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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 8625/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8625/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ZAMBONI SARA Parte_1 C.F._1
BENEDETTA e CALDERA GIORGIO, appellante, contro
(c.f. ), con l'avv. ANDREOTTI LORIA Controparte_1 C.F._2
EDOARDO e TRENTIN MICHELA,
e con avv. l'avv. FABIO GAUDENZI Controparte_2
appellati,
In punto: APPELLO avverso la sentenza n. 960/2022 del Giudice di Pace di Venezia, depositata in data 22.09.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 960/2022 del Giudice di Pace Parte_1
di Venezia, depositata in data 22.09.2022 e notificata in data 28.09.2022, pronunciata nella pagina 1 di 4 causa rubricata al n. R.G. 10/2017 del Giudice di Pace di Venezia tra Parte_1
e Controparte_1 Controparte_3
L'appellante ha proposto due motivi d'appello:
1. l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure in punto responsabilità e l'errata e/o contraddittoria valutazione degli elementi probatori agli atti;
2. in punto spese di lite e ha concluso chiedendo: “In riforma della sentenza
n. 960/2022 del Giudice di Pace di Venezia, depositata in data 22.09.2022 e notificata in data
28.09.2022, emessa tra , e pronunciata nella causa Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
rubricata al n. R.G. 10/2017 del Giudice di Pace di Venezia, accogliersi l'appello per i motivi denunziati
e così, fermo il resto: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o concorsuale - ed in tal caso previo accertamento della rispettiva quota - della vettura Volkswagen Golf tg EF312GC condotta e di proprietà della SI.ra nella causazione del sinistro de quo, accertati e determinati i tutti i danni Controparte_1
subiti dal SI. così come individuati in premessa nelle misure indicate – o nelle diverse Parte_1
misure ritenute di giustizia – condannarsi gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal SI. come sopra individuati, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice Parte_1
ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. riformarsi il capo relativo alle spese di lite e, per l'effetto, condannarsi la SI.ra alla Controparte_1
restituzione in favore del SI. dell'importo di €5.637,91 e alla Parte_1 Controparte_3
restituzione in favore del SI. dell'importo di €5.637,91 o comunque di quegli importi che Parte_1
dovessero risultare non dovuti per effetto della riforma della sentenza con corresponsione altresì degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. Fermo il resto. Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte appellante che dichiara di aver anticipato le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Si sono costituiti in giudizio , chiedendo di respingersi l'appello svolto dal Controparte_1
nei confronti della convenuta e di condannarsi lo stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Pt_1
risarcimento del danno nella misura rimessa alla prudente valutazione del Giudicante, e pagina 2 di 4 che ha concluso chiedendo di respingersi l'appello proposto in quanto Controparte_3
infondato e in ogni caso di rigettare le pretese avversarie anche con diversa motivazione rispetto alla statuizione di primo grado, con vittoria delle spese.
La causa è stata istruita tramite C.T.U. tecnico – ricostruttiva sulla dinamica del sinistro e l'incarico è stato affidato, con Ordinanza del 14/3/2023, al dott. , il quale Persona_1
ha depositato l'elaborato peritale in data 23/8/2023.
Gli esiti della consulenza sono stati discussi dalle parti all'udienza del 26/9/2023, all'esito della quale il Giudice - ritenuto che fosse superfluo chiedere un'integrazione alla CTU e, a maggior ragione, disporne la rinnovazione, e ritenuta la causa matura per la decisione – ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/6/2024.
A detta udienza, l'avv. Marella ha formulato per il sig. la seguente offerta transattiva: Pt_1
“corresponsione di €2500,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte convenuta”.
L'avv. Andreotti Loria per conto della sig.ra non ha accettato la proposta Controparte_1
così formulata, ma, a sua volta, ha affermato che l'avrebbe accettata se integrata con il rimborso da parte dell'appellante del costo del C.T. di parte ammontante ad €1.770,00 omnia.
Con atto depositato in data 23/10/2024, la società ha Controparte_2
dichiarato di aver conciliato la vertenza con l'appellante sig. con ogni Parte_1
conseguenza di legge ed abbandono della causa.
Con atto depositato in data 29/7/2024, il difensore di parte attrice ha dato atto che il SI. ha accettato la proposta transattiva così come formulata dal procuratore Parte_1
della SI.ra , Avv. Andreotti-Loria, nel verbale di udienza del 27.6.2024, Controparte_1
ovvero di definire la vertenza tra le due parti mediante la corresponsione da parte del SI. della somma di €2.500,00 oltre accessori a titolo di spese legali e di Parte_1
€1.770,00 omnia a titolo di rimborso del costo del Consulente di Parte.
pagina 3 di 4 Infine, all'udienza del 17.12.2024, i procuratori di e hanno Parte_1 Controparte_1
ribadito l'intervenuto accordo.
Deve perciò essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Nulla deve essere statuito in punto di spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 8625/2022 R.G. promossa da Parte_1
contro e ogni
[...] Controparte_1 Controparte_2
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Nulla in punto di spese.
Venezia, 20/12/2024
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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