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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/09/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 23/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TREDANARI Parte_1 C.F._1
ANAR
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. Controparte_1
TRIGGIANI PASQUA resistente
Premesso
Con atto depositato il 08/01/2024 adiva questa A.G. allegando Parte_1 avere lavorato dall' 01.11.2011 al 1.12. contratto di lavoro full time a tempo determinato dal 01.11.2011 al 31.10.2014, e di seguito con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.11.2014 al 1.12.2020 – con la qualifica di Guardia Giurata, livello di inquadramento 4L, retribuzione prevista dal CCNL Terziario e Servizi – Vigilanza Privata (CCNL per i dipendenti degli Istituti e Consorzi di Vigilanza Privata); nel corso del rapporto aveva lavorato sempre per un numero di ore sempre superiore a quello indicato in busta paga (per 12 ore al giorno) svolgendo i turni indicati in ricorso dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi:
- dalle 6,00 alle 18,00, ovvero dalle 7,00 alle 19,00, ovvero dalle 8,00 alle 20,00 (primo turno);
- dalle 16,00 alle 4,00, ovvero dalle 17,00 alle 5,00, ovvero dalle 18,00 alle 6,00, ovvero dalle 19,00 alle 7,00, ovvero dalle 20,00 alle 8,00 (secondo turno) riposando solo al c.d. somontante e non più di 24 ore alla settimana.
Nell'intero arco di tempo non aveva fruito di alcuna forma di permesso, malattia, ferie, fatto salvo il detto giorno settimanale di riposo.
1 Come da conteggi in ricorso determinava l'ammontare della propria pretesa in € 45.878,22, pari alla differenza tra le competenze effettivamente dovute (€ 181.640,73) e il percepito (€ 135.762,51).
Concludeva chiedendo
a) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che al sig. risulta Parte_1 dovuto – a titolo di differenze retributive (comprensive di retribuzione ordinaria, ferie, festività e permessi) e maggiorazioni dovute al lavoro prestato nei giorni festivi e al lavoro straordinario per il rapporto di lavoro intercorrente tra il 01.01.2015 e il 1.12.2020 – dalla Società datrice di lavoro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in quanto non percepito dal lavoratore, l'importo complessivo di € 45.878,22 (quarantacinquemilaottocentosettantotto/22 euro), come da conteggi allegati e che formano parte integrante del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
e per l'effetto
b) condannare la Società datrice di lavoro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 45.878,22 (quarantacinquemilaottocentosettantotto/22 euro) a titolo di differenze retributive (comprensive di retribuzione ordinaria, ferie, festività e permessi) e maggiorazionidovute al lavoro prestato nei giorni festivi e al lavoro straordinario per il rapporto di lavoro intercorrente tra il 01.01.2015 e il 1.12.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi part integrante e sostanziale del presente atto;
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda;
deduceva non avere il ricorrente neppure indicato in quali giornate avesse svolto l'orario straordinario notturno o feriale, limitandosi ad articolare gli orari in cui i turni, primo e secondo, erano rispettivamente articolati;
essendo l'assunto secondo il quale il datore di lavoro non aveva mai corrisposto alcunché per il lavoro svolto oltre l'orario ordinario dal contenuto delle buste paga e dagli stessi conteggi che, a quel titolo, davano atto di un percepito pari ad € 15733,71. Analgoghe considerazioni svolgeva per il lavoro domenicale e festivo. Del tutto carente di allegazione era poi la voce rimborso chilometrico, in alcun modo essendone richiamati i presupposti e i criteri di calcolo. In ordine alla prova documentale esibita contestava ex art. 2712 c.c. gli atti denominati copia registro turni postazioni , in quanto non veri e ad essa resistente non riconducibili (doc. nn. da 3 a 8). Invocava ancora la irrilevanza probatoria dei messaggi whattsapp, non essendo controverso che il ricorrente avesse svolto lavoro straordinario ma dovendo quello dimostrare il maggiore numero di ore a suo dire non retribuite.
In ordine al quantum, sotto il particolare profilo della maggiorazione per il lavoro straordinario notturno, contestava potersi applicare la maggiorazione del 35% utilizzata nei conteggi, trovando applicazione un contratto collettivo diverso da wurllo indicato in ricorso (come da atto di assunzione) che prevede quella maggiorazione solo nei casi di strordinario prestato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali (art. 116, lett a) ovvero oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero (art. 116, lett. D) , essendo altrimenti il lavoro notturno equiparato a quello diurno ai sensi dell'art. 71 del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Ancora quanto ai conteggi la resistente contestava la richiesta di corresponsione dello straordinario notturno anche in periodi nei quali il ricorrente era stato assente per malattia (maggio 2015, marzo 2018, agosto, settembre ed ottobre 2020).
Nel merito la ricorrente contestava le avverse allegazioni, deducendo avere sempre applicato turni lavorativi di 7 ore per 5 giorni, ai quali seguiva un giorno di riposo, con orari dalle 6,00
2 alle 13,00, dalle 7,00 alle 14,00, dalle 8,00 alle 15,00, dalle 15,00 alle 22,00, dalle 14,00 alle 21,00, dalle 16,00 alle 23,00, dalle 17,00 alle 24,00, dalle 23,00 alle 6,00, dalle 24,00 alle 7,00.
Nei casi in cui al ricorrente era stato richiesto un orario maggiore questo gli era stato sempre puntualmente retribuito in busta.
All'udienza cartolare del 9-5-2024 il Magistrato già titolare del procedimento ammetteva la prova richiesta dalle parti, quanto al ricorrente limitatamente ai capi e), f), g).
Erano quindi escussi i testi e (udienza 8-10-2024) e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
(udienza 16-1-2025).
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Osserva
Nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro supplementare, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore, in primo luogo, l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero delle ore effettivamente lavorate nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro normale, affinché possa oggettivamente riscontrarsi, rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita, l'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata. Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti, rappresenta il fatto costitutivo del credito retributivo maturato dal lavoratore, corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente svolta e quanto corrisposto dall'ente datoriale sulla base dell'articolazione oraria prefissata. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018). Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.).
Il teste (sentito all'udienza 8-10-2024) riferiva quanto segue: Testimone_5
Conosco o lavorato insieme per parte resistente dal 2010 e fino a qualche anno fa, quando il ricorrente è andato via. Lavoro ancora per parte resistente e non ho controversie in corso. Io lavoravo e lavoro nella centrale operativa, il ricorrente era sulle postazioni quale guardia giurata. Il turno è organizzato con 5 giorni di lavoro e un giorno di riposto. Le ore di lavoro nei giorni lavorati potevano essere di 7 ore, di 8 ore ma anche di 10 o 12 ore di lavoro. Non posso indicare con precisione i turni, succedeva, non posso indicare con quale cadenza che le ore di lavoro al giorno erano secondo le ore indicate, I turni che il giudice mi legge (capitolo 3 della memoria) erano quelli che osservavamo, ma per esigenze di servizio potevamo anche lavorare 8/10 ore o anche 12 ore giornaliere. Tra un turno e l'altro c'era un periodo di riposo non inferiore alle 12 ore. Non riconosco i documenti che il giudice mi mostra
3 (allegati da 3 ad 8 di parte ricorrente), pure se c'è stampato su alcuni fogli il nome del ricorrente, non erano i turni predisposti dall'azienda. Non ho mai visto documenti come quelli che il giudice mi ha mostrato. I turni venivano anche trasmessi ai Carabinieri. Il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato per la convenuta è diventato padre e pertanto spesso aveva come giorno libero il sabato e spesso anche la domenica. Tanto accadeva perché anche il figlio del titolare OR , il quale aveva il compito di predisporre i turni, aveva avuto Persona_1 più o meno i fi do del ricorrente e pertanto capiva le esigenze del Per_1 ricorrente quale padre di figli piccoli. I turni venivano pred fogli A4 e venivano comunicati ai dipendenti, per lo più a mezzo telefono . Da ultimo le comunicazioni avvengono anche a mezzo whatsapp. Abbiamo diversi gruppi whatsapp. Il giudice mi mostra i messaggi whatsapp prodotti con chat intitolata Guardia Locale e riferisco che si tratta di uno dei gruppi utilizzati. Il ricorrente ha svolto lavori di pattuglia da noi definiti “volante” Presso la committente ci sono registri di presenza con indicazione degli orari, ma può capitare che non vengono firmati dall'interessato e pertanto altro dipendente firma per tutti.”…
Il teste (sentito all'udienza 8-10-2024) rendeva le seguenti dichiarazioni: Testimone_6
Sono st ro del ricorrente. Ho lavorato per dal 2017, non Controparte_1 ricordo il mese, al gennaio 2020. Ero guardia giurata. Quando andavo a dare il cambio al ricorrente sulla postazione o viceversa. Ho anche lavorato sulla stessa postazione del ricorrente. Non ho controversie in corso nei confronti della resistente. Lavoravamo quasi tutti i giorni , anche per due settimane di seguito, sabato e domenica non esistevano. Quando ho lavorato posso dire, avendolo riscontrato di persona, che il ricorrente riposava solo nel cd. Smontante notte, cioè riposava 24 ore continuative, dopo ave fatto turni per 10, 20 giorni lavorativi. I turni venivano comunicati telefonicamente e venivano cambiati in continuazione anche nel giro di 10 minuti. In ogni turno facevamo minimo 12 ore di lavoro a giorno, mai di meno. Sulle buste paga era indicato un orario diverso 7+1 nonché dei riposi “smontante riposo” che non corrispondeva a riposi usufruiti. Tanto posso dirlo anche rispetto alle buste paga del ricorrente perché quando ci veniva corrisposto lo stipendio, con assegno, venivamo convocati tutti nell'ufficio di e questi ci consegnava l'assegno con la busta paga. Pertanto Persona_2 ci confrontavamo buste paga del ricorrente. Voglio aggiungere che sia io che il ricorrente dovevamo versare l'assegno e restituire in contanti una parte dei soldi riscossi. I turni erano sempre dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, con un unico giorno di riposo settimanale – ed erano i seguenti: dalle 06,00 alle 18,00 ovvero dalle 07,00 alle 19,00 ovvero dalle 08,00 alle 20,00 oppure dalle 16,00 alle 4,00 ovvero dalle 17,00 alle 5,00 ovvero dalle 18,00 alle 6,00 ovvero dalle 19,00 alle 7,00 ovvero dalle 20,00 alle 8,0o; ma come detto spesso il giorno di riposo saltava. Presso i committenti vi erano dei registri con indicazione dell'orario di inizio e fine servizio, non è mai capitato che detti registri venissero firmati da altri dipendenti in luogo del dipendente demandato al servizio di vigilanza“….
Il teste (udienza del 16-1-2025) riferiva quanto segue: Sono stato collega di Testimone_7 lavoro d o lavorato per dal febbraio 2020 fino al febbraio 2023. Controparte_1
Ero guardia giurata. Quando facevo o a dare il cambio al ricorrente sulla postazione o viceversa. Ho anche lavorato sulla stessa postazione del ricorrente. Non ho controversie in corso nei confronti della resistente. Ho definito le questioni relative al rapporto lavorativo con conciliazione davanti all'ITL. Lavoravamo tutti i giorni della settimana , compresa la domenica e festivi. Il ricorrente lavorava a 12 ore continuative. Avevamo dei turni, che ci venivano comunicati telefonicamente. I turni infatti erano i seguenti: dalle 06,00 alle 18,00 ovvero dalle 07,00 alle 19,00 ovvero dalle 08,00 alle 20,00 oppure dalle 16,00 alle 4,00 ovvero dalle 17,00 alle 5,00 ovvero dalle 18,00 alle 6,00 ovvero dalle 19,00 alle 7,00 ovvero dalle
4 20,00 alle 8,00. Avevamo un riposto settimanale da contratto, ma secondo le esigenze del datore di lavoro, pertanto per la maggior parte de tempo, lavoravamo 7 giorni su sette, senza alcun riposo. Presso i committenti vi erano dei registri con indicazione dell'orario di inizio e fine servizio. Il giudice mi mostra il documento nr. 8 e riferisco che trattasi di “fogli di lavoro” con indicazione dell'orario lavorativo predisposti da noi dipendenti. Sugli stessi annotavamo l'orario e la postazione. I fogli venivano trasmessi al datore di lavoro con mail o whattsapp per indicare l'orario svolto. “
Infine in teste riferiva: Lavoro ancora per parte resistente da circa 14 anni e Testimone_8 non ho contro guardia giurata. Il turno è organizzato con 5 giorni di lavoro e due giorni di riposo (cioè smantante e riposo) Le ore di lavoro nei giorni lavorati sono 7 ore e quindici minuti . I turni che il giudice mi legge (capitolo 3 della memoria) erano quelli che osservavamo, ma per esigenze di servizio potevamo anche lavorare 8/10 ore o anche 12 ore giornaliere. Tra un turno e l'altro c'era un periodo di riposo non inferiore alle 12 ore, però è capitato che per esigenze di servizio non avevamo il riposo. Non riconosco i documenti che il giudice mi mostra (allegati da 3 ad 8 di parte ricorrente), non sono i turni predisposti dall'azienda. Non ho mai visto documenti come quelli che il giudice mi ha mostrato. Presso i committenti venivano predisposti dei fogli di presenza, che venivano firmati dalla parte che andava a fare servizio,”
Fermo quanto sopra in punto di struttura della domanda, le contrastanti risultanze della prova orale impongono il rigetto della stessa.
Il ricorrente assume avere ricevuto la retribuzione in relazione alle (minori: n..d.r.) ore di lavoro formalmente risultanti dal contratto di lavoro ; e pertanto invoca una corrispondenza formale tra gli importi erogati dalla parte convenuta (utilizzati per la redazione dei conteggi) e le (a suo dire infedeli) risultanze della busta paga. Stando così le cose, la dichiarazione resa dal teste , secondo il quale i lavoratori erano costretti a restituire una parte Tes_2 dell'importo ricevuto ne compromette la attendibilità.
Analoghe considerazioni per quanto riguarda l'attendibilità del teste di parte ricorrente Tes_3
(…….Lavoravamo tutti i giorni della settimana , compresa la domenica e festivi…..), anch il profilo del mancato godimento del riposo settimanale, la cui fruizione era ammessa in ricorso nonché dall'altro teste di parte ricorrente (…con un unico giorno di riposo settimanale……).
Nemmeno il ricorrente può invocare le dichiarazioni testimoniali relative allo svolgimento di turni di lavoro di 10 o di 12 ore: che ciò sia avvenuto può ritenersi pacifico, considerato che in numerose buste paga (richiamate nei conteggi) risultano erogati (percepito) emolumenti per lavoro straordinario;
sicchè la conferma testimoniale (…..Le ore di lavoro nei giorni lavorati potevano essere di 7 ore, di 8 ore ma anche di 10 o 12….. per esigenze di servizio potevamo anche lavorare 8/10 ore o anche 12 ore giornaliere……..) avrebbe dovuto essere totalizzante, analoga alle affermazioni del ricorrente, secondo il quale la giornata lavorativa aveva costantemente una maggiore durata con una frequenza maggiore rispetto a quella riconosciuta dal datore di lavoro;
ferma restando la genericità della allegazione contenuta in ricorso.
Spese di lite compensate per la peculiarità della lite.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta la domanda;
5 - compensa le spese.
Foggia, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 23/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TREDANARI Parte_1 C.F._1
ANAR
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. Controparte_1
TRIGGIANI PASQUA resistente
Premesso
Con atto depositato il 08/01/2024 adiva questa A.G. allegando Parte_1 avere lavorato dall' 01.11.2011 al 1.12. contratto di lavoro full time a tempo determinato dal 01.11.2011 al 31.10.2014, e di seguito con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.11.2014 al 1.12.2020 – con la qualifica di Guardia Giurata, livello di inquadramento 4L, retribuzione prevista dal CCNL Terziario e Servizi – Vigilanza Privata (CCNL per i dipendenti degli Istituti e Consorzi di Vigilanza Privata); nel corso del rapporto aveva lavorato sempre per un numero di ore sempre superiore a quello indicato in busta paga (per 12 ore al giorno) svolgendo i turni indicati in ricorso dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi:
- dalle 6,00 alle 18,00, ovvero dalle 7,00 alle 19,00, ovvero dalle 8,00 alle 20,00 (primo turno);
- dalle 16,00 alle 4,00, ovvero dalle 17,00 alle 5,00, ovvero dalle 18,00 alle 6,00, ovvero dalle 19,00 alle 7,00, ovvero dalle 20,00 alle 8,00 (secondo turno) riposando solo al c.d. somontante e non più di 24 ore alla settimana.
Nell'intero arco di tempo non aveva fruito di alcuna forma di permesso, malattia, ferie, fatto salvo il detto giorno settimanale di riposo.
1 Come da conteggi in ricorso determinava l'ammontare della propria pretesa in € 45.878,22, pari alla differenza tra le competenze effettivamente dovute (€ 181.640,73) e il percepito (€ 135.762,51).
Concludeva chiedendo
a) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che al sig. risulta Parte_1 dovuto – a titolo di differenze retributive (comprensive di retribuzione ordinaria, ferie, festività e permessi) e maggiorazioni dovute al lavoro prestato nei giorni festivi e al lavoro straordinario per il rapporto di lavoro intercorrente tra il 01.01.2015 e il 1.12.2020 – dalla Società datrice di lavoro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in quanto non percepito dal lavoratore, l'importo complessivo di € 45.878,22 (quarantacinquemilaottocentosettantotto/22 euro), come da conteggi allegati e che formano parte integrante del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
e per l'effetto
b) condannare la Società datrice di lavoro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 45.878,22 (quarantacinquemilaottocentosettantotto/22 euro) a titolo di differenze retributive (comprensive di retribuzione ordinaria, ferie, festività e permessi) e maggiorazionidovute al lavoro prestato nei giorni festivi e al lavoro straordinario per il rapporto di lavoro intercorrente tra il 01.01.2015 e il 1.12.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi part integrante e sostanziale del presente atto;
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda;
deduceva non avere il ricorrente neppure indicato in quali giornate avesse svolto l'orario straordinario notturno o feriale, limitandosi ad articolare gli orari in cui i turni, primo e secondo, erano rispettivamente articolati;
essendo l'assunto secondo il quale il datore di lavoro non aveva mai corrisposto alcunché per il lavoro svolto oltre l'orario ordinario dal contenuto delle buste paga e dagli stessi conteggi che, a quel titolo, davano atto di un percepito pari ad € 15733,71. Analgoghe considerazioni svolgeva per il lavoro domenicale e festivo. Del tutto carente di allegazione era poi la voce rimborso chilometrico, in alcun modo essendone richiamati i presupposti e i criteri di calcolo. In ordine alla prova documentale esibita contestava ex art. 2712 c.c. gli atti denominati copia registro turni postazioni , in quanto non veri e ad essa resistente non riconducibili (doc. nn. da 3 a 8). Invocava ancora la irrilevanza probatoria dei messaggi whattsapp, non essendo controverso che il ricorrente avesse svolto lavoro straordinario ma dovendo quello dimostrare il maggiore numero di ore a suo dire non retribuite.
In ordine al quantum, sotto il particolare profilo della maggiorazione per il lavoro straordinario notturno, contestava potersi applicare la maggiorazione del 35% utilizzata nei conteggi, trovando applicazione un contratto collettivo diverso da wurllo indicato in ricorso (come da atto di assunzione) che prevede quella maggiorazione solo nei casi di strordinario prestato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali (art. 116, lett a) ovvero oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero (art. 116, lett. D) , essendo altrimenti il lavoro notturno equiparato a quello diurno ai sensi dell'art. 71 del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Ancora quanto ai conteggi la resistente contestava la richiesta di corresponsione dello straordinario notturno anche in periodi nei quali il ricorrente era stato assente per malattia (maggio 2015, marzo 2018, agosto, settembre ed ottobre 2020).
Nel merito la ricorrente contestava le avverse allegazioni, deducendo avere sempre applicato turni lavorativi di 7 ore per 5 giorni, ai quali seguiva un giorno di riposo, con orari dalle 6,00
2 alle 13,00, dalle 7,00 alle 14,00, dalle 8,00 alle 15,00, dalle 15,00 alle 22,00, dalle 14,00 alle 21,00, dalle 16,00 alle 23,00, dalle 17,00 alle 24,00, dalle 23,00 alle 6,00, dalle 24,00 alle 7,00.
Nei casi in cui al ricorrente era stato richiesto un orario maggiore questo gli era stato sempre puntualmente retribuito in busta.
All'udienza cartolare del 9-5-2024 il Magistrato già titolare del procedimento ammetteva la prova richiesta dalle parti, quanto al ricorrente limitatamente ai capi e), f), g).
Erano quindi escussi i testi e (udienza 8-10-2024) e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
(udienza 16-1-2025).
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Osserva
Nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro supplementare, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore, in primo luogo, l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero delle ore effettivamente lavorate nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro normale, affinché possa oggettivamente riscontrarsi, rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita, l'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata. Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti, rappresenta il fatto costitutivo del credito retributivo maturato dal lavoratore, corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente svolta e quanto corrisposto dall'ente datoriale sulla base dell'articolazione oraria prefissata. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018). Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.).
Il teste (sentito all'udienza 8-10-2024) riferiva quanto segue: Testimone_5
Conosco o lavorato insieme per parte resistente dal 2010 e fino a qualche anno fa, quando il ricorrente è andato via. Lavoro ancora per parte resistente e non ho controversie in corso. Io lavoravo e lavoro nella centrale operativa, il ricorrente era sulle postazioni quale guardia giurata. Il turno è organizzato con 5 giorni di lavoro e un giorno di riposto. Le ore di lavoro nei giorni lavorati potevano essere di 7 ore, di 8 ore ma anche di 10 o 12 ore di lavoro. Non posso indicare con precisione i turni, succedeva, non posso indicare con quale cadenza che le ore di lavoro al giorno erano secondo le ore indicate, I turni che il giudice mi legge (capitolo 3 della memoria) erano quelli che osservavamo, ma per esigenze di servizio potevamo anche lavorare 8/10 ore o anche 12 ore giornaliere. Tra un turno e l'altro c'era un periodo di riposo non inferiore alle 12 ore. Non riconosco i documenti che il giudice mi mostra
3 (allegati da 3 ad 8 di parte ricorrente), pure se c'è stampato su alcuni fogli il nome del ricorrente, non erano i turni predisposti dall'azienda. Non ho mai visto documenti come quelli che il giudice mi ha mostrato. I turni venivano anche trasmessi ai Carabinieri. Il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato per la convenuta è diventato padre e pertanto spesso aveva come giorno libero il sabato e spesso anche la domenica. Tanto accadeva perché anche il figlio del titolare OR , il quale aveva il compito di predisporre i turni, aveva avuto Persona_1 più o meno i fi do del ricorrente e pertanto capiva le esigenze del Per_1 ricorrente quale padre di figli piccoli. I turni venivano pred fogli A4 e venivano comunicati ai dipendenti, per lo più a mezzo telefono . Da ultimo le comunicazioni avvengono anche a mezzo whatsapp. Abbiamo diversi gruppi whatsapp. Il giudice mi mostra i messaggi whatsapp prodotti con chat intitolata Guardia Locale e riferisco che si tratta di uno dei gruppi utilizzati. Il ricorrente ha svolto lavori di pattuglia da noi definiti “volante” Presso la committente ci sono registri di presenza con indicazione degli orari, ma può capitare che non vengono firmati dall'interessato e pertanto altro dipendente firma per tutti.”…
Il teste (sentito all'udienza 8-10-2024) rendeva le seguenti dichiarazioni: Testimone_6
Sono st ro del ricorrente. Ho lavorato per dal 2017, non Controparte_1 ricordo il mese, al gennaio 2020. Ero guardia giurata. Quando andavo a dare il cambio al ricorrente sulla postazione o viceversa. Ho anche lavorato sulla stessa postazione del ricorrente. Non ho controversie in corso nei confronti della resistente. Lavoravamo quasi tutti i giorni , anche per due settimane di seguito, sabato e domenica non esistevano. Quando ho lavorato posso dire, avendolo riscontrato di persona, che il ricorrente riposava solo nel cd. Smontante notte, cioè riposava 24 ore continuative, dopo ave fatto turni per 10, 20 giorni lavorativi. I turni venivano comunicati telefonicamente e venivano cambiati in continuazione anche nel giro di 10 minuti. In ogni turno facevamo minimo 12 ore di lavoro a giorno, mai di meno. Sulle buste paga era indicato un orario diverso 7+1 nonché dei riposi “smontante riposo” che non corrispondeva a riposi usufruiti. Tanto posso dirlo anche rispetto alle buste paga del ricorrente perché quando ci veniva corrisposto lo stipendio, con assegno, venivamo convocati tutti nell'ufficio di e questi ci consegnava l'assegno con la busta paga. Pertanto Persona_2 ci confrontavamo buste paga del ricorrente. Voglio aggiungere che sia io che il ricorrente dovevamo versare l'assegno e restituire in contanti una parte dei soldi riscossi. I turni erano sempre dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, con un unico giorno di riposo settimanale – ed erano i seguenti: dalle 06,00 alle 18,00 ovvero dalle 07,00 alle 19,00 ovvero dalle 08,00 alle 20,00 oppure dalle 16,00 alle 4,00 ovvero dalle 17,00 alle 5,00 ovvero dalle 18,00 alle 6,00 ovvero dalle 19,00 alle 7,00 ovvero dalle 20,00 alle 8,0o; ma come detto spesso il giorno di riposo saltava. Presso i committenti vi erano dei registri con indicazione dell'orario di inizio e fine servizio, non è mai capitato che detti registri venissero firmati da altri dipendenti in luogo del dipendente demandato al servizio di vigilanza“….
Il teste (udienza del 16-1-2025) riferiva quanto segue: Sono stato collega di Testimone_7 lavoro d o lavorato per dal febbraio 2020 fino al febbraio 2023. Controparte_1
Ero guardia giurata. Quando facevo o a dare il cambio al ricorrente sulla postazione o viceversa. Ho anche lavorato sulla stessa postazione del ricorrente. Non ho controversie in corso nei confronti della resistente. Ho definito le questioni relative al rapporto lavorativo con conciliazione davanti all'ITL. Lavoravamo tutti i giorni della settimana , compresa la domenica e festivi. Il ricorrente lavorava a 12 ore continuative. Avevamo dei turni, che ci venivano comunicati telefonicamente. I turni infatti erano i seguenti: dalle 06,00 alle 18,00 ovvero dalle 07,00 alle 19,00 ovvero dalle 08,00 alle 20,00 oppure dalle 16,00 alle 4,00 ovvero dalle 17,00 alle 5,00 ovvero dalle 18,00 alle 6,00 ovvero dalle 19,00 alle 7,00 ovvero dalle
4 20,00 alle 8,00. Avevamo un riposto settimanale da contratto, ma secondo le esigenze del datore di lavoro, pertanto per la maggior parte de tempo, lavoravamo 7 giorni su sette, senza alcun riposo. Presso i committenti vi erano dei registri con indicazione dell'orario di inizio e fine servizio. Il giudice mi mostra il documento nr. 8 e riferisco che trattasi di “fogli di lavoro” con indicazione dell'orario lavorativo predisposti da noi dipendenti. Sugli stessi annotavamo l'orario e la postazione. I fogli venivano trasmessi al datore di lavoro con mail o whattsapp per indicare l'orario svolto. “
Infine in teste riferiva: Lavoro ancora per parte resistente da circa 14 anni e Testimone_8 non ho contro guardia giurata. Il turno è organizzato con 5 giorni di lavoro e due giorni di riposo (cioè smantante e riposo) Le ore di lavoro nei giorni lavorati sono 7 ore e quindici minuti . I turni che il giudice mi legge (capitolo 3 della memoria) erano quelli che osservavamo, ma per esigenze di servizio potevamo anche lavorare 8/10 ore o anche 12 ore giornaliere. Tra un turno e l'altro c'era un periodo di riposo non inferiore alle 12 ore, però è capitato che per esigenze di servizio non avevamo il riposo. Non riconosco i documenti che il giudice mi mostra (allegati da 3 ad 8 di parte ricorrente), non sono i turni predisposti dall'azienda. Non ho mai visto documenti come quelli che il giudice mi ha mostrato. Presso i committenti venivano predisposti dei fogli di presenza, che venivano firmati dalla parte che andava a fare servizio,”
Fermo quanto sopra in punto di struttura della domanda, le contrastanti risultanze della prova orale impongono il rigetto della stessa.
Il ricorrente assume avere ricevuto la retribuzione in relazione alle (minori: n..d.r.) ore di lavoro formalmente risultanti dal contratto di lavoro ; e pertanto invoca una corrispondenza formale tra gli importi erogati dalla parte convenuta (utilizzati per la redazione dei conteggi) e le (a suo dire infedeli) risultanze della busta paga. Stando così le cose, la dichiarazione resa dal teste , secondo il quale i lavoratori erano costretti a restituire una parte Tes_2 dell'importo ricevuto ne compromette la attendibilità.
Analoghe considerazioni per quanto riguarda l'attendibilità del teste di parte ricorrente Tes_3
(…….Lavoravamo tutti i giorni della settimana , compresa la domenica e festivi…..), anch il profilo del mancato godimento del riposo settimanale, la cui fruizione era ammessa in ricorso nonché dall'altro teste di parte ricorrente (…con un unico giorno di riposo settimanale……).
Nemmeno il ricorrente può invocare le dichiarazioni testimoniali relative allo svolgimento di turni di lavoro di 10 o di 12 ore: che ciò sia avvenuto può ritenersi pacifico, considerato che in numerose buste paga (richiamate nei conteggi) risultano erogati (percepito) emolumenti per lavoro straordinario;
sicchè la conferma testimoniale (…..Le ore di lavoro nei giorni lavorati potevano essere di 7 ore, di 8 ore ma anche di 10 o 12….. per esigenze di servizio potevamo anche lavorare 8/10 ore o anche 12 ore giornaliere……..) avrebbe dovuto essere totalizzante, analoga alle affermazioni del ricorrente, secondo il quale la giornata lavorativa aveva costantemente una maggiore durata con una frequenza maggiore rispetto a quella riconosciuta dal datore di lavoro;
ferma restando la genericità della allegazione contenuta in ricorso.
Spese di lite compensate per la peculiarità della lite.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta la domanda;
5 - compensa le spese.
Foggia, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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