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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4906/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.4.2025 da
1) , Parte_1
nata il [...] a [...]
C.F. C.F._1
residente a [...] cittadina italiana e
2) , Parte_2
nato il [...] a [...]
C.F. C.F._2
residente a [...] cittadino italiano entrambi con l'Avv. Silvia Veronesi del Foro di Milano, presso la quale hanno eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 16.12.2000, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (MI)
Atto N. 2114 parte 1 - anno 2000
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
, nato il [...] a [...], (C.F. ), cittadino Persona_1 C.F._3
italiano, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
, nata il [...] a [...], (C.F. ), cittadina Persona_2 C.F._4
italiana, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
, nato il [...] a [...], (C.F. ), cittadino Parte_3 C.F._5
italiano, minore di età
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. affidamento di condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del Parte_3 minore presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative alla residenza, alla salute, all'istruzione ed all'educazione saranno assunte da entrambi i genitori mentre le decisioni ordinarie saranno assunte dal solo genitore che avrà il figlio con sé.
Il padre vedrà il figlio ogni volta che lo desideri previo accordo con il figlio e comunicazione Pt_3 alla madre. In ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, egli lo vedrà e terrà con sé:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con ritiro ed accompagnamento presso la casa materna o con percorso autonomo del figlio verso e dalla casa del padre a quella della madre;
una sera infrasettimanale determinata d'accordo tra i genitori con cena e pernottamento;
- indicativamente una settimana durante le vacanze di Natale e due durante le vacanze estive, con
l'intesa che qualora egli non riesca a tenerlo con sé per entrambe le settimane potrà, sotto la propria supervisione e nei propri tempi di spettanza, organizzare una settimana di vacanza dello stesso, con la tata od altro adulto di riferimento;
- giornate festive o 'ponti' che con tali festività dovessero crearsi in corrispondenza dei propri fine settimana o in via alternata con la madre, in modo che tali tempi siano indicativamente equivalenti a quelli di spettanza materna;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre.
2. Assegnazione della casa familiare posta al primo piano, in via Frisi 3, Milano, di proprietà della madre, a quest'ultima, convivente con i figli e;
Per_2 Pt_3
3. Impegno del padre a riconoscere che il figlio , fino all'autosufficienza dello stesso, occupi a Per_1 titolo di comodato gratuito il bilocale - sito al piano secondo di via Frisi 3, Milano, collegato con
l'appartamento materno – mantenendone la proprietà a proprio nome e continuando a tenere a proprio carico il costo del mutuo residuo gravante sullo stesso immobile unitamente alle relative spese pagina 2 di 5 condominiali.
4. Il padre concorrerà a mantenere i figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, e il figlio minore , corrispondendo alla madre l'assegno mensile di € 300,00 Pt_3 entro il 5 di ogni mese (somma che sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat, costo vita), nonché tenendo a proprio carico il costo integrale del canone di locazione dell'appartamento occupato dalla figlia , a Roma, finché la stessa ivi vivrà, nonché il costo del finanziamento, Per_2 dell'assicurazione e del bollo dell'auto Panda utilizzata dal figlio , oltre al 50% delle spese Per_1 previste dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano del 17.11.2017.
Qualora le spese extra e straordinarie per i figli di importo elevato, comprese quelle sopra indicate ad esclusivo carico del padre, dovessero variare, i coniugi valuteranno, d'accoro tra loro, di modificare l'importo dell'assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico del padre o le spese a carico dell'uno e/o dell'altro, in modo da mantenere l'equilibrio raggiunto dei rispettivi contributi economici alle esigenze familiari.
5. i coniugi si danno reciprocamente atto, salvo l'adempimento di quanto sopra, di essere economicamente e finanziariamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o azione, avendo in tal modo regolato tutti i rapporti derivanti dal matrimonio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 16.12.2000, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (MI) (Atto N. 2114 parte 1 - anno 2000) e
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 3 di 5 3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.4.2025 da
1) , Parte_1
nata il [...] a [...]
C.F. C.F._1
residente a [...] cittadina italiana e
2) , Parte_2
nato il [...] a [...]
C.F. C.F._2
residente a [...] cittadino italiano entrambi con l'Avv. Silvia Veronesi del Foro di Milano, presso la quale hanno eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 16.12.2000, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (MI)
Atto N. 2114 parte 1 - anno 2000
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
, nato il [...] a [...], (C.F. ), cittadino Persona_1 C.F._3
italiano, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
, nata il [...] a [...], (C.F. ), cittadina Persona_2 C.F._4
italiana, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
, nato il [...] a [...], (C.F. ), cittadino Parte_3 C.F._5
italiano, minore di età
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. affidamento di condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del Parte_3 minore presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative alla residenza, alla salute, all'istruzione ed all'educazione saranno assunte da entrambi i genitori mentre le decisioni ordinarie saranno assunte dal solo genitore che avrà il figlio con sé.
Il padre vedrà il figlio ogni volta che lo desideri previo accordo con il figlio e comunicazione Pt_3 alla madre. In ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, egli lo vedrà e terrà con sé:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con ritiro ed accompagnamento presso la casa materna o con percorso autonomo del figlio verso e dalla casa del padre a quella della madre;
una sera infrasettimanale determinata d'accordo tra i genitori con cena e pernottamento;
- indicativamente una settimana durante le vacanze di Natale e due durante le vacanze estive, con
l'intesa che qualora egli non riesca a tenerlo con sé per entrambe le settimane potrà, sotto la propria supervisione e nei propri tempi di spettanza, organizzare una settimana di vacanza dello stesso, con la tata od altro adulto di riferimento;
- giornate festive o 'ponti' che con tali festività dovessero crearsi in corrispondenza dei propri fine settimana o in via alternata con la madre, in modo che tali tempi siano indicativamente equivalenti a quelli di spettanza materna;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre.
2. Assegnazione della casa familiare posta al primo piano, in via Frisi 3, Milano, di proprietà della madre, a quest'ultima, convivente con i figli e;
Per_2 Pt_3
3. Impegno del padre a riconoscere che il figlio , fino all'autosufficienza dello stesso, occupi a Per_1 titolo di comodato gratuito il bilocale - sito al piano secondo di via Frisi 3, Milano, collegato con
l'appartamento materno – mantenendone la proprietà a proprio nome e continuando a tenere a proprio carico il costo del mutuo residuo gravante sullo stesso immobile unitamente alle relative spese pagina 2 di 5 condominiali.
4. Il padre concorrerà a mantenere i figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, e il figlio minore , corrispondendo alla madre l'assegno mensile di € 300,00 Pt_3 entro il 5 di ogni mese (somma che sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat, costo vita), nonché tenendo a proprio carico il costo integrale del canone di locazione dell'appartamento occupato dalla figlia , a Roma, finché la stessa ivi vivrà, nonché il costo del finanziamento, Per_2 dell'assicurazione e del bollo dell'auto Panda utilizzata dal figlio , oltre al 50% delle spese Per_1 previste dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano del 17.11.2017.
Qualora le spese extra e straordinarie per i figli di importo elevato, comprese quelle sopra indicate ad esclusivo carico del padre, dovessero variare, i coniugi valuteranno, d'accoro tra loro, di modificare l'importo dell'assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico del padre o le spese a carico dell'uno e/o dell'altro, in modo da mantenere l'equilibrio raggiunto dei rispettivi contributi economici alle esigenze familiari.
5. i coniugi si danno reciprocamente atto, salvo l'adempimento di quanto sopra, di essere economicamente e finanziariamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o azione, avendo in tal modo regolato tutti i rapporti derivanti dal matrimonio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 16.12.2000, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (MI) (Atto N. 2114 parte 1 - anno 2000) e
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 3 di 5 3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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