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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2024, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
5 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5428 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Antonino Licciardello come da procura in Parte_1
atti ;
-ricorrente-
contro
n persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli CP_1
avv.ti Paolo Cappellano, Barbara Cappellani e Graziella Lupo come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: corretta corresponsione delle indennità dovute a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto : di avere lavorato dal 12.02.1996 al 28.02.2024 alle dipendenze della resistente;
di avere impugnato il licenziamento collettivo dal 10.09.2018 intimato nel corso del rapporto nell'ambito di procedimento iscritto al N. r.g. 11925/ 2018; che all'esito del procedimento prima indicato il Tribunale del lavoro di Catania con ordinanza n. 12237/2020 del 26.03.2020 disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro nonché il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché il versamento dei contributi dal licenziamento fino alla reintegrazione;
che all'esito parte resistente emetteva e pagava la busta paga di maggio 2020 per euro 13.495,00 al netto e reintegrava il lavoratore;
che all'esito dell'opposizione avverso la predetta ordinanza il Tribunale con sentenza n. 4351/22 confermava le statuizioni della fase sommaria innalzando da 9 a 12 le mensilità su cui parametrare l'indennità risarcitoria;
che dopo tale sentenza la resistente pagava la busta maga del mese di gennaio 2023 per euro 5.148,00 al netto.
Tanto premesso ha lamentato che entrambi i pagamenti erano stati effettuati dalla CP_1
trattenendo la quota contributiva a carico del lavoratore, rispettivamente di € 3.945,19 e di € 1.351,65, da versarsi all'INPS da parte datoriale.
Sulla scorta di quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) Ritenere e dichiarare che le somme nette pagate con le buste paga di maggio 2020 per € 13.495,00 al netto (calcolate con riguardo alle n.9 mensilità indicate nella prima condanna di cui all'Ordinanza n.12236/2020) e con la busta paga di gennaio 2023 per € 5.148,00 al netto
(calcolate con riferimento alle ulteriori n.3 mensilità oggetto della nuova condanna di cui alla
Sentenza n.4351/2022) sono erronee per difetto;
e che tali buste paga recano illegittime trattenute per € 5.296,84 (id est: € 3.945,19 + € 1.351,65) per contributi a carico del dipendente mentre tale onere doveva gravare in toto sul datore di lavoro ex artt 19 e 23 Legge 04.04.1952 n.218, come dianzi dedotto nelle premesse in diritto. 2) Condannare per tali titoli la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a pagare al sig. la somma di € 5.296,84, o quell'altra Parte_1 anche maggiore che dovesse apparire giusta ed equa all'esito dell'istruttoria e della discussione del giudizio, come dedotto in atti e per ogni altra miglior ragione volesse individuare l'On.le Tribunale adito. 3) Con ogni conseguente statuizione di condanna sia per gli interessi e la rivalutazione monetaria, sia per le spese ed i compensi di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi il ricorso si è costituita in giudizio spiegando difese volte al rigetto del ricorso CP_1
e, in particolare, rilevando che le trattenute di cui ai cedolini del mese di maggio 2020 e del mese di gennaio 2023 sono ritenute IRPEF e riguardano, dunque, somme che, a differenza dei contributi previdenziali a carico lavoratore, non fanno parte della retribuzione di quest'ultimo e devono essere versate all'Erario, al quale appartengono. In ragione delle difese articolate in memoria la società ha concluso chiedendo: “ In via principale: rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, in ogni caso, non provate, e condannare il ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma da liquidarsi d'ufficio, oltre alle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 1° e 2° comma, per aver agito senza la normale prudenza, con mala fede e/o colpa grave, e, in ogni caso, al pagamento in favore della Società di una somma ulteriore rispetto alle spese processuali, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 3° comma. - In via subordinata: nella denegata e assolutamente non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, ridurre le stesse alle somme che saranno ritenute dovute all'esito del presente giudizio. - il tutto e in ogni caso con piena vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 24/09/2024 parte ricorrente, personalmente presente, preso atto delle difese articolate dalla resistente, ha manifestato la volontà di valutare una rinunzia all'azione o al giudizio chiedendo un rinvio. Già in quella sede la società resistente a mezzo del proprio procuratore costituito si è resa disponibile solo in ordine alla domanda di rinuncia all'azione con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Successivamente, all'udienza del 29/10/2024 il procuratore di parte ricorrente ha confermato il proposito già espresso e, quanto alla rinuncia all'azione e al regolamento delle spese ha insistito per la compensazione sulla scorta delle argomentazioni di cui alle successive note del 25/11/2024.
Parte resistente nulla frapponendo alla declaratoria di cessata materia ha insistito per la condanna di parte ricorrente alle spese e ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c, anche per le ragioni di cui alle note depositate in data 24/11/2024.
Sostituita l'udienza del 5 dicembre 2024 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Stante il carattere assorbente, va preliminarmente dato atto che la parte personalmente presente già alla prima udienza di comparizione ha manifestato la volontà di rinunciare, chiedendo poi un rinvio anche al fine di valutare le modalità con le quali porre in essere la rinuncia.
Successivamente, all'udienza del 29 ottobre 2024, è stato confermato a mezzo del suo procuratore costituito, l'intento della parte ricorrente di rinunciare alla domanda chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. C. Cass. 12953/2014, C. Cass. 18255/2004, C. Cass. 8387/1999, C. Cass.
2268/1999, C. Cass. 5506/1992, Tribunale Milano 2075/2008; cfr. altresì C. Cass. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”, nonché Tribunale Milano 1.4.2016, Tribunale Bari 5331/2015).
Alla stregua di quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione di parte ricorrente.
2. La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Nel caso in esame parte resistente ha comprovato l'infondatezza delle difese avversarie, dando atto che la Società, agendo come per legge in qualità di sostituto di imposta, ha effettivamente versato all'Agenzia delle Entrate le trattenute pari €. 3.945,19 e a €. 1.351,65 (aliquota tassazione separata rispettivamente applicata del 23 % e del 23,63%), come si evince dal modello F24 del 17/07/2020 e dal modello F24 del 13/03/2023( doc. 1 di cui alla memoria ).
E' stata altresì prodotta Certificazione Unica 2021 relativa all'anno di imposta 2020 e la
Certificazione Unica 2024 relativa all'anno di imposta 2023, dalle quali si evincono gli importi erogati e le relative trattenute nella specifica sezione a pag. 4 "compensi relativi agli anni precedenti"
e che sono state comunicate allo stesso lavoratore per e-mail del 19/04/2021 (doc. 4 di cui alla memoria ) e del 18/04/2024 (doc. 5 di cui alla memoria) .
Ne discende la totale infondatezza del ricorso, peraltro implicitamente riconosciuta anche dalla stessa parte che lo ha proposto la quale ha, già alla prima udienza, manifestato l'intento di voler rinunciare.
Conseguentemente deve trovare applicazione nel caso di specie il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Non depongono in senso contrario le argomentazioni sostenute da parte ricorrente nelle note del
25/11/2024 le quali, non sono tali da incidere sulla valutazione in ordine alla palese infondatezza del ricorso.
3. Con riguardo alla domanda di condanna ai sensi dell' art. 96 c.p.c, formulata da parte resistente, come posto in luce dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( sentenza n. 22405 del
13/09/2018): "La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione,
a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione." La stessa pronuncia ha inoltre precisato che "In altri termini, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass.Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass.
18 gennaio 2010 n. 654).
In applicazione dei superiori principi, nel caso di specie, non si ravvisano nè gli estremi per ritenere provato il danno né ulteriori elementi per connotare di abusività la condotta processuale della ricorrente sicché la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c va rigettata.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della complessità della controversia in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M
147/22 attualmente vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di cui al ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 2108,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c;
Catania, 06/12/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Federica Amoroso
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
5 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5428 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Antonino Licciardello come da procura in Parte_1
atti ;
-ricorrente-
contro
n persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli CP_1
avv.ti Paolo Cappellano, Barbara Cappellani e Graziella Lupo come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: corretta corresponsione delle indennità dovute a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto : di avere lavorato dal 12.02.1996 al 28.02.2024 alle dipendenze della resistente;
di avere impugnato il licenziamento collettivo dal 10.09.2018 intimato nel corso del rapporto nell'ambito di procedimento iscritto al N. r.g. 11925/ 2018; che all'esito del procedimento prima indicato il Tribunale del lavoro di Catania con ordinanza n. 12237/2020 del 26.03.2020 disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro nonché il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché il versamento dei contributi dal licenziamento fino alla reintegrazione;
che all'esito parte resistente emetteva e pagava la busta paga di maggio 2020 per euro 13.495,00 al netto e reintegrava il lavoratore;
che all'esito dell'opposizione avverso la predetta ordinanza il Tribunale con sentenza n. 4351/22 confermava le statuizioni della fase sommaria innalzando da 9 a 12 le mensilità su cui parametrare l'indennità risarcitoria;
che dopo tale sentenza la resistente pagava la busta maga del mese di gennaio 2023 per euro 5.148,00 al netto.
Tanto premesso ha lamentato che entrambi i pagamenti erano stati effettuati dalla CP_1
trattenendo la quota contributiva a carico del lavoratore, rispettivamente di € 3.945,19 e di € 1.351,65, da versarsi all'INPS da parte datoriale.
Sulla scorta di quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) Ritenere e dichiarare che le somme nette pagate con le buste paga di maggio 2020 per € 13.495,00 al netto (calcolate con riguardo alle n.9 mensilità indicate nella prima condanna di cui all'Ordinanza n.12236/2020) e con la busta paga di gennaio 2023 per € 5.148,00 al netto
(calcolate con riferimento alle ulteriori n.3 mensilità oggetto della nuova condanna di cui alla
Sentenza n.4351/2022) sono erronee per difetto;
e che tali buste paga recano illegittime trattenute per € 5.296,84 (id est: € 3.945,19 + € 1.351,65) per contributi a carico del dipendente mentre tale onere doveva gravare in toto sul datore di lavoro ex artt 19 e 23 Legge 04.04.1952 n.218, come dianzi dedotto nelle premesse in diritto. 2) Condannare per tali titoli la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a pagare al sig. la somma di € 5.296,84, o quell'altra Parte_1 anche maggiore che dovesse apparire giusta ed equa all'esito dell'istruttoria e della discussione del giudizio, come dedotto in atti e per ogni altra miglior ragione volesse individuare l'On.le Tribunale adito. 3) Con ogni conseguente statuizione di condanna sia per gli interessi e la rivalutazione monetaria, sia per le spese ed i compensi di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi il ricorso si è costituita in giudizio spiegando difese volte al rigetto del ricorso CP_1
e, in particolare, rilevando che le trattenute di cui ai cedolini del mese di maggio 2020 e del mese di gennaio 2023 sono ritenute IRPEF e riguardano, dunque, somme che, a differenza dei contributi previdenziali a carico lavoratore, non fanno parte della retribuzione di quest'ultimo e devono essere versate all'Erario, al quale appartengono. In ragione delle difese articolate in memoria la società ha concluso chiedendo: “ In via principale: rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, in ogni caso, non provate, e condannare il ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma da liquidarsi d'ufficio, oltre alle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 1° e 2° comma, per aver agito senza la normale prudenza, con mala fede e/o colpa grave, e, in ogni caso, al pagamento in favore della Società di una somma ulteriore rispetto alle spese processuali, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 3° comma. - In via subordinata: nella denegata e assolutamente non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, ridurre le stesse alle somme che saranno ritenute dovute all'esito del presente giudizio. - il tutto e in ogni caso con piena vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 24/09/2024 parte ricorrente, personalmente presente, preso atto delle difese articolate dalla resistente, ha manifestato la volontà di valutare una rinunzia all'azione o al giudizio chiedendo un rinvio. Già in quella sede la società resistente a mezzo del proprio procuratore costituito si è resa disponibile solo in ordine alla domanda di rinuncia all'azione con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Successivamente, all'udienza del 29/10/2024 il procuratore di parte ricorrente ha confermato il proposito già espresso e, quanto alla rinuncia all'azione e al regolamento delle spese ha insistito per la compensazione sulla scorta delle argomentazioni di cui alle successive note del 25/11/2024.
Parte resistente nulla frapponendo alla declaratoria di cessata materia ha insistito per la condanna di parte ricorrente alle spese e ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c, anche per le ragioni di cui alle note depositate in data 24/11/2024.
Sostituita l'udienza del 5 dicembre 2024 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Stante il carattere assorbente, va preliminarmente dato atto che la parte personalmente presente già alla prima udienza di comparizione ha manifestato la volontà di rinunciare, chiedendo poi un rinvio anche al fine di valutare le modalità con le quali porre in essere la rinuncia.
Successivamente, all'udienza del 29 ottobre 2024, è stato confermato a mezzo del suo procuratore costituito, l'intento della parte ricorrente di rinunciare alla domanda chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. C. Cass. 12953/2014, C. Cass. 18255/2004, C. Cass. 8387/1999, C. Cass.
2268/1999, C. Cass. 5506/1992, Tribunale Milano 2075/2008; cfr. altresì C. Cass. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”, nonché Tribunale Milano 1.4.2016, Tribunale Bari 5331/2015).
Alla stregua di quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione di parte ricorrente.
2. La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Nel caso in esame parte resistente ha comprovato l'infondatezza delle difese avversarie, dando atto che la Società, agendo come per legge in qualità di sostituto di imposta, ha effettivamente versato all'Agenzia delle Entrate le trattenute pari €. 3.945,19 e a €. 1.351,65 (aliquota tassazione separata rispettivamente applicata del 23 % e del 23,63%), come si evince dal modello F24 del 17/07/2020 e dal modello F24 del 13/03/2023( doc. 1 di cui alla memoria ).
E' stata altresì prodotta Certificazione Unica 2021 relativa all'anno di imposta 2020 e la
Certificazione Unica 2024 relativa all'anno di imposta 2023, dalle quali si evincono gli importi erogati e le relative trattenute nella specifica sezione a pag. 4 "compensi relativi agli anni precedenti"
e che sono state comunicate allo stesso lavoratore per e-mail del 19/04/2021 (doc. 4 di cui alla memoria ) e del 18/04/2024 (doc. 5 di cui alla memoria) .
Ne discende la totale infondatezza del ricorso, peraltro implicitamente riconosciuta anche dalla stessa parte che lo ha proposto la quale ha, già alla prima udienza, manifestato l'intento di voler rinunciare.
Conseguentemente deve trovare applicazione nel caso di specie il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Non depongono in senso contrario le argomentazioni sostenute da parte ricorrente nelle note del
25/11/2024 le quali, non sono tali da incidere sulla valutazione in ordine alla palese infondatezza del ricorso.
3. Con riguardo alla domanda di condanna ai sensi dell' art. 96 c.p.c, formulata da parte resistente, come posto in luce dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( sentenza n. 22405 del
13/09/2018): "La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione,
a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione." La stessa pronuncia ha inoltre precisato che "In altri termini, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass.Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass.
18 gennaio 2010 n. 654).
In applicazione dei superiori principi, nel caso di specie, non si ravvisano nè gli estremi per ritenere provato il danno né ulteriori elementi per connotare di abusività la condotta processuale della ricorrente sicché la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c va rigettata.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della complessità della controversia in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M
147/22 attualmente vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di cui al ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 2108,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c;
Catania, 06/12/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Federica Amoroso