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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3762/2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. COPPOLA ANTONIO PIO ), studio in VIA MASULLO 1 C.F._2
QUARTO, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv.BOCCHETTI ANTONIO ), studio in LARGO C.F._4
FERRANTINA A CHIAIA N.10 80100 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15 gennaio 2025.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9 marzo 2020, chiese al Tribunale di Napoli Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.10.1999, in Pozzuoli, con Per_ e dal quale erano nati quattro figli, , il 15.10.2000, , il 22.5.2002, il CP_1 Per_2 Per_3
Per_
6.2.2007 e il 23.10.2012. Dedusse, in particolare, che con decreto del 21 marzo 2019, il tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale tra i coniugi e, quanto alle statuizioni accessorie, in tale sede questi ultimi avevano concordato l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la casa coniugale sita alla via Domenico Padula in Napoli, assegnata alla , ed il versamento, da CP_1 parte del marito, degli importi mensili di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, di
€ 550,00, per un quadriennio, al fine di estinguere i finanziamenti gravanti sul nucleo familiare, e, infine, di € 1.100,00 in favore della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per quest'ultima. Al termine dell'integrale pagamento dei debiti contratti, il avrebbe corrisposto alla Pt_1 CP_1
l'importo mensile di € 450,00 per il suo mantenimento ed € 1.550,00 per i figli.
Concluse, quindi, affinché il contributo al mantenimento della moglie e dei figli venisse congruamente ridotto, in considerazione della modesta retribuzione percepita, pari a € 1.700,00, quale dipendente di un esercizio commerciale di ristorazione sin dal 25 novembre 1999, precisando che nella relativa determinazione doveva tenersi conto del valore della casa coniugale assegnata alla moglie, di cui era comproprietario. Peraltro, la era dedita all'attività di rivendita, tramite siti sociali, di prodotti CP_1 artigianali. Il tutto con vittoria di spese.
La , costituitasi in giudizio, non si oppose alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, e nel CP_1 merito chiese che le venisse riconosciuto un assegno divorzile nella misura di € 450,00 e che fosse posto a carico del marito il contributo mensile di € 1.550,00 in favore dei figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 23 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale confermò le statuizioni del decreto di omologa.
Provvedendo con sentenza del 26 febbraio 2024, il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnò la casa coniugale alla , affidò i figli ad entrambi i genitori, regolamentò CP_1 le modalità di visita da parte del padre, obbligò il al versamento in favore dell'ex coniuge Pt_1
Per_ dell'importo di euro 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli e , con Per_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024, ed euro 900,00 in Per_ favore di e , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del Per_3 decreto di omologa della separazione, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, dispose la percezione da parte della madre degli assegni familiari per i figli, pose a carico del ricorrente euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024 e condannò il al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1 dell'erario.
Nel motivare la decisione, per quale che interessa la presente impugnazione, rilevò che:
1.Il ricorrente era mero dipendente della società F.LL AS di AS GO & C snc, come emergeva dagli accertamenti fiscali disposti, ed aveva percepito, negli anni 2017, 2018 e 2019 il reddito lordo di € 22.000,00, salvo la sospensione dell'attività determinata dall'evento pandemico che aveva comportato l'attribuzione al ricorrente della cassa integrazione guadagni. Comunque, doveva tenersi conto della circostanza che, all'udienza dell'1 luglio 2021, il offrì di corrispondere alla l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di euro 1.500,00, a condizione che la donna rinunziasse alla percezione dell'assegno unico.
Non era stato, poi, possibile operare una comparazione tra la situazione patrimoniale del alla Pt_1 data della separazione ed il presente giudizio in quanto il decreto di omologa era stato emesso sulla base degli accordi tra i coniugi. Per_ Pertanto, il contributo in favore di e poteva essere determinato nell'importo di € 500,00 Per_2 complessivi, mentre per i figli minori di € 900,00 complessive, tenuto conto delle loro crescenti esigenze, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie. La doveva, inoltre, CP_1 percepire per intero l'assegno unico.
2.Le spese processuali dovevano essere poste a carico del soccombente . Pt_1
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 20 agosto 2024, il Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia revocare il Per_ contributo al mantenimento posto a suo carico in favore dei figli e , o, comunque, ridurlo, Per_2
Per_ diminuire l'assegno in favore di e a € 500,00, oltre alla corresponsione del 50% delle Per_3 spese straordinarie, disponendo che l'assegno unico universale sia percepito dalle parti nella misura del
50% ciascuno;
in subordine, obbligarlo al versamento di € 400,00, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la si è costituita in CP_1 giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Depositate le note di trattazione scritta, con provvedimento del 15 gennaio 2025 la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico complesso motivo di impugnazione, il , adducendo di essere dipendente, con la Pt_1 retribuzione annua lorda di circa € 22.000, di un esercizio commerciale di ristorazione, di cui erano soci Per_ il padre GO e lo zio Antonio, rilevava anzitutto che i figli maggiorenni e erano divenuti Per_2 economicamente autosufficienti, la prima quale dipendente della società AP Commerciale s.r.l., e l'altro di un ristorante sito alla via Partenope, in Napoli, circostanza di cui era di recente venuto a conoscenza.
Quanto agli altri due figli, ha denunciato l'errata determinazione della contribuzione economica da parte del Tribunale, in considerazione proprio dei modesti redditi di cui era titolare, del godimento da parte della della casa coniugale, unitamente alla percezione dell'assegno unico. Rilevava, infine, che i CP_1 primi giudici non avevano motivato le effettive ragioni per cui era stata disposta l'assegnazione dell'assegno unico all'ex coniuge.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Osserva preliminarmente la Corte che nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ratione temporis, ai sensi dell'art. 4, comma quindici, L. 898/70, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (ex plurimis, Cass. 27234/2020; Cass. 22716/2024).
Discende da tali principi che sono stati ritualmente prodotti in giudizio, e la ha avuto modo di CP_1 contraddire al riguardo, gli estratti conto previdenziale rilasciati dall'Inps il 7 novembre 2024 inerenti Per_
e , dai quali risulta che la primogenita ha lavorato presso la società AP Parte_2
Commerciale s.r.l., dapprima, quale dipendente, a tempo parziale, dal 16 dicembre 2022 al 30 novembre
2023, e, poi, quale apprendista a tempo parziale, dall'1 dicembre 2023 al 31 agosto 2024, mentre il secondogenito è impiegato nella società Ham & Grill s.r.l., a tempo parziale, sin dal 26 marzo 2022.
Orbene, l'obbligo del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero
è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (ex plurimis Cass. 1773/2012; Cass. 6509/2017).
Tale diritto viene espresso nell'art. 337 septies cod. civ., il quale prevede che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Al riguardo, è stato affermato che i figli di genitori divorziati, che abbiano ampiamente superato la maggiore età, e non abbiano reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass.
29264/2022).
Inoltre, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica è circoscritto, in capo la genitore, per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel c.d. "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass. 26875/2023). Ed è appena il caso di rilevare che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass.
40282/2021). Per_ Ora, nella specie, sia , sia hanno lavorato, sia pur a tempo parziale e la primogenita anche Per_2 quale apprendista, rispettivamente sin dal 16 dicembre e dal 26 marzo 2022, percependo la retribuzione mensile di circa € 800,00. Tale attività costituisce indubbiamente un elemento oggettivamente dimostrativo di una astrattamente idonea autosufficienza economica, che escluderebbe comunque la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore pur a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di elementi di segno contrario (Cass. 8892/2024). Per_ Deve essere, quindi, revocato il contributo posto a carico del per il mantenimento dei figli CP_1
e . Per_2
Occorre, poi, rilevare che l'obbligo di ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, implica che, nella determinazione dell'assegno, occorre tener conto, oltre alle esigenze del figlio, anche del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 17089/2013;
Cass.4811/2013). In particolare, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, va considerato che le necessità del figlio non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 21273/2013), interpretando, in tal modo, equamente il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare, come voluto dalla legge.
Inoltre, tali considerazioni, seppur formulate in relazione all'abrogato art. 155 cod. civ., appaiono del tutto coerenti con il sistema derivante dall'art. 337 ter cod. civ., introdotto dal D.lgs 154/2013, che impone di tenere conto del "principio di proporzionalità", considerando, da un lato, le "attuali esigenze del figlio" ed il "tenore di vita" da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e, dall'altro lato, "le risorse economiche di entrambi i genitori".
Invero, a seguito della separazione personale o del divorzio, continua a trovare applicazione l'art. 147 cod.civ., che rimanda all'art. 315 bis cod. civ. e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di bisogni: poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione degli stessi è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze della prole, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame, il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del "tenore di vita" del figlio, che non è l'esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore (Cass.
4811/2018; Cass. 19299/2020).
Nel caso di specie la domanda insistita per ottenere la riduzione dell'assegno imposto in favore di e , rispettivamente di diciassette e dodici anni, appare infondata. Per_3 Per_4
Invero, la complessiva condizione patrimoniale del è certamente ben più florida di quanto dallo Pt_1 stesso adombrato, se solo si consideri che in sede di separazione consensuale, il 21 marzo 2019, lo stesso, pur essendo dipendente della società “Ristorante F.LL AS di AS GO & C.” sin dal 25 novembre 1999, con una retribuzione che, allo stato, è pari ad € 1.700,00, si impegnava al versamento del complessivo importo di € 2.000,00, ben superiore addirittura all'attuale remunerazione. D'altro canto, l'appellante ha omesso di produrre la documentazione reddituale considerata dai coniugi alla data degli accordi per addivenire alla pattuizione del contributo al mantenimento della moglie e dei figli, sì da consentire al giudicante di accertare la sussistenza di eventuali modifiche della complessiva situazione patrimoniale che potrebbero giustificare una decurtazione del complessivo contributo da cui era gravato, pari ad iniziali € 1.100,00 per i quattro figli, oltre € 550,00 per i finanziamenti gravanti sul nucleo, aumentato a € 1.550,00 all'esito dell'integrale corresponsione della debitoria.
Appare, poi, evidente che il valore della casa coniugale è già stato considerato al momento della separazione consensuale, allorché ne è stata concordata l'assegnazione alla , per cui alcun nuovo CP_1 esame deve essere effettuato al riguardo.
Peraltro, è incontestato che nelle more del giudizio è deceduto il padre dell'appellante, uno dei due soci dell'attività di ristorazione, per cui deve presumersi che questi abbia ormai ulteriori risorse su cui poter Per_ fare affidamento. Ne discende che il contributo al mantenimento dei figli e deve essere Per_3 aumentato a complessivi € 1.000,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Quanto, infine, all'assegno unico e universale, sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito per ciascuno di essi, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021, questo deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, salvo differente accordo tra le parti. Nella specie non sussistono deroghe all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per cui non si può addivenire ad una diversa suddivisione del beneficio in esame, contrariamente a quanto effettuato dai primi giudici.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)revoca il contributo al mantenimento posto a carico di per il mantenimento dei figli Parte_1
Per_
e ; Per_2
b)Pone a carico del la somma mensile di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat per il mantenimento dei figli e , oltre alla corresponsione del 50% delle spese Per_3 Per_4 straordinarie;
c)revoca l'integrale attribuzione alla dell'assegno unico universale;
CP_1
d)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3762/2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. COPPOLA ANTONIO PIO ), studio in VIA MASULLO 1 C.F._2
QUARTO, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv.BOCCHETTI ANTONIO ), studio in LARGO C.F._4
FERRANTINA A CHIAIA N.10 80100 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15 gennaio 2025.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9 marzo 2020, chiese al Tribunale di Napoli Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.10.1999, in Pozzuoli, con Per_ e dal quale erano nati quattro figli, , il 15.10.2000, , il 22.5.2002, il CP_1 Per_2 Per_3
Per_
6.2.2007 e il 23.10.2012. Dedusse, in particolare, che con decreto del 21 marzo 2019, il tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale tra i coniugi e, quanto alle statuizioni accessorie, in tale sede questi ultimi avevano concordato l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la casa coniugale sita alla via Domenico Padula in Napoli, assegnata alla , ed il versamento, da CP_1 parte del marito, degli importi mensili di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, di
€ 550,00, per un quadriennio, al fine di estinguere i finanziamenti gravanti sul nucleo familiare, e, infine, di € 1.100,00 in favore della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per quest'ultima. Al termine dell'integrale pagamento dei debiti contratti, il avrebbe corrisposto alla Pt_1 CP_1
l'importo mensile di € 450,00 per il suo mantenimento ed € 1.550,00 per i figli.
Concluse, quindi, affinché il contributo al mantenimento della moglie e dei figli venisse congruamente ridotto, in considerazione della modesta retribuzione percepita, pari a € 1.700,00, quale dipendente di un esercizio commerciale di ristorazione sin dal 25 novembre 1999, precisando che nella relativa determinazione doveva tenersi conto del valore della casa coniugale assegnata alla moglie, di cui era comproprietario. Peraltro, la era dedita all'attività di rivendita, tramite siti sociali, di prodotti CP_1 artigianali. Il tutto con vittoria di spese.
La , costituitasi in giudizio, non si oppose alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, e nel CP_1 merito chiese che le venisse riconosciuto un assegno divorzile nella misura di € 450,00 e che fosse posto a carico del marito il contributo mensile di € 1.550,00 in favore dei figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 23 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale confermò le statuizioni del decreto di omologa.
Provvedendo con sentenza del 26 febbraio 2024, il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnò la casa coniugale alla , affidò i figli ad entrambi i genitori, regolamentò CP_1 le modalità di visita da parte del padre, obbligò il al versamento in favore dell'ex coniuge Pt_1
Per_ dell'importo di euro 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli e , con Per_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024, ed euro 900,00 in Per_ favore di e , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del Per_3 decreto di omologa della separazione, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, dispose la percezione da parte della madre degli assegni familiari per i figli, pose a carico del ricorrente euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024 e condannò il al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1 dell'erario.
Nel motivare la decisione, per quale che interessa la presente impugnazione, rilevò che:
1.Il ricorrente era mero dipendente della società F.LL AS di AS GO & C snc, come emergeva dagli accertamenti fiscali disposti, ed aveva percepito, negli anni 2017, 2018 e 2019 il reddito lordo di € 22.000,00, salvo la sospensione dell'attività determinata dall'evento pandemico che aveva comportato l'attribuzione al ricorrente della cassa integrazione guadagni. Comunque, doveva tenersi conto della circostanza che, all'udienza dell'1 luglio 2021, il offrì di corrispondere alla l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di euro 1.500,00, a condizione che la donna rinunziasse alla percezione dell'assegno unico.
Non era stato, poi, possibile operare una comparazione tra la situazione patrimoniale del alla Pt_1 data della separazione ed il presente giudizio in quanto il decreto di omologa era stato emesso sulla base degli accordi tra i coniugi. Per_ Pertanto, il contributo in favore di e poteva essere determinato nell'importo di € 500,00 Per_2 complessivi, mentre per i figli minori di € 900,00 complessive, tenuto conto delle loro crescenti esigenze, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie. La doveva, inoltre, CP_1 percepire per intero l'assegno unico.
2.Le spese processuali dovevano essere poste a carico del soccombente . Pt_1
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 20 agosto 2024, il Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia revocare il Per_ contributo al mantenimento posto a suo carico in favore dei figli e , o, comunque, ridurlo, Per_2
Per_ diminuire l'assegno in favore di e a € 500,00, oltre alla corresponsione del 50% delle Per_3 spese straordinarie, disponendo che l'assegno unico universale sia percepito dalle parti nella misura del
50% ciascuno;
in subordine, obbligarlo al versamento di € 400,00, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la si è costituita in CP_1 giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Depositate le note di trattazione scritta, con provvedimento del 15 gennaio 2025 la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico complesso motivo di impugnazione, il , adducendo di essere dipendente, con la Pt_1 retribuzione annua lorda di circa € 22.000, di un esercizio commerciale di ristorazione, di cui erano soci Per_ il padre GO e lo zio Antonio, rilevava anzitutto che i figli maggiorenni e erano divenuti Per_2 economicamente autosufficienti, la prima quale dipendente della società AP Commerciale s.r.l., e l'altro di un ristorante sito alla via Partenope, in Napoli, circostanza di cui era di recente venuto a conoscenza.
Quanto agli altri due figli, ha denunciato l'errata determinazione della contribuzione economica da parte del Tribunale, in considerazione proprio dei modesti redditi di cui era titolare, del godimento da parte della della casa coniugale, unitamente alla percezione dell'assegno unico. Rilevava, infine, che i CP_1 primi giudici non avevano motivato le effettive ragioni per cui era stata disposta l'assegnazione dell'assegno unico all'ex coniuge.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Osserva preliminarmente la Corte che nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ratione temporis, ai sensi dell'art. 4, comma quindici, L. 898/70, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (ex plurimis, Cass. 27234/2020; Cass. 22716/2024).
Discende da tali principi che sono stati ritualmente prodotti in giudizio, e la ha avuto modo di CP_1 contraddire al riguardo, gli estratti conto previdenziale rilasciati dall'Inps il 7 novembre 2024 inerenti Per_
e , dai quali risulta che la primogenita ha lavorato presso la società AP Parte_2
Commerciale s.r.l., dapprima, quale dipendente, a tempo parziale, dal 16 dicembre 2022 al 30 novembre
2023, e, poi, quale apprendista a tempo parziale, dall'1 dicembre 2023 al 31 agosto 2024, mentre il secondogenito è impiegato nella società Ham & Grill s.r.l., a tempo parziale, sin dal 26 marzo 2022.
Orbene, l'obbligo del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero
è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (ex plurimis Cass. 1773/2012; Cass. 6509/2017).
Tale diritto viene espresso nell'art. 337 septies cod. civ., il quale prevede che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Al riguardo, è stato affermato che i figli di genitori divorziati, che abbiano ampiamente superato la maggiore età, e non abbiano reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass.
29264/2022).
Inoltre, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica è circoscritto, in capo la genitore, per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel c.d. "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass. 26875/2023). Ed è appena il caso di rilevare che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass.
40282/2021). Per_ Ora, nella specie, sia , sia hanno lavorato, sia pur a tempo parziale e la primogenita anche Per_2 quale apprendista, rispettivamente sin dal 16 dicembre e dal 26 marzo 2022, percependo la retribuzione mensile di circa € 800,00. Tale attività costituisce indubbiamente un elemento oggettivamente dimostrativo di una astrattamente idonea autosufficienza economica, che escluderebbe comunque la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore pur a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di elementi di segno contrario (Cass. 8892/2024). Per_ Deve essere, quindi, revocato il contributo posto a carico del per il mantenimento dei figli CP_1
e . Per_2
Occorre, poi, rilevare che l'obbligo di ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, implica che, nella determinazione dell'assegno, occorre tener conto, oltre alle esigenze del figlio, anche del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 17089/2013;
Cass.4811/2013). In particolare, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, va considerato che le necessità del figlio non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 21273/2013), interpretando, in tal modo, equamente il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare, come voluto dalla legge.
Inoltre, tali considerazioni, seppur formulate in relazione all'abrogato art. 155 cod. civ., appaiono del tutto coerenti con il sistema derivante dall'art. 337 ter cod. civ., introdotto dal D.lgs 154/2013, che impone di tenere conto del "principio di proporzionalità", considerando, da un lato, le "attuali esigenze del figlio" ed il "tenore di vita" da lui goduto, con i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e, dall'altro lato, "le risorse economiche di entrambi i genitori".
Invero, a seguito della separazione personale o del divorzio, continua a trovare applicazione l'art. 147 cod.civ., che rimanda all'art. 315 bis cod. civ. e che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di bisogni: poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione degli stessi è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze della prole, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame, il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del "tenore di vita" del figlio, che non è l'esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore (Cass.
4811/2018; Cass. 19299/2020).
Nel caso di specie la domanda insistita per ottenere la riduzione dell'assegno imposto in favore di e , rispettivamente di diciassette e dodici anni, appare infondata. Per_3 Per_4
Invero, la complessiva condizione patrimoniale del è certamente ben più florida di quanto dallo Pt_1 stesso adombrato, se solo si consideri che in sede di separazione consensuale, il 21 marzo 2019, lo stesso, pur essendo dipendente della società “Ristorante F.LL AS di AS GO & C.” sin dal 25 novembre 1999, con una retribuzione che, allo stato, è pari ad € 1.700,00, si impegnava al versamento del complessivo importo di € 2.000,00, ben superiore addirittura all'attuale remunerazione. D'altro canto, l'appellante ha omesso di produrre la documentazione reddituale considerata dai coniugi alla data degli accordi per addivenire alla pattuizione del contributo al mantenimento della moglie e dei figli, sì da consentire al giudicante di accertare la sussistenza di eventuali modifiche della complessiva situazione patrimoniale che potrebbero giustificare una decurtazione del complessivo contributo da cui era gravato, pari ad iniziali € 1.100,00 per i quattro figli, oltre € 550,00 per i finanziamenti gravanti sul nucleo, aumentato a € 1.550,00 all'esito dell'integrale corresponsione della debitoria.
Appare, poi, evidente che il valore della casa coniugale è già stato considerato al momento della separazione consensuale, allorché ne è stata concordata l'assegnazione alla , per cui alcun nuovo CP_1 esame deve essere effettuato al riguardo.
Peraltro, è incontestato che nelle more del giudizio è deceduto il padre dell'appellante, uno dei due soci dell'attività di ristorazione, per cui deve presumersi che questi abbia ormai ulteriori risorse su cui poter Per_ fare affidamento. Ne discende che il contributo al mantenimento dei figli e deve essere Per_3 aumentato a complessivi € 1.000,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Quanto, infine, all'assegno unico e universale, sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito per ciascuno di essi, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021, questo deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, salvo differente accordo tra le parti. Nella specie non sussistono deroghe all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per cui non si può addivenire ad una diversa suddivisione del beneficio in esame, contrariamente a quanto effettuato dai primi giudici.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)revoca il contributo al mantenimento posto a carico di per il mantenimento dei figli Parte_1
Per_
e ; Per_2
b)Pone a carico del la somma mensile di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat per il mantenimento dei figli e , oltre alla corresponsione del 50% delle spese Per_3 Per_4 straordinarie;
c)revoca l'integrale attribuzione alla dell'assegno unico universale;
CP_1
d)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente