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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 501/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione il 02.07.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F. C.F. 1
,
Alessandria, Via Trotti n. 46 presso e nello studio dell'Avv. GRATTAROLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
- Ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1 (P.IVA: P.IVA_1 );
- Resistente contumace-
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: per ricorrente: vedi ricorso ex art. 281 undecies datato 3 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la parte ricorrente Dott. Pt_1
[...] chiedeva la condanna della parte resistente, Controparte_1 al pagamento in suo favore del compenso professionale di € 11.009,38, oltre interessi legali ex art. 1224 comma I c.c. dalla data di messa in mora alla data di introduzione della domanda, ed ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo, a fronte dell'attività professionale di assistenza e consulenza fiscale prestata nell'interesse della predetta in qualità di commercialista.
In particolare, il credito azionato con il presente giudizio traeva origine dalla nota proforma
A24/00711 del 28.06.2024 del complessivo importo di € 11.009,38 richiesto a titolo di compenso maturato nell'ambito dell'attività espletata per conto della società (doc. 3).
Non ricevendo alcun pagamento, il Dott. Pt_1 dapprima avanzava con pec richiesta di pagamento nei confronti della resistente e, successivamente, per il tramite del suo difensore, le inviava formale diffida in data 29.11.2024 a mezzo pec (docc. 4-5), chiedendo alla società il pagamento complessivo di € 11.500,00, comprensivo della fattura summenzionata, interessi e spese legali.
A nulla servivano i solleciti inviati, pertanto la parte ricorrente instaurava la presente causa.
La resistente, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 02.07.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, riportandosi alle motivazioni di cui in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda deve essere accolta.
Parte ricorrente ha infatti dato prova dell'esistenza del rapporto di consulenza ed assistenza fiscale svolta a favore della parte resistente, avendo prodotto il contratto d'opera intellettuale intercorso tra le medesime (doc. 1).
Secondo le regole di ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle cause in materia di pagamento dei compensi, alla parte che agisce in giudizio spetta la prova della sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della richiesta di pagamento, mentre incombe sulla parte resistente l'onere di provare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Nel caso di specie, la resistente non si è costituita in giudizio e pertanto non ha potuto svolgere difese in tal senso.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda in punto di an debeatur deve ritenersi fondata.
Con riferimento alla quantificazione del compenso, si osserva che con la nota pro forma del
24.06.2024 prodotta sub doc. 3, azionata nel presente giudizio, si richiedeva, oltre al pagamento delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2022 e l'onorario dell'anno 2023, anche il saldo della parcella n. A22/01276 del 31.10.2022 che, è stata poi prodotta sub doc. 1 con memoria ex art. 281 duodecies c.p.c del 06.06.2025. Quest'ultima faceva riferimento alle attività professionali rese dal commercialista in favore della società per i mesi da agosto a dicembre 2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021 e per i mesi da gennaio a ottobre 2022. Come risulta dalla stessa parcella azionata la parcella n. A22/01276 del 31.10.2022 era stata in parte saldata, ciò che è stato confermato all'udienza del 02.07.2025, in cui la difesa del ricorrente produceva la parcella A22/01286 del 15.12.2022 dell'importo di € 776,00, che rappresenta appunto uno di tali acconti.
Ad ogni modo, il corrispettivo richiesto dal professionista per l'attività in concreto svolta appare congruo se rapportato al compenso pattuito in contratto.
Alla luce di quanto sopra, il compenso professionale richiesto dal Pt_1 in relazione alle attività svolte per conto della resistente, deve essere quindi liquidato così come dalla parcella in atti, per un totale di € 11.009,38.
Quanto agli interessi, considerato che la lettera di sollecito e messa in mora risulta inviata a mezzo pec in data 29.11.2024, si ritiene che gli interessi legali ex art. 1224 comma I c.c. debbano iniziare a decorrere a partire da tale data sino alla data di proposizione della domanda, il 03.03.2025, ed ex art. 1284 comma IV c.c. dal giorno della domanda fino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 5.201 a € 26.000), compensi minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
al pagamento, per le 1. Condanna Controparte_1
della somma di €ragioni di cui in motivazione, in favore di Parte_1
11.009,38, oltre interessi legali dalla data della messa in mora alla data della domanda giudiziale ex art. 1224 comma I c.c. ed ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo;
Controparte_1 a rifondere in favore 2. condanna le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in € di Parte_1
2.538,50 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 501/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione il 02.07.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F. C.F. 1
,
Alessandria, Via Trotti n. 46 presso e nello studio dell'Avv. GRATTAROLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
- Ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1 (P.IVA: P.IVA_1 );
- Resistente contumace-
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: per ricorrente: vedi ricorso ex art. 281 undecies datato 3 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la parte ricorrente Dott. Pt_1
[...] chiedeva la condanna della parte resistente, Controparte_1 al pagamento in suo favore del compenso professionale di € 11.009,38, oltre interessi legali ex art. 1224 comma I c.c. dalla data di messa in mora alla data di introduzione della domanda, ed ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo, a fronte dell'attività professionale di assistenza e consulenza fiscale prestata nell'interesse della predetta in qualità di commercialista.
In particolare, il credito azionato con il presente giudizio traeva origine dalla nota proforma
A24/00711 del 28.06.2024 del complessivo importo di € 11.009,38 richiesto a titolo di compenso maturato nell'ambito dell'attività espletata per conto della società (doc. 3).
Non ricevendo alcun pagamento, il Dott. Pt_1 dapprima avanzava con pec richiesta di pagamento nei confronti della resistente e, successivamente, per il tramite del suo difensore, le inviava formale diffida in data 29.11.2024 a mezzo pec (docc. 4-5), chiedendo alla società il pagamento complessivo di € 11.500,00, comprensivo della fattura summenzionata, interessi e spese legali.
A nulla servivano i solleciti inviati, pertanto la parte ricorrente instaurava la presente causa.
La resistente, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 02.07.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, riportandosi alle motivazioni di cui in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda deve essere accolta.
Parte ricorrente ha infatti dato prova dell'esistenza del rapporto di consulenza ed assistenza fiscale svolta a favore della parte resistente, avendo prodotto il contratto d'opera intellettuale intercorso tra le medesime (doc. 1).
Secondo le regole di ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle cause in materia di pagamento dei compensi, alla parte che agisce in giudizio spetta la prova della sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della richiesta di pagamento, mentre incombe sulla parte resistente l'onere di provare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Nel caso di specie, la resistente non si è costituita in giudizio e pertanto non ha potuto svolgere difese in tal senso.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda in punto di an debeatur deve ritenersi fondata.
Con riferimento alla quantificazione del compenso, si osserva che con la nota pro forma del
24.06.2024 prodotta sub doc. 3, azionata nel presente giudizio, si richiedeva, oltre al pagamento delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2022 e l'onorario dell'anno 2023, anche il saldo della parcella n. A22/01276 del 31.10.2022 che, è stata poi prodotta sub doc. 1 con memoria ex art. 281 duodecies c.p.c del 06.06.2025. Quest'ultima faceva riferimento alle attività professionali rese dal commercialista in favore della società per i mesi da agosto a dicembre 2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021 e per i mesi da gennaio a ottobre 2022. Come risulta dalla stessa parcella azionata la parcella n. A22/01276 del 31.10.2022 era stata in parte saldata, ciò che è stato confermato all'udienza del 02.07.2025, in cui la difesa del ricorrente produceva la parcella A22/01286 del 15.12.2022 dell'importo di € 776,00, che rappresenta appunto uno di tali acconti.
Ad ogni modo, il corrispettivo richiesto dal professionista per l'attività in concreto svolta appare congruo se rapportato al compenso pattuito in contratto.
Alla luce di quanto sopra, il compenso professionale richiesto dal Pt_1 in relazione alle attività svolte per conto della resistente, deve essere quindi liquidato così come dalla parcella in atti, per un totale di € 11.009,38.
Quanto agli interessi, considerato che la lettera di sollecito e messa in mora risulta inviata a mezzo pec in data 29.11.2024, si ritiene che gli interessi legali ex art. 1224 comma I c.c. debbano iniziare a decorrere a partire da tale data sino alla data di proposizione della domanda, il 03.03.2025, ed ex art. 1284 comma IV c.c. dal giorno della domanda fino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 5.201 a € 26.000), compensi minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
al pagamento, per le 1. Condanna Controparte_1
della somma di €ragioni di cui in motivazione, in favore di Parte_1
11.009,38, oltre interessi legali dalla data della messa in mora alla data della domanda giudiziale ex art. 1224 comma I c.c. ed ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo;
Controparte_1 a rifondere in favore 2. condanna le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in € di Parte_1
2.538,50 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto