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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di TO Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4229 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. BOSCO LUCA Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. LOVECCHIO MARTINO ANTONIO
[...]
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre ipotesi
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 15/05/2023 parte ricorrente, dipendente della convenuta presso il P.O. Valle d'Itria, ha chiesto che fosse condannata a corrispondere Pt_2 in suo favore la retribuzione aggiuntiva per il tempo, pari a quindici minuti al giorno, necessario per indossare e dismettere la divisa da lavoro, invece non retribuito perché non considerato nel turno di lavoro e tuttavia obbligatoriamente da eseguire in azienda per disposizioni datoriali e di legge;
vinte spese e compensi di lite, con distrazione. Parte
costituitasi, ha chiesto rigettarsi il ricorso per infondatezza. Prodotti documenti ed espletata prova testimoniale la causa, previo deposito di note difensive scritte, è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto, peraltro nei limiti delle differenze retributive maturate dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo fino al giugno 2019, Parte avendo eccepito la prescrizione ex art. 2948 n° 4) del codice civile.
Per economia motivazionale si richiamano le sentenze prodotte in atti dalla ricorrente, segnatamente la 1502/2024 (che dispone la necessità di retribuire il tempo aggiuntivo impiegato per la vestizione come lavoro ordinario), emesse da altri giudici di questa
Sezione per fattispecie del tutto sovrapponibili. In particolare dalla istruzione orale, confrontando le risultanze delle buste paga, è emerso che la ricorrente è stata retribuita solo per l'orario del proprio turno di lavoro, che comincia dopo la timbratura e la vestizione della divisa (in loco) e termina prima della svestizione e timbratura in uscita.
Ne consegue la statuizione in dispositivo, con spese a carico per soccombenza Pt_2
e da distrarre in favore del difensore anticipatario dell'attrice (artt. 91 e 93 cpc)
P.T.M.
1- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento delle Parte_3 differenze retributive dovute per le operazioni di vestizione e svestizione da liquidarsi nei termini di cui in motivazione;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
49,00 per spese di c.u. e in euro 1.000,00 per compensi processuali oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario;
3. gg. 30 per deposito sentenza.
TO , 22-5-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di TO Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4229 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. BOSCO LUCA Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. LOVECCHIO MARTINO ANTONIO
[...]
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre ipotesi
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 15/05/2023 parte ricorrente, dipendente della convenuta presso il P.O. Valle d'Itria, ha chiesto che fosse condannata a corrispondere Pt_2 in suo favore la retribuzione aggiuntiva per il tempo, pari a quindici minuti al giorno, necessario per indossare e dismettere la divisa da lavoro, invece non retribuito perché non considerato nel turno di lavoro e tuttavia obbligatoriamente da eseguire in azienda per disposizioni datoriali e di legge;
vinte spese e compensi di lite, con distrazione. Parte
costituitasi, ha chiesto rigettarsi il ricorso per infondatezza. Prodotti documenti ed espletata prova testimoniale la causa, previo deposito di note difensive scritte, è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto, peraltro nei limiti delle differenze retributive maturate dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo fino al giugno 2019, Parte avendo eccepito la prescrizione ex art. 2948 n° 4) del codice civile.
Per economia motivazionale si richiamano le sentenze prodotte in atti dalla ricorrente, segnatamente la 1502/2024 (che dispone la necessità di retribuire il tempo aggiuntivo impiegato per la vestizione come lavoro ordinario), emesse da altri giudici di questa
Sezione per fattispecie del tutto sovrapponibili. In particolare dalla istruzione orale, confrontando le risultanze delle buste paga, è emerso che la ricorrente è stata retribuita solo per l'orario del proprio turno di lavoro, che comincia dopo la timbratura e la vestizione della divisa (in loco) e termina prima della svestizione e timbratura in uscita.
Ne consegue la statuizione in dispositivo, con spese a carico per soccombenza Pt_2
e da distrarre in favore del difensore anticipatario dell'attrice (artt. 91 e 93 cpc)
P.T.M.
1- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento delle Parte_3 differenze retributive dovute per le operazioni di vestizione e svestizione da liquidarsi nei termini di cui in motivazione;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
49,00 per spese di c.u. e in euro 1.000,00 per compensi processuali oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario;
3. gg. 30 per deposito sentenza.
TO , 22-5-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo