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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA FE presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2308/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto l'opposizione all'azione posta in essere al fine di ottenere il saldo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese nel corso dell'anno 2009, pari a complessivi euro
230.433,38, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avvocati RI Lorusso e AN Muraca
Parte appellante e
(C.F ), difesa dall'avvocato Domenico Controparte_1 P.IVA_2
RA AT
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “1. Accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n.
1143/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, depositata in data 20 giugno 2019. 2. Condannare al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze delle due fasi di giudizio.”
Per la parte appellata: “in limine litis rigettare l'istanza di inibitoria avanzata da parte appellante;
- ai sensi degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 1143/2019; - in ogni caso, nel merito, rigettare ogni avversa pretesa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza 1143/2019 del Tribunale di Catanzaro;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva citato l' Controparte_1 Parte_1
per sentirla condannare al pagamento di € 230.433,38 a titolo
[...]
di corrispettivo per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese nell'anno 2009, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento;
l'attrice aveva inoltre chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per le somme liquide ed esigibili.
Si era costituita l , Parte_1
contestando la pretesa e sostenendo l'applicabilità del tetto di spesa annuale previsto per il 2008, pari a € 163.591,62, da cui detrarre €
16.469,40 per quote ticket ed € 124.565,97 già versati, con saldo residuo di € 20.060,56.
2 Alla prima udienza era stata emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di € 20.060,56, analoga ordinanza era stata emessa in corso di causa per la somma di € 158.177,16.
Con la sentenza n. 1143/2019, resa il 20.6.2019 a definizione del giudizio n. 5173/2015 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva parzialmente accolto la domanda attorea, riconoscendo le somme già liquidate e non contestate, e rigettando le ulteriori pretese per le prestazioni rese oltre il tetto di spesa contrattuale, attesa la carenza di titolo negoziale, nonché quelle proposte a titolo di ingiustificato arricchimento, atteso il carattere imposto dell'arricchimento.
L' ha impugnato la Parte_1
sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) Erronea individuazione del termine di decorrenza degli interessi poiché il giudice aveva applicato un termine di trenta giorni, mentre per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria il termine è di sessanta giorni, come stabilito dall'art. 4 comma V lett. b), d.lgs. 231/2002; 2. Inapplicabilità dell'art. 4 comma
I d.lgs. 231/2002, in quanto il contratto stipulato non prevedeva un termine certo per il pagamento: l'obbligazione sorgerebbe solo dopo l'accertamento del credito e la conclusione delle procedure amministrative previste dalla D.G.R. n. 362/2004 e, pertanto, in assenza di un termine definito o di messa in mora, non potrebbe applicarsi la disciplina del ritardo nei pagamenti commerciali;
3. Il credito non sarebbe stato liquido prima delle determinazioni dell'azienda sanitaria, e quindi prima delle determine di liquidazione: n. 4968/2015 per € 20.060,56 e n.
1078/2017 per € 158.177,16; 4. Erronea mancata considerazione della sospensione dei pagamenti dovuta al contenzioso pendente e ai successivi ricalcoli obbligatori: il pagamento sarebbe stato sospeso in attesa della sentenza del Consiglio di Stato n. 4118/2015, che avrebbe imposto un ricalcolo dei tetti di spesa secondo il tariffario “ ;
5. Il giudice Per_1
3 avrebbe disatteso un orientamento giurisprudenziale costante secondo il quale “Il presupposto per l'applicabilità degli interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 è la determinazione del credito, che deve essere sottoposto al controllo e verifica del funzionario competente.”
L'appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
Ha evidenziato come l' non abbia impugnato le statuizioni Pt_2
della sentenza di primo grado relative all'an e al quantum debeatur, né le ordinanze ex art. 186 bis c.p.c. già confermate dal Tribunale.
Ha, poi, dedotto: a) come l'obbligo di pagamento derivi da accordi e delibere regionali già vincolanti (D.G.R. 362/2004), mentre l' era Pt_2
rimasta inadempiente per oltre 5 anni, adempiendo solo dopo le ordinanze del tribunale, ciò integrando violazione del principio di buona fede contrattuale ai sensi dell'art. 1375 c.c.; b) come il d.lgs. 231/2002 si applichi anche ai rapporti tra strutture sanitarie accreditate e P.A., come confermato dalla giurisprudenza costante (Corte d'Appello Catanzaro,
Cass. n. 3968/2019); c) che le somme erano certe, liquide ed esigibili già alla data di emissione/ricezione delle fatture 39/A (2015) e 15/A (2016), su richiesta della stessa , il dies a quo degli interessi era Parte_1
quindi correttamente fissato al trentesimo giorno successivo alla data di ricezione delle fatture e che solo per mero errore di battitura nella sentenza erano stati indicati trenta anziché sessanta giorni, errore da correggere senza effetti sostanziali.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 25 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 30 giugno 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
4 Preliminarmente occorre precisare che la sentenza è divenuta cosa giudicata in relazione alla condanna al pagamento delle somme a titolo di sorte capitale, in quanto non impugnata in parte qua, e che oggetto dell'appello è solo la pronuncia relativa al pagamento degli interessi.
L'appello è solo parzialmente fondato e, pertanto, dev'essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo d'appello è fondato, alla luce di quanto disposto dall'art. 4 comma V lettera b) del d.lgs 231/2002, per come si dirà in seguito.
I motivi dal secondo al quinto, che vengono trattati congiuntamente in quanto connessi e per comodità espositiva, sono, invece, infondati.
La Corte di cassazione ha più volte affermato: “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo CP_2
all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto
2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. SS.UU. sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092).
Ne consegue che nel caso di specie il giudice di primo grado ha correttamente applicato gli interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002.
Quanto alla decorrenza, il comma I dell'art. 4 del d.lgs 231/2002 stabilisce che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
il comma II che, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i trenta giorni dalla data di
5 ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
In maniera condivisibile, quindi, il giudice di primo grado ha applicato al caso di specie il d.lgs. 231/2002, ancorando il dies a quo non già al momento della determinazione del credito da parte del funzionario dell'a.s.p., bensì a quello di ricezione delle fatture.
Infondata è, altresì, la difesa relativa alla non imputabilità del ritardo all' avendo quest'ultima dovuto attendere la pronuncia del Pt_2
Consiglio di Stato n. 4118/2015, poiché le fatture i cui importi sono stati riconosciuti come dovuti con sentenza in parte qua passata in giudicato sono del 28.10.2015 e del 18.7.2016.
Tra l'altro, neppure la censura relativa all'assenza della previsione di un termine può ritenersi fondata, atteso che l'art. 4 comma IV del citato decreto legislativo prevede che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possano pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni.
In ogni caso, quindi, l'accordo non avrebbe potuto prevedere un termine superiore ai sessanta giorni.
Il comma V del predetto art. 4, infine, prevede il raddoppio dei termini di cui al comma II, quindi sessanta giorni in luogo di trenta, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
Da tale ultima norma consegue che errata è la decorrenza degli interessi indicata dal tribunale e, per tale ragione, la sentenza dev'essere riformata in parte qua.
6 In applicazione del principio della valutazione dell'esito complessivo della lite e considerato il parziale accoglimento delle originarie pretese della società, la corte ritiene di dover compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dell la restante metà. Pt_2
Esse si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili – in ragione della non complessità delle questioni – dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, stabilisce che gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 decorrano per la somma di € 20.060,56 dal 27 dicembre 2015 fino al soddisfo e per la somma di € 158.179,16 dal 16.9.2016 fino al soddisfo;
- rigetta nel resto;
- compensa per metà le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 4.731, di cui € 759,00 per spese ed € 3.972 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico dell Pt_2
convenuta la restante metà;
- compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico dell convenuta la restante metà. Pt_2
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN RI HI VA FE
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In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA FE presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2308/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto l'opposizione all'azione posta in essere al fine di ottenere il saldo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese nel corso dell'anno 2009, pari a complessivi euro
230.433,38, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avvocati RI Lorusso e AN Muraca
Parte appellante e
(C.F ), difesa dall'avvocato Domenico Controparte_1 P.IVA_2
RA AT
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “1. Accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n.
1143/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro, depositata in data 20 giugno 2019. 2. Condannare al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze delle due fasi di giudizio.”
Per la parte appellata: “in limine litis rigettare l'istanza di inibitoria avanzata da parte appellante;
- ai sensi degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 1143/2019; - in ogni caso, nel merito, rigettare ogni avversa pretesa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza 1143/2019 del Tribunale di Catanzaro;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva citato l' Controparte_1 Parte_1
per sentirla condannare al pagamento di € 230.433,38 a titolo
[...]
di corrispettivo per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese nell'anno 2009, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento;
l'attrice aveva inoltre chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per le somme liquide ed esigibili.
Si era costituita l , Parte_1
contestando la pretesa e sostenendo l'applicabilità del tetto di spesa annuale previsto per il 2008, pari a € 163.591,62, da cui detrarre €
16.469,40 per quote ticket ed € 124.565,97 già versati, con saldo residuo di € 20.060,56.
2 Alla prima udienza era stata emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di € 20.060,56, analoga ordinanza era stata emessa in corso di causa per la somma di € 158.177,16.
Con la sentenza n. 1143/2019, resa il 20.6.2019 a definizione del giudizio n. 5173/2015 r.g.a.c., il Tribunale di Catanzaro aveva parzialmente accolto la domanda attorea, riconoscendo le somme già liquidate e non contestate, e rigettando le ulteriori pretese per le prestazioni rese oltre il tetto di spesa contrattuale, attesa la carenza di titolo negoziale, nonché quelle proposte a titolo di ingiustificato arricchimento, atteso il carattere imposto dell'arricchimento.
L' ha impugnato la Parte_1
sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) Erronea individuazione del termine di decorrenza degli interessi poiché il giudice aveva applicato un termine di trenta giorni, mentre per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria il termine è di sessanta giorni, come stabilito dall'art. 4 comma V lett. b), d.lgs. 231/2002; 2. Inapplicabilità dell'art. 4 comma
I d.lgs. 231/2002, in quanto il contratto stipulato non prevedeva un termine certo per il pagamento: l'obbligazione sorgerebbe solo dopo l'accertamento del credito e la conclusione delle procedure amministrative previste dalla D.G.R. n. 362/2004 e, pertanto, in assenza di un termine definito o di messa in mora, non potrebbe applicarsi la disciplina del ritardo nei pagamenti commerciali;
3. Il credito non sarebbe stato liquido prima delle determinazioni dell'azienda sanitaria, e quindi prima delle determine di liquidazione: n. 4968/2015 per € 20.060,56 e n.
1078/2017 per € 158.177,16; 4. Erronea mancata considerazione della sospensione dei pagamenti dovuta al contenzioso pendente e ai successivi ricalcoli obbligatori: il pagamento sarebbe stato sospeso in attesa della sentenza del Consiglio di Stato n. 4118/2015, che avrebbe imposto un ricalcolo dei tetti di spesa secondo il tariffario “ ;
5. Il giudice Per_1
3 avrebbe disatteso un orientamento giurisprudenziale costante secondo il quale “Il presupposto per l'applicabilità degli interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 è la determinazione del credito, che deve essere sottoposto al controllo e verifica del funzionario competente.”
L'appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
Ha evidenziato come l' non abbia impugnato le statuizioni Pt_2
della sentenza di primo grado relative all'an e al quantum debeatur, né le ordinanze ex art. 186 bis c.p.c. già confermate dal Tribunale.
Ha, poi, dedotto: a) come l'obbligo di pagamento derivi da accordi e delibere regionali già vincolanti (D.G.R. 362/2004), mentre l' era Pt_2
rimasta inadempiente per oltre 5 anni, adempiendo solo dopo le ordinanze del tribunale, ciò integrando violazione del principio di buona fede contrattuale ai sensi dell'art. 1375 c.c.; b) come il d.lgs. 231/2002 si applichi anche ai rapporti tra strutture sanitarie accreditate e P.A., come confermato dalla giurisprudenza costante (Corte d'Appello Catanzaro,
Cass. n. 3968/2019); c) che le somme erano certe, liquide ed esigibili già alla data di emissione/ricezione delle fatture 39/A (2015) e 15/A (2016), su richiesta della stessa , il dies a quo degli interessi era Parte_1
quindi correttamente fissato al trentesimo giorno successivo alla data di ricezione delle fatture e che solo per mero errore di battitura nella sentenza erano stati indicati trenta anziché sessanta giorni, errore da correggere senza effetti sostanziali.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 25 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 30 giugno 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
4 Preliminarmente occorre precisare che la sentenza è divenuta cosa giudicata in relazione alla condanna al pagamento delle somme a titolo di sorte capitale, in quanto non impugnata in parte qua, e che oggetto dell'appello è solo la pronuncia relativa al pagamento degli interessi.
L'appello è solo parzialmente fondato e, pertanto, dev'essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Il primo motivo d'appello è fondato, alla luce di quanto disposto dall'art. 4 comma V lettera b) del d.lgs 231/2002, per come si dirà in seguito.
I motivi dal secondo al quinto, che vengono trattati congiuntamente in quanto connessi e per comodità espositiva, sono, invece, infondati.
La Corte di cassazione ha più volte affermato: “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo CP_2
all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto
2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. SS.UU. sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092).
Ne consegue che nel caso di specie il giudice di primo grado ha correttamente applicato gli interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002.
Quanto alla decorrenza, il comma I dell'art. 4 del d.lgs 231/2002 stabilisce che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
il comma II che, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i trenta giorni dalla data di
5 ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
In maniera condivisibile, quindi, il giudice di primo grado ha applicato al caso di specie il d.lgs. 231/2002, ancorando il dies a quo non già al momento della determinazione del credito da parte del funzionario dell'a.s.p., bensì a quello di ricezione delle fatture.
Infondata è, altresì, la difesa relativa alla non imputabilità del ritardo all' avendo quest'ultima dovuto attendere la pronuncia del Pt_2
Consiglio di Stato n. 4118/2015, poiché le fatture i cui importi sono stati riconosciuti come dovuti con sentenza in parte qua passata in giudicato sono del 28.10.2015 e del 18.7.2016.
Tra l'altro, neppure la censura relativa all'assenza della previsione di un termine può ritenersi fondata, atteso che l'art. 4 comma IV del citato decreto legislativo prevede che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possano pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni.
In ogni caso, quindi, l'accordo non avrebbe potuto prevedere un termine superiore ai sessanta giorni.
Il comma V del predetto art. 4, infine, prevede il raddoppio dei termini di cui al comma II, quindi sessanta giorni in luogo di trenta, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
Da tale ultima norma consegue che errata è la decorrenza degli interessi indicata dal tribunale e, per tale ragione, la sentenza dev'essere riformata in parte qua.
6 In applicazione del principio della valutazione dell'esito complessivo della lite e considerato il parziale accoglimento delle originarie pretese della società, la corte ritiene di dover compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dell la restante metà. Pt_2
Esse si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili – in ragione della non complessità delle questioni – dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, stabilisce che gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 decorrano per la somma di € 20.060,56 dal 27 dicembre 2015 fino al soddisfo e per la somma di € 158.179,16 dal 16.9.2016 fino al soddisfo;
- rigetta nel resto;
- compensa per metà le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 4.731, di cui € 759,00 per spese ed € 3.972 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico dell Pt_2
convenuta la restante metà;
- compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico dell convenuta la restante metà. Pt_2
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN RI HI VA FE
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