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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1825/2022 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Procopio Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco CP_1
Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
Controparte_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.02.2024.
Con ricorso depositato in data 23.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020219002963744000 notificata il
05.04.2022, con la quale le era stato chiesto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 03020010024843883505 pari ad € CP_1
9.937,33 eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, la nullità dell'intimazione per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
rimaneva contumace. Controparte_2
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, Controparte_2 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, occorre rilevare che il legislatore non prevede un mezzo di impugnazione specifico per contrastare le risultanze di una intimazione di pagamento.
Nel caso in cui si vogliano far valere vizi di forma propri dell'atto, l'azione esperibile sarà
l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.c.
Inoltre, una volta acquisita prova della regolare notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, consentire a parte opponente di muovere contestazioni che avrebbe avuto l'onere di far valere nei termini normativamente previsti significherebbe rimetterla in termini e vanificare la previsione legislativa di cui all'art. 24 del d.lgs. cit.
Resta sempre ferma, per il contribuente, la possibilità di proporre una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.; questo, con la ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudicante sono solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza per proporre impugnativa avverso la cartella esattoriale o l'avviso di addebito e coincidono dunque con i fatti successivi alla formazione del titolo (che si identifica con il ruolo, di cui la cartella o l'avviso costituisce estratto).
Ciò posto, in via preliminare e assorbente, si rileva che nel caso in esame il ricorso contiene, tra gli altri, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quali l'intervenuta prescrizione successiva del credito.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta nei termini.
2 Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_3
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, anche a voler ritenere che la cartella di pagamento n. 03020010024843883505000 sia stata notificata nella data indicata nell'intimazione di pagamento (ossia il 07.02.2007) al momento della notifica dell'intimazione di pagamento al debitore (05.04.2022) - in assenza di prova, da parte di rimasta contumace, della notifica di Controparte_2 atti interruttivi intermedi - era già maturato il termine di prescrizione quinquennale delle pretese contributive oggetto dei richiamati avvisi di addebito.
Il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido
(dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. SS.UU. CP_1
7514/2022, e di in virtù del principio di causalità, essendo Controparte_2 alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
03020010024843883505 portato dall'intimazione di pagamento n. 03020219002963744000 notificata il 05.04.2022;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 21.02.2024
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1825/2022 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Procopio Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco CP_1
Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
Controparte_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.02.2024.
Con ricorso depositato in data 23.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020219002963744000 notificata il
05.04.2022, con la quale le era stato chiesto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. 03020010024843883505 pari ad € CP_1
9.937,33 eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, la nullità dell'intimazione per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
rimaneva contumace. Controparte_2
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, Controparte_2 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, occorre rilevare che il legislatore non prevede un mezzo di impugnazione specifico per contrastare le risultanze di una intimazione di pagamento.
Nel caso in cui si vogliano far valere vizi di forma propri dell'atto, l'azione esperibile sarà
l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.c.
Inoltre, una volta acquisita prova della regolare notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, consentire a parte opponente di muovere contestazioni che avrebbe avuto l'onere di far valere nei termini normativamente previsti significherebbe rimetterla in termini e vanificare la previsione legislativa di cui all'art. 24 del d.lgs. cit.
Resta sempre ferma, per il contribuente, la possibilità di proporre una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.; questo, con la ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudicante sono solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza per proporre impugnativa avverso la cartella esattoriale o l'avviso di addebito e coincidono dunque con i fatti successivi alla formazione del titolo (che si identifica con il ruolo, di cui la cartella o l'avviso costituisce estratto).
Ciò posto, in via preliminare e assorbente, si rileva che nel caso in esame il ricorso contiene, tra gli altri, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quali l'intervenuta prescrizione successiva del credito.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta nei termini.
2 Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_3
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, anche a voler ritenere che la cartella di pagamento n. 03020010024843883505000 sia stata notificata nella data indicata nell'intimazione di pagamento (ossia il 07.02.2007) al momento della notifica dell'intimazione di pagamento al debitore (05.04.2022) - in assenza di prova, da parte di rimasta contumace, della notifica di Controparte_2 atti interruttivi intermedi - era già maturato il termine di prescrizione quinquennale delle pretese contributive oggetto dei richiamati avvisi di addebito.
Il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido
(dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. SS.UU. CP_1
7514/2022, e di in virtù del principio di causalità, essendo Controparte_2 alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
03020010024843883505 portato dall'intimazione di pagamento n. 03020219002963744000 notificata il 05.04.2022;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 21.02.2024
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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