato in quanto affetto da irregolarità, adottato in violazione delcl'art.55 del CCNL applicato, che dispone la tutela dei lavoratori, tra gli altri, affetti da ludopatia accertata dalle competenti strutture pubbliche ed inseriti in programma terapeutico e di riabilitazione presso il servizio sanitario come nel caso del ricorrente.
Pertanto, il ricorrente chiedeva la reintegra nel posto di lavoro in quanto parte integrate del percorso di cura da egli intrapreso, evidenziando, altresì come le condotte contestategli erano state poste in essere quando lo stesso era incapace di intendere e di volere.
Da ultimo il ricorrente evidenziava la discriminatorietà del licenziamento intimato nei confronti di un soggetto, che come dimostrato dalla consulenza del CTP presente in atti, era già affetto da ludopatia ben prima di attuare le condotte contestate.
Si costituiva la la quale contestava, in primo luogo, che i furti di carburante avessero generato CP_3 proventi in denaro, che gli stessi fossero stati compiuti al fine di ottenere una provvista di denaro da dedicare al gioco, che i proventi così ottenuti fossero stati poi impiegati nel gioco d'azzardo, che il ricorrente fosse stato incapace di intendere e di volere sia in senso assoluto che in senso relativo, tantomeno che lo fosse nelle giornate in cui aveva commesso i delitti contestatigli.
Osservava come controparte nel proprio atto introduttivo non contesti i fatti che hanno originato il licenziamento, ammettendo di aver commesso gli stessi.
Oltre agli illeciti rifornimenti oggetto di contestazione, la società rivendicava ulteriori rifornimenti non autorizzati e, ciò nonostante, effettuati dal ricorrente nel periodo che va dal 13 ottobre 2022 al 26 dicembre
2022 per un ammontare complessivo pari a euro 1.688,20.
Per quanto concerne, invece, i fatti oggetto di contestazione che hanno portato alla sanzione disciplinare massima ovvero il licenziamento per giusta causa, parte resistente rilevava che a seguito di una denuncia presentata contro ignoti, la Polizia Giudiziaria con apposita informativa segnalava che dagli accertamenti effettuati, in data 22 marzo 2023, il ricorrente era stato colto in flagranza di reato. Nell'informativa, inoltre, venivano confermati altri indebiti rifornimenti di carburante, tutti episodi accertati nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 22 marzo 2023 ed oggetto di contestazione disciplinare (che si basava sull'informativa della Polizia Giudiziaria sopra indicata).
3 La società osservava, altresì, che il ricorrente è sempre risultato idoneo alle visite periodiche effettuate dal
Medico competente e che non ha mai segnalato alcun disturbo di carattere psichiatrico o psichico.
Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda principale di reintegrazione, non essendo il licenziamento intimato in ragione della pretesa ludopatia, ignota al momento della contestazione, bensì in ragione di reati commessi dal ricorrente non potendo così configurarsi neppure in astratto quale licenziamento discriminatorio.
Eccepiva la nullità dell'ulteriore domanda subordinata in quanto indeterminata e non sostenuta da alcun supporto normativo;
contestava il mancato assolvimento da parte del ricorrente circa il nesso eziologico tra la malattia dedotta e il comportamento tenuto ovvero che l'appropriazione di carburante si sia tramutata in denaro e che il supposto provento del reato sia stato utilizzato per giocare d'azzardo.
Contestava, poi, la mancata deduzione e prova che nel commettere ogni singolo episodio il ricorrente abbia agito senza essere sorretto dalla capacità di intendere e di volere.
Parte resistente, per i fatti sopra esposti, avanzava domanda riconvenzionale per il danno subito per un ammontare pari a euro 1.714,11 stante la mancata contestazione da parte del ricorrente circa le sottrazioni indebite di carburante effettuate tra il 21 gennaio e il 12 marzo 2023, nonché sulla base degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini svolte. A tali somme, la società resistente, aggiungeva quelle relative ai rifornimenti per il periodo che va dal 13 ottobre al 26 dicembre 2022 per un ammontare pari a euro
1.688,20.
Circa i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale, la difesa del lavoratore ha riconosciuto come pacifici, solo quelli compiuti nel periodo compreso tra l'11 febbraio e il 22 marzo 2023 per un ammontare complessivo di 1.040, 45 euro, mentre gli altri importi rivendicati sono stati disconosciuti.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In merito al licenziamento impugnato, giova preliminarmente rilevare come i fatti oggetto della contestazione disciplinare- i quali si riferiscono a numerose sottrazioni di carburante mediante l'utilizzo indebito di alcune tessere aziendali- siano stati pacificamente ammessi dal ricorrente, tanto in ricorso quanto in sede di giustificazioni. Le argomentazioni a discarico, in ordine ai fatti contestati, dedotte dalla parte ricorrente, afferiscono viceversa all'aver commesso gli stessi in preda alla patologia di cui era affetto ovvero la ludopatia e che, pertanto, lo stesso avrebbe tenuto tali comportamenti versando in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Ad ogni modo, preso atto della bontà delle condotte contestate, pacificamente riconosciute anche dalla parte ricorrente, questo giudicante deve verificare se le suddette condotte possono essere soggettivamente rimproverabili al ricorrente, stante lo stato di salute dello stesso e l'eventuale nesso di causalità tra le condotte contestate e la patologia, così come riscontrata nella documentazione medica prodotta.
4 Il punto nodale della vicenda verte sulla conoscenza o meno da parte della società dello stato patologico del dipendente onde poter rimproverare all'azienda, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., di non aver messo il lavoratore in sicurezza, stante la patologia di cui egli lamenta di essere e di essere stato affetto all'epoca dei fatti.
Orbene, sul punto la difesa del ricorrente non deduce, né tantomeno fornisce prova alcuna, che la società fosse a conoscenza della patologia cui è ed era affetto il ricorrente, prima della contestazione disciplinare contestatagli.
Ad ogni modo il ricorrente già a fronte dei primi episodi, che in sede di istruttoria (come avremo modo di specificare più avanti) sono stati accertati fin dal 13 ottobre 2022, avrebbe dovuto sottoporsi a visite mediche in grado di comprovare il suo stato psico-fisico, al fine di poter rendere edotta la società del suo stato di salute o quantomeno richiedere al proprio datore di lavoro di essere sottoposto a visita medica per verificare, a fronte degli episodi manifestatisi, la sua idoneità alle mansioni.
Pertanto, sarebbe paradossale far gravare sulla società le condotte poste a danno della stessa, da parte del lavoratore, il quale non sottoponendosi alle visite del caso o comunque avendolo fatto tardivamente, ha accettato consapevolmente il rischio di porre in essere le sottrazioni di carburante puntualmente contestategli.
A tal proposito occorre osservare che i fatti di reato, posti in contestazione, si riferiscono al periodo che va da gennaio 2023 a marzo dello stesso anno, mentre la certificazione del Serd di Livorno, circa la patologia cui è affetto il ricorrente è datata 27 aprile 2023.
Nel certificato sopra citato veniva rappresentata la presa in carico, da parte del servizio, del ricorrente in ordine a problemi connessi al disturbo del gioco d'azzardo, seguito dalla CT San Benedetto dalla seconda metà del mese di marzo con la previsione dell'inserimento in un percorso congiunto con la comunità terapeutica e la struttura Serd.
Il ricorrente, però, non ha fornito alcuna prova in merito al fatto che i proventi delle sue condotte (anche sotto forma di risparmio di spesa), qui contestate, siano in qualche modo riferibili alla patologia di cui è affetto, ovvero che gli stessi siano stati impiegati nel gioco d'azzardo.
Sulla base di quanto esposto, non vi è neppure la prova circa il nesso causale tra la patologia riscontrata e le condotte tenute dal ricorrente.
Inconferente è altresì il richiamo all'art. 55 cnnl, infatti, il licenziamento è stato irrogato non a causa della ludopatia di cui sarebbe affetto il ricorrente, bensì in ragione delle condotte illecite dallo stesso poste in essere. D'altra parte, il ricorrente pur riservandosi di avanzare richiesta di aspettativa ai sensi dell'art. 55 cnnl non provvedeva poi a formalizzare la suddetta istanza. Pertanto, assolutamente irricevibile è il richiamo a tali norme per sostenere il carattere discriminatorio del provvedimento espulsivo irrogatogli.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la sanzione del licenziamento per giusta causa deve essere
5 confermata anche circa la proporzionalità, stante la gravità delle condotte tenute dal ricorrente.
Le stesse, infatti, fanno riferimento a fatti di reato per i quali il ricorrente è stato rinviato a giudizio in sede penale dinanzi al Tribunale di Lucca e tali condotte sono state attuate in un arco temporale considerevole nonché cercando di far ricadere la colpa sui propri sottoposti, in modo da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore.
A tal proposito si richiama l'insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche in tempi recenti per cui: “In tema di valutazione della proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari nel licenziamento per giusta causa è importante considerare il comportamento complessivo del dipendente e la gravità delle infrazioni nell'irrogare sanzioni disciplinari” (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17024) e ancora “In tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti,
l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore.”(Cassazione civile sez. lav.,
20/06/2024, n.17032) Si osserva inoltre che “In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudice deve valutare complessivamente gli episodi contestati al dipendente sul piano disciplinare, anziché esaminarli singolarmente. Spetterà poi, al lavoratore dimostrare che, presi congiuntamente, i singoli episodi non giustificavano il licenziamento. Inoltre, il giudizio sulla proporzionalità tra licenziamento e addebito è competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.” (Cassazione civile sez. lav.,
05/04/2024, n.9138)
In merito alla domanda riconvenzionale, occorre premettere che una parte delle somme rivendicate, sono state pacificamente riconosciute come dovute dal lavoratore a fronte dell'indebito utilizzo delle carte carburante limitatamente ai fatti contestati nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, allegato in atti, per una somma complessiva pari a euro 1.040,45.
Inoltre, devono ritenersi non contestate anche le altre condotte oggetto della contestazione disciplinare e i relativi importi, dato che il lavoratore pur disconoscendo parte degli importi richiesti, nulla ha osservato circa i fatti in oggetto, anzi in sede di audizione verbale ha ammesso di aver compiuto i fatti che hanno portato al licenziamento.
Detto ciò, passiamo ad analizzare cosa è emerso in sede di istruttoria circa le altre somme rivendicate dalla società a titolo di risarcimento del danno per fatti non oggetto della contestazione disciplinare.
I testi sentiti e la documentazione prodotta hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione sostenuta dalla società.
In particolare, dalle testimonianze rese dai sig.ri e è emerso che il giorno 26 dicembre Tes_1 Tes_2
2022 il teste (all'epoca Direttore di Esercizio in Salt) a seguito di un colloquio con il teste Tes_1 Tes_2
(Coordinatore Traffico e Sicurezza ) apprendeva da quest'ultimo che due ausiliari della
[...] CP_3
6 viabilità, in servizio nel turno 2, constatavano la mancanza di una tessera carburante presente sul veicolo che gli stessi avevano in dotazione, che da accertamenti sono emersi tutta una serie di rifornimenti illeciti, i quali avvenivano mediante l'utilizzo di alcune tessere carburante in dotazione ai furgoni operativi appartenenti all' della Sezione di Viareggio. È altresì emerso che nelle date e Controparte_4 negli orari, in contestazione, fossero in servizio gli stessi dipendenti appartenenti al personale di Pronto
Intervento, mentre in tutti i casi risulta in servizio il ricorrente.
In pratica dalle testimonianze dei sig.ri e nonché dalla documentazione prodotta Tes_1 Tes_2
(presente in atti) è stato appurato che presumibilmente, con identico modus operandi rispetto ai fatti non contestati, il ricorrente presente in servizio nelle giornate in contestazione, si appropriava di alcune tessere carburante riposte in uno dei mezzi in dotazione, presso la Sezione di Viareggio, per poi dirigersi con un altro veicolo, appartenente al parco mezzi della Sezione, presso la Stazione di servizio di San Piero a Grado
(PI), quest'ultima gestita dal figlio del ricorrente, al fine di effettuare rifornimenti indebiti.
I 13 episodi in contestazione, commessi tra il 13 ottobre e il 26 dicembre del 2022, sono tutti avvenuti alla presenza in servizio del ricorrente, con il medesimo modus operandi, quando nel contempo nei pressi delle suddetta stazione di servizio, era presente un altro furgone in dotazione alla di Viareggio il Parte_2 quale usciva da un casello nelle vicinanze del distributore San Piero a Grado, allontanandosi di fatto dal pattugliamento autostradale, per poi fare rientro all'interno del circuito autostradale a pochi minuti da quando era stato effettuato e registrato il rifornimento.
A tal proposito è stato effettuato un controllo documentale (presente in atti) da parte del sig. , il Tes_1 quale in sede di istruttoria testimoniale ha dichiarato che: “ ho iniziato ad attenzionare la situazione e per capire ho fatto una analisi dei transiti telepass di tutti i veicoli in uso sia sulla sezione Viareggio che quella di La Spezia;
ho recuperato tutte le schede carburanti dove ho trovato gli scontrini oppure non li ho trovati a seconda delle schede;
a questo punto ho incrociato i dati che avevo rilevato dai tabulati dei transiti telepass con quello che potevo evincere dalle schede carburanti dei singoli mezzi;; se su una scheda manca uno scontrino e non viene dichiarato il rifornimento mentre nel tabulato della compagnia petrolifera c'è, la scheda presenta una anomalia;
ed è ciò che è accaduto sia in questo caso che negli altri da me esaminati sempre con riferimento ai mezzi in uso alla sezione di Viareggio;
anche la sequenza dei chilometri è segnale di una anomalia;
nel caso di specie le incongruenze sui chilometri erano importanti;
i documenti che mi vengono esibiti sono quelli che ho prodotto io all'azienda”
In ordine alla ragione per la quale il veicolo si recava sulla viabilità ordinaria, anziché entrare e uscire dallo stesso casello al fine di effettuare la vigilanza e il pattugliamento dello stesso, il teste riferisce che: “ nella vigilanza cui è adibito l'ufficio sicurezza traffico si esce dal casello, si controlla l'area del casello e gli svincoli e poi si rientra per proseguire la vigilanza nel tratto da un casello all'altro; la prassi ordinaria è quella di uscire e rientrare dallo stesso casello;
l'uscita sulla viabilità ordinaria, ad es., può essere dovuta al fatto che il mezzo deve essere portato in officina;
nel caso che ho esaminato non c'era stata questa necessità né era stata comunicata al centro operativo l'uscita sulla viabilità ordinaria;
il
7 centro operativo deve sapere queste cose per organizzare eventuali interventi;
l'uscita dall'autostrada deve essere comunicata e giustificata;
nel caso concreto non è stata trovata alcuna giustificazione.”
Le stesse circostanze sono state confermate anche dal teste in sede di escussione testimoniale. Tes_2
I fatti noti fin qui esposti, così come confermati nella fase istruttoria, sono connotatati dagli elementi della gravità, della precisione e della concordanza, e consentono di desumere con ragionevole probabilità che sia stato il ricorrente l'autore delle indebite forniture di carburante.
Giova ricordare come la Corte di Cassazione in ordine alla prova per presunzioni ha statuito che: “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della
"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
“(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9054 del 21 marzo 2022).
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri fissati dal D.M n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- 1. Rigetta il ricorso;
- 2. Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna il sig. a corrispondere Parte_1
a a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro Controparte_5
3.402,31.
- 3. Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.629 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 5.1.25
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dall'Avv. Califano Controparte_1
Agostino resistente
OGGETTO: licenziamento con reintegra
Fatto e diritto
A seguito di istruttoria testimoniale e documentale, la causa una volta discussa all'esito di trattazione cartolare con scambio di note scritte veniva decisa con sentenza.
Con ricorso depositato il 6 novembre 2023, l'odierno ricorrente agiva contro la società convenuta mediante l'impugnazione del licenziamento illegittimamente intimatogli e per tale ragione adiva il Tribunale di Lucca in funzione del Giudice del Lavoro affinché voglia:
“•Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e/o nullità del licenziamento comunicato al ricorrente in data 03.05.2023 e per l'effetto, ordinare alla soc soc p.a, p.i. Controparte_2
,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 18 L n. 300/70, P.IVA_1 così come modificato dalla 28 giugno 2012, n. 92 di reintegrare la parte ricorrente nel proprio posto di lavoro;
•Condannare la soc , p.i. in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento, commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, o quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà dovuta, in ogni caso non inferiore alla misura di dodici (12) mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
1 sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
In ipotesi: •Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso comunicato al ricorrente, in quanto privo di giusta causa o sproporzionato e per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento, commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, nella misura di ventiquattro (24) mensilità, o quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
In ulteriore ipotesi: •Accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa, il licenziamento intimato dalla soc , p.i. al ricorrente, illegittimo, inefficace e comunque Controparte_3 P.IVA_1 nullo con ogni conseguenza di legge e per l'effetto condannare la soc , p.i. Controparte_3
,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità, P.IVA_1
a titolo di risarcimento commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, dal giorno del licenziamento, o al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata o quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
In ogni caso con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio oltre al rimborso forfettario e con condanna della convenuta alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie.
In particolare, il ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto: CP_ di aver lavorato, in forza di un contratto a tempo indeterminato, presso la società in qualità di impiegato con mansioni di assistente al traffico, presso la Seconda Sezione operativa di Viareggio dal 9 aprile 1986 al 3 maggio 2023.
In data 23 marzo 2023 la società contestava al ricorrente che in svariati giorni (dettagliatamente indicati all'interno della contestazione), si erano verificate diverse condotte penalmente rilevanti ascrivibili al ricorrente, segnatamente furti di carburante nonché plurime erogazioni di carburante effettuate mediante l'utilizzazione della tessera carburante di proprietà della società, delitti documentati dai video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza. La società contestava, inoltre, al ricorrente di aver percepito dalle descritte condotte, un indebito vantaggio economico con annesso ingente danno per l'azienda e disponeva la sospensione cautelativa del dipendente.
Faceva presente che in data 24 aprile 2023 il Serd di Livorno certificava la presa in carico da parte del
Servizio del ricorrente per problemi connessi al “disturbo da gioco d'azzardo” dal 27 marzo 2023, seguito dalla CT San Benedetto dalla CT San Benedetto dalla seconda metà di marzo, tanto che per tali problematiche era stato inserito il percorso di trattamento congiunto con la comunità terapeutica e la struttura del Serd.
Il ricorrente osservava di aver risposto alle contestazioni mosse dalla società, fornendo giustificazioni in merito, consistite nel chiedere scusa per quanto accaduto e di trovarsi in uno stato confusionale dovuto alla perdita della madre, evento a seguito del quale si sarebbe dato al gioco d'azzardo. Il ricorrente spiegava alla
2 società che le azioni, a lui rimproverabili, erano state mosse dall'intento di procurarsi soldi per giocare d'azzardo ed aggiungeva, altresì, che a fronte della sua condizione di dipendenza dal gioco egli si trovava in cura. Inoltre, riferiva di aver preso coscienza del problema solo una volta ricevuta la contestazione disciplinare e che intendeva porre rimedio alla situazione venutasi a creare.
A seguito delle giustificazioni rese la società, in data 3 maggio 2023, comunicava al ricorrente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del licenziamento impugnato in quanto affetto da irregolarità, adottato in violazione delcl'art.55 del CCNL applicato, che dispone la tutela dei lavoratori, tra gli altri, affetti da ludopatia accertata dalle competenti strutture pubbliche ed inseriti in programma terapeutico e di riabilitazione presso il servizio sanitario come nel caso del ricorrente.
Pertanto, il ricorrente chiedeva la reintegra nel posto di lavoro in quanto parte integrate del percorso di cura da egli intrapreso, evidenziando, altresì come le condotte contestategli erano state poste in essere quando lo stesso era incapace di intendere e di volere.
Da ultimo il ricorrente evidenziava la discriminatorietà del licenziamento intimato nei confronti di un soggetto, che come dimostrato dalla consulenza del CTP presente in atti, era già affetto da ludopatia ben prima di attuare le condotte contestate.
Si costituiva la la quale contestava, in primo luogo, che i furti di carburante avessero generato CP_3 proventi in denaro, che gli stessi fossero stati compiuti al fine di ottenere una provvista di denaro da dedicare al gioco, che i proventi così ottenuti fossero stati poi impiegati nel gioco d'azzardo, che il ricorrente fosse stato incapace di intendere e di volere sia in senso assoluto che in senso relativo, tantomeno che lo fosse nelle giornate in cui aveva commesso i delitti contestatigli.
Osservava come controparte nel proprio atto introduttivo non contesti i fatti che hanno originato il licenziamento, ammettendo di aver commesso gli stessi.
Oltre agli illeciti rifornimenti oggetto di contestazione, la società rivendicava ulteriori rifornimenti non autorizzati e, ciò nonostante, effettuati dal ricorrente nel periodo che va dal 13 ottobre 2022 al 26 dicembre
2022 per un ammontare complessivo pari a euro 1.688,20.
Per quanto concerne, invece, i fatti oggetto di contestazione che hanno portato alla sanzione disciplinare massima ovvero il licenziamento per giusta causa, parte resistente rilevava che a seguito di una denuncia presentata contro ignoti, la Polizia Giudiziaria con apposita informativa segnalava che dagli accertamenti effettuati, in data 22 marzo 2023, il ricorrente era stato colto in flagranza di reato. Nell'informativa, inoltre, venivano confermati altri indebiti rifornimenti di carburante, tutti episodi accertati nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 22 marzo 2023 ed oggetto di contestazione disciplinare (che si basava sull'informativa della Polizia Giudiziaria sopra indicata).
3 La società osservava, altresì, che il ricorrente è sempre risultato idoneo alle visite periodiche effettuate dal
Medico competente e che non ha mai segnalato alcun disturbo di carattere psichiatrico o psichico.
Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda principale di reintegrazione, non essendo il licenziamento intimato in ragione della pretesa ludopatia, ignota al momento della contestazione, bensì in ragione di reati commessi dal ricorrente non potendo così configurarsi neppure in astratto quale licenziamento discriminatorio.
Eccepiva la nullità dell'ulteriore domanda subordinata in quanto indeterminata e non sostenuta da alcun supporto normativo;
contestava il mancato assolvimento da parte del ricorrente circa il nesso eziologico tra la malattia dedotta e il comportamento tenuto ovvero che l'appropriazione di carburante si sia tramutata in denaro e che il supposto provento del reato sia stato utilizzato per giocare d'azzardo.
Contestava, poi, la mancata deduzione e prova che nel commettere ogni singolo episodio il ricorrente abbia agito senza essere sorretto dalla capacità di intendere e di volere.
Parte resistente, per i fatti sopra esposti, avanzava domanda riconvenzionale per il danno subito per un ammontare pari a euro 1.714,11 stante la mancata contestazione da parte del ricorrente circa le sottrazioni indebite di carburante effettuate tra il 21 gennaio e il 12 marzo 2023, nonché sulla base degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini svolte. A tali somme, la società resistente, aggiungeva quelle relative ai rifornimenti per il periodo che va dal 13 ottobre al 26 dicembre 2022 per un ammontare pari a euro
1.688,20.
Circa i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale, la difesa del lavoratore ha riconosciuto come pacifici, solo quelli compiuti nel periodo compreso tra l'11 febbraio e il 22 marzo 2023 per un ammontare complessivo di 1.040, 45 euro, mentre gli altri importi rivendicati sono stati disconosciuti.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In merito al licenziamento impugnato, giova preliminarmente rilevare come i fatti oggetto della contestazione disciplinare- i quali si riferiscono a numerose sottrazioni di carburante mediante l'utilizzo indebito di alcune tessere aziendali- siano stati pacificamente ammessi dal ricorrente, tanto in ricorso quanto in sede di giustificazioni. Le argomentazioni a discarico, in ordine ai fatti contestati, dedotte dalla parte ricorrente, afferiscono viceversa all'aver commesso gli stessi in preda alla patologia di cui era affetto ovvero la ludopatia e che, pertanto, lo stesso avrebbe tenuto tali comportamenti versando in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Ad ogni modo, preso atto della bontà delle condotte contestate, pacificamente riconosciute anche dalla parte ricorrente, questo giudicante deve verificare se le suddette condotte possono essere soggettivamente rimproverabili al ricorrente, stante lo stato di salute dello stesso e l'eventuale nesso di causalità tra le condotte contestate e la patologia, così come riscontrata nella documentazione medica prodotta.
4 Il punto nodale della vicenda verte sulla conoscenza o meno da parte della società dello stato patologico del dipendente onde poter rimproverare all'azienda, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., di non aver messo il lavoratore in sicurezza, stante la patologia di cui egli lamenta di essere e di essere stato affetto all'epoca dei fatti.
Orbene, sul punto la difesa del ricorrente non deduce, né tantomeno fornisce prova alcuna, che la società fosse a conoscenza della patologia cui è ed era affetto il ricorrente, prima della contestazione disciplinare contestatagli.
Ad ogni modo il ricorrente già a fronte dei primi episodi, che in sede di istruttoria (come avremo modo di specificare più avanti) sono stati accertati fin dal 13 ottobre 2022, avrebbe dovuto sottoporsi a visite mediche in grado di comprovare il suo stato psico-fisico, al fine di poter rendere edotta la società del suo stato di salute o quantomeno richiedere al proprio datore di lavoro di essere sottoposto a visita medica per verificare, a fronte degli episodi manifestatisi, la sua idoneità alle mansioni.
Pertanto, sarebbe paradossale far gravare sulla società le condotte poste a danno della stessa, da parte del lavoratore, il quale non sottoponendosi alle visite del caso o comunque avendolo fatto tardivamente, ha accettato consapevolmente il rischio di porre in essere le sottrazioni di carburante puntualmente contestategli.
A tal proposito occorre osservare che i fatti di reato, posti in contestazione, si riferiscono al periodo che va da gennaio 2023 a marzo dello stesso anno, mentre la certificazione del Serd di Livorno, circa la patologia cui è affetto il ricorrente è datata 27 aprile 2023.
Nel certificato sopra citato veniva rappresentata la presa in carico, da parte del servizio, del ricorrente in ordine a problemi connessi al disturbo del gioco d'azzardo, seguito dalla CT San Benedetto dalla seconda metà del mese di marzo con la previsione dell'inserimento in un percorso congiunto con la comunità terapeutica e la struttura Serd.
Il ricorrente, però, non ha fornito alcuna prova in merito al fatto che i proventi delle sue condotte (anche sotto forma di risparmio di spesa), qui contestate, siano in qualche modo riferibili alla patologia di cui è affetto, ovvero che gli stessi siano stati impiegati nel gioco d'azzardo.
Sulla base di quanto esposto, non vi è neppure la prova circa il nesso causale tra la patologia riscontrata e le condotte tenute dal ricorrente.
Inconferente è altresì il richiamo all'art. 55 cnnl, infatti, il licenziamento è stato irrogato non a causa della ludopatia di cui sarebbe affetto il ricorrente, bensì in ragione delle condotte illecite dallo stesso poste in essere. D'altra parte, il ricorrente pur riservandosi di avanzare richiesta di aspettativa ai sensi dell'art. 55 cnnl non provvedeva poi a formalizzare la suddetta istanza. Pertanto, assolutamente irricevibile è il richiamo a tali norme per sostenere il carattere discriminatorio del provvedimento espulsivo irrogatogli.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la sanzione del licenziamento per giusta causa deve essere
5 confermata anche circa la proporzionalità, stante la gravità delle condotte tenute dal ricorrente.
Le stesse, infatti, fanno riferimento a fatti di reato per i quali il ricorrente è stato rinviato a giudizio in sede penale dinanzi al Tribunale di Lucca e tali condotte sono state attuate in un arco temporale considerevole nonché cercando di far ricadere la colpa sui propri sottoposti, in modo da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore.
A tal proposito si richiama l'insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche in tempi recenti per cui: “In tema di valutazione della proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari nel licenziamento per giusta causa è importante considerare il comportamento complessivo del dipendente e la gravità delle infrazioni nell'irrogare sanzioni disciplinari” (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17024) e ancora “In tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti,
l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore.”(Cassazione civile sez. lav.,
20/06/2024, n.17032) Si osserva inoltre che “In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudice deve valutare complessivamente gli episodi contestati al dipendente sul piano disciplinare, anziché esaminarli singolarmente. Spetterà poi, al lavoratore dimostrare che, presi congiuntamente, i singoli episodi non giustificavano il licenziamento. Inoltre, il giudizio sulla proporzionalità tra licenziamento e addebito è competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.” (Cassazione civile sez. lav.,
05/04/2024, n.9138)
In merito alla domanda riconvenzionale, occorre premettere che una parte delle somme rivendicate, sono state pacificamente riconosciute come dovute dal lavoratore a fronte dell'indebito utilizzo delle carte carburante limitatamente ai fatti contestati nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, allegato in atti, per una somma complessiva pari a euro 1.040,45.
Inoltre, devono ritenersi non contestate anche le altre condotte oggetto della contestazione disciplinare e i relativi importi, dato che il lavoratore pur disconoscendo parte degli importi richiesti, nulla ha osservato circa i fatti in oggetto, anzi in sede di audizione verbale ha ammesso di aver compiuto i fatti che hanno portato al licenziamento.
Detto ciò, passiamo ad analizzare cosa è emerso in sede di istruttoria circa le altre somme rivendicate dalla società a titolo di risarcimento del danno per fatti non oggetto della contestazione disciplinare.
I testi sentiti e la documentazione prodotta hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione sostenuta dalla società.
In particolare, dalle testimonianze rese dai sig.ri e è emerso che il giorno 26 dicembre Tes_1 Tes_2
2022 il teste (all'epoca Direttore di Esercizio in Salt) a seguito di un colloquio con il teste Tes_1 Tes_2
(Coordinatore Traffico e Sicurezza ) apprendeva da quest'ultimo che due ausiliari della
[...] CP_3
6 viabilità, in servizio nel turno 2, constatavano la mancanza di una tessera carburante presente sul veicolo che gli stessi avevano in dotazione, che da accertamenti sono emersi tutta una serie di rifornimenti illeciti, i quali avvenivano mediante l'utilizzo di alcune tessere carburante in dotazione ai furgoni operativi appartenenti all' della Sezione di Viareggio. È altresì emerso che nelle date e Controparte_4 negli orari, in contestazione, fossero in servizio gli stessi dipendenti appartenenti al personale di Pronto
Intervento, mentre in tutti i casi risulta in servizio il ricorrente.
In pratica dalle testimonianze dei sig.ri e nonché dalla documentazione prodotta Tes_1 Tes_2
(presente in atti) è stato appurato che presumibilmente, con identico modus operandi rispetto ai fatti non contestati, il ricorrente presente in servizio nelle giornate in contestazione, si appropriava di alcune tessere carburante riposte in uno dei mezzi in dotazione, presso la Sezione di Viareggio, per poi dirigersi con un altro veicolo, appartenente al parco mezzi della Sezione, presso la Stazione di servizio di San Piero a Grado
(PI), quest'ultima gestita dal figlio del ricorrente, al fine di effettuare rifornimenti indebiti.
I 13 episodi in contestazione, commessi tra il 13 ottobre e il 26 dicembre del 2022, sono tutti avvenuti alla presenza in servizio del ricorrente, con il medesimo modus operandi, quando nel contempo nei pressi delle suddetta stazione di servizio, era presente un altro furgone in dotazione alla di Viareggio il Parte_2 quale usciva da un casello nelle vicinanze del distributore San Piero a Grado, allontanandosi di fatto dal pattugliamento autostradale, per poi fare rientro all'interno del circuito autostradale a pochi minuti da quando era stato effettuato e registrato il rifornimento.
A tal proposito è stato effettuato un controllo documentale (presente in atti) da parte del sig. , il Tes_1 quale in sede di istruttoria testimoniale ha dichiarato che: “ ho iniziato ad attenzionare la situazione e per capire ho fatto una analisi dei transiti telepass di tutti i veicoli in uso sia sulla sezione Viareggio che quella di La Spezia;
ho recuperato tutte le schede carburanti dove ho trovato gli scontrini oppure non li ho trovati a seconda delle schede;
a questo punto ho incrociato i dati che avevo rilevato dai tabulati dei transiti telepass con quello che potevo evincere dalle schede carburanti dei singoli mezzi;; se su una scheda manca uno scontrino e non viene dichiarato il rifornimento mentre nel tabulato della compagnia petrolifera c'è, la scheda presenta una anomalia;
ed è ciò che è accaduto sia in questo caso che negli altri da me esaminati sempre con riferimento ai mezzi in uso alla sezione di Viareggio;
anche la sequenza dei chilometri è segnale di una anomalia;
nel caso di specie le incongruenze sui chilometri erano importanti;
i documenti che mi vengono esibiti sono quelli che ho prodotto io all'azienda”
In ordine alla ragione per la quale il veicolo si recava sulla viabilità ordinaria, anziché entrare e uscire dallo stesso casello al fine di effettuare la vigilanza e il pattugliamento dello stesso, il teste riferisce che: “ nella vigilanza cui è adibito l'ufficio sicurezza traffico si esce dal casello, si controlla l'area del casello e gli svincoli e poi si rientra per proseguire la vigilanza nel tratto da un casello all'altro; la prassi ordinaria è quella di uscire e rientrare dallo stesso casello;
l'uscita sulla viabilità ordinaria, ad es., può essere dovuta al fatto che il mezzo deve essere portato in officina;
nel caso che ho esaminato non c'era stata questa necessità né era stata comunicata al centro operativo l'uscita sulla viabilità ordinaria;
il
7 centro operativo deve sapere queste cose per organizzare eventuali interventi;
l'uscita dall'autostrada deve essere comunicata e giustificata;
nel caso concreto non è stata trovata alcuna giustificazione.”
Le stesse circostanze sono state confermate anche dal teste in sede di escussione testimoniale. Tes_2
I fatti noti fin qui esposti, così come confermati nella fase istruttoria, sono connotatati dagli elementi della gravità, della precisione e della concordanza, e consentono di desumere con ragionevole probabilità che sia stato il ricorrente l'autore delle indebite forniture di carburante.
Giova ricordare come la Corte di Cassazione in ordine alla prova per presunzioni ha statuito che: “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della
"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
“(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9054 del 21 marzo 2022).
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri fissati dal D.M n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- 1. Rigetta il ricorso;
- 2. Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna il sig. a corrispondere Parte_1
a a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro Controparte_5
3.402,31.
- 3. Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.629 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 5.1.25
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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