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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE MINORENNI CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Minorenni Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei componenti dott. ssa Rita Rigoni Presidente
dott. ssa Silvia Barison Consigliere rel.
dott. ssa Valentina Verduci Consigliere
dott. Alessandro Meneghini Esperto
dott. ssa Nicoletta Codato Esperto ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 600/2024 promossa da
e Parte_1 Parte_2
Entrambi con l'avv. Marina Poppi
APPELLANTI in contraddittorio con avv. MONICA GIATTI – del MINORE CP_1 CP_2
in proprio
APPELLATA
Controparte_3
Con l'avv. Maria S. Bonanno e l'avv. Clarisse Pattarello
INTERVENUTA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Venezia
Avente ad oggetto: opposizione a dichiarazione di adottabilità (art. 17 l. 184/1983)
Posta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI per parte appellante, che ha chiesto “IN VIA PRELIMINARE Disporre la sospensione della sentenza n. 132/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia all'esito della Camera di
Consiglio del 27.09.2024 … con la quale è stato dichiarato lo stato di abbandono del minore CP_2
quivi impugnata;
Disporre nelle more del procedimento l'immediata ripresa degli incontri genitori
[...]
– minore a cadenza settimanale, onde consentire il mantenimento rapporti significativi;
NEL
MERITO Revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore per CP_2
mancanza dei presupposti dello stato di abbandono morale e materiale, per i motivi sopra addotti;
Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale dei sig.ri e;
Revocare il Pt_2 CP_2
collocamento di in famiglia affidataria;
Disporre il rientro del minore presso i genitori, stante CP_2
l'assenza di qualsivoglia pregiudizio nel loro rapporto;
Disporre laddove ritenuto necessario, ogni più opportuno intervento in sostegno del nucleo, che già si dichiara disponibile”;
per la TUTRICE che ha chiesto “Che l'Ill.ma Corte d'Appello adita CP_2
confermi la sentenza n. 132/2024 del Tribunale per i Minorenni di Venezia resa nell'ambito del procedimento n. 60000009/2018 RAS”;
per l'intervenuta , che ha chiesto “che l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_3
adita confermi il capo di sentenza che dispone la continuazione dei rapporti fra il minore e CP_2
la nonna materna , sotto la disciplina dei Servizi Sociali”; Controparte_3
del PROCURATORE GENERALE che ha espresso “parere contrario” all'accoglimento dell'appello;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1-Con sentenza n. 132/2024 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha dichiarato lo stato di adottabilità di chiesto dal Pubblico Ministero Minorile con ricorso CP_2
depositato il 6 febbraio 2018, pochi giorni dopo la nascita del minore – avvenuta a Verona il 3.2.2018.
Il ricorrente Pubblico Ministero allegava un pericolo di pregiudizio per il nascituro CP_2
sulla base della segnalazione urgente della 9 d.d. 24.1.208 dove si rappresentava che Pt_4
la madre era in attesa di parto cesareo programmato e non accettava l'inserimento in comunità con il bambino che stava per dare alla luce e con il suo figlio primogenito Per_1
(nato nel 2015), nel cui interesse pendeva procedura per la decadenza dalla responsabilità di entrambi i genitori.
Il Tribunale per i minorenni, basandosi sulle relazioni redatte dall' e dai Servizi Pt_5
Sociali territoriali inizialmente nell'interesse di e poi di , ha scritto che Per_1 CP_2
dopo incostanti esperienze di lavoro, era disoccupato da più di tre anni con Parte_1
persistente precarietà abitativa. Mostrava scarsa capacità di mentalizzazione e di riflessività, immaturità
e superficialità … Incapace di assumersi la responsabilità delle proprie scelte”, egli è stato ritenuto dal primo Giudice incapace sia di pensiero autocritico in ordine alla mancanza di occupazione, sia della minima progettualità lavorativa, abitativa e familiare.
Nella sentenza impugnata si legge inoltre che “ è risultata una donna fragile, Parte_2
incapace di rielaborare i propri vissuti di sofferenza legati alla sua storia personale e familiare, di cui sembra comunque essere consapevole;
complessivamente è risultata fortemente dipendente nei confronti del compagno e una scarsa capacità di elaborare un pensiero proprio”.
Nel corso del giudizio di primo grado sono peraltro rimasti invariati l'atteggiamento dei genitori che le loro condizioni materiali: l'incapacità di acquisire indipendenza economica ed abitativa è stata confermata da tutte le relazioni depositate dai Servizi Sociali nel maggio
2021, nel giugno 2023 e poi ad ottobre dello stesso anno ed infine ad aprile 2024.
Quanto sopra, nonostante l'assiduo supporto prestato dai Servizi Sociali, raramente accettato di buon grado dagli interessati, che pure talora lo avevano inizialmente richiesto,
e con un preoccupante riflesso sulle condizioni psico – fisiche di . CP_2
Dalla valutazione tempo per tempo effettuata dalla NPI – le cui relazioni sono state valutate in prime cure – sono emersi dapprima, intorno ai due anni e mezzo di età, un ritardo nel linguaggio, con fragilità attentiva e difficoltà nella regolazione emotiva e da successivamente, quando il bambino aveva circa cinque anni, competenze cognitive sotto il primo limite di norma per l'età ed una sintomatologia qualificata dalla NPI come di tipo
“reattivo post traumatico” (rel. 17.3.2023, fasc. I grado).
Le oggettive difficoltà del bambino hanno fatto a suo tempo risaltare – nella valutazione della sua condizione di abbandono – il costante ed assoluto disinteresse da parte dei suoi genitori ed avevano portato il TM a disporne, nelle more del procedimento, l'affidamento eterofamiliare: in esito, i Servizi Sociali avevano registrato un buon adattamento di CP_2
al nuovo collocamento, seppure con persistenti difficoltà a svolgere i compiti propri dell'età (rel. 4.10.2023, fasc. I grado); tuttavia, dopo un incontro coi genitori “naturali” gli affidatari avevano riferito al Servizio Sociale una spiccata aggressività del bambino, episodi di incubi ed enuresi notturna e comportamenti altamente sessualizzati (di cui all'informativa trasmessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia al PMM in data
21.3.2024).
In questo quadro, evidenziando da un lato il bisogno di , definito “un minore CP_2
traumatizzato”, di un impegno “notevole, costante, assiduo, incoraggiante e stabile” da parte di adulti di riferimento in grado di promuoverne lo sviluppo psico – fisico e dall'altro la mancanza di capacità dei genitori biologici di assumere questo ruolo nonostante gli stimoli delle
Istituzioni, il primo Giudice – preso anche atto dell'assenza di figure vicarianti soggettivamente disponibili e obiettivamente in grado di assumersi integralmente il predetto impegno – decideva per lo stato di adottabilità del minore, con le ulteriori determinazioni “accessorie” di cui alla sentenza impugnata.
2-Con ricorso d.d.
4.11.2024 e genitori naturali di Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], hanno proposto appello ai sensi dell'art. CP_2
17 comma 1 L. 184/1983 avverso la sentenza n. 132/2024 con cui il Tribunale per i
Minorenni di Venezia ha “dichiara[to] lo stato di adottabilità del minore;
conferma[to] il suo affidamento del minore al Servizio Sociale 9, il suo attuale collocamento … , la sospensione dei Pt_4
genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interruzione dei contatti del minore con la famiglia di origine, tranne che con la nonna materna , incaricando i Servizi Sociali affidatari di Controparte_3
disciplinare i rapporti con la stessa, se ritenuti compatibili con l'equilibrio emotivo del minore”. L'appello si articola sui seguenti motivi:
2.1-violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 15 L. 184/1983 per illegittimità della declaratoria dello stato di adottabilità del minore - omessa valutazione delle attuali condizioni e capacità genitoriali, mancato esperimento di CTU volta alla valutazione della capacità genitoriale. Con il primo motivo di gravame si censura l'impugnata sentenza per l'aver dichiarato lo stato di adottabilità del minore in carenza dei presupposti di legge indicati dagli artt. 8 e 15 legge 184/1983, in particolare per aver omesso di valutare le capacità genitoriali degli appellanti all'esito dei percorsi seguiti. Secondo gli appellanti, la pronuncia impugnata è stata “emessa all'esito di un'indagine superficiale, frettolosa e non approfondita, delle capacità genitoriali degli appellanti” (ricorso in appello, p. 5).
Essi attribuiscono le difficoltà manifestate da – e riportate nella relazione dei CP_2
Servizi Sociali del 4.10.2023 valutata dal TM per dichiarare lo stato di abbandono – al suo inopinato allontanamento dai genitori, nel 12.6.2023, senza spiegazioni, né gradualità.
Inoltre, secondo gli odierni appellanti è stata proprio questa separazione, a loro dire operata “a tradimento” dai Servizi Sociali, la causa de “l'equilibrio familiare il 12.6.2023” (atto di appello, pp. 8 e 9).
I sig.ri e ricordano infine che “già a conclusione del procedimento avanti il TM Pt_2 CP_2
avevano manifestato l'intenzione di iniziare una nuova fase di vita al fine di riavere il figlio e si sono attivati con impegno. In data 19.04.2023 il sig. era stato assunto dalla con CP_2 Controparte_4
sede a Milano (DOC.
2 - memoria difensiva avv. Bordoni doc. 3 busta paga aprile 2023) e nel luglio
2023 aveva svolto attività lavorativa per la (DOC. 2 – memoria difensiva avv. Bordoni doc. CP_5
4), dal 27.09.2023 la aveva sottoscritto con un contratto a tempo determinato Parte_6 CP_2
di due mesi (DOC. 2 - memoria difensiva avv. Bordoni doc. 5). Il 21.09.2023 il sig. ha fatto CP_2
richiesta di presso il Centro per l'impiego di Legnago che è stata concessa … con attivazione del Pt_7
corso da mulettista … concluso nel gennaio/febbraio 2024 percependo per ogni mese di frequenza Euro
450,00 (DOC. 2 - memoria difensiva avv. Bordoni doc. 6) Naspi e assegno gol).
Nel progetto di autonomia in data 10.11.2023 il sig. ha presentato domanda presso il Comune CP_2
di Sanguinetto per il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi popolari (doc. 7). Anche la sig.ra negli ultimi mesi del 2023 ha seguito un percorso formativo (per personale addetto alle pulizie) Pt_2
percorso concluso nel febbraio 2024 durante il quale ha percepito Euro 450,00 mensili. Dal 22.05.2024 i sig.ri e hanno frequentato il corso “percorso 2 di aggiornamento Pt_2 CP_2
professionale” per “operatore del confezionamento dei prodotti alimentari” (DOC. 2 - memoria difensiva avv. Bordoni doc. 12-13) con frequenza come da calendario (DOC. 2 - memoria difensiva avv.
Bordoni doc. 14)”.
Gli appellanti ricordano altresì che “Ad oggi i genitori stanno cercando una abitazione autonoma, pulita ed accogliente, provvista di tutto il necessario per ospitare una famiglia. Godono dell'aiuto del nonno paterno e sono entrambi impegnati nella ricerca di attività lavorativa che garantisca il sostentamento del nucleo” (ricorso in appello, pp. 8 ss.).
Ribadiscono pertanto che “Non sussiste per lo stato di abbandono” (ibidem). CP_2
2.2-violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli appellanti hanno pertanto chiesto, previa sospensione in via d'urgenza della sentenza impugnata, con immediata ripresa delle visite del minore con i genitori, la riforma del provvedimento impugnato.
3-È intervenuta in giudizio la nonna materna del minore, , chiedendo la Controparte_3
conferma del capo di sentenza che dispone la continuazione dei suoi rapporti con il nipote, sotto la disciplina dei Servizi Sociali.
4-In data 20.12.24 questa Corte ha disposto CTU sul il seguente quesito: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed ascoltato il minore;
sentiti i terzi adulti di riferimento (parenti di entrambi i rami genitoriali), anche al fine di valutare se costituiscano risorse valide per il nucleo familiare;
acquisite, ove ritenute necessarie, informazioni dagli insegnanti della scuola del minore e dai Servizi Sociali già affidatari del minore e che hanno in carico il nucleo familiare;
effettuati, se opportuno, test psicometrici ed ogni ulteriore indagine psicodiagnostica ritenuta necessaria, valuti il CTU la personalità dei genitori, la capacità genitoriale degli stessi, nonché le loro capacità di interrelazione con riferimento al comune ruolo genitoriale, la loro rispettiva adeguatezza a comprendere e valutare le capacità, le inclinazioni naturali e le esigenze morali, materiali e psico-evolutive del figlio minore al fine di consentire al predetto una crescita sana, equilibrata e serena;
riferisca ogni elemento utile per consentire alla Corte di valutare la sussistenza degli elementi che comportano una condizione di stato di abbandono morale e materiale del minore, anche al fine di comprendere se sussistano i presupposti per disporre la frequentazione dei genitori con il figlio ed eventualmente con quali modalità, anche per il caso in cui si disponga l'adozione del minore;
indichi altresì eventuali percorsi ed interventi utili al superamento delle inadeguatezze genitoriali, ove riscontrate, indicando i tempi necessari per il recupero della genitorialità ed evidenziando anche se tali tempi siano compatibili con la tutela del benessere del minore e in particolare se non pregiudichino la sua evoluzione psicofisica positiva…”.
Per contro, ritenendo doversi valutare preventivamente, anche attraverso la disposta consulenza tecnica, se l'incontro con i genitori sia fonte di pregiudizio per il minore, la
Corte ha rigettato le istanze di sospensiva del provvedimento gravato e quella di ripristino in limine litis degli incontri dei genitori con il minore.
Dopo il giuramento della CTU e l'inizio delle operazioni peritali si è costituita la tutrice di concludendo come in epigrafe. CP_2
La ctu è stata depositata il 12 settembre 2025 e all'udienza del 17 ottobre 2025 le parti presone atto hanno discusso la causa riportandosi agli atti e insistendo nelle prese conclusioni;
gli appellati sono stati autorizzati al deposito dell'aggiornamento documentale effettuato il giorno precedente e la Corte si è riservata la decisione.
*
5-L'appello è infondato e va respinto.
I motivi di appello possono essere esaminati e decisi congiuntamente, dal momento che sollecitano una complessiva rivalutazione del caso da parte di questa Corte, in fatto sulla base delle circostanze – anche sopravvenute rispetto alla sentenza impugnata – evocate col primo e, in diritto, alla luce degli artt. 8 e 9 CEDU che informano il secondo motivo di appello.
In diritto va ricordato che lo stato di adottabilità di un minore va apprezzato in relazione al diritto, suo e dei genitori biologici, al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU).
L'art. 8 CEDU prevede ai primi due commi che “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
In tema di declaratoria di adottabilità dei minori da parte delle Autorità degli Stati contraenti – tra cui l'Italia – la Corte EDU ha ribadito a più riprese (come recentemente in CEDU, sez. I, 20 gennaio 2022 in re D.M. e N. c/ ITALIA – n. 60083/2019) che lo stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare per il genitore e per il figlio: misure che pongano degli impedimenti rappresentano un'ingerenza, ex art. 8
CEDU, tollerabile purché sia prescritta per legge, persegua gli scopi legittimi enunciati nel medesimo articolo e possa essere considerata una misura necessaria in una società democratica. Di conseguenza, qualsiasi autorità pubblica che disponga misure che abbiano l'effetto di restringere la vita familiare è vincolata all'obbligo positivo di adottare misure per facilitare il ricongiungimento familiare non appena ciò si renda realistico. Non solo, qualsiasi atto di cura temporanea deve essere funzionale all'obiettivo finale di riunire il consanguineo e il bambino: tale obbligo sussiste per le autorità competenti fin dall'inizio e va sempre valutato considerando il dovere di tutelare l'interesse superiore del bambino.
Inoltre, i legami tra i membri di una famiglia e le possibilità di un ricongiungimento non devono essere indeboliti ponendo ostacoli non necessari agli incontri regolari fra gli interessati.
La Corte EDU precisa altresì che le autorità competenti, qualora gli interessi del bambino e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, devono trovare un giusto equilibrio attribuendo particolare importanza all'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori e solo circostanze del tutto eccezionali possono portare alla rottura del vincolo familiare, come nel caso in cui che il minore sia esposto a situazioni di violenza o maltrattamenti o ad abusi sessuali o di comprovati deficit affettivi o di uno stato di salute preoccupante o di uno squilibrio psicologico dei genitori.
La Corte di Strasburgo rileva che le autorità nazionali devono costantemente tendere, per un verso, a proteggere il bambino in una situazione considerata molto pericolosa per la sua salute o il suo sviluppo e, per un altro verso, all'obiettivo di riunire la famiglia non appena le circostanze lo consentano. Per contro, nella citata sentenza della CEDU del 20 gennaio 2022 i Giudici hanno sanzionato l'ITALIA osservando che “Senza speculare sull'esito della procedura di adottabilità se fosse stata effettuata una perizia, la Corte è del parere che in questo tipo di casi sarebbe auspicabile, prima di procedere alla dichiarazione di adottabilità, che le giurisdizioni ordinino una perizia per valutare la capacità genitoriale della madre, il funzionamento psicologico e i bisogni di sviluppo del bambino (facendo riferimento anche al comportamento sessualizzato del bambino considerato preoccupante dalle autorità) e la capacità funzionale della madre di soddisfare questi bisogni. Nella fattispecie non è stata ordinata una siffatta perizia, nonostante le richieste della prima ricorrente in tal senso, avendo i giudici ritenuto che i rapporti dei servizi sociali e della famiglia nonché le audizioni condotte dal tribunale fossero sufficienti”
(loc. cit., par. 89).
E ancora: “…la Corte ritiene che i motivi addotti dai giudici nazionali fossero insufficienti per giustificare la dichiarazione di adottabilità della seconda ricorrente. Le autorità interne non hanno dimostrato in modo convincente che, nonostante l'esistenza di soluzioni meno radicali, la misura contestata costituisse l'opzione più appropriata corrispondente all'interesse superiore del minore. Nonostante il margine di discrezionalità delle autorità interne, l'ingerenza nella vita familiare della ricorrente non era quindi proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Essa ritiene inoltre che il procedimento in questione non sia stato accompagnato da garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza e degli interessi in gioco. Di conseguenza, essa conclude alla violazione dell'articolo 8 della Convenzione” (ibidem, par. 91).
5.1-Orbene, nel caso di specie si ritiene che all'esito di un procedimento che ha assicurato il pieno contraddittorio di tutte le parti, compreso il minore – rappresentato dal TUTORE
– e con una valutazione peritale di tutti i componenti della famiglia, comprese eventuali figure vicarianti resesi disponibili all'esame da parte della consulente tecnica nominata dalla
Corte, siano emersi plurimi profili di necessaria tutela del minore anche rispetto all'ambiente in cui lo avevano e lo avrebbero (ri)collocato il genitori, in assenza di indici da cui desumere che questi abbiano almeno in parte acquisito le minime abilità atte a costituire e coltivare un legame familiare, oltre il puro istinto naturale.
In fatto, va preliminarmente va richiamata la ctu svolta in questa fase di gravame, anche su sollecitazione degli appellanti che hanno chiesto una più approfondita valutazione della loro (attuale) capacità genitoriale. La consulente tecnica dell'Ufficio – dott. ssa – con ampia e prolungata Persona_2
valutazione dei genitori e di e sentita la nonna materna di questi, sig. ra CP_2 [...]
, ha tuttavia confermato – sul piano tecnico – gli apprezzamenti personologici Parte_8
posti a fondamento della sentenza impugnata.
In particolare, nella relazione depositata il 12.9.2025 si legge che “La sig.ra Pt_2
apparentemente … ed in un primo momento accetta le indicazioni dei Servizi e le imposizioni dell'Autorità
Giudiziaria ma poi, in breve tempo, non regge e decide di fare in modo autonomo. In questa scelta viene supportata o condotta dal sig. ; le soluzioni che trovano i sig.ri sono sempre provvisorie e poco stabili CP_2
e non utilizzano una modalità trasparente né con il Servizio, né con la CTU: sia rispetto al lavoro, sia al luogo dove abitano … [dopo che si sono allontanati dall'abitazione del nonno paterno, in esito all'ennesimo litigio, occorso il 23 aprile 2025]” (rel. dep. 12.9.2025, p. 26).
Emblematico della scarsa collaborazione materna coi Servizi Sociali è – da ultimo – il fatto che “La sig.ra non è più in comunità madre-bambino [dove si trovava in esito alla nascita Pt_2
del EN della coppia, dal 20 maggio, sebbene sia ancora in vigore il decreto che Per_3
stabiliva il collocamento del minore in struttura con la madre. La coppia giustifica la scelta della sig.ra di autodimettersi sostenendo di aver pensato ad un progetto condiviso, secondo il quale, una volta trovata una sistemazione autonoma, la sig.ra avrebbe lasciato la comunità; tale obiettivo, secondo i sig.ri sarebbe Pt_2
stato raggiunto con la loro collocazione in un appartamento a Cerea. Tuttavia, le verifiche condotte dai
Servizi hanno rilevato che non si tratta di un immobile in locazione regolare, bensì di un alloggio temporaneo sotto forma di ospitalità in un bed and breakfast, resa possibile grazie al supporto del datore di lavoro del sig. . CP_2
Emerge, inoltre che la decisione di autodimettersi dalla struttura è stata presa dalla coppia in modo autonomo, senza alcuna autorizzazione e condivisione con i Servizi. I sig.ri riferiscono, in Parte_9
modo accusatorio, che l'Assistente sociale “è sparita” (rel. dott. ssa dep. 12.9.2025, p. Per_2
25).
La scarsa trasparenza da sempre serbata dagli appellanti è emersa anche di recente nella loro narrazione del cambio di abitazione, sulla quale gli appellanti hanno riferito alla c.t.u. che “dal 23 aprile non abitano più con il padre di dal quale dicono di essere andati via Parte_1
per il bene della famiglia. Tuttavia, emerge che l'allontanamento è avvenuto in seguito ad una chiamata ai carabinieri fatta proprio dal padre di (loc. ult. cit., p. 26). Parte_1 Le conclusioni della ctu, raggiunte previo scrupoloso esame del caso, logiche e congruamente motivate, oltre che inefficacemente criticate dalla ctp, che si è limitata a riproporre il punto di vista “de – responsabilizzante” dei genitori e ha ricevuto puntuale replica dalla dott. ssa possono essere poste a base della presente decisione. Per_2
Esse si saldano con i fatti riscontrati – sul piano istruttorio, con i documenti e le relazioni di monitoraggio dei Servizi Sociali – e su quelli verificatisi, compresi il contegno delle parti e dei nonni di , nel corso del presente procedimento di gravame. In altri termini, le CP_2
conclusioni della ctu sono state ampiamente corroborate dal comportamento tenuto dagli interessati: dal nonno paterno, che – a dispetto dell'aiuto richiamato a p. 9 del ricorso in appello – neppure si è presentato, per ben due volte – agli incontri richiesti dalla ctu per valutare il nucleo;
dalla nonna materna, che ha ribadito la propria sfiducia sulle capacità genitoriali degli appellanti ed il ruolo che ella intende svolgere per (e su cui si dirà CP_2
infra); e naturalmente dai genitori, i quali spesso hanno polemizzato con la ctu (soprattutto il sig. ) e costantemente attribuito ad altri tutta la “colpa” della vicenda familiare CP_2
sub iudice.
Anche l'incostante adesione degli appellanti agli obiettivi di responsabilizzazione parentale messi in campo dalle Istituzioni coinvolte – dal reperimento di un lavoro continuativo ad una soluzione abitativa dignitosa – ha trovato ulteriore conferma nel corso del procedimento, quando per esempio la sig. ra dopo avere accettato la collocazione Pt_2
in comunità mamma – bambino insieme al EN nato medio tempore dopo Per_3
appena un mese se n'è allontanata senza dare spiegazioni, se non la sua incapacità di stare lontana dal marito, come dalla stessa riferito alla c.t.u. e incurante del fatto che il nucleo
(all'epoca) non avesse ancora una propria abitazione.
La c.t.u. si è soffermata sull'atteggiamento di chiusura dei genitori ad ogni possibile aiuto esterno (confermato del resto anche dai Servizi Sociali nell'ultima relazione che hanno potuto depositare a questo Ufficio, il 16.12.2024), dovuto anche alla loro inconsapevolezza, riferendo che “Alla successiva domanda della CTU: “cos'è cambiato rispetto alla situazione precedente?”, il sig. risponde: “ho trovato lavoro, ho due CP_2
stipendi, abbiamo una casa”. La dott.ssa [c.t.p. degli appellanti, n.d.r.] sottolinea che CP_6
ha tanta forza e vuole uscire da questa situazione precaria. Viene poi chiesto se sarebbero in Pt_2 grado di gestire due figli, ed il sig. con molta sicurezza risponde: “certo, sì sì”. A seguito di CP_2
questa risposta la CTP interviene ribadendo la necessità di una loro collaborazione con i Servizi Sociali, ma la coppia respinge ogni proposta, dichiarando esplicitamente di non voler aiuti. I sig.ri chiedono alla
CTU se sarà possibile rivedere … Il sig. allora insiste dicendo che “da ottobre 2024 la CP_2 CP_2
situazione è cambiata, siamo migliorati”.
La CTU fa presente loro che il loro atteggiamento di chiusura verso l'aiuto offerto dai Servizi,
l'autodimissione dalla comunità, l'incapacità di riconoscere le loro responsabilità nella vicenda, la negazione della difficoltà attuale che avrebbero nella gestione quotidiana di due figli anche alla luce delle problematiche di e le loro caratteristiche personali e di coppia fanno propendere per una valutazione negativa. La CP_2
sig.ra ribatte che il loro desiderio di farcela da soli è un segno positivo, confermando ancora una Pt_2
volta la totale inconsapevolezza rispetto alla criticità della situazione e alle reali esigenze del minore” (rel. dott. ssa cit., pp. 27 – 28, enfasi aggiunta). Per_2
È questa mancata accettazione di un aiuto esterno, accompagnata dalla ferma convinzione, cieca ai propri limiti personali e sociali, ma anche delle attuali fragilità del figlio, a costituire un ostacolo insormontabile all'accoglimento dell'appello: si tratta di una carenza non colmabile, in mancanza di una pur minima evoluzione di questi genitori nella direzione loro indicata non solo dagli ormai evitati Servizi Sociali (cfr. rel. 16.12.2024, cit.), ma anche e molto prima dalla nonna materna, che – unica familiare che ha espresso una minima consapevolezza delle criticità della coppia genitoriale (v. rel. dott. passim) – è Per_2
da anni in aperto contrasto con entrambi (cfr. come ne parla nel corso Parte_2
delle operazioni peritali, cit.) e finanche dalla c.t.u., verso cui pure gli appellanti hanno tenuto in varie occasioni un contegno polemico e sfidante.
Inoltre, se i genitori sono rimasti, fino a pochi mesi fa, entrambi senza lavoro stabile ed in condizioni di spiccata precarietà abitativa, neppure le produzioni documentali effettuate il
16.10.2025 dalla loro difesa circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte di e la stipula di un contratto di locazione appaiono in grado di Parte_1
restituire, in prospettiva, una concreta prova del loro sincero cambiamento: in primo luogo, occupazione e casa “sopravvenuti” testimoniano, una volta di più, che le pregresse condizioni di lavoro e residenziali richiamate dalla difesa degli appellanti per smentire lo stato di abbandono del minore ravvisato dal primo Giudice non erano così stabili e appropriate come erano state presentate nel ricorso in appello. In ogni caso, anche l'ultimo impiego del sig. è a termine – mentre la possibile trasformazione in tempo CP_2
indeterminato è imponderabile – e l'abitazione autonoma è stata presa in locazione per la durata di un anno.
Ultimo, ma non per importanza, aspetto da considerare è che si tratta all'evidenza di sopravvenienze molto recenti e soprattutto immediatamente precedenti – e verosimilmente funzionali a – la conclusione di un lungo contenzioso giudiziario che, a dispetto della “superficiale, frettolosa e non approfondita indagine” attribuita dagli appellanti
(ricorso, p. 5) già al primo Giudice, ha richiesto anni di monitoraggio attivo e (tentativi di) supporto, senza che i genitori abbiano compiuto il minimo atto concreto e autentico di cambiamento.
Non emergono dunque un'autentica maggiore consapevolezza, nei genitori, circa il loro ruolo e le loro responsabilità verso i figli.
Se gli appellanti non hanno a ben vedere mai accettato l'aiuto “professionale” tempo per tempo loro rivolto dalle Istituzioni, preferendo “fare da sé”, inconsapevoli dei propri limiti
(salvo qualche sporadico segnale in questo senso lanciato dalla sig. ra subito Pt_2
spentosi, come è stato ad esempio per la sua collocazione in comunità insieme al figlio EN , essi non hanno neppure creato un'alleanza con le rispettive famiglie Per_3
di origine, privando la prole anche di questa potenziale risorsa.
Sono infatti emersi nel corso del procedimento, anche di primo grado, e non sono stati smentiti ma variamente giustificati dai singoli interessati, numerosi diverbi tra il sig.
ed il proprio padre, ma anche i contrasti tra quest'ultimo e la sig. ra Parte_1
e quelli tra e la suocera. Pt_2 CP_2
Pertanto, anche lo scrutinio circa il possibile ruolo vicariante dei nonni, che potrebbero essere riguardati in base al principio di sussidiarietà quale “male minore” rispetto al suo definitivo distacco dalla famiglia di origine, ha purtroppo dato esito negativo sia in prime cure che nella presente fase di gravame.
Ne deriva che, se in termini generali e astratti non si può che concordare con i richiami giurisprudenziali operati dagli appellanti per ricordare che la declaratoria di adottabilità costituisce extrema ratio; in concreto, tuttavia, i plurimi e specifici elementi sopra esaminati impongono di ricorrere all'istituto in questione per l'appunto come estrema tutela dell'equilibrio psico – fisico di . CP_2
Contrariamente, infatti, a quanto dedotto anche nell'atto di appello dai genitori, egli sembra avere recuperato – peraltro al momento solo in parte – le proprie capacità e la serenità necessaria a svilupparle solo dopo il definitivo allontanamento – con esclusione di ogni contatto – dalla famiglia di origine.
All'epoca in cui viveva coi genitori ed il nonno paterno, aveva manifestato disagi CP_2
di portata neuropsichiatrica, puntualmente richiamati dalla sentenza impugnata (cfr. pure rell. NPI Usl 9 depp. 17.3 e 14.10.2023, fasc. I grado) e viveva in un contesto familiare degradato ed aspramente conflittuale, pure valorizzato dal primo Giudice ai fini delle contestate sue determinazioni, anche definitive.
Perfino dopo il suo ultimo incontro coi genitori, avvenuto nel luglio 2023, ossia successivamente alla collocazione extrafamiliare, aveva manifestato incubi, enuresi CP_2
notturna e i preoccupati atteggiamenti sessualizzati riferiti dagli affidatari ai Servizi Sociali
(cfr. rel. 4.10.2023).
Al contrario, dalle relazioni socio – sanitarie successive 2023, richiamate nella sentenza impugnata, emerge una progressiva evoluzione positiva del minore.
In particolare, la relazione depositata il 16.12.2024 in questo processo, evidenzia come abbia un “linguaggio … presente e ben articolato a livello morfosintattico … [con] prerequisiti CP_2
necessari ad affrontare letto – scrittura … buone capacità nella motricità globale, nelle prassie e nella motricità fine … è riuscito a farsi guidare dalla terapista sia nel formulare pensieri utili e positivi CP_2
sia nel farsi coinvolgere nel gioco. Ora si separa in modo adeguato … Appare sereno [anche se] necessità di avere la situazione sotto controllo e non sempre accetta le proposte dell'adulto … dimostra di aver bisogno di una routine … A volte di fronte alle frustrazioni, a proposte di gioco nuove, a situazioni che lo coinvolgono emotivamente anche in modo positivo dimostra difficoltà a gestire … le proprie emozioni … presentando comportamenti di tipo oppositivo e/o di evitamento … o di irrequietezza motoria. Rimane sul compito per tempi brevi e fatica di fronte a compiti che richiedono maggior impegno cognitivo”.
Nonostante gli obiettivi miglioramenti riscontrati, il servizio di NPI conclude indicando vari obiettivi del percorso neuropsicomotorio la cui prosecuzione è stata condivisa con le figure di riferimento. Anche la ctu svolta in sede di gravame lo ha valutato direttamente, concludendo nel senso che “ è un bambino che ha attraversato esperienze traumatiche, che sono ancora presenti nel suo CP_2
funzionamento emotivo e relazionale. Il suo comportamento e le sue risposte riflettono un equilibrio precario, supportato soprattutto dalla presenza degli affidatari e dai professionisti che lo seguono. Il percorso dovrebbe rispettare i suoi tempi e fare leva sulla relazione di fiducia e sicurezza come base per un recupero progressivo di autonomia emotiva e relazionale” (rel. dott. ssa cit., p. 31). Per_2
Si tratta, all'evidenza, di una condizione che impone tuttora, e presumibilmente per molto tempo ancora, agli adulti di riferimento di collaborare con gli Enti socio – sanitari preposti e nondimeno, anche sotto questo non secondario aspetto di sviluppo del minore, i genitori naturali non danno alcuna garanzia.
Sulle rilevate difficoltà di i genitori sono infatti rimasti fermi nella loro posizione CP_2
originaria: sul punto anche la ctu si è soffermata, riferendo che “La discussione prosegue e si anima ulteriormente quando la CTU chiede quali siano, secondo loro, le difficoltà della coppia. La sig.ra risponde con tono sfidante e provocatorio: “ce le dica lei quali sono”, mentre il sig. afferma: CP_2
“gliel'ho chiesto prima io”. Il confronto peggiora quando si fa riferimento alle diagnosi emerse sulla salute psichica di in particolare quando la CTU cita il disturbo post traumatico. La sig.ra CP_2 Pt_2
reagisce dicendo: “non era così, l'avete fatto diventare voi così, gli avete fatto girare la testa”.
Dopo questa affermazione, la sig.ra esce dalla stanza perché le suona il telefono, lasciando il Pt_2
bambino [scil. EN, nato nel 2025 ed al quale è stato impartito il nome di a Per_3
sua volta in carico al Servizio Sociale territoriale dalla nascita] al marito”. Evidentemente, ritenendo prioritario rispondere al telefono piuttosto che proseguire la conversazione con la c.t.u.
Quest'ultima “prosegue leggendo la relazione scolastica di dove si evidenziano difficoltà nella CP_2
relazione con pari e adulti e momenti di rabbia. La sig.ra ribatte: “io lo so perché, perché l'avete tirato via dalla famiglia biologica”. Di fronte ad ogni criticità descritta, la coppia minimizza o nega:
“può essere che anche il bambino si sia trovato in un ambiente diverso dove lui voleva stare con i suoi genitori”, restando ancorata a una visione idealizzata e distorta della propria genitorialità” (rel dott. ssa dep. 12.9.2025, p. 27). Per_2 Quanto sopra, scrutinato anche al lume dei richiamati principi ex art. 8, II co. Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, induce a ritenere corretta la declaratoria di adottabilità di
. CP_2
Del resto, in caso analogo anche recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “La situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (C. Cass. Sez. I civ. ord.
16 settembre 2025 n. 25374).
Attesa la persistenza delle sopra rilevate carenze genitoriali, idonee ad integrare – all'attualità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.10/12/2024, n. 31704) – lo stato di abbandono del minore, s'impongono nella specie la reiezione dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
6-Le ulteriori domande degli appellanti sono infatti assorbite, in quanto conseguenti alla negata riforma della sentenza impugnata, di talché il Collegio si ritiene esonerato dal loro approfondimento.
*
7-Va invece accolta la domanda della terza intervenuta sig. ra – che ha Controparte_3
chiesto la conferma del capo della sentenza di prime cure a lei riferito – onde poter coltivare, con le modalità ritenute dai Servizi Sociali affidatari più consone all'interesse del minore, il suo rapporto con quest'ultimo.
La nonna materna di , infatti, anche nel corso del presente procedimento ha CP_2
mantenuto l'atteggiamento coerente e responsabile già positivamente valutato dal primo
Giudice, confermandosi consapevole delle criticità del nucleo di origine di e CP_2
motivando con realismo la propria impossibilità di prendersene cura in toto in affiancamento ai genitori naturali. La ctu svolta nel presente procedimento ha concluso che “Dalla valutazione non emergono … adulti terzi che possano essere considerati risorse valide per il nucleo familiare”, di talché vanno confermate le modalità di (eventuale) ripresa dei rapporti nonna – nipote già indicate dal
Tribunale dei Minorenni.
La c.t.u. ha altresì ricordato lo stretto legame della sig. ra con la figlia CP_3 Pt_2
più volte rilevato dai Servizi Sociali, ed il possibile rischio per la sicurezza del minore (rel. dott. ssa p. 10), richiamando anche la conflittualità e l'ambivalenza del rapporto Per_2
tra la sig. ra e i genitori naturali di (per cui v. rel. cit., pp. 25 e 27). CP_3 CP_2
Pertanto, posto che la sentenza impugnata ha disposto “l'interruzione dei contatti del minore con la famiglia di origine, tranne che con la nonna materna;
incarica i Servizi Sociali Controparte_3
di disciplinare i rapporti con la nonna materna se compatibili con l'equilibrio emotivo del minore", essa va intesa nel senso che eventuali incontri di con la nonna materna dovranno CP_2
avvenire con modalità che non lo espongano a contatto (personale, telefonico, telematico, etc.) con i genitori naturali.
8-Le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, vanno poste a carico degli appellanti soccombenti nei confronti della tutrice di con pagamento in favore dell'Erario – attesa l'ammissione del minore al CP_2
Patrocinio a Spese dello Stato.
8.1-Vanno parimenti poste a carico degli appellanti soccombenti gli oneri di ctu liquidati con separato decreto.
8.2-In assenza di reciproche domande tra gli appellanti e l'intervenuta, le spese legali vanno tra loro dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Minorenni Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale dei MINORENNI di VENEZIA Parte_2
n. 132/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa,
1-rigetta l'appello e conferma integralmente, anche nei confronti della terza intervenuta, la sentenza di primo grado;
2-condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata tutrice del minore, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5000,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con pagamento in favore dell'Erario;
3-pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
4-nulla per le spese tra appellanti e intervenuta.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17 ottobre 2025
Il Consigliere Rel. La Presidente
dott. ssa Silvia Barison dott. ssa Rita Rigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE MINORENNI CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Minorenni Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei componenti dott. ssa Rita Rigoni Presidente
dott. ssa Silvia Barison Consigliere rel.
dott. ssa Valentina Verduci Consigliere
dott. Alessandro Meneghini Esperto
dott. ssa Nicoletta Codato Esperto ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 600/2024 promossa da
e Parte_1 Parte_2
Entrambi con l'avv. Marina Poppi
APPELLANTI in contraddittorio con avv. MONICA GIATTI – del MINORE CP_1 CP_2
in proprio
APPELLATA
Controparte_3
Con l'avv. Maria S. Bonanno e l'avv. Clarisse Pattarello
INTERVENUTA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Venezia
Avente ad oggetto: opposizione a dichiarazione di adottabilità (art. 17 l. 184/1983)
Posta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI per parte appellante, che ha chiesto “IN VIA PRELIMINARE Disporre la sospensione della sentenza n. 132/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia all'esito della Camera di
Consiglio del 27.09.2024 … con la quale è stato dichiarato lo stato di abbandono del minore CP_2
quivi impugnata;
Disporre nelle more del procedimento l'immediata ripresa degli incontri genitori
[...]
– minore a cadenza settimanale, onde consentire il mantenimento rapporti significativi;
NEL
MERITO Revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore per CP_2
mancanza dei presupposti dello stato di abbandono morale e materiale, per i motivi sopra addotti;
Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale dei sig.ri e;
Revocare il Pt_2 CP_2
collocamento di in famiglia affidataria;
Disporre il rientro del minore presso i genitori, stante CP_2
l'assenza di qualsivoglia pregiudizio nel loro rapporto;
Disporre laddove ritenuto necessario, ogni più opportuno intervento in sostegno del nucleo, che già si dichiara disponibile”;
per la TUTRICE che ha chiesto “Che l'Ill.ma Corte d'Appello adita CP_2
confermi la sentenza n. 132/2024 del Tribunale per i Minorenni di Venezia resa nell'ambito del procedimento n. 60000009/2018 RAS”;
per l'intervenuta , che ha chiesto “che l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_3
adita confermi il capo di sentenza che dispone la continuazione dei rapporti fra il minore e CP_2
la nonna materna , sotto la disciplina dei Servizi Sociali”; Controparte_3
del PROCURATORE GENERALE che ha espresso “parere contrario” all'accoglimento dell'appello;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1-Con sentenza n. 132/2024 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha dichiarato lo stato di adottabilità di chiesto dal Pubblico Ministero Minorile con ricorso CP_2
depositato il 6 febbraio 2018, pochi giorni dopo la nascita del minore – avvenuta a Verona il 3.2.2018.
Il ricorrente Pubblico Ministero allegava un pericolo di pregiudizio per il nascituro CP_2
sulla base della segnalazione urgente della 9 d.d. 24.1.208 dove si rappresentava che Pt_4
la madre era in attesa di parto cesareo programmato e non accettava l'inserimento in comunità con il bambino che stava per dare alla luce e con il suo figlio primogenito Per_1
(nato nel 2015), nel cui interesse pendeva procedura per la decadenza dalla responsabilità di entrambi i genitori.
Il Tribunale per i minorenni, basandosi sulle relazioni redatte dall' e dai Servizi Pt_5
Sociali territoriali inizialmente nell'interesse di e poi di , ha scritto che Per_1 CP_2
dopo incostanti esperienze di lavoro, era disoccupato da più di tre anni con Parte_1
persistente precarietà abitativa. Mostrava scarsa capacità di mentalizzazione e di riflessività, immaturità
e superficialità … Incapace di assumersi la responsabilità delle proprie scelte”, egli è stato ritenuto dal primo Giudice incapace sia di pensiero autocritico in ordine alla mancanza di occupazione, sia della minima progettualità lavorativa, abitativa e familiare.
Nella sentenza impugnata si legge inoltre che “ è risultata una donna fragile, Parte_2
incapace di rielaborare i propri vissuti di sofferenza legati alla sua storia personale e familiare, di cui sembra comunque essere consapevole;
complessivamente è risultata fortemente dipendente nei confronti del compagno e una scarsa capacità di elaborare un pensiero proprio”.
Nel corso del giudizio di primo grado sono peraltro rimasti invariati l'atteggiamento dei genitori che le loro condizioni materiali: l'incapacità di acquisire indipendenza economica ed abitativa è stata confermata da tutte le relazioni depositate dai Servizi Sociali nel maggio
2021, nel giugno 2023 e poi ad ottobre dello stesso anno ed infine ad aprile 2024.
Quanto sopra, nonostante l'assiduo supporto prestato dai Servizi Sociali, raramente accettato di buon grado dagli interessati, che pure talora lo avevano inizialmente richiesto,
e con un preoccupante riflesso sulle condizioni psico – fisiche di . CP_2
Dalla valutazione tempo per tempo effettuata dalla NPI – le cui relazioni sono state valutate in prime cure – sono emersi dapprima, intorno ai due anni e mezzo di età, un ritardo nel linguaggio, con fragilità attentiva e difficoltà nella regolazione emotiva e da successivamente, quando il bambino aveva circa cinque anni, competenze cognitive sotto il primo limite di norma per l'età ed una sintomatologia qualificata dalla NPI come di tipo
“reattivo post traumatico” (rel. 17.3.2023, fasc. I grado).
Le oggettive difficoltà del bambino hanno fatto a suo tempo risaltare – nella valutazione della sua condizione di abbandono – il costante ed assoluto disinteresse da parte dei suoi genitori ed avevano portato il TM a disporne, nelle more del procedimento, l'affidamento eterofamiliare: in esito, i Servizi Sociali avevano registrato un buon adattamento di CP_2
al nuovo collocamento, seppure con persistenti difficoltà a svolgere i compiti propri dell'età (rel. 4.10.2023, fasc. I grado); tuttavia, dopo un incontro coi genitori “naturali” gli affidatari avevano riferito al Servizio Sociale una spiccata aggressività del bambino, episodi di incubi ed enuresi notturna e comportamenti altamente sessualizzati (di cui all'informativa trasmessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia al PMM in data
21.3.2024).
In questo quadro, evidenziando da un lato il bisogno di , definito “un minore CP_2
traumatizzato”, di un impegno “notevole, costante, assiduo, incoraggiante e stabile” da parte di adulti di riferimento in grado di promuoverne lo sviluppo psico – fisico e dall'altro la mancanza di capacità dei genitori biologici di assumere questo ruolo nonostante gli stimoli delle
Istituzioni, il primo Giudice – preso anche atto dell'assenza di figure vicarianti soggettivamente disponibili e obiettivamente in grado di assumersi integralmente il predetto impegno – decideva per lo stato di adottabilità del minore, con le ulteriori determinazioni “accessorie” di cui alla sentenza impugnata.
2-Con ricorso d.d.
4.11.2024 e genitori naturali di Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], hanno proposto appello ai sensi dell'art. CP_2
17 comma 1 L. 184/1983 avverso la sentenza n. 132/2024 con cui il Tribunale per i
Minorenni di Venezia ha “dichiara[to] lo stato di adottabilità del minore;
conferma[to] il suo affidamento del minore al Servizio Sociale 9, il suo attuale collocamento … , la sospensione dei Pt_4
genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interruzione dei contatti del minore con la famiglia di origine, tranne che con la nonna materna , incaricando i Servizi Sociali affidatari di Controparte_3
disciplinare i rapporti con la stessa, se ritenuti compatibili con l'equilibrio emotivo del minore”. L'appello si articola sui seguenti motivi:
2.1-violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 15 L. 184/1983 per illegittimità della declaratoria dello stato di adottabilità del minore - omessa valutazione delle attuali condizioni e capacità genitoriali, mancato esperimento di CTU volta alla valutazione della capacità genitoriale. Con il primo motivo di gravame si censura l'impugnata sentenza per l'aver dichiarato lo stato di adottabilità del minore in carenza dei presupposti di legge indicati dagli artt. 8 e 15 legge 184/1983, in particolare per aver omesso di valutare le capacità genitoriali degli appellanti all'esito dei percorsi seguiti. Secondo gli appellanti, la pronuncia impugnata è stata “emessa all'esito di un'indagine superficiale, frettolosa e non approfondita, delle capacità genitoriali degli appellanti” (ricorso in appello, p. 5).
Essi attribuiscono le difficoltà manifestate da – e riportate nella relazione dei CP_2
Servizi Sociali del 4.10.2023 valutata dal TM per dichiarare lo stato di abbandono – al suo inopinato allontanamento dai genitori, nel 12.6.2023, senza spiegazioni, né gradualità.
Inoltre, secondo gli odierni appellanti è stata proprio questa separazione, a loro dire operata “a tradimento” dai Servizi Sociali, la causa de “l'equilibrio familiare il 12.6.2023” (atto di appello, pp. 8 e 9).
I sig.ri e ricordano infine che “già a conclusione del procedimento avanti il TM Pt_2 CP_2
avevano manifestato l'intenzione di iniziare una nuova fase di vita al fine di riavere il figlio e si sono attivati con impegno. In data 19.04.2023 il sig. era stato assunto dalla con CP_2 Controparte_4
sede a Milano (DOC.
2 - memoria difensiva avv. Bordoni doc. 3 busta paga aprile 2023) e nel luglio
2023 aveva svolto attività lavorativa per la (DOC. 2 – memoria difensiva avv. Bordoni doc. CP_5
4), dal 27.09.2023 la aveva sottoscritto con un contratto a tempo determinato Parte_6 CP_2
di due mesi (DOC. 2 - memoria difensiva avv. Bordoni doc. 5). Il 21.09.2023 il sig. ha fatto CP_2
richiesta di presso il Centro per l'impiego di Legnago che è stata concessa … con attivazione del Pt_7
corso da mulettista … concluso nel gennaio/febbraio 2024 percependo per ogni mese di frequenza Euro
450,00 (DOC. 2 - memoria difensiva avv. Bordoni doc. 6) Naspi e assegno gol).
Nel progetto di autonomia in data 10.11.2023 il sig. ha presentato domanda presso il Comune CP_2
di Sanguinetto per il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi popolari (doc. 7). Anche la sig.ra negli ultimi mesi del 2023 ha seguito un percorso formativo (per personale addetto alle pulizie) Pt_2
percorso concluso nel febbraio 2024 durante il quale ha percepito Euro 450,00 mensili. Dal 22.05.2024 i sig.ri e hanno frequentato il corso “percorso 2 di aggiornamento Pt_2 CP_2
professionale” per “operatore del confezionamento dei prodotti alimentari” (DOC. 2 - memoria difensiva avv. Bordoni doc. 12-13) con frequenza come da calendario (DOC. 2 - memoria difensiva avv.
Bordoni doc. 14)”.
Gli appellanti ricordano altresì che “Ad oggi i genitori stanno cercando una abitazione autonoma, pulita ed accogliente, provvista di tutto il necessario per ospitare una famiglia. Godono dell'aiuto del nonno paterno e sono entrambi impegnati nella ricerca di attività lavorativa che garantisca il sostentamento del nucleo” (ricorso in appello, pp. 8 ss.).
Ribadiscono pertanto che “Non sussiste per lo stato di abbandono” (ibidem). CP_2
2.2-violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli appellanti hanno pertanto chiesto, previa sospensione in via d'urgenza della sentenza impugnata, con immediata ripresa delle visite del minore con i genitori, la riforma del provvedimento impugnato.
3-È intervenuta in giudizio la nonna materna del minore, , chiedendo la Controparte_3
conferma del capo di sentenza che dispone la continuazione dei suoi rapporti con il nipote, sotto la disciplina dei Servizi Sociali.
4-In data 20.12.24 questa Corte ha disposto CTU sul il seguente quesito: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed ascoltato il minore;
sentiti i terzi adulti di riferimento (parenti di entrambi i rami genitoriali), anche al fine di valutare se costituiscano risorse valide per il nucleo familiare;
acquisite, ove ritenute necessarie, informazioni dagli insegnanti della scuola del minore e dai Servizi Sociali già affidatari del minore e che hanno in carico il nucleo familiare;
effettuati, se opportuno, test psicometrici ed ogni ulteriore indagine psicodiagnostica ritenuta necessaria, valuti il CTU la personalità dei genitori, la capacità genitoriale degli stessi, nonché le loro capacità di interrelazione con riferimento al comune ruolo genitoriale, la loro rispettiva adeguatezza a comprendere e valutare le capacità, le inclinazioni naturali e le esigenze morali, materiali e psico-evolutive del figlio minore al fine di consentire al predetto una crescita sana, equilibrata e serena;
riferisca ogni elemento utile per consentire alla Corte di valutare la sussistenza degli elementi che comportano una condizione di stato di abbandono morale e materiale del minore, anche al fine di comprendere se sussistano i presupposti per disporre la frequentazione dei genitori con il figlio ed eventualmente con quali modalità, anche per il caso in cui si disponga l'adozione del minore;
indichi altresì eventuali percorsi ed interventi utili al superamento delle inadeguatezze genitoriali, ove riscontrate, indicando i tempi necessari per il recupero della genitorialità ed evidenziando anche se tali tempi siano compatibili con la tutela del benessere del minore e in particolare se non pregiudichino la sua evoluzione psicofisica positiva…”.
Per contro, ritenendo doversi valutare preventivamente, anche attraverso la disposta consulenza tecnica, se l'incontro con i genitori sia fonte di pregiudizio per il minore, la
Corte ha rigettato le istanze di sospensiva del provvedimento gravato e quella di ripristino in limine litis degli incontri dei genitori con il minore.
Dopo il giuramento della CTU e l'inizio delle operazioni peritali si è costituita la tutrice di concludendo come in epigrafe. CP_2
La ctu è stata depositata il 12 settembre 2025 e all'udienza del 17 ottobre 2025 le parti presone atto hanno discusso la causa riportandosi agli atti e insistendo nelle prese conclusioni;
gli appellati sono stati autorizzati al deposito dell'aggiornamento documentale effettuato il giorno precedente e la Corte si è riservata la decisione.
*
5-L'appello è infondato e va respinto.
I motivi di appello possono essere esaminati e decisi congiuntamente, dal momento che sollecitano una complessiva rivalutazione del caso da parte di questa Corte, in fatto sulla base delle circostanze – anche sopravvenute rispetto alla sentenza impugnata – evocate col primo e, in diritto, alla luce degli artt. 8 e 9 CEDU che informano il secondo motivo di appello.
In diritto va ricordato che lo stato di adottabilità di un minore va apprezzato in relazione al diritto, suo e dei genitori biologici, al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU).
L'art. 8 CEDU prevede ai primi due commi che “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
In tema di declaratoria di adottabilità dei minori da parte delle Autorità degli Stati contraenti – tra cui l'Italia – la Corte EDU ha ribadito a più riprese (come recentemente in CEDU, sez. I, 20 gennaio 2022 in re D.M. e N. c/ ITALIA – n. 60083/2019) che lo stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare per il genitore e per il figlio: misure che pongano degli impedimenti rappresentano un'ingerenza, ex art. 8
CEDU, tollerabile purché sia prescritta per legge, persegua gli scopi legittimi enunciati nel medesimo articolo e possa essere considerata una misura necessaria in una società democratica. Di conseguenza, qualsiasi autorità pubblica che disponga misure che abbiano l'effetto di restringere la vita familiare è vincolata all'obbligo positivo di adottare misure per facilitare il ricongiungimento familiare non appena ciò si renda realistico. Non solo, qualsiasi atto di cura temporanea deve essere funzionale all'obiettivo finale di riunire il consanguineo e il bambino: tale obbligo sussiste per le autorità competenti fin dall'inizio e va sempre valutato considerando il dovere di tutelare l'interesse superiore del bambino.
Inoltre, i legami tra i membri di una famiglia e le possibilità di un ricongiungimento non devono essere indeboliti ponendo ostacoli non necessari agli incontri regolari fra gli interessati.
La Corte EDU precisa altresì che le autorità competenti, qualora gli interessi del bambino e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, devono trovare un giusto equilibrio attribuendo particolare importanza all'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori e solo circostanze del tutto eccezionali possono portare alla rottura del vincolo familiare, come nel caso in cui che il minore sia esposto a situazioni di violenza o maltrattamenti o ad abusi sessuali o di comprovati deficit affettivi o di uno stato di salute preoccupante o di uno squilibrio psicologico dei genitori.
La Corte di Strasburgo rileva che le autorità nazionali devono costantemente tendere, per un verso, a proteggere il bambino in una situazione considerata molto pericolosa per la sua salute o il suo sviluppo e, per un altro verso, all'obiettivo di riunire la famiglia non appena le circostanze lo consentano. Per contro, nella citata sentenza della CEDU del 20 gennaio 2022 i Giudici hanno sanzionato l'ITALIA osservando che “Senza speculare sull'esito della procedura di adottabilità se fosse stata effettuata una perizia, la Corte è del parere che in questo tipo di casi sarebbe auspicabile, prima di procedere alla dichiarazione di adottabilità, che le giurisdizioni ordinino una perizia per valutare la capacità genitoriale della madre, il funzionamento psicologico e i bisogni di sviluppo del bambino (facendo riferimento anche al comportamento sessualizzato del bambino considerato preoccupante dalle autorità) e la capacità funzionale della madre di soddisfare questi bisogni. Nella fattispecie non è stata ordinata una siffatta perizia, nonostante le richieste della prima ricorrente in tal senso, avendo i giudici ritenuto che i rapporti dei servizi sociali e della famiglia nonché le audizioni condotte dal tribunale fossero sufficienti”
(loc. cit., par. 89).
E ancora: “…la Corte ritiene che i motivi addotti dai giudici nazionali fossero insufficienti per giustificare la dichiarazione di adottabilità della seconda ricorrente. Le autorità interne non hanno dimostrato in modo convincente che, nonostante l'esistenza di soluzioni meno radicali, la misura contestata costituisse l'opzione più appropriata corrispondente all'interesse superiore del minore. Nonostante il margine di discrezionalità delle autorità interne, l'ingerenza nella vita familiare della ricorrente non era quindi proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Essa ritiene inoltre che il procedimento in questione non sia stato accompagnato da garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza e degli interessi in gioco. Di conseguenza, essa conclude alla violazione dell'articolo 8 della Convenzione” (ibidem, par. 91).
5.1-Orbene, nel caso di specie si ritiene che all'esito di un procedimento che ha assicurato il pieno contraddittorio di tutte le parti, compreso il minore – rappresentato dal TUTORE
– e con una valutazione peritale di tutti i componenti della famiglia, comprese eventuali figure vicarianti resesi disponibili all'esame da parte della consulente tecnica nominata dalla
Corte, siano emersi plurimi profili di necessaria tutela del minore anche rispetto all'ambiente in cui lo avevano e lo avrebbero (ri)collocato il genitori, in assenza di indici da cui desumere che questi abbiano almeno in parte acquisito le minime abilità atte a costituire e coltivare un legame familiare, oltre il puro istinto naturale.
In fatto, va preliminarmente va richiamata la ctu svolta in questa fase di gravame, anche su sollecitazione degli appellanti che hanno chiesto una più approfondita valutazione della loro (attuale) capacità genitoriale. La consulente tecnica dell'Ufficio – dott. ssa – con ampia e prolungata Persona_2
valutazione dei genitori e di e sentita la nonna materna di questi, sig. ra CP_2 [...]
, ha tuttavia confermato – sul piano tecnico – gli apprezzamenti personologici Parte_8
posti a fondamento della sentenza impugnata.
In particolare, nella relazione depositata il 12.9.2025 si legge che “La sig.ra Pt_2
apparentemente … ed in un primo momento accetta le indicazioni dei Servizi e le imposizioni dell'Autorità
Giudiziaria ma poi, in breve tempo, non regge e decide di fare in modo autonomo. In questa scelta viene supportata o condotta dal sig. ; le soluzioni che trovano i sig.ri sono sempre provvisorie e poco stabili CP_2
e non utilizzano una modalità trasparente né con il Servizio, né con la CTU: sia rispetto al lavoro, sia al luogo dove abitano … [dopo che si sono allontanati dall'abitazione del nonno paterno, in esito all'ennesimo litigio, occorso il 23 aprile 2025]” (rel. dep. 12.9.2025, p. 26).
Emblematico della scarsa collaborazione materna coi Servizi Sociali è – da ultimo – il fatto che “La sig.ra non è più in comunità madre-bambino [dove si trovava in esito alla nascita Pt_2
del EN della coppia, dal 20 maggio, sebbene sia ancora in vigore il decreto che Per_3
stabiliva il collocamento del minore in struttura con la madre. La coppia giustifica la scelta della sig.ra di autodimettersi sostenendo di aver pensato ad un progetto condiviso, secondo il quale, una volta trovata una sistemazione autonoma, la sig.ra avrebbe lasciato la comunità; tale obiettivo, secondo i sig.ri sarebbe Pt_2
stato raggiunto con la loro collocazione in un appartamento a Cerea. Tuttavia, le verifiche condotte dai
Servizi hanno rilevato che non si tratta di un immobile in locazione regolare, bensì di un alloggio temporaneo sotto forma di ospitalità in un bed and breakfast, resa possibile grazie al supporto del datore di lavoro del sig. . CP_2
Emerge, inoltre che la decisione di autodimettersi dalla struttura è stata presa dalla coppia in modo autonomo, senza alcuna autorizzazione e condivisione con i Servizi. I sig.ri riferiscono, in Parte_9
modo accusatorio, che l'Assistente sociale “è sparita” (rel. dott. ssa dep. 12.9.2025, p. Per_2
25).
La scarsa trasparenza da sempre serbata dagli appellanti è emersa anche di recente nella loro narrazione del cambio di abitazione, sulla quale gli appellanti hanno riferito alla c.t.u. che “dal 23 aprile non abitano più con il padre di dal quale dicono di essere andati via Parte_1
per il bene della famiglia. Tuttavia, emerge che l'allontanamento è avvenuto in seguito ad una chiamata ai carabinieri fatta proprio dal padre di (loc. ult. cit., p. 26). Parte_1 Le conclusioni della ctu, raggiunte previo scrupoloso esame del caso, logiche e congruamente motivate, oltre che inefficacemente criticate dalla ctp, che si è limitata a riproporre il punto di vista “de – responsabilizzante” dei genitori e ha ricevuto puntuale replica dalla dott. ssa possono essere poste a base della presente decisione. Per_2
Esse si saldano con i fatti riscontrati – sul piano istruttorio, con i documenti e le relazioni di monitoraggio dei Servizi Sociali – e su quelli verificatisi, compresi il contegno delle parti e dei nonni di , nel corso del presente procedimento di gravame. In altri termini, le CP_2
conclusioni della ctu sono state ampiamente corroborate dal comportamento tenuto dagli interessati: dal nonno paterno, che – a dispetto dell'aiuto richiamato a p. 9 del ricorso in appello – neppure si è presentato, per ben due volte – agli incontri richiesti dalla ctu per valutare il nucleo;
dalla nonna materna, che ha ribadito la propria sfiducia sulle capacità genitoriali degli appellanti ed il ruolo che ella intende svolgere per (e su cui si dirà CP_2
infra); e naturalmente dai genitori, i quali spesso hanno polemizzato con la ctu (soprattutto il sig. ) e costantemente attribuito ad altri tutta la “colpa” della vicenda familiare CP_2
sub iudice.
Anche l'incostante adesione degli appellanti agli obiettivi di responsabilizzazione parentale messi in campo dalle Istituzioni coinvolte – dal reperimento di un lavoro continuativo ad una soluzione abitativa dignitosa – ha trovato ulteriore conferma nel corso del procedimento, quando per esempio la sig. ra dopo avere accettato la collocazione Pt_2
in comunità mamma – bambino insieme al EN nato medio tempore dopo Per_3
appena un mese se n'è allontanata senza dare spiegazioni, se non la sua incapacità di stare lontana dal marito, come dalla stessa riferito alla c.t.u. e incurante del fatto che il nucleo
(all'epoca) non avesse ancora una propria abitazione.
La c.t.u. si è soffermata sull'atteggiamento di chiusura dei genitori ad ogni possibile aiuto esterno (confermato del resto anche dai Servizi Sociali nell'ultima relazione che hanno potuto depositare a questo Ufficio, il 16.12.2024), dovuto anche alla loro inconsapevolezza, riferendo che “Alla successiva domanda della CTU: “cos'è cambiato rispetto alla situazione precedente?”, il sig. risponde: “ho trovato lavoro, ho due CP_2
stipendi, abbiamo una casa”. La dott.ssa [c.t.p. degli appellanti, n.d.r.] sottolinea che CP_6
ha tanta forza e vuole uscire da questa situazione precaria. Viene poi chiesto se sarebbero in Pt_2 grado di gestire due figli, ed il sig. con molta sicurezza risponde: “certo, sì sì”. A seguito di CP_2
questa risposta la CTP interviene ribadendo la necessità di una loro collaborazione con i Servizi Sociali, ma la coppia respinge ogni proposta, dichiarando esplicitamente di non voler aiuti. I sig.ri chiedono alla
CTU se sarà possibile rivedere … Il sig. allora insiste dicendo che “da ottobre 2024 la CP_2 CP_2
situazione è cambiata, siamo migliorati”.
La CTU fa presente loro che il loro atteggiamento di chiusura verso l'aiuto offerto dai Servizi,
l'autodimissione dalla comunità, l'incapacità di riconoscere le loro responsabilità nella vicenda, la negazione della difficoltà attuale che avrebbero nella gestione quotidiana di due figli anche alla luce delle problematiche di e le loro caratteristiche personali e di coppia fanno propendere per una valutazione negativa. La CP_2
sig.ra ribatte che il loro desiderio di farcela da soli è un segno positivo, confermando ancora una Pt_2
volta la totale inconsapevolezza rispetto alla criticità della situazione e alle reali esigenze del minore” (rel. dott. ssa cit., pp. 27 – 28, enfasi aggiunta). Per_2
È questa mancata accettazione di un aiuto esterno, accompagnata dalla ferma convinzione, cieca ai propri limiti personali e sociali, ma anche delle attuali fragilità del figlio, a costituire un ostacolo insormontabile all'accoglimento dell'appello: si tratta di una carenza non colmabile, in mancanza di una pur minima evoluzione di questi genitori nella direzione loro indicata non solo dagli ormai evitati Servizi Sociali (cfr. rel. 16.12.2024, cit.), ma anche e molto prima dalla nonna materna, che – unica familiare che ha espresso una minima consapevolezza delle criticità della coppia genitoriale (v. rel. dott. passim) – è Per_2
da anni in aperto contrasto con entrambi (cfr. come ne parla nel corso Parte_2
delle operazioni peritali, cit.) e finanche dalla c.t.u., verso cui pure gli appellanti hanno tenuto in varie occasioni un contegno polemico e sfidante.
Inoltre, se i genitori sono rimasti, fino a pochi mesi fa, entrambi senza lavoro stabile ed in condizioni di spiccata precarietà abitativa, neppure le produzioni documentali effettuate il
16.10.2025 dalla loro difesa circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte di e la stipula di un contratto di locazione appaiono in grado di Parte_1
restituire, in prospettiva, una concreta prova del loro sincero cambiamento: in primo luogo, occupazione e casa “sopravvenuti” testimoniano, una volta di più, che le pregresse condizioni di lavoro e residenziali richiamate dalla difesa degli appellanti per smentire lo stato di abbandono del minore ravvisato dal primo Giudice non erano così stabili e appropriate come erano state presentate nel ricorso in appello. In ogni caso, anche l'ultimo impiego del sig. è a termine – mentre la possibile trasformazione in tempo CP_2
indeterminato è imponderabile – e l'abitazione autonoma è stata presa in locazione per la durata di un anno.
Ultimo, ma non per importanza, aspetto da considerare è che si tratta all'evidenza di sopravvenienze molto recenti e soprattutto immediatamente precedenti – e verosimilmente funzionali a – la conclusione di un lungo contenzioso giudiziario che, a dispetto della “superficiale, frettolosa e non approfondita indagine” attribuita dagli appellanti
(ricorso, p. 5) già al primo Giudice, ha richiesto anni di monitoraggio attivo e (tentativi di) supporto, senza che i genitori abbiano compiuto il minimo atto concreto e autentico di cambiamento.
Non emergono dunque un'autentica maggiore consapevolezza, nei genitori, circa il loro ruolo e le loro responsabilità verso i figli.
Se gli appellanti non hanno a ben vedere mai accettato l'aiuto “professionale” tempo per tempo loro rivolto dalle Istituzioni, preferendo “fare da sé”, inconsapevoli dei propri limiti
(salvo qualche sporadico segnale in questo senso lanciato dalla sig. ra subito Pt_2
spentosi, come è stato ad esempio per la sua collocazione in comunità insieme al figlio EN , essi non hanno neppure creato un'alleanza con le rispettive famiglie Per_3
di origine, privando la prole anche di questa potenziale risorsa.
Sono infatti emersi nel corso del procedimento, anche di primo grado, e non sono stati smentiti ma variamente giustificati dai singoli interessati, numerosi diverbi tra il sig.
ed il proprio padre, ma anche i contrasti tra quest'ultimo e la sig. ra Parte_1
e quelli tra e la suocera. Pt_2 CP_2
Pertanto, anche lo scrutinio circa il possibile ruolo vicariante dei nonni, che potrebbero essere riguardati in base al principio di sussidiarietà quale “male minore” rispetto al suo definitivo distacco dalla famiglia di origine, ha purtroppo dato esito negativo sia in prime cure che nella presente fase di gravame.
Ne deriva che, se in termini generali e astratti non si può che concordare con i richiami giurisprudenziali operati dagli appellanti per ricordare che la declaratoria di adottabilità costituisce extrema ratio; in concreto, tuttavia, i plurimi e specifici elementi sopra esaminati impongono di ricorrere all'istituto in questione per l'appunto come estrema tutela dell'equilibrio psico – fisico di . CP_2
Contrariamente, infatti, a quanto dedotto anche nell'atto di appello dai genitori, egli sembra avere recuperato – peraltro al momento solo in parte – le proprie capacità e la serenità necessaria a svilupparle solo dopo il definitivo allontanamento – con esclusione di ogni contatto – dalla famiglia di origine.
All'epoca in cui viveva coi genitori ed il nonno paterno, aveva manifestato disagi CP_2
di portata neuropsichiatrica, puntualmente richiamati dalla sentenza impugnata (cfr. pure rell. NPI Usl 9 depp. 17.3 e 14.10.2023, fasc. I grado) e viveva in un contesto familiare degradato ed aspramente conflittuale, pure valorizzato dal primo Giudice ai fini delle contestate sue determinazioni, anche definitive.
Perfino dopo il suo ultimo incontro coi genitori, avvenuto nel luglio 2023, ossia successivamente alla collocazione extrafamiliare, aveva manifestato incubi, enuresi CP_2
notturna e i preoccupati atteggiamenti sessualizzati riferiti dagli affidatari ai Servizi Sociali
(cfr. rel. 4.10.2023).
Al contrario, dalle relazioni socio – sanitarie successive 2023, richiamate nella sentenza impugnata, emerge una progressiva evoluzione positiva del minore.
In particolare, la relazione depositata il 16.12.2024 in questo processo, evidenzia come abbia un “linguaggio … presente e ben articolato a livello morfosintattico … [con] prerequisiti CP_2
necessari ad affrontare letto – scrittura … buone capacità nella motricità globale, nelle prassie e nella motricità fine … è riuscito a farsi guidare dalla terapista sia nel formulare pensieri utili e positivi CP_2
sia nel farsi coinvolgere nel gioco. Ora si separa in modo adeguato … Appare sereno [anche se] necessità di avere la situazione sotto controllo e non sempre accetta le proposte dell'adulto … dimostra di aver bisogno di una routine … A volte di fronte alle frustrazioni, a proposte di gioco nuove, a situazioni che lo coinvolgono emotivamente anche in modo positivo dimostra difficoltà a gestire … le proprie emozioni … presentando comportamenti di tipo oppositivo e/o di evitamento … o di irrequietezza motoria. Rimane sul compito per tempi brevi e fatica di fronte a compiti che richiedono maggior impegno cognitivo”.
Nonostante gli obiettivi miglioramenti riscontrati, il servizio di NPI conclude indicando vari obiettivi del percorso neuropsicomotorio la cui prosecuzione è stata condivisa con le figure di riferimento. Anche la ctu svolta in sede di gravame lo ha valutato direttamente, concludendo nel senso che “ è un bambino che ha attraversato esperienze traumatiche, che sono ancora presenti nel suo CP_2
funzionamento emotivo e relazionale. Il suo comportamento e le sue risposte riflettono un equilibrio precario, supportato soprattutto dalla presenza degli affidatari e dai professionisti che lo seguono. Il percorso dovrebbe rispettare i suoi tempi e fare leva sulla relazione di fiducia e sicurezza come base per un recupero progressivo di autonomia emotiva e relazionale” (rel. dott. ssa cit., p. 31). Per_2
Si tratta, all'evidenza, di una condizione che impone tuttora, e presumibilmente per molto tempo ancora, agli adulti di riferimento di collaborare con gli Enti socio – sanitari preposti e nondimeno, anche sotto questo non secondario aspetto di sviluppo del minore, i genitori naturali non danno alcuna garanzia.
Sulle rilevate difficoltà di i genitori sono infatti rimasti fermi nella loro posizione CP_2
originaria: sul punto anche la ctu si è soffermata, riferendo che “La discussione prosegue e si anima ulteriormente quando la CTU chiede quali siano, secondo loro, le difficoltà della coppia. La sig.ra risponde con tono sfidante e provocatorio: “ce le dica lei quali sono”, mentre il sig. afferma: CP_2
“gliel'ho chiesto prima io”. Il confronto peggiora quando si fa riferimento alle diagnosi emerse sulla salute psichica di in particolare quando la CTU cita il disturbo post traumatico. La sig.ra CP_2 Pt_2
reagisce dicendo: “non era così, l'avete fatto diventare voi così, gli avete fatto girare la testa”.
Dopo questa affermazione, la sig.ra esce dalla stanza perché le suona il telefono, lasciando il Pt_2
bambino [scil. EN, nato nel 2025 ed al quale è stato impartito il nome di a Per_3
sua volta in carico al Servizio Sociale territoriale dalla nascita] al marito”. Evidentemente, ritenendo prioritario rispondere al telefono piuttosto che proseguire la conversazione con la c.t.u.
Quest'ultima “prosegue leggendo la relazione scolastica di dove si evidenziano difficoltà nella CP_2
relazione con pari e adulti e momenti di rabbia. La sig.ra ribatte: “io lo so perché, perché l'avete tirato via dalla famiglia biologica”. Di fronte ad ogni criticità descritta, la coppia minimizza o nega:
“può essere che anche il bambino si sia trovato in un ambiente diverso dove lui voleva stare con i suoi genitori”, restando ancorata a una visione idealizzata e distorta della propria genitorialità” (rel dott. ssa dep. 12.9.2025, p. 27). Per_2 Quanto sopra, scrutinato anche al lume dei richiamati principi ex art. 8, II co. Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, induce a ritenere corretta la declaratoria di adottabilità di
. CP_2
Del resto, in caso analogo anche recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “La situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (C. Cass. Sez. I civ. ord.
16 settembre 2025 n. 25374).
Attesa la persistenza delle sopra rilevate carenze genitoriali, idonee ad integrare – all'attualità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.10/12/2024, n. 31704) – lo stato di abbandono del minore, s'impongono nella specie la reiezione dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
6-Le ulteriori domande degli appellanti sono infatti assorbite, in quanto conseguenti alla negata riforma della sentenza impugnata, di talché il Collegio si ritiene esonerato dal loro approfondimento.
*
7-Va invece accolta la domanda della terza intervenuta sig. ra – che ha Controparte_3
chiesto la conferma del capo della sentenza di prime cure a lei riferito – onde poter coltivare, con le modalità ritenute dai Servizi Sociali affidatari più consone all'interesse del minore, il suo rapporto con quest'ultimo.
La nonna materna di , infatti, anche nel corso del presente procedimento ha CP_2
mantenuto l'atteggiamento coerente e responsabile già positivamente valutato dal primo
Giudice, confermandosi consapevole delle criticità del nucleo di origine di e CP_2
motivando con realismo la propria impossibilità di prendersene cura in toto in affiancamento ai genitori naturali. La ctu svolta nel presente procedimento ha concluso che “Dalla valutazione non emergono … adulti terzi che possano essere considerati risorse valide per il nucleo familiare”, di talché vanno confermate le modalità di (eventuale) ripresa dei rapporti nonna – nipote già indicate dal
Tribunale dei Minorenni.
La c.t.u. ha altresì ricordato lo stretto legame della sig. ra con la figlia CP_3 Pt_2
più volte rilevato dai Servizi Sociali, ed il possibile rischio per la sicurezza del minore (rel. dott. ssa p. 10), richiamando anche la conflittualità e l'ambivalenza del rapporto Per_2
tra la sig. ra e i genitori naturali di (per cui v. rel. cit., pp. 25 e 27). CP_3 CP_2
Pertanto, posto che la sentenza impugnata ha disposto “l'interruzione dei contatti del minore con la famiglia di origine, tranne che con la nonna materna;
incarica i Servizi Sociali Controparte_3
di disciplinare i rapporti con la nonna materna se compatibili con l'equilibrio emotivo del minore", essa va intesa nel senso che eventuali incontri di con la nonna materna dovranno CP_2
avvenire con modalità che non lo espongano a contatto (personale, telefonico, telematico, etc.) con i genitori naturali.
8-Le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, vanno poste a carico degli appellanti soccombenti nei confronti della tutrice di con pagamento in favore dell'Erario – attesa l'ammissione del minore al CP_2
Patrocinio a Spese dello Stato.
8.1-Vanno parimenti poste a carico degli appellanti soccombenti gli oneri di ctu liquidati con separato decreto.
8.2-In assenza di reciproche domande tra gli appellanti e l'intervenuta, le spese legali vanno tra loro dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Minorenni Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale dei MINORENNI di VENEZIA Parte_2
n. 132/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa,
1-rigetta l'appello e conferma integralmente, anche nei confronti della terza intervenuta, la sentenza di primo grado;
2-condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata tutrice del minore, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5000,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con pagamento in favore dell'Erario;
3-pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
4-nulla per le spese tra appellanti e intervenuta.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17 ottobre 2025
Il Consigliere Rel. La Presidente
dott. ssa Silvia Barison dott. ssa Rita Rigoni