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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere 1 Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 251/2023;
promossa da:
(C.F. e P.IVA - ) con sede in Baschi, via degli Artigiani n. 9/11, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Festa, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. (p.e.c.: ; Email_1
appellante
contro
in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Forno Controparte_1
Artigianale La AC di LO NA (C.F. - e P.IVA - C.F._1 ), con sede in via Ternana 34/36, Poggio Mirteto (RI), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Andrea Scianaro (p.e.c.: , presso il cui Email_2 studio sito in Perugia, via Cesare Caporali n. 23 è elettivamente domiciliata
appellata
Oggetto: azione di risarcimento del danno in forma specifica mediante sostituzione di prodotto per inesatta esecuzione della prestazione contrattuale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta in esecuzione dell'ordinanza del 24.4.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la sentenza n. 893 (resa nel proc. R.G. n. 1223/2019), emessa Parte_1 dal Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., depositata in data 29.11.2022, successivamente emendata con ordinanza del 28.2.2023 (R.G. n. 1223-1/2019) con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da in proprio ed in qualità Controparte_1 2 di titolare della ditta individuale Forno Artigianale La AC di LO NA
(d'ora in poi breviter anche solo “ ”) è stata condannata alla CP_1 Parte_1 sostituzione del banco refrigerante con un nuovo banco con caratteristiche tecniche idonee all'ambiente ove avrebbe dovuto essere stato collocato e al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 8.400,00, oltre al CP_1 rimborso delle spese relative al procedimento di a.t.p., ed oltre spese di c.t.u.
Con unico motivo di appello, rubricato: “impugnazione del capo della sentenza in cui il giudice ha inquadrato il contratto stipulato inter partes come appalto anziché come compravendita
– violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 1655 e ss. c.c.”, (d'ora innanzi anche Parte_1
“ ) ha avversato la sentenza nella parte in cui è stato qualificato il contratto del Pt_1
15.6.2017 (intitolato “contratto di compravendita”) intercorso tra le parti come “appalto” anziché “compravendita”, facendo leva sull'installazione del prodotto, sulla mancata contestazione sul dato che operava da anni nel settore della vendita e assemblaggio di consimili prodotti. Ha dedotto che: anche nel caso di qualificazione del contratto quale “contratto misto” la natura prevalente della res consegnata imponesse di applicare le regole dettate per il contratto di compravendita anziché per l'appalto; aveva adempiuto correttamente alla sua obbligazione, giacché unico obbligo in capo al fornitore/venditore era di consegnare il bene compravenduto;
le trattative per la fornitura del bene erano intercorse tra (compagno della ) e e che, Parte_2 CP_1 Controparte_2 come convenuto, il bene da fornire era dello stesso tipo di quello che in precedenza era già posseduto da dalla c.t.u. espletata era merso che la vetrina Parte_2 consegnata fosse adatta allo scopo ma che non fosse in grado di funzionare utilmente in un locale con un grado di umidità riscontrato pari all'85%.
Con altre articolazioni del motivo ha sostenuto che: il vizio o l'assenza della qualità del bene venduto esulassero dal concetto di esatto adempimento, giacché l'obbligazione assunta poteva considerarsi soddisfatta con la consegna del bene e il venditore sarebbe stato liberato dall'onere dell'adempimento ma sarebbe rimasto soggetto ai soli rimedi previsti per il vizio insistente sul bene;
sarebbe esclusa per l'acquirente la possibilità di richiedere l'esatto adempimento quale forma di tutela;
sarebbe errato l'accoglimento
3 della domanda di sostituzione del bene avendo rilevato il c.t.u. che l'umidità presente nel locale dove era stato collocato avesse danneggiato anche la zona di ingresso, aggiungendo che, in base alla temperatura interna del locale, non potesse esservi installata una macchina adatta alle esigenze dell'acquirente; non potevano essere riconosciute le tipologie di danno emerse in istruttoria perché il bene compravenduto, ovvero una vetrina espositiva refrigerante, era stata impropriamente utilizzata come frigorifero e le indicazioni per una corretta conserva dei prodotti lavorati fossero state continuamente disattese dall'acquirente; non sarebbe corretta la pronuncia sul risarcimento del danno nella misura di € 8.400,00 perché eccesiva in quanto derivante da erronea valutazione delle risultanze istruttorie, giacché il calo delle vendite già poteva essere desunto facendo riferimento a documenti ex adverso depositati, ovvero il registro di cassa delle vendite per il periodo precedente sia alla consegna del bene sia alla stipula del contratto di compravendita, anche perché non era stato considerato che i preparati da forno non erano stati venduti a causa di un uso improprio della vetrina, utilizzata come frigorifero, anziché come banco frigo espositivo. Ha infine concluso per la riforma della sentenza e per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate, ed in particolare per la rinnovazione della c.t.u., ritenendola incompleta.
Si è costituita nella qualità predetta, rilevando che: la problematica CP_1 insistente sul bene compravenduto permaneva nonostante l'intervento della venditrice che aveva provveduto, dopo le tempestive segnalazioni di ritenuto malfunzionamento, alla sostituzione dei vetri ed al ricaricamento del gas liquido refrigerante, interventi non risolutivi, dovendosi comunque denunziare la perdita dei prodotti trasformati, mandati al macero perché in stato di cattiva conservazione;
le risultanze del procedimento di a.t.p. avessero chiarito che il macchinario in questione fosse inadatto a funzionare in un ambiente umido come quello in cui era stato installato precisando anche che la Pt_1 avendo effettuato un sopralluogo nei locali del forno prima di consegnare il bene, avrebbe potuto offrire all'acquirente una vetrina con classe climatica superiore;
il motivo di gravame col quale era stato qualificato il rapporto contrattuale “contratto di vendita e/o contratto misto” si basava su fatti nuovi, tardivi e, comunque, inammissibili nel giudizio
4 per tardiva costituzione del resistente nel procedimento incardinato con il rito sommario, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle eccezioni ritenute tardive e insistendo sulla qualificazione del contratto del 15.6.2017 come “appalto”, giacché Pt_1 aveva progettato il bene ed apposto il marchio “C.E.” sul prodotto finito, effettuato sopralluoghi prima, durante e dopo l'installazione del prodotto;
aveva denunciato i vizi sul bene consegnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.; se fosse stato impropriamente utilizzato il bene alcun prodotto lavorato sarebbe arrivato al termine della giornata perché già deperito;
anche erroneamente qualificando il contratto come
“compravendita”, la responsabilità del venditore sarebbe stata configurabile in via subordinata a titolo di inadempimento per aliud pro alio, giacché il bene era privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente.
Ha domandato, in via subordinata, che il comportamento del venditore/fornitore del bene fosse valutato anche sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c., ponendo l'accento sulla corretta quantificazione del danno sofferto dall'esercizio commerciale a titolo di danno emergente, oltre che sul risarcimento del danno morale e sul rimborso del procedimento di a.t.p. e di c.t.u.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato comparse conclusionali e note per la trattazione scritta;
la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.2.2025.
Si controverte sull'inadempimento di agli obblighi del contratto del 15.6.2017, Pt_1 stipulato con , in proprio e quale titolare della ditta individuale Forno CP_1
Artigianale La AC di relativo all'acquisto e realizzazione di un Controparte_1 banco refrigerato da pasticceria.
L'appellata ha formulato distinte e preliminari eccezioni di tardività delle difese avversarie tese ad operare una diversa ricostruzione del fatto, che non hanno pregio e vanno disattese perché nella precedente formulazione dell'art. 702-bis c.p.c. (ante abrogazione per effetto del d.lgs. n.149/2022 c.d. “riforma Cartabia”) la costituzione del convenuto doveva avvenire entro dieci giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, termine considerato però perentorio nella sola evenienza in cui
5 la parte convenuta avesse utilmente potuto proporre, a pena di decadenza, “le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”, oltre alla facoltà di chiamare in causa un terzo in garanzia. Se ne ricava che il convenuto nel primigenio giudizio, che non ha inteso formulare siffatte istanze non è incorso in alcuna decadenza;
in effetti, nella ritenuta tardività delle proprie eccezioni ex adverso eccepita, ha inteso solo avanzare una diversa ricostruzione del contratto intercorso Pt_1 tra le parti, poco importando che tale tesi sia stata avanzata mediante il deposito di note scritte per l'udienza del 14.11.2019.
A ben guardare, anche le successive doglianze formulate dall'appellata: a) sul fatto che la temperatura ed il grado di umidità dei locali del forno cambiassero nel corso della giornata e dell'anno; b) sulla qualifica del contratto intercorso tra le parti come contratto misto;
c) sul rilievo per cui il valore della materia prima del banco cubico fosse superiore rispetto al valore dell'obbligazione di facere eseguita dalla d) sulla asserita sua Pt_1 impossibilità di richiedere l'esatto adempimento, non possono essere dichiarate inammissibili per tardività in quanto tendenti ad ampliare l'indagine sul fatto, in quanto offrono più precisamente rilievi su fatti già noti e definiti nel tempo, o nell'indagine peritale espletata. Ed i rilievi in punto di fatto non dirigono certo diversamente il thema decidendum, che è giuridico ed inerisce alla natura del rapporto intercorso tra le parti ed alla possibilità di confermare, o meno, l'esatto adempimento della prestazione ed il risarcimento del danno patito a vario titolo, posto che spetta alla Corte pronunciare sulla ritenuta più corretta qualificazione giuridica della domanda (cfr. Cass. 20.12.2017 n.
30545). Nella specie, dunque, le questioni sollevate dall'appellante devono qualificarsi come lecita emendatio libelli non consistendo in nuove eccezioni e domande avanzate ovvero in facoltà che alla parte sarebbero state escluse dalla tardività della propria costituzione, ma piuttosto in mere difese e rilievi consentiti (cfr. Cass. SS. UU. n.
12310/2015).
Ciò posto, quanto al motivo di appello, viene in rilievo l'indagine sulla natura del contratto del 15.6.2017 stipulato tra le parti e, quindi, la qualificazione giuridica del rapporto quale “compravendita” o “contratto misto con prevalenza degli elementi della compravendita”, come sostenuto dall'appellante, o “appalto”, come sostenuto dall'appellata e nella pronuncia gravata.
6 Ora, il nomen iuris del contratto è “compravendita” con oggetto l'acquisto di un “banco cubico pasticceria refrigerato ventilato” al costo di € 14.000,00 comprensive di i.v.a., somma pacificamente corrisposta nella sua interezza, secondo le scadenze convenute;
si legge altresì nell'intestazione: “arredo dei Vostri locali”. L'oggetto convenuto in contratto è dunque corrispondente al bene effettivamente consegnato prova ne è la mancanza di alcuna questione sulla difformità del bene consegnato rispetto a quello concordato.
Posto che in tema di interpretazione del contratto i canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e ss. c.c. impongono di ricercare la comune intenzione delle parti, tenendo conto del comportamento complessivo da esse tenuto prima e dopo la conclusione del contratto, e che la prevalenza del significato letterale delle parole è subordinata alla compatibilità del testo con la volontà manifestata e con gli elementi extra-testuali ad essa relativi (cfr. tra le tante: Cass. ord. 14.4.2025 n. 9782), la distinzione tra contratto di compravendita e appalto, laddove la vendita è comunemente caratterizzata da una obbligazione di dare
(la consegna della cosa), mentre la principale obbligazione che sorge dall'appalto è un'obbligazione di fare (realizzare l'opera), conduce a ritenere che nella specie la prestazione sia quantomeno ibrida, e cioè mista, con la conseguenza che l'oggetto del contratto e la comune intenzione dei contraenti deve individuarsi nella compravendita di un bene che l'acquirente pretendeva però fosse installato nei locali della ditta di cui era titolare.
Per tale motivo si era preoccupato di eseguire un sopralluogo nei locali del Pt_1
Forno La AC proprio prima della stipula del contratto in questione (il fatto è comune ad entrambe le parti e non contestato) per constatare, appunto, se il bene compravenduto sarebbe stato, infine, consegnato ed installato in un ambiente idoneo, ciò che, secondo il criterio dell'id quod plaerumque accidit, non si verifica nel tipico rapporto di compravendita, che si perfeziona per effetto con lo scambio dei consensi. Dunque,
l'obbligazione convenuta comprendeva qualcosa in più rispetto la consegna del bene dietro il pagamento di un prezzo perché ricorrevano elementi che esulavano dalla consegna della res compravenduta, e che consistevano nell'installare il bene all'interno dei locali visionati dalla ciò che dall'esegesi del contrato di ricava appunto dalla Pt_1 frase “arredo dei Vostri locali”. Il contratto deve quindi intendersi “misto”, nel senso che
7 in questo sono presenti elementi che fanno capo a scopi negoziali differenti che ne costituiscono la causa.
Ora, in caso di contratto misto la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, va individuata in base al criterio della prevalenza causale, sicché ci si deve riferire all'appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre prevale la compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. Ne segue che, se al fine di stabilire la disciplina applicabile deve guardarsi al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, l'elemento prevalente, secondo ciò che causalmente vollero le parti, consiste in un contratto di compravendita, in cui però la si era anche obbligata alla limitata Pt_1 verifica dell'idoneità dei locali ed all'installazione del bene (v. per un caso simile: Cass. ord. 22.6.2023 n. 17855).
Il dato per cui avesse prodotto il bene compravenduto da sé sola è una mera Pt_1 asserzione, indimostrata dall'appellata, giacché risulta dall'elaborato del c.t.u. che Pt_1 avesse acquistato da altro fornitore un prodotto già semilavorato, integrandolo semplicemente con un quadro elettrico ed altre finiture, rispetto le quali l'apposizione del marchio “C E” successivamente alla installazione del bene, non è indice di averlo prodotto ma, trattandosi di un esercizio commerciale, soltanto di garantirne la conformità del bene medesimo alle normative comunitarie. Invece, il fatto che apponendo il marchio
“C E” possa essere considerata “costruttrice” a tutti gli effetti del bene Pt_1 compravenduto, come affermato dal c.t.u., non sposta la qualificazione giuridica del contratto, trattandosi all'evidenza di un assemblaggio del bene compravenduto in loco ad opera di un rivenditore/fornitore autorizzato, le cui partizioni risultavano anche elencate nella prima pagina del contratto di compravendita.
Allora, si ha conferma che il contratto del 15.6.2017 era sì “misto”, ma con gli elementi prevalenti del negozio di compravendita connessi alla esecuzione di una prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. con propri mezzi e senza vincolo di subordinazione, giacché lo scopo finale o risultato perseguito dalle parti era inequivocabilmente quello attinente al trasferimento del bene, prevedendosi una prestazione d'opera (e non di mezzi)
8 convenuta al fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. Del resto, se si fosse trattato di appalto la committente avrebbe conservato il potere di controllo sullo svolgimento della prestazione di carattere tecnico e avrebbe potuto concordare “varianti” in corso d'opera.
Ora, prima di indagare i rimedi applicabili ed esperibili va esaminata la diversa e subordinata qualificazione della responsabilità precontrattuale che l'appellata imputa a ex art. 1337 c.c. Posto che grava sull'appellante l'onere di aver correttamente Pt_1 eseguito la prestazione secondo i canoni della diligenza (consegnando anche alla acquirente il libretto di istruzioni del macchinario al momento della installazione), è pacifico che il bene compravenduto sia stato consegnato secondo le tempistiche convenute, sia stato installato nei locali del Forno AC anche dietro sopralluogo effettuato da prima della conclusione del contratto, e si sia attivata Pt_1 Pt_1 tempestivamente, dopo aver ricevuto la denuncia dell'acquirente del malfunzionamento, per la sostituzione dei vetri e per il ricaricamento del gas liquido refrigerante, interventi però dimostratisi non risolutivi delle problematiche riscontrate. Non solo, la stessa ha ammesso l'esistenza del rimedio attivabile sotto forma Pt_1 della garanzia per vizi sul bene compravenduto ricordando però che le trattative per l'acquisto del bene compravenduto erano intercorse non con l'acquirente , ma CP_1 tra il compagno di questa, (condotte quantomeno con superficialità Parte_2 come gestore di affari altrui), e la (v. verbale di udienza del 15.1.2022). L'esame di Pt_1 tale complessiva condotta delle parti conduce ad escludere la responsabilità precontrattuale di verso l'acquirente, giacché la buona fede, la pronta attivazione Pt_1 per eliminare il vizio riscontrato, e la correttezza in executivis di non fanno Pt_1 emergere una condotta scorretta, censurabile sotto tale profilo, soprattutto nel rapporto con l'acquirente con la quale non risultano esservi stata alcuna trattativa diretta.
Quanto al vizio riscontrato sul bene acquistato, ovvero la condensa presente sulla vetrina frigo compravenduta, tale da far deteriorare più repentinamente i prodotti lavorati e posti in vendita dall'esercizio commerciale, in sede istruttoria è emerso che fin dall'installazione del macchinario si formasse condensa sulle vetrine tale da alterare le caratteristiche dei prodotti esposti, deponendo in tal senso sia la documentazione già
9 versata in atti dall'appellata (v. doc. n.2) sia le deposizioni testimoniali di Tes_1
e escussi alle udienze del 15.9.2021 e del 25.1.2022, che Tes_2 Parte_2 hanno confermato appunto che i prodotti dolciari venissero attinti dall'umidità.
Le testimonianze assunte però non sono di utilità per spiegare la ragione per cui il vizio fosse ingenerato ed originato proprio dal bene compravenduto e non fosse, piuttosto, derivato allo stesso bene dallo stato dei luoghi in cui era stato allocato.
Fa luce sul punto l'esito della consulenza per a.t.p., già confluita nel giudizio, che ha confermato i problemi emersi sul bene compravenduto e installato, e cioè problemi nell'utilizzo a causa delle condense che si formano sulla superficie esterna e interna della vetrina, con appannamento dei vetri, scolo del liquido, e condense sui prodotti che ne alterano la consistenza e le caratteristiche organolettiche (v. doc. n.5, pag. nn. 3 e 4 prodotti con la comparsa di risposta). Il c.t.u. ha, infatti, accertato che la vetrina, per le sue caratteristiche tecniche era stata installata in un ambiente inidoneo al suo funzionamento: “[…] la vetrina è nella classe climatica 3 della tabella… i valori di umidità sono invece dell'85%” (cfr. relazione c.t.u.). Tale rilievo tecnico è dirimente per affrontare la questione dell'esatto adempimento, istituto che tuttavia è escluso dall'applicazione del rimedio più calzante offerto dalla garanzia per evizione.
Ora, il c.t.u. ha accertato che la condensa presente sulla vetrina compravenduta
(appannamento e percolamento di liquido) alterasse la consistenza dei prodotti compravenduti dal Forno La AC, ma che era determinata dall'umidità presente nel locale, chiarendo che in letteratura zone di comfort fossero individuabili ad una temperatura ambientale di circa 20° ed una umidità compresa tra il 40% ed il 65% in loco, concludendo che “in queste condizioni ambientali è inevitabile che, se durante il funzionamento le superfici esterne dei vetri raggiungono una temperatura inferiore a quella di rugiada, su di esse si formano condense più o meno massicce” (cfr. pagg. 4 e 5 relazione c.t.u.).
Nell'elaborato è stato anche dato atto che gli interventi possibili effettuati da sul Pt_1 bene compravenduto, non avessero portato ad un miglioramento sensibile in termini di riduzione della umidità concludendo che “la vetrina è stata installata in un ambiente inadatto al suo funzionamento”.
10 Ora, è indimostrato che tale oggettiva problematica potesse essere positivamente risolta fornendo all'acquirente altra vetrina refrigerante di classe climatica più Pt_1 elevata, come ipotizzato dal c.t.u. con riferimento al sopralluogo effettuato e prima della stipula del contratto. Prima di tutto alcun rilievo tecnico depone in tal senso, essendo poi indimostrato che la avesse la concreta disponibilità di procurarsi una macchina Pt_1 della stessa tipologia di quella già compravenduta ma di classe climatica più elevata. Si tratta allora di una mera ipotesi enunciata dal consulente, dalla quale non potrebbero trarsi conclusioni utili.
Allo stesso tempo, se è vero che non può richiamarsi l'istituto dell'esatto adempimento, come applicato nella pronuncia impugnata, giacché escluso dalle uniche azioni esperibili nel caso, ovvero quelle edilizie (cfr. Cass. SS.UU. 21.6.2005 n.13294; Cass.
SS.UU. 13.11.2012 n.19702), è pur vero che rimane il fatto che il bene in questione sia affetto da un “vizio”, riscontrandosi un depotenziato utilizzo del medesimo (foriero di danno all'esercizio commerciale) soltanto nell'ambiente in cui questo è effettivamente stato installato dall'acquirente. Se dunque la sostituzione del bene, sotto forma di esatto adempimento, è inesigibile (o più correttamente “ineseguibile”), il “vizio” in questione, allora, diviene “ineliminabile” rispetto al bene compravenduto perché non attiene intrinsecamente allo stesso, e difetta la prova (rigorosa peraltro) che il venditore possa liberarsi dalla prestazione fornendo un bene diverso in sostituzione. Esatto adempimento che, peraltro, è escluso, come si è detto, dalla prevalenza nel contratto degli elementi del negozio di compravendita.
Ed allora, se inidoneo è l'ambiente e non il bene compravenduto, va riscontrato, rispetto i principi che regolano le obbligazioni, che al momento della stipula CP_1 del contratto (anche perché le trattative erano state condotte dal compagno, terzo rispetto gli effetti del contratto) non fosse a conoscenza della classe climatica della vetrina, ma questo non avrebbe spostato nulla, con ogni probabilità, sulle proprie conoscenze (il parametro di riferimento è quello dell'homo eiusdem professionis et condicionis), e che la stessa non si fosse posta (né poteva porsi) la problematica del possibile malfunzionamento della macchina al di sopra di determinati valori di umidità, né quella dell'utile e corretto funzionamento del bene nei propri locali, non potendo conoscere che
11 un certo livello di umidità fosse causato dalla vicinanza del locale dei forni con i quali lavorava le materie prime, tale da formare condensa anche sulla porta a vetri di ingresso nel locale . Parte_3
Allo stesso modo, al momento del sopralluogo nei locali del Forno La AC Pt_1 non aveva, in base al contenuto del contratto, il tassativo obbligo di informare l'acquirente, anche per il tramite del tecnico incaricato, sul funzionamento non ottimale del bene secondo lo stato dei luoghi indagando l'uso che l'acquirente si sarebbe aspettata.
Né può presumersi, in mancanza di adeguati elementi di fatto, che, al momento del sopralluogo ed al momento della sottoscrizione del contratto, fosse immediatamente riscontrabile nell'ambiente un tasso di umidità elevato, sicché è arduo stabilire se il venditore (peraltro indirettamente) avesse appositamente taciuto tale evenienza all'acquirente, o fosse stato comunque reticente nel comunicarla. Ed anzi, il comportamento attuato da come detto, depone complessivamente per la propria Pt_1 buona fede, non soltanto per essersi tempestivamente attivata al fine di fronteggiare le problematiche riscontrate dall'acquirente sul bene, ma anche di sottolineare quale fosse la problematica effettiva, rilevando appunto, al momento degli interventi non risolutivi, la vicinanza dei forni e l'umidità che ne derivasse all'interno della vetrina refrigerante, idonea a corromperne l'ottimale funzionalità. Dunque, non è riscontrabile l'inadempimento al dovere di diligenza nel fornire una informazione tecnica e precauzionale all'acquirente nel corso dei due sopralluoghi effettuati prima della stipula del contratto di compravendita e contestualmente alla sottoscrizione del medesimo, considerato anche che l'acquirente si era determinata ad acquistare il bene facendo contrattare un terzo soggetto.
Se ne trae, che non ha fatto altro che compravendere ed installare un bene Pt_1 inadatto all'uso convenuto per la speciale caratteristica dello stato dei luoghi dove il bene sarebbe, infine, stato allocato, ma si tratta di un acquisto “errato” con responsabilità esclusiva a carico dell'effettiva acquirente. Per conseguenza, non è configurabile una residuale ipotesi di aliud pro alio, come teorizzato dall'appellata che equivoca estensivamente la portata dell'azione edilizia in questione, perché non esiste un vizio che attiene al bene compravenduto né una sua ridotta funzionalità intrinseca (art. 1490 c.c.)
12 ma piuttosto l'inservibilità dello stesso per la caratteristiche dei luoghi dove il bene è stato allocato, mancando, altresì, la prova positiva sia che avrebbe potuto fornire una Pt_1 macchina di classe climatica più alta, sia che tale sostituzione del bene avrebbe, infine, risolto la problematica, dovendo, anzi, riscontrarsi quanto riferito dalla venditrice, ovvero che alcuna macchina adatta a quell'utilizzo potrebbe mai funzionare correttamente in un ambiente con tasso di umidità così elevato.
Ciò trova conferma negli accertamenti svolti dal c.t.u. secondo i quali neanche una macchina con classe climatica superiore [la 7] potrebbe tollerare un tasso di umidità del
75%, ragion per cui non sarebbe comunque adatta a funzionare in quel tipo di ambiente, come indicato nella tabella della consulenza per a.t.p. a pag. 7.
Ne risulta acclarata, pertanto, la superficialità nell'acquisto del bene od incomprensioni legate alle modalità e all'esito finale delle trattative condotte dal compagno della . CP_1
In conclusione, i danni subiti dall'acquirente per il deterioramento e la perdita dei prodotti lavorati vanno imputati soltanto a lei senza che possa essere configurabile una responsabilità, neppure in concorso, della venditrice. Ed infatti, il bene consegnato, come detto, è quello oggetto del contratto di compravendita del 15.6.2017, e lo stesso è risultato immune da vizi di funzionamento in base agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti.
L'appello va, dunque, accolto con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto delle domande di . ST va poi condannata alla restituzione delle somme CP_1 pagatele eventualmente da in esecuzione della sentenza riformata, ivi comprese le Pt_1 spese di lite del giudizio di primo grado.
Reputa la Corte che sia giusto compensare integralmente le spese di entrambi i gradi in ragione dell'incerta ricostruzione delle effettive dinamiche precontrattuali e della difficoltosa interpretazione dello scarno contenuto del contratto e, in particolare, delle caratteristiche delle obbligazioni assunte dalla venditrice, anche alla luce degli esiti dell'indagine testimoniale e tecnica, che, infine, ha condotto ad appurare anche l'impossibilità di sostituire il bene compravenduto, elementi tutti che contribuiscono ad evidenziare la peculiarità della controversia e del particolare contratto misto stipulato.
13 Le spese degli accertamenti tecnici vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 893, emessa dal Tribunale di
Terni, depositata in data 29.11.2022, emendata con ordinanza del 28.2.2023, rigetta le domande proposte da in proprio ed in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale Forno Artigianale La AC di Controparte_1
condanna in proprio ed nella qualità indicata, a restituire a Controparte_1 Parte_1 le somme pagatele eventualmente in esecuzione della sentenza riformata;
dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
pone le spese degli accertamenti tecnici definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.
Perugia, 24.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere 1 Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 251/2023;
promossa da:
(C.F. e P.IVA - ) con sede in Baschi, via degli Artigiani n. 9/11, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Festa, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. (p.e.c.: ; Email_1
appellante
contro
in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Forno Controparte_1
Artigianale La AC di LO NA (C.F. - e P.IVA - C.F._1 ), con sede in via Ternana 34/36, Poggio Mirteto (RI), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Andrea Scianaro (p.e.c.: , presso il cui Email_2 studio sito in Perugia, via Cesare Caporali n. 23 è elettivamente domiciliata
appellata
Oggetto: azione di risarcimento del danno in forma specifica mediante sostituzione di prodotto per inesatta esecuzione della prestazione contrattuale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta in esecuzione dell'ordinanza del 24.4.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la sentenza n. 893 (resa nel proc. R.G. n. 1223/2019), emessa Parte_1 dal Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., depositata in data 29.11.2022, successivamente emendata con ordinanza del 28.2.2023 (R.G. n. 1223-1/2019) con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da in proprio ed in qualità Controparte_1 2 di titolare della ditta individuale Forno Artigianale La AC di LO NA
(d'ora in poi breviter anche solo “ ”) è stata condannata alla CP_1 Parte_1 sostituzione del banco refrigerante con un nuovo banco con caratteristiche tecniche idonee all'ambiente ove avrebbe dovuto essere stato collocato e al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 8.400,00, oltre al CP_1 rimborso delle spese relative al procedimento di a.t.p., ed oltre spese di c.t.u.
Con unico motivo di appello, rubricato: “impugnazione del capo della sentenza in cui il giudice ha inquadrato il contratto stipulato inter partes come appalto anziché come compravendita
– violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 1655 e ss. c.c.”, (d'ora innanzi anche Parte_1
“ ) ha avversato la sentenza nella parte in cui è stato qualificato il contratto del Pt_1
15.6.2017 (intitolato “contratto di compravendita”) intercorso tra le parti come “appalto” anziché “compravendita”, facendo leva sull'installazione del prodotto, sulla mancata contestazione sul dato che operava da anni nel settore della vendita e assemblaggio di consimili prodotti. Ha dedotto che: anche nel caso di qualificazione del contratto quale “contratto misto” la natura prevalente della res consegnata imponesse di applicare le regole dettate per il contratto di compravendita anziché per l'appalto; aveva adempiuto correttamente alla sua obbligazione, giacché unico obbligo in capo al fornitore/venditore era di consegnare il bene compravenduto;
le trattative per la fornitura del bene erano intercorse tra (compagno della ) e e che, Parte_2 CP_1 Controparte_2 come convenuto, il bene da fornire era dello stesso tipo di quello che in precedenza era già posseduto da dalla c.t.u. espletata era merso che la vetrina Parte_2 consegnata fosse adatta allo scopo ma che non fosse in grado di funzionare utilmente in un locale con un grado di umidità riscontrato pari all'85%.
Con altre articolazioni del motivo ha sostenuto che: il vizio o l'assenza della qualità del bene venduto esulassero dal concetto di esatto adempimento, giacché l'obbligazione assunta poteva considerarsi soddisfatta con la consegna del bene e il venditore sarebbe stato liberato dall'onere dell'adempimento ma sarebbe rimasto soggetto ai soli rimedi previsti per il vizio insistente sul bene;
sarebbe esclusa per l'acquirente la possibilità di richiedere l'esatto adempimento quale forma di tutela;
sarebbe errato l'accoglimento
3 della domanda di sostituzione del bene avendo rilevato il c.t.u. che l'umidità presente nel locale dove era stato collocato avesse danneggiato anche la zona di ingresso, aggiungendo che, in base alla temperatura interna del locale, non potesse esservi installata una macchina adatta alle esigenze dell'acquirente; non potevano essere riconosciute le tipologie di danno emerse in istruttoria perché il bene compravenduto, ovvero una vetrina espositiva refrigerante, era stata impropriamente utilizzata come frigorifero e le indicazioni per una corretta conserva dei prodotti lavorati fossero state continuamente disattese dall'acquirente; non sarebbe corretta la pronuncia sul risarcimento del danno nella misura di € 8.400,00 perché eccesiva in quanto derivante da erronea valutazione delle risultanze istruttorie, giacché il calo delle vendite già poteva essere desunto facendo riferimento a documenti ex adverso depositati, ovvero il registro di cassa delle vendite per il periodo precedente sia alla consegna del bene sia alla stipula del contratto di compravendita, anche perché non era stato considerato che i preparati da forno non erano stati venduti a causa di un uso improprio della vetrina, utilizzata come frigorifero, anziché come banco frigo espositivo. Ha infine concluso per la riforma della sentenza e per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate, ed in particolare per la rinnovazione della c.t.u., ritenendola incompleta.
Si è costituita nella qualità predetta, rilevando che: la problematica CP_1 insistente sul bene compravenduto permaneva nonostante l'intervento della venditrice che aveva provveduto, dopo le tempestive segnalazioni di ritenuto malfunzionamento, alla sostituzione dei vetri ed al ricaricamento del gas liquido refrigerante, interventi non risolutivi, dovendosi comunque denunziare la perdita dei prodotti trasformati, mandati al macero perché in stato di cattiva conservazione;
le risultanze del procedimento di a.t.p. avessero chiarito che il macchinario in questione fosse inadatto a funzionare in un ambiente umido come quello in cui era stato installato precisando anche che la Pt_1 avendo effettuato un sopralluogo nei locali del forno prima di consegnare il bene, avrebbe potuto offrire all'acquirente una vetrina con classe climatica superiore;
il motivo di gravame col quale era stato qualificato il rapporto contrattuale “contratto di vendita e/o contratto misto” si basava su fatti nuovi, tardivi e, comunque, inammissibili nel giudizio
4 per tardiva costituzione del resistente nel procedimento incardinato con il rito sommario, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle eccezioni ritenute tardive e insistendo sulla qualificazione del contratto del 15.6.2017 come “appalto”, giacché Pt_1 aveva progettato il bene ed apposto il marchio “C.E.” sul prodotto finito, effettuato sopralluoghi prima, durante e dopo l'installazione del prodotto;
aveva denunciato i vizi sul bene consegnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.; se fosse stato impropriamente utilizzato il bene alcun prodotto lavorato sarebbe arrivato al termine della giornata perché già deperito;
anche erroneamente qualificando il contratto come
“compravendita”, la responsabilità del venditore sarebbe stata configurabile in via subordinata a titolo di inadempimento per aliud pro alio, giacché il bene era privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente.
Ha domandato, in via subordinata, che il comportamento del venditore/fornitore del bene fosse valutato anche sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c., ponendo l'accento sulla corretta quantificazione del danno sofferto dall'esercizio commerciale a titolo di danno emergente, oltre che sul risarcimento del danno morale e sul rimborso del procedimento di a.t.p. e di c.t.u.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato comparse conclusionali e note per la trattazione scritta;
la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.2.2025.
Si controverte sull'inadempimento di agli obblighi del contratto del 15.6.2017, Pt_1 stipulato con , in proprio e quale titolare della ditta individuale Forno CP_1
Artigianale La AC di relativo all'acquisto e realizzazione di un Controparte_1 banco refrigerato da pasticceria.
L'appellata ha formulato distinte e preliminari eccezioni di tardività delle difese avversarie tese ad operare una diversa ricostruzione del fatto, che non hanno pregio e vanno disattese perché nella precedente formulazione dell'art. 702-bis c.p.c. (ante abrogazione per effetto del d.lgs. n.149/2022 c.d. “riforma Cartabia”) la costituzione del convenuto doveva avvenire entro dieci giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, termine considerato però perentorio nella sola evenienza in cui
5 la parte convenuta avesse utilmente potuto proporre, a pena di decadenza, “le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”, oltre alla facoltà di chiamare in causa un terzo in garanzia. Se ne ricava che il convenuto nel primigenio giudizio, che non ha inteso formulare siffatte istanze non è incorso in alcuna decadenza;
in effetti, nella ritenuta tardività delle proprie eccezioni ex adverso eccepita, ha inteso solo avanzare una diversa ricostruzione del contratto intercorso Pt_1 tra le parti, poco importando che tale tesi sia stata avanzata mediante il deposito di note scritte per l'udienza del 14.11.2019.
A ben guardare, anche le successive doglianze formulate dall'appellata: a) sul fatto che la temperatura ed il grado di umidità dei locali del forno cambiassero nel corso della giornata e dell'anno; b) sulla qualifica del contratto intercorso tra le parti come contratto misto;
c) sul rilievo per cui il valore della materia prima del banco cubico fosse superiore rispetto al valore dell'obbligazione di facere eseguita dalla d) sulla asserita sua Pt_1 impossibilità di richiedere l'esatto adempimento, non possono essere dichiarate inammissibili per tardività in quanto tendenti ad ampliare l'indagine sul fatto, in quanto offrono più precisamente rilievi su fatti già noti e definiti nel tempo, o nell'indagine peritale espletata. Ed i rilievi in punto di fatto non dirigono certo diversamente il thema decidendum, che è giuridico ed inerisce alla natura del rapporto intercorso tra le parti ed alla possibilità di confermare, o meno, l'esatto adempimento della prestazione ed il risarcimento del danno patito a vario titolo, posto che spetta alla Corte pronunciare sulla ritenuta più corretta qualificazione giuridica della domanda (cfr. Cass. 20.12.2017 n.
30545). Nella specie, dunque, le questioni sollevate dall'appellante devono qualificarsi come lecita emendatio libelli non consistendo in nuove eccezioni e domande avanzate ovvero in facoltà che alla parte sarebbero state escluse dalla tardività della propria costituzione, ma piuttosto in mere difese e rilievi consentiti (cfr. Cass. SS. UU. n.
12310/2015).
Ciò posto, quanto al motivo di appello, viene in rilievo l'indagine sulla natura del contratto del 15.6.2017 stipulato tra le parti e, quindi, la qualificazione giuridica del rapporto quale “compravendita” o “contratto misto con prevalenza degli elementi della compravendita”, come sostenuto dall'appellante, o “appalto”, come sostenuto dall'appellata e nella pronuncia gravata.
6 Ora, il nomen iuris del contratto è “compravendita” con oggetto l'acquisto di un “banco cubico pasticceria refrigerato ventilato” al costo di € 14.000,00 comprensive di i.v.a., somma pacificamente corrisposta nella sua interezza, secondo le scadenze convenute;
si legge altresì nell'intestazione: “arredo dei Vostri locali”. L'oggetto convenuto in contratto è dunque corrispondente al bene effettivamente consegnato prova ne è la mancanza di alcuna questione sulla difformità del bene consegnato rispetto a quello concordato.
Posto che in tema di interpretazione del contratto i canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e ss. c.c. impongono di ricercare la comune intenzione delle parti, tenendo conto del comportamento complessivo da esse tenuto prima e dopo la conclusione del contratto, e che la prevalenza del significato letterale delle parole è subordinata alla compatibilità del testo con la volontà manifestata e con gli elementi extra-testuali ad essa relativi (cfr. tra le tante: Cass. ord. 14.4.2025 n. 9782), la distinzione tra contratto di compravendita e appalto, laddove la vendita è comunemente caratterizzata da una obbligazione di dare
(la consegna della cosa), mentre la principale obbligazione che sorge dall'appalto è un'obbligazione di fare (realizzare l'opera), conduce a ritenere che nella specie la prestazione sia quantomeno ibrida, e cioè mista, con la conseguenza che l'oggetto del contratto e la comune intenzione dei contraenti deve individuarsi nella compravendita di un bene che l'acquirente pretendeva però fosse installato nei locali della ditta di cui era titolare.
Per tale motivo si era preoccupato di eseguire un sopralluogo nei locali del Pt_1
Forno La AC proprio prima della stipula del contratto in questione (il fatto è comune ad entrambe le parti e non contestato) per constatare, appunto, se il bene compravenduto sarebbe stato, infine, consegnato ed installato in un ambiente idoneo, ciò che, secondo il criterio dell'id quod plaerumque accidit, non si verifica nel tipico rapporto di compravendita, che si perfeziona per effetto con lo scambio dei consensi. Dunque,
l'obbligazione convenuta comprendeva qualcosa in più rispetto la consegna del bene dietro il pagamento di un prezzo perché ricorrevano elementi che esulavano dalla consegna della res compravenduta, e che consistevano nell'installare il bene all'interno dei locali visionati dalla ciò che dall'esegesi del contrato di ricava appunto dalla Pt_1 frase “arredo dei Vostri locali”. Il contratto deve quindi intendersi “misto”, nel senso che
7 in questo sono presenti elementi che fanno capo a scopi negoziali differenti che ne costituiscono la causa.
Ora, in caso di contratto misto la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, va individuata in base al criterio della prevalenza causale, sicché ci si deve riferire all'appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre prevale la compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. Ne segue che, se al fine di stabilire la disciplina applicabile deve guardarsi al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, l'elemento prevalente, secondo ciò che causalmente vollero le parti, consiste in un contratto di compravendita, in cui però la si era anche obbligata alla limitata Pt_1 verifica dell'idoneità dei locali ed all'installazione del bene (v. per un caso simile: Cass. ord. 22.6.2023 n. 17855).
Il dato per cui avesse prodotto il bene compravenduto da sé sola è una mera Pt_1 asserzione, indimostrata dall'appellata, giacché risulta dall'elaborato del c.t.u. che Pt_1 avesse acquistato da altro fornitore un prodotto già semilavorato, integrandolo semplicemente con un quadro elettrico ed altre finiture, rispetto le quali l'apposizione del marchio “C E” successivamente alla installazione del bene, non è indice di averlo prodotto ma, trattandosi di un esercizio commerciale, soltanto di garantirne la conformità del bene medesimo alle normative comunitarie. Invece, il fatto che apponendo il marchio
“C E” possa essere considerata “costruttrice” a tutti gli effetti del bene Pt_1 compravenduto, come affermato dal c.t.u., non sposta la qualificazione giuridica del contratto, trattandosi all'evidenza di un assemblaggio del bene compravenduto in loco ad opera di un rivenditore/fornitore autorizzato, le cui partizioni risultavano anche elencate nella prima pagina del contratto di compravendita.
Allora, si ha conferma che il contratto del 15.6.2017 era sì “misto”, ma con gli elementi prevalenti del negozio di compravendita connessi alla esecuzione di una prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. con propri mezzi e senza vincolo di subordinazione, giacché lo scopo finale o risultato perseguito dalle parti era inequivocabilmente quello attinente al trasferimento del bene, prevedendosi una prestazione d'opera (e non di mezzi)
8 convenuta al fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. Del resto, se si fosse trattato di appalto la committente avrebbe conservato il potere di controllo sullo svolgimento della prestazione di carattere tecnico e avrebbe potuto concordare “varianti” in corso d'opera.
Ora, prima di indagare i rimedi applicabili ed esperibili va esaminata la diversa e subordinata qualificazione della responsabilità precontrattuale che l'appellata imputa a ex art. 1337 c.c. Posto che grava sull'appellante l'onere di aver correttamente Pt_1 eseguito la prestazione secondo i canoni della diligenza (consegnando anche alla acquirente il libretto di istruzioni del macchinario al momento della installazione), è pacifico che il bene compravenduto sia stato consegnato secondo le tempistiche convenute, sia stato installato nei locali del Forno AC anche dietro sopralluogo effettuato da prima della conclusione del contratto, e si sia attivata Pt_1 Pt_1 tempestivamente, dopo aver ricevuto la denuncia dell'acquirente del malfunzionamento, per la sostituzione dei vetri e per il ricaricamento del gas liquido refrigerante, interventi però dimostratisi non risolutivi delle problematiche riscontrate. Non solo, la stessa ha ammesso l'esistenza del rimedio attivabile sotto forma Pt_1 della garanzia per vizi sul bene compravenduto ricordando però che le trattative per l'acquisto del bene compravenduto erano intercorse non con l'acquirente , ma CP_1 tra il compagno di questa, (condotte quantomeno con superficialità Parte_2 come gestore di affari altrui), e la (v. verbale di udienza del 15.1.2022). L'esame di Pt_1 tale complessiva condotta delle parti conduce ad escludere la responsabilità precontrattuale di verso l'acquirente, giacché la buona fede, la pronta attivazione Pt_1 per eliminare il vizio riscontrato, e la correttezza in executivis di non fanno Pt_1 emergere una condotta scorretta, censurabile sotto tale profilo, soprattutto nel rapporto con l'acquirente con la quale non risultano esservi stata alcuna trattativa diretta.
Quanto al vizio riscontrato sul bene acquistato, ovvero la condensa presente sulla vetrina frigo compravenduta, tale da far deteriorare più repentinamente i prodotti lavorati e posti in vendita dall'esercizio commerciale, in sede istruttoria è emerso che fin dall'installazione del macchinario si formasse condensa sulle vetrine tale da alterare le caratteristiche dei prodotti esposti, deponendo in tal senso sia la documentazione già
9 versata in atti dall'appellata (v. doc. n.2) sia le deposizioni testimoniali di Tes_1
e escussi alle udienze del 15.9.2021 e del 25.1.2022, che Tes_2 Parte_2 hanno confermato appunto che i prodotti dolciari venissero attinti dall'umidità.
Le testimonianze assunte però non sono di utilità per spiegare la ragione per cui il vizio fosse ingenerato ed originato proprio dal bene compravenduto e non fosse, piuttosto, derivato allo stesso bene dallo stato dei luoghi in cui era stato allocato.
Fa luce sul punto l'esito della consulenza per a.t.p., già confluita nel giudizio, che ha confermato i problemi emersi sul bene compravenduto e installato, e cioè problemi nell'utilizzo a causa delle condense che si formano sulla superficie esterna e interna della vetrina, con appannamento dei vetri, scolo del liquido, e condense sui prodotti che ne alterano la consistenza e le caratteristiche organolettiche (v. doc. n.5, pag. nn. 3 e 4 prodotti con la comparsa di risposta). Il c.t.u. ha, infatti, accertato che la vetrina, per le sue caratteristiche tecniche era stata installata in un ambiente inidoneo al suo funzionamento: “[…] la vetrina è nella classe climatica 3 della tabella… i valori di umidità sono invece dell'85%” (cfr. relazione c.t.u.). Tale rilievo tecnico è dirimente per affrontare la questione dell'esatto adempimento, istituto che tuttavia è escluso dall'applicazione del rimedio più calzante offerto dalla garanzia per evizione.
Ora, il c.t.u. ha accertato che la condensa presente sulla vetrina compravenduta
(appannamento e percolamento di liquido) alterasse la consistenza dei prodotti compravenduti dal Forno La AC, ma che era determinata dall'umidità presente nel locale, chiarendo che in letteratura zone di comfort fossero individuabili ad una temperatura ambientale di circa 20° ed una umidità compresa tra il 40% ed il 65% in loco, concludendo che “in queste condizioni ambientali è inevitabile che, se durante il funzionamento le superfici esterne dei vetri raggiungono una temperatura inferiore a quella di rugiada, su di esse si formano condense più o meno massicce” (cfr. pagg. 4 e 5 relazione c.t.u.).
Nell'elaborato è stato anche dato atto che gli interventi possibili effettuati da sul Pt_1 bene compravenduto, non avessero portato ad un miglioramento sensibile in termini di riduzione della umidità concludendo che “la vetrina è stata installata in un ambiente inadatto al suo funzionamento”.
10 Ora, è indimostrato che tale oggettiva problematica potesse essere positivamente risolta fornendo all'acquirente altra vetrina refrigerante di classe climatica più Pt_1 elevata, come ipotizzato dal c.t.u. con riferimento al sopralluogo effettuato e prima della stipula del contratto. Prima di tutto alcun rilievo tecnico depone in tal senso, essendo poi indimostrato che la avesse la concreta disponibilità di procurarsi una macchina Pt_1 della stessa tipologia di quella già compravenduta ma di classe climatica più elevata. Si tratta allora di una mera ipotesi enunciata dal consulente, dalla quale non potrebbero trarsi conclusioni utili.
Allo stesso tempo, se è vero che non può richiamarsi l'istituto dell'esatto adempimento, come applicato nella pronuncia impugnata, giacché escluso dalle uniche azioni esperibili nel caso, ovvero quelle edilizie (cfr. Cass. SS.UU. 21.6.2005 n.13294; Cass.
SS.UU. 13.11.2012 n.19702), è pur vero che rimane il fatto che il bene in questione sia affetto da un “vizio”, riscontrandosi un depotenziato utilizzo del medesimo (foriero di danno all'esercizio commerciale) soltanto nell'ambiente in cui questo è effettivamente stato installato dall'acquirente. Se dunque la sostituzione del bene, sotto forma di esatto adempimento, è inesigibile (o più correttamente “ineseguibile”), il “vizio” in questione, allora, diviene “ineliminabile” rispetto al bene compravenduto perché non attiene intrinsecamente allo stesso, e difetta la prova (rigorosa peraltro) che il venditore possa liberarsi dalla prestazione fornendo un bene diverso in sostituzione. Esatto adempimento che, peraltro, è escluso, come si è detto, dalla prevalenza nel contratto degli elementi del negozio di compravendita.
Ed allora, se inidoneo è l'ambiente e non il bene compravenduto, va riscontrato, rispetto i principi che regolano le obbligazioni, che al momento della stipula CP_1 del contratto (anche perché le trattative erano state condotte dal compagno, terzo rispetto gli effetti del contratto) non fosse a conoscenza della classe climatica della vetrina, ma questo non avrebbe spostato nulla, con ogni probabilità, sulle proprie conoscenze (il parametro di riferimento è quello dell'homo eiusdem professionis et condicionis), e che la stessa non si fosse posta (né poteva porsi) la problematica del possibile malfunzionamento della macchina al di sopra di determinati valori di umidità, né quella dell'utile e corretto funzionamento del bene nei propri locali, non potendo conoscere che
11 un certo livello di umidità fosse causato dalla vicinanza del locale dei forni con i quali lavorava le materie prime, tale da formare condensa anche sulla porta a vetri di ingresso nel locale . Parte_3
Allo stesso modo, al momento del sopralluogo nei locali del Forno La AC Pt_1 non aveva, in base al contenuto del contratto, il tassativo obbligo di informare l'acquirente, anche per il tramite del tecnico incaricato, sul funzionamento non ottimale del bene secondo lo stato dei luoghi indagando l'uso che l'acquirente si sarebbe aspettata.
Né può presumersi, in mancanza di adeguati elementi di fatto, che, al momento del sopralluogo ed al momento della sottoscrizione del contratto, fosse immediatamente riscontrabile nell'ambiente un tasso di umidità elevato, sicché è arduo stabilire se il venditore (peraltro indirettamente) avesse appositamente taciuto tale evenienza all'acquirente, o fosse stato comunque reticente nel comunicarla. Ed anzi, il comportamento attuato da come detto, depone complessivamente per la propria Pt_1 buona fede, non soltanto per essersi tempestivamente attivata al fine di fronteggiare le problematiche riscontrate dall'acquirente sul bene, ma anche di sottolineare quale fosse la problematica effettiva, rilevando appunto, al momento degli interventi non risolutivi, la vicinanza dei forni e l'umidità che ne derivasse all'interno della vetrina refrigerante, idonea a corromperne l'ottimale funzionalità. Dunque, non è riscontrabile l'inadempimento al dovere di diligenza nel fornire una informazione tecnica e precauzionale all'acquirente nel corso dei due sopralluoghi effettuati prima della stipula del contratto di compravendita e contestualmente alla sottoscrizione del medesimo, considerato anche che l'acquirente si era determinata ad acquistare il bene facendo contrattare un terzo soggetto.
Se ne trae, che non ha fatto altro che compravendere ed installare un bene Pt_1 inadatto all'uso convenuto per la speciale caratteristica dello stato dei luoghi dove il bene sarebbe, infine, stato allocato, ma si tratta di un acquisto “errato” con responsabilità esclusiva a carico dell'effettiva acquirente. Per conseguenza, non è configurabile una residuale ipotesi di aliud pro alio, come teorizzato dall'appellata che equivoca estensivamente la portata dell'azione edilizia in questione, perché non esiste un vizio che attiene al bene compravenduto né una sua ridotta funzionalità intrinseca (art. 1490 c.c.)
12 ma piuttosto l'inservibilità dello stesso per la caratteristiche dei luoghi dove il bene è stato allocato, mancando, altresì, la prova positiva sia che avrebbe potuto fornire una Pt_1 macchina di classe climatica più alta, sia che tale sostituzione del bene avrebbe, infine, risolto la problematica, dovendo, anzi, riscontrarsi quanto riferito dalla venditrice, ovvero che alcuna macchina adatta a quell'utilizzo potrebbe mai funzionare correttamente in un ambiente con tasso di umidità così elevato.
Ciò trova conferma negli accertamenti svolti dal c.t.u. secondo i quali neanche una macchina con classe climatica superiore [la 7] potrebbe tollerare un tasso di umidità del
75%, ragion per cui non sarebbe comunque adatta a funzionare in quel tipo di ambiente, come indicato nella tabella della consulenza per a.t.p. a pag. 7.
Ne risulta acclarata, pertanto, la superficialità nell'acquisto del bene od incomprensioni legate alle modalità e all'esito finale delle trattative condotte dal compagno della . CP_1
In conclusione, i danni subiti dall'acquirente per il deterioramento e la perdita dei prodotti lavorati vanno imputati soltanto a lei senza che possa essere configurabile una responsabilità, neppure in concorso, della venditrice. Ed infatti, il bene consegnato, come detto, è quello oggetto del contratto di compravendita del 15.6.2017, e lo stesso è risultato immune da vizi di funzionamento in base agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti.
L'appello va, dunque, accolto con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto delle domande di . ST va poi condannata alla restituzione delle somme CP_1 pagatele eventualmente da in esecuzione della sentenza riformata, ivi comprese le Pt_1 spese di lite del giudizio di primo grado.
Reputa la Corte che sia giusto compensare integralmente le spese di entrambi i gradi in ragione dell'incerta ricostruzione delle effettive dinamiche precontrattuali e della difficoltosa interpretazione dello scarno contenuto del contratto e, in particolare, delle caratteristiche delle obbligazioni assunte dalla venditrice, anche alla luce degli esiti dell'indagine testimoniale e tecnica, che, infine, ha condotto ad appurare anche l'impossibilità di sostituire il bene compravenduto, elementi tutti che contribuiscono ad evidenziare la peculiarità della controversia e del particolare contratto misto stipulato.
13 Le spese degli accertamenti tecnici vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 893, emessa dal Tribunale di
Terni, depositata in data 29.11.2022, emendata con ordinanza del 28.2.2023, rigetta le domande proposte da in proprio ed in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale Forno Artigianale La AC di Controparte_1
condanna in proprio ed nella qualità indicata, a restituire a Controparte_1 Parte_1 le somme pagatele eventualmente in esecuzione della sentenza riformata;
dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
pone le spese degli accertamenti tecnici definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.
Perugia, 24.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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