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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 328/21 RG
TRIBUNALE DI VERONA
Seconda sezione civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Monica Attanasio - Presidente -
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel -
Dott. Cristiana Bottazzi - Giudice-
ha emesso il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 3228/21 e promosso da
Parte_1
con gli avv.ti Riccardo Canilli e Francesca Facci opponente contro
Controparte_1 con l'avv. Vittorio Casara opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. aveva proposto domanda di ammissione al passivo per il Parte_1
complessivo importo di euro 559.219,40 (di cui euro 302.700,86 in chirografo, euro 218.518,54 con privilegio ex art. 2751bis, n. 2 cc ed euro
38.000,00 in prededuzione o, comunque, con privilegio ex art. 2751bis, n. 2 cc), a titolo di corrispettivo (da maggiorarsi di accessori di legge) per attività professionale svolta dal gennaio 2017 al luglio 2020 a favore di (già CP_1
. CP_2 Sosteneva in particolare l'opponente:
1) di avere in primo luogo svolto attività continuativa di assistenza e consulenza stragiudiziale a partire dal gennaio 2017 in forza di specifico
Co contratto sottoscritto con rottami in data 22.12.16 (doc. 5 di parte opponente), che prevedeva un compenso mensile di euro 6.500,00 oltre accessori di legge, maturando un corrispettivo complessivo sino al mese di novembre 2019 (ossia sino al momento in cui, in data, 29.11.19, la società aveva presentato ricorso per concordato preventivo in bianco ex art. 161, c. 6 legge fall) pari ad euro 277.278,72 oltre accessori di legge
(cfr prospetto riepilogativo di cui al doc. 112 di parte opponente);
2) di avere assistito la società nell'anno 2017 ai fini della conclusione di alcuni affari di rilevante valore economico (superiore ad euro
250.000,00) maturando un corrispettivo di complessivi euro 107.850,00 oltre accessori, quantificato in applicazione di quanto pattuito con altro contratto di “assistenza e consulenza legale contrattuale” stipulato tra le parti sempre in data 22.12.16 (doc. 6 di parte opponente), con il quale era stato pattuito un compenso a favore della professionista a percentuale (3%) rispetto al valore dell'affare concluso;
3) di avere svolto a favore della società anche attività stragiudiziale in relazione alla gestione dell'impianto di AM di OR (Tv), ricevendo il compenso per l'attività svolta al netto della ritenuta d'acconto di euro
2.058,38, che non era stata però versata da all'erario. La CP_2
chiedeva quindi di essere ammessa al passivo anche per tale Pt_1
importo, sostenendo di avere diritto al versamento diretto a suo favore;
Co 4) di avere svolto a favore di rottami anche attività giudiziale maturando un corrispettivo complessivo di euro 20.408,02 (doc. 149 di parte opponente), oggetto di parziale compensazione con un minor credito di euro 16.744,50 vantato dalla società verso la professionista, residuando quindi una pretesa a saldo della di euro 3.663,52, per la quale Pt_1
chiedeva di essere ammessa al passivo in privilegio;
5) di avere svolto dal luglio 2019 sino al luglio 2020 attività di assistenza e di consulenza ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo, in affiancamento ed in collaborazione con i professionisti
(avvocati e commercialisti) che aveva incaricato per tale CP_2 procedura concorsuale. Per tale attività l'opponente sosteneva di avere maturato un corrispettivo di euro 38.000,00 oltre accessori, come pattuito con altro contratto di incarico professionale in data 9.12.19 (doc.
150 di parte opponente).
Con il provvedimento opposto il GD – in adesione alla proposta dei curatori
– ha totalmente escluso la pretesa “per inopponibilità alla procedura concorsuale dei contratti di prestazione d'opera in quanto privi di data certa
e per mancanza di specifica allegazione, e comunque di prova, dell'attività prestata”.
Con l'opposizione la a insistito per l'ammissione al passivo dell'intera Pt_1 pretesa, sostenendo che – pur essendo i contratti del 22.12.16 e del 9.12.19 di per sé privi di data certa – l'effettivo conferimento degli incarichi professionali di cui sopra in momento anteriore alla declaratoria del fallimento (avvenuta in data 2.9.20) doveva ritenersi comprovato sulla scorta della copiosa documentazione prodotta sia in sede di ammissione al passivo, sia in allegato all'atto di opposizione, dalla quale si evinceva – peraltro – l'effettiva esecuzione di tutta l'attività allegata dalla professionista, con conseguente suo diritto al pagamento del corrispettivo richiesto.
Il ha chiesto il rigetto dell'opposizione ribadendo Controparte_1
l'inopponibilità alla procedura dei contratti d'opera professionale per carenza di data certa, sostenendo che non risultava dimostrata l'esatta tipologia ed entità dell'attività svolta dalla professionista ed evidenziando che – in ragione del rapporto sentimentale esistente tra la ed il socio unico e Pt_1 legale rappresentante di – poteva ritenersi Controparte_3 CP_4 che l'eventuale attività svolta dalla professionista fosse stata resa in assolvimento di doveri di natura morale e sociale, configurandosi quindi il rapporto quale obbligazione naturale, con conseguente insussistenza del diritto dell'opponente ad agire per il pagamento di un corrispettivo.
Sosteneva inoltre il fallimento che la pretesa creditoria della non Pt_1
poteva comunque ritenersi comprovata in ordine al quantum, anche in ragione del fatto che la professionista non si era rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati per richiedere un parere di congruità degli importi pretesi. Infine, il fallimento eccepiva che la non aveva legittimazione a Pt_1 pretendere il pagamento a suo favore della ritenuta d'acconto non versata all'Erario (spettando tale diritto proprio all'Erario) e negava che la Pt_1
avesse fornito attività rilevante ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo, per la quale la società aveva incaricato altri professionisti.
L'opposizione è solo parzialmente fondata, nei limiti appresso specificati
I due contratti del 22.12.26 denominati di “assistenza e consulenza legale stragiudiziale continuativa” (doc. 5 di parte opponente) e di “assistenza e consulenza legale e contrattuale” (doc. 6 di parte opponente) sono effettivamente privi di data certa, come eccepito dalla curatela.
E, peraltro, l'opponente non ha dimostrato in altro modo, ai sensi dell'art
2704 cc, l'anteriorità dei suddetti documenti rispetto alla declaratoria di fallimento di 1. CP_1
Quanto, poi, all'incarico professionale del 9.12.19 relativo all'assistenza per la predisposizione della domanda di concordato preventivo, il relativo contratto (doc. 150 di parte opponente) – oltre ad essere anch'esso privo di data certa – è addirittura mancante della sottoscrizione delle parti, sicché in questo caso risulta addirittura radicalmente insussistente un accordo scritto.
Pertanto, tutti i predetti contratti non sono opponibili al fallimento e, quindi, non è possibile stabilire sulla scorta degli stessi quale fosse l'oggetto dell'incarico conferito alla né il compenso pattuito. Pt_1
A tal fine è quindi necessario avere riguardo all'ulteriore documentazione prodotta dall'opponente ed alle risultanze della prova orale, essendo noto che la inopponibilità ex art 2704 cc connessa alla mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e non attiene all'efficacia dell'atto, bensì soltanto alla prova di esso a mezzo della scrittura, sicché risultano inopponibili al fallimento le pattuizioni riportate sul documento (derivandone l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della prova e della regolamentazione del rapporto), mentre non risulta preclusa per il creditore la possibilità di dimostrare in altro modo e con tutti i mezzi probatori consentiti (salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio) l'effettivo svolgimento, l'entità e la tipologia della prestazione professionale resa e di cui viene chiesto il pagamento, potendo poi il
Giudice provvedere alla quantificazione del corrispettivo - in mancanza di una determinazione scritta del compenso opponibile alla procedura - in applicazione dei criteri sussidiari di cui all'2233 cc. qualora, come nella fattispecie, la prestazione resa sia consistita in attività d'opera professionale
(cfr, con specifico riferimento al mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale, Cass. 2319/16 e
Cass. 4705/11; nello stesso senso cfr anche Cass. 28791/24, Cass.
27203/19, Cass. 9074/18, Cass. 2664/63).
Ebbene, l'espletata istruttoria orale ha consentito di accertare che – effettivamente – a partire dal gennaio 2017 l'avv. aveva iniziato a Pt_1
prestare in modo continuativo attività stragiudiziale a favore di CP_2
recandosi a tal fine più giorni alla settimana presso la sede della società ove le era stato messo a disposizione un ufficio (testi e;
che, in Tes_1 Tes_2 particolare, l'attività era consistita nella consulenza legale resa al legale rappresentante in occasione e in vista di riunioni o incontri con CP_4
fornitori, clienti e dipendenti, nonché nella gestione dei rapporti con le banche (testi e , nella predisposizione di tutta la contrattualistica Tes_1 Tes_2
commerciale della società (testi , , nella Tes_1 Tes_3 Tes_2 Tes_4
prima gestione dei rapporti con i terzi in conseguenza di pignoramenti o decreti ingiuntivi a carico della società (testi e anche testi Tes_1 Tes_2
e quanto ai pignoramenti), nella gestione dei rapporti Tes_5 Tes_6
con fornitori e clienti con formulazione anche di contestazioni, di repliche a denunce ricevute e raggiungimento di accordi transattivi con predisposizione del relativo accordo (testi Tes_1 Tes_3 Tes_2 [...]
; che l'opponente si era occupata anche dell'esame della Tes_4
documentazione relativa ad aste pubbliche o private a cui la società avrebbe potuto partecipare, eseguendo a tal fine trasferte in Italia ed all'estero, anche in affiancamento al legale rappresentante (testi Tes_1 [...]
, ; che la professionista aveva prestato la sua opera Tes_3 Tes_2 Tes_7 anche nell'ambito delle trattative con Presse BB spa, EG srl, Nuova Co.re.fer srl e Val Ferro srl per l'acquisto di macchinari ed altro materiale ferroso (testi , ; che, infine, l'avv. aveva prestato Tes_1 Tes_3 Tes_2 Pt_1 assistenza anche ai professionisti che, a partire dall'estate del 2019 e sino al luglio 2020 avevano tentato di predisporre una proposta di concordato preventivo (testi e ), senza poi riuscire Tes_1 Tes_8 Tes_2 Tes_9
nello scopo posto che in data 2.9.20 era stato dichiarato il fallimento della società, senza presentazione del piano e della proposta entro i termini assegnati dal Tribunale.
L'effettivo svolgimento dell'attività professionale riferita dai testi, peraltro, trova risconto anche nella documentazione prodotta, dalla quale emerge che – effettivamente – a partire dal gennaio 2017 l'avv. era stata la Pt_1 professionista che – in prima battuta – si occupava delle questioni legali che riguardavano la società, limitando la propria attività essenzialmente a quella stragiudiziale sopra indicata (contrattualistica; gestione stragiudiziale delle vertenze con clienti e fornitori;
attività finalizzata alla partecipazione a gare;
raggiungimento e redazione di accordi transattivi) 2 posto che – salvo che per i casi indicati alle pagine 11 e 12 dell'opposizione (e documentati sub. docc. da 114 a 146 di parte opponente) - l'attività giudiziale era stata poi delegata a diversi professionisti (avv. Baù, avv. Ferrante, avv. Tes_6
cfr docc. da 33 a 39 di parte opponente).
In conclusione, deve ritenersi dimostrato che nel periodo gennaio 2017 - luglio 2020 l'avv. vesse svolto in modo continuativo l'attività di legale Pt_1
Co interno della fornendo consulenza al legale rappresentante CP_2 ed occupandosi in generale dell'ambito legale stragiudiziale.
Inoltre, in mancanza di prova del conferimento di plurimi incarichi (stante l'inopponibilità alla procedura dei contratti prodotti) deve necessariamente ritenersi che tutta l'attività sopra sintetizzata fosse stata svolta in esecuzione di un unico incarico professionale avente ad oggetto – appunto – l'attività stragiudiziale di pertinenza della società, in essa compresa anche quella
(svolta nell'anno anteriore al fallimento, sino al luglio 2020) di affiancamento e collaborazione con i professionisti che erano stati incaricati di curare il tentativo di risoluzione della crisi mediante accesso al concordato preventivo ( quanto ai profili legali;
Controparte_5 Controparte_6
quanto agli aspetti fiscali, economici e tributari).
[...]
Deve poi escludersi che, come eccepito dal fallimento, le suddette prestazioni siano state rese dall'avv. per assolvere a doveri morali o Pt_1
sociali nei confronti del sign. con il quale intercorreva una relazione CP_4
sentimentale (dalla quale è nato anche un figlio nel marzo 2018: cfr doc. 2 di parte opposta) e, quindi, in adempimento di una obbligazione naturale.
Invero, al di là del fatto che non si comprendono le ragioni per le quali le prestazioni professionali svolte sarebbero state idonee ad assolvere ad esigenze personali del , risulta assorbente (al fine di escludere la CP_4
fondatezza della tesi prospettata dalla curatela) la considerazione che le prestazioni di cui sopra erano state evidentemente rese a favore della società e non certo del personalmente, il che esclude CP_2 CP_4
che possa discorrersi di obbligazioni naturali.
L'avv. quindi, ha senz'altro diritto a pretendere il corrispettivo per Pt_1
l'attività stragiudiziale svolta nel periodo gennaio 2017 – luglio 2020 a favore di CP_2
Né tale diritto può essere escluso per il fatto che la professionista non abbia corredato la propria domanda di insinuazione al passivo con il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, atteso che – come noto– tale parere è obbligatorio solo ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo ma non anche in caso di domanda di pagamento proposta con le forme ordinarie ovvero – come nella fattispecie – mediante istanza di insinuazione al passivo (Cass. 17655/18, Cass. 1505/98).
Il corrispettivo spettante all'opponente non può essere quantificato sulla scorta di quanto previsto nei contratti privi di data certa (posto che anche la pattuizione relativa al compenso è ovviamente inopponibile alla procedura).
Difettando un accordo scritto sul compenso, ai sensi dell'art. 2233 cc lo stesso deve allora essere determinato dal Giudice, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Tale DM non disciplina con previsione specifica le modalità di determinazione del compenso dell'avvocato, nel caso in cui lo stesso abbia svolto un'attività continuativa di consulenza legale stragiudiziale a favore di un cliente.
Tuttavia, come noto, ai sensi dell'art. 3 del DM, per i compensi professionali non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del decreto che regolano fattispecie analoghe.
Inoltre, tenuto conto della natura continuativa dell'attività svolta, appare giustificato stabilire una quantificazione del compenso in un importo forfettario a cadenza mensile, come peraltro richiesto anche dalla Pt_1
Importo che, per quanto sopra osservato circa la natura unitaria dell'incarico, dovrà compensare tutta l'attività stragiudiziale svolta dalla professionista, senza distinguere tra quella di consulenza ordinaria, di assistenza per la conclusione di determinati contratti di importo rilevante e di assistenza ai professionisti incaricati per la procedura di concordato preventivo
Quali parametri applicabili per analogia per la quantificazione del compenso mensile ritiene il Collegio che possano essere presi in considerazione quelli previsti dagli artt. 18 ss del DM per il caso di affare stragiudiziale di valore indeterminabile.
Considerando i valori di tariffa in vigore prima del 23.10.22 (posto che l'attività professionale è stata portata a termine prima di tale momento), in base al DM 55/14 per un affare di valore indeterminabile e di complessità normale è previsto un compenso medio di euro 2.295,00, mentre per un analogo affare di particolare importanza è stabilito un compenso medio di euro 4.320,00.
Il valore mediando di tali quantificazioni è pari ad euro 3.307,50, arrotondabile ad euro 3.500,00.
Tale importo mensile - considerati l'entità e tipologia dell'attività svolta, il fatto che la società avesse messo a disposizione della professionista un ufficio, nonché il diritto alla percezione dell'importo a prescindere dall'attività in concreto svolta ogni mese – ad avviso del Collegio risulta assolutamente idoneo a compensare in modo congruo l'attività resa dall'avv. ed Pt_1 adeguato al decoro della professione, come previsto dall'art. 2233, c. 2 cc.
Va poi evidenziato che all'opponente non può certo essere riconosciuta la prededuzione in relazione all'attività di assistenza svolta in relazione alla predisposizione della domanda di concordato, per l'assorbente ragione che il piano e la proposta non sono stati infine depositati e, quindi, CP_2 non è stata infine ammessa alla procedura ai sensi dell'art. 163 legge fall
(cfr Cass. SU 42039/21).
All'opponente va invece riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751bis, n. 2 cc, ma solo limitatamente al biennio anteriore alla cessazione dell'attività quindi – in concreto – solo per il periodo luglio 2018/luglio 2020.
Il compenso relativo al periodo gennaio 2017/giugno 2018 va invece ammesso in chirografo.
Il compenso va poi maggiorato del contributo previdenziale del 4% e dell'iva di legge, in privilegio in relazione ai compensi del biennio ed in chirografo per i compensi residui.
Va escluso, invece, il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, atteso che – come evidenziato – l'avv. ha svolto la sua attività in un Pt_1
ufficio messo a disposizione dalla società e non ha quindi sostenuto alcun costo vivo.
Pertanto, in relazione all'attività stragiudiziale, la va ammessa al Pt_1
passivo per i seguenti importi:
a) per euro 63.000,00 (euro 3.500,00 x 18 mesi), oltre cpa 4% e iva di legge, in chirografo, in relazione all'attività svolta nei mesi da gennaio
2017 a giugno 2018;
b) per euro 84.000,00 (euro 3.500,00 x 24 mesi), oltre cpa 4% e iva di legge, con il privilegio di cui all'art. 2751bis, n. 2 cc, in relazione all'attività svolta nei mesi da luglio 2018 a luglio 2020.
Quanto all'attività giudiziale, l'avv. a comprovato documentalmente di Pt_1
averla svolta (cfr docc. 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126,
128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144 di parte opponente) ed il relativo corrispettivo è stato correttamente quantificato dalla professionista applicando il valore medio di cui al DM
55/14 (cfr docc. 116, 120, 124, 127, 131, 132, 142, 145 di parte opponente), sicché – considerata anche l'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del fallimento – può ritenersi dimostrato che la professionista avesse effettivamente maturato un credito complessivo di euro 20.408,02 accessori compresi (cfr doc. 149 di parte opponente).
Pertanto, non essendo stato contestato dal fallimento che, come allegato dalla (cfr anche mail sub. doc. 148 di parte opponente), la società in Pt_1 bonis vantasse un contro credito verso l'opponente di euro 16.744,50, deve ritenersi dimostrato che, una volta operata la compensazione, residui effettivamente una pretesa a saldo di euro 3.663,52, per la quale l'avv.
a diritto di essere ammessa al passivo. Pt_1
Dall'esame della documentazione prodotta risulta poi che tutta l''attività giudiziale era stata svolta in periodo compreso tra il dicembre 2018 e il luglio 2019, quindi nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto con la società nel luglio 2020 (invero deve ritenersi che anche l'attività giudiziale in esame sia stata svolta in esecuzione del complessivo rapporto in essere tra le parti).
Anche l'importo di euro 3.663,52 di cui sopra va quindi ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis, n. 2 cc, come richiesto.
Infine, non può essere ammessa al passivo l'ulteriore pretesa di euro
2.058,38 relativa alla ritenuta d'acconto non versata sul compenso già corrisposto all'avv. per l'attività svolta in relazione all'impianto di Pt_1
AM di OR (Tv).
Va infatti condivisa sul punto l'osservazione della curatela (alla quale, peraltro, l'opponente non ha successivamente replicato) secondo cui legittimato a pretendere il pagamento di tale importo (mediante insinuazione al passivo) è l'Erario e non la stessa professionista.
Le spese di lite seguono la soccombenza del fallimento opposto e si liquidano (tenuto conto dell'importo ammesso al passivo e con applicazione dei valori medi) nell'importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 99, c. 11 l.f., in parziale accoglimento dell'opposizione ed a modifica del provvedimento del Giudice delegato:
a) ammette al passivo del per i seguenti Parte_1 CP_1 CP_1
importi: - euro 63.000,00, oltre cpa 4% ed iva nella misura di legge – in chirografo - a titolo di compenso professionale per l'attività stragiudiziale svolta nel periodo da gennaio 2017 a giugno 2018;
- euro 84.000,00, oltre cpa 4% ed iva nella misura di legge - con il privilegio di cui all'art 2751bis n. 2 cc - a titolo di compenso professionale per l'attività stragiudiziale svolta nel periodo da luglio
2018 a luglio 2020;
- euro 3.663,52 - con il privilegio di cui all'art 2751bis n. 2 cc – a titolo di compenso professionale per attività giudiziale;
b) condanna il fallimento opposto al pagamento a favore dell'opponente della somma di euro 14.250,00, di cui euro 147,00 per spese ed euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso delle spese di lite.
Verona, 7.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luigi Pagliuca Dott. Monica Attanasio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero la certezza della data non può essere desunta dalla dichiarazione della teste la quale ha affermato Tes_1
“riconosco i contratti, anche se non li ho mai letti nel dettaglio”. Invero, non avendoli letti, non si comprende come la teste possa affermare che quelli a lei esibiti (e corrispondenti a quelli prodotti sub. docc. 5 e 6 da parte opponente) fossero proprio i contratti sottoscritti prima del fallimento e noti alla teste. 2 cfr in particolare quanto alle trattative e alla predisposizione di contratti: docc. da 7 a 12 e 16; quanto all'attività finalizzata alla partecipazione a procedure, gare e bandi: docc. 19, 20, 21, 22 e 25; quanto alla formulazione di contestazioni e denunce di vizi o inadempimenti: docc. da 26 a 32; quanto al raggiungimento di accordi e alla stipula di transazioni: docc. 61, 63, 64, 70, 78, 91, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 110, in cui è espressamente indicata proprio l'avv. uale legale di Pt_1 CP_2
TRIBUNALE DI VERONA
Seconda sezione civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Monica Attanasio - Presidente -
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel -
Dott. Cristiana Bottazzi - Giudice-
ha emesso il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 3228/21 e promosso da
Parte_1
con gli avv.ti Riccardo Canilli e Francesca Facci opponente contro
Controparte_1 con l'avv. Vittorio Casara opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. aveva proposto domanda di ammissione al passivo per il Parte_1
complessivo importo di euro 559.219,40 (di cui euro 302.700,86 in chirografo, euro 218.518,54 con privilegio ex art. 2751bis, n. 2 cc ed euro
38.000,00 in prededuzione o, comunque, con privilegio ex art. 2751bis, n. 2 cc), a titolo di corrispettivo (da maggiorarsi di accessori di legge) per attività professionale svolta dal gennaio 2017 al luglio 2020 a favore di (già CP_1
. CP_2 Sosteneva in particolare l'opponente:
1) di avere in primo luogo svolto attività continuativa di assistenza e consulenza stragiudiziale a partire dal gennaio 2017 in forza di specifico
Co contratto sottoscritto con rottami in data 22.12.16 (doc. 5 di parte opponente), che prevedeva un compenso mensile di euro 6.500,00 oltre accessori di legge, maturando un corrispettivo complessivo sino al mese di novembre 2019 (ossia sino al momento in cui, in data, 29.11.19, la società aveva presentato ricorso per concordato preventivo in bianco ex art. 161, c. 6 legge fall) pari ad euro 277.278,72 oltre accessori di legge
(cfr prospetto riepilogativo di cui al doc. 112 di parte opponente);
2) di avere assistito la società nell'anno 2017 ai fini della conclusione di alcuni affari di rilevante valore economico (superiore ad euro
250.000,00) maturando un corrispettivo di complessivi euro 107.850,00 oltre accessori, quantificato in applicazione di quanto pattuito con altro contratto di “assistenza e consulenza legale contrattuale” stipulato tra le parti sempre in data 22.12.16 (doc. 6 di parte opponente), con il quale era stato pattuito un compenso a favore della professionista a percentuale (3%) rispetto al valore dell'affare concluso;
3) di avere svolto a favore della società anche attività stragiudiziale in relazione alla gestione dell'impianto di AM di OR (Tv), ricevendo il compenso per l'attività svolta al netto della ritenuta d'acconto di euro
2.058,38, che non era stata però versata da all'erario. La CP_2
chiedeva quindi di essere ammessa al passivo anche per tale Pt_1
importo, sostenendo di avere diritto al versamento diretto a suo favore;
Co 4) di avere svolto a favore di rottami anche attività giudiziale maturando un corrispettivo complessivo di euro 20.408,02 (doc. 149 di parte opponente), oggetto di parziale compensazione con un minor credito di euro 16.744,50 vantato dalla società verso la professionista, residuando quindi una pretesa a saldo della di euro 3.663,52, per la quale Pt_1
chiedeva di essere ammessa al passivo in privilegio;
5) di avere svolto dal luglio 2019 sino al luglio 2020 attività di assistenza e di consulenza ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo, in affiancamento ed in collaborazione con i professionisti
(avvocati e commercialisti) che aveva incaricato per tale CP_2 procedura concorsuale. Per tale attività l'opponente sosteneva di avere maturato un corrispettivo di euro 38.000,00 oltre accessori, come pattuito con altro contratto di incarico professionale in data 9.12.19 (doc.
150 di parte opponente).
Con il provvedimento opposto il GD – in adesione alla proposta dei curatori
– ha totalmente escluso la pretesa “per inopponibilità alla procedura concorsuale dei contratti di prestazione d'opera in quanto privi di data certa
e per mancanza di specifica allegazione, e comunque di prova, dell'attività prestata”.
Con l'opposizione la a insistito per l'ammissione al passivo dell'intera Pt_1 pretesa, sostenendo che – pur essendo i contratti del 22.12.16 e del 9.12.19 di per sé privi di data certa – l'effettivo conferimento degli incarichi professionali di cui sopra in momento anteriore alla declaratoria del fallimento (avvenuta in data 2.9.20) doveva ritenersi comprovato sulla scorta della copiosa documentazione prodotta sia in sede di ammissione al passivo, sia in allegato all'atto di opposizione, dalla quale si evinceva – peraltro – l'effettiva esecuzione di tutta l'attività allegata dalla professionista, con conseguente suo diritto al pagamento del corrispettivo richiesto.
Il ha chiesto il rigetto dell'opposizione ribadendo Controparte_1
l'inopponibilità alla procedura dei contratti d'opera professionale per carenza di data certa, sostenendo che non risultava dimostrata l'esatta tipologia ed entità dell'attività svolta dalla professionista ed evidenziando che – in ragione del rapporto sentimentale esistente tra la ed il socio unico e Pt_1 legale rappresentante di – poteva ritenersi Controparte_3 CP_4 che l'eventuale attività svolta dalla professionista fosse stata resa in assolvimento di doveri di natura morale e sociale, configurandosi quindi il rapporto quale obbligazione naturale, con conseguente insussistenza del diritto dell'opponente ad agire per il pagamento di un corrispettivo.
Sosteneva inoltre il fallimento che la pretesa creditoria della non Pt_1
poteva comunque ritenersi comprovata in ordine al quantum, anche in ragione del fatto che la professionista non si era rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati per richiedere un parere di congruità degli importi pretesi. Infine, il fallimento eccepiva che la non aveva legittimazione a Pt_1 pretendere il pagamento a suo favore della ritenuta d'acconto non versata all'Erario (spettando tale diritto proprio all'Erario) e negava che la Pt_1
avesse fornito attività rilevante ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo, per la quale la società aveva incaricato altri professionisti.
L'opposizione è solo parzialmente fondata, nei limiti appresso specificati
I due contratti del 22.12.26 denominati di “assistenza e consulenza legale stragiudiziale continuativa” (doc. 5 di parte opponente) e di “assistenza e consulenza legale e contrattuale” (doc. 6 di parte opponente) sono effettivamente privi di data certa, come eccepito dalla curatela.
E, peraltro, l'opponente non ha dimostrato in altro modo, ai sensi dell'art
2704 cc, l'anteriorità dei suddetti documenti rispetto alla declaratoria di fallimento di 1. CP_1
Quanto, poi, all'incarico professionale del 9.12.19 relativo all'assistenza per la predisposizione della domanda di concordato preventivo, il relativo contratto (doc. 150 di parte opponente) – oltre ad essere anch'esso privo di data certa – è addirittura mancante della sottoscrizione delle parti, sicché in questo caso risulta addirittura radicalmente insussistente un accordo scritto.
Pertanto, tutti i predetti contratti non sono opponibili al fallimento e, quindi, non è possibile stabilire sulla scorta degli stessi quale fosse l'oggetto dell'incarico conferito alla né il compenso pattuito. Pt_1
A tal fine è quindi necessario avere riguardo all'ulteriore documentazione prodotta dall'opponente ed alle risultanze della prova orale, essendo noto che la inopponibilità ex art 2704 cc connessa alla mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e non attiene all'efficacia dell'atto, bensì soltanto alla prova di esso a mezzo della scrittura, sicché risultano inopponibili al fallimento le pattuizioni riportate sul documento (derivandone l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della prova e della regolamentazione del rapporto), mentre non risulta preclusa per il creditore la possibilità di dimostrare in altro modo e con tutti i mezzi probatori consentiti (salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio) l'effettivo svolgimento, l'entità e la tipologia della prestazione professionale resa e di cui viene chiesto il pagamento, potendo poi il
Giudice provvedere alla quantificazione del corrispettivo - in mancanza di una determinazione scritta del compenso opponibile alla procedura - in applicazione dei criteri sussidiari di cui all'2233 cc. qualora, come nella fattispecie, la prestazione resa sia consistita in attività d'opera professionale
(cfr, con specifico riferimento al mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale, Cass. 2319/16 e
Cass. 4705/11; nello stesso senso cfr anche Cass. 28791/24, Cass.
27203/19, Cass. 9074/18, Cass. 2664/63).
Ebbene, l'espletata istruttoria orale ha consentito di accertare che – effettivamente – a partire dal gennaio 2017 l'avv. aveva iniziato a Pt_1
prestare in modo continuativo attività stragiudiziale a favore di CP_2
recandosi a tal fine più giorni alla settimana presso la sede della società ove le era stato messo a disposizione un ufficio (testi e;
che, in Tes_1 Tes_2 particolare, l'attività era consistita nella consulenza legale resa al legale rappresentante in occasione e in vista di riunioni o incontri con CP_4
fornitori, clienti e dipendenti, nonché nella gestione dei rapporti con le banche (testi e , nella predisposizione di tutta la contrattualistica Tes_1 Tes_2
commerciale della società (testi , , nella Tes_1 Tes_3 Tes_2 Tes_4
prima gestione dei rapporti con i terzi in conseguenza di pignoramenti o decreti ingiuntivi a carico della società (testi e anche testi Tes_1 Tes_2
e quanto ai pignoramenti), nella gestione dei rapporti Tes_5 Tes_6
con fornitori e clienti con formulazione anche di contestazioni, di repliche a denunce ricevute e raggiungimento di accordi transattivi con predisposizione del relativo accordo (testi Tes_1 Tes_3 Tes_2 [...]
; che l'opponente si era occupata anche dell'esame della Tes_4
documentazione relativa ad aste pubbliche o private a cui la società avrebbe potuto partecipare, eseguendo a tal fine trasferte in Italia ed all'estero, anche in affiancamento al legale rappresentante (testi Tes_1 [...]
, ; che la professionista aveva prestato la sua opera Tes_3 Tes_2 Tes_7 anche nell'ambito delle trattative con Presse BB spa, EG srl, Nuova Co.re.fer srl e Val Ferro srl per l'acquisto di macchinari ed altro materiale ferroso (testi , ; che, infine, l'avv. aveva prestato Tes_1 Tes_3 Tes_2 Pt_1 assistenza anche ai professionisti che, a partire dall'estate del 2019 e sino al luglio 2020 avevano tentato di predisporre una proposta di concordato preventivo (testi e ), senza poi riuscire Tes_1 Tes_8 Tes_2 Tes_9
nello scopo posto che in data 2.9.20 era stato dichiarato il fallimento della società, senza presentazione del piano e della proposta entro i termini assegnati dal Tribunale.
L'effettivo svolgimento dell'attività professionale riferita dai testi, peraltro, trova risconto anche nella documentazione prodotta, dalla quale emerge che – effettivamente – a partire dal gennaio 2017 l'avv. era stata la Pt_1 professionista che – in prima battuta – si occupava delle questioni legali che riguardavano la società, limitando la propria attività essenzialmente a quella stragiudiziale sopra indicata (contrattualistica; gestione stragiudiziale delle vertenze con clienti e fornitori;
attività finalizzata alla partecipazione a gare;
raggiungimento e redazione di accordi transattivi) 2 posto che – salvo che per i casi indicati alle pagine 11 e 12 dell'opposizione (e documentati sub. docc. da 114 a 146 di parte opponente) - l'attività giudiziale era stata poi delegata a diversi professionisti (avv. Baù, avv. Ferrante, avv. Tes_6
cfr docc. da 33 a 39 di parte opponente).
In conclusione, deve ritenersi dimostrato che nel periodo gennaio 2017 - luglio 2020 l'avv. vesse svolto in modo continuativo l'attività di legale Pt_1
Co interno della fornendo consulenza al legale rappresentante CP_2 ed occupandosi in generale dell'ambito legale stragiudiziale.
Inoltre, in mancanza di prova del conferimento di plurimi incarichi (stante l'inopponibilità alla procedura dei contratti prodotti) deve necessariamente ritenersi che tutta l'attività sopra sintetizzata fosse stata svolta in esecuzione di un unico incarico professionale avente ad oggetto – appunto – l'attività stragiudiziale di pertinenza della società, in essa compresa anche quella
(svolta nell'anno anteriore al fallimento, sino al luglio 2020) di affiancamento e collaborazione con i professionisti che erano stati incaricati di curare il tentativo di risoluzione della crisi mediante accesso al concordato preventivo ( quanto ai profili legali;
Controparte_5 Controparte_6
quanto agli aspetti fiscali, economici e tributari).
[...]
Deve poi escludersi che, come eccepito dal fallimento, le suddette prestazioni siano state rese dall'avv. per assolvere a doveri morali o Pt_1
sociali nei confronti del sign. con il quale intercorreva una relazione CP_4
sentimentale (dalla quale è nato anche un figlio nel marzo 2018: cfr doc. 2 di parte opposta) e, quindi, in adempimento di una obbligazione naturale.
Invero, al di là del fatto che non si comprendono le ragioni per le quali le prestazioni professionali svolte sarebbero state idonee ad assolvere ad esigenze personali del , risulta assorbente (al fine di escludere la CP_4
fondatezza della tesi prospettata dalla curatela) la considerazione che le prestazioni di cui sopra erano state evidentemente rese a favore della società e non certo del personalmente, il che esclude CP_2 CP_4
che possa discorrersi di obbligazioni naturali.
L'avv. quindi, ha senz'altro diritto a pretendere il corrispettivo per Pt_1
l'attività stragiudiziale svolta nel periodo gennaio 2017 – luglio 2020 a favore di CP_2
Né tale diritto può essere escluso per il fatto che la professionista non abbia corredato la propria domanda di insinuazione al passivo con il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, atteso che – come noto– tale parere è obbligatorio solo ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo ma non anche in caso di domanda di pagamento proposta con le forme ordinarie ovvero – come nella fattispecie – mediante istanza di insinuazione al passivo (Cass. 17655/18, Cass. 1505/98).
Il corrispettivo spettante all'opponente non può essere quantificato sulla scorta di quanto previsto nei contratti privi di data certa (posto che anche la pattuizione relativa al compenso è ovviamente inopponibile alla procedura).
Difettando un accordo scritto sul compenso, ai sensi dell'art. 2233 cc lo stesso deve allora essere determinato dal Giudice, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Tale DM non disciplina con previsione specifica le modalità di determinazione del compenso dell'avvocato, nel caso in cui lo stesso abbia svolto un'attività continuativa di consulenza legale stragiudiziale a favore di un cliente.
Tuttavia, come noto, ai sensi dell'art. 3 del DM, per i compensi professionali non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del decreto che regolano fattispecie analoghe.
Inoltre, tenuto conto della natura continuativa dell'attività svolta, appare giustificato stabilire una quantificazione del compenso in un importo forfettario a cadenza mensile, come peraltro richiesto anche dalla Pt_1
Importo che, per quanto sopra osservato circa la natura unitaria dell'incarico, dovrà compensare tutta l'attività stragiudiziale svolta dalla professionista, senza distinguere tra quella di consulenza ordinaria, di assistenza per la conclusione di determinati contratti di importo rilevante e di assistenza ai professionisti incaricati per la procedura di concordato preventivo
Quali parametri applicabili per analogia per la quantificazione del compenso mensile ritiene il Collegio che possano essere presi in considerazione quelli previsti dagli artt. 18 ss del DM per il caso di affare stragiudiziale di valore indeterminabile.
Considerando i valori di tariffa in vigore prima del 23.10.22 (posto che l'attività professionale è stata portata a termine prima di tale momento), in base al DM 55/14 per un affare di valore indeterminabile e di complessità normale è previsto un compenso medio di euro 2.295,00, mentre per un analogo affare di particolare importanza è stabilito un compenso medio di euro 4.320,00.
Il valore mediando di tali quantificazioni è pari ad euro 3.307,50, arrotondabile ad euro 3.500,00.
Tale importo mensile - considerati l'entità e tipologia dell'attività svolta, il fatto che la società avesse messo a disposizione della professionista un ufficio, nonché il diritto alla percezione dell'importo a prescindere dall'attività in concreto svolta ogni mese – ad avviso del Collegio risulta assolutamente idoneo a compensare in modo congruo l'attività resa dall'avv. ed Pt_1 adeguato al decoro della professione, come previsto dall'art. 2233, c. 2 cc.
Va poi evidenziato che all'opponente non può certo essere riconosciuta la prededuzione in relazione all'attività di assistenza svolta in relazione alla predisposizione della domanda di concordato, per l'assorbente ragione che il piano e la proposta non sono stati infine depositati e, quindi, CP_2 non è stata infine ammessa alla procedura ai sensi dell'art. 163 legge fall
(cfr Cass. SU 42039/21).
All'opponente va invece riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751bis, n. 2 cc, ma solo limitatamente al biennio anteriore alla cessazione dell'attività quindi – in concreto – solo per il periodo luglio 2018/luglio 2020.
Il compenso relativo al periodo gennaio 2017/giugno 2018 va invece ammesso in chirografo.
Il compenso va poi maggiorato del contributo previdenziale del 4% e dell'iva di legge, in privilegio in relazione ai compensi del biennio ed in chirografo per i compensi residui.
Va escluso, invece, il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, atteso che – come evidenziato – l'avv. ha svolto la sua attività in un Pt_1
ufficio messo a disposizione dalla società e non ha quindi sostenuto alcun costo vivo.
Pertanto, in relazione all'attività stragiudiziale, la va ammessa al Pt_1
passivo per i seguenti importi:
a) per euro 63.000,00 (euro 3.500,00 x 18 mesi), oltre cpa 4% e iva di legge, in chirografo, in relazione all'attività svolta nei mesi da gennaio
2017 a giugno 2018;
b) per euro 84.000,00 (euro 3.500,00 x 24 mesi), oltre cpa 4% e iva di legge, con il privilegio di cui all'art. 2751bis, n. 2 cc, in relazione all'attività svolta nei mesi da luglio 2018 a luglio 2020.
Quanto all'attività giudiziale, l'avv. a comprovato documentalmente di Pt_1
averla svolta (cfr docc. 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126,
128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144 di parte opponente) ed il relativo corrispettivo è stato correttamente quantificato dalla professionista applicando il valore medio di cui al DM
55/14 (cfr docc. 116, 120, 124, 127, 131, 132, 142, 145 di parte opponente), sicché – considerata anche l'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del fallimento – può ritenersi dimostrato che la professionista avesse effettivamente maturato un credito complessivo di euro 20.408,02 accessori compresi (cfr doc. 149 di parte opponente).
Pertanto, non essendo stato contestato dal fallimento che, come allegato dalla (cfr anche mail sub. doc. 148 di parte opponente), la società in Pt_1 bonis vantasse un contro credito verso l'opponente di euro 16.744,50, deve ritenersi dimostrato che, una volta operata la compensazione, residui effettivamente una pretesa a saldo di euro 3.663,52, per la quale l'avv.
a diritto di essere ammessa al passivo. Pt_1
Dall'esame della documentazione prodotta risulta poi che tutta l''attività giudiziale era stata svolta in periodo compreso tra il dicembre 2018 e il luglio 2019, quindi nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto con la società nel luglio 2020 (invero deve ritenersi che anche l'attività giudiziale in esame sia stata svolta in esecuzione del complessivo rapporto in essere tra le parti).
Anche l'importo di euro 3.663,52 di cui sopra va quindi ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis, n. 2 cc, come richiesto.
Infine, non può essere ammessa al passivo l'ulteriore pretesa di euro
2.058,38 relativa alla ritenuta d'acconto non versata sul compenso già corrisposto all'avv. per l'attività svolta in relazione all'impianto di Pt_1
AM di OR (Tv).
Va infatti condivisa sul punto l'osservazione della curatela (alla quale, peraltro, l'opponente non ha successivamente replicato) secondo cui legittimato a pretendere il pagamento di tale importo (mediante insinuazione al passivo) è l'Erario e non la stessa professionista.
Le spese di lite seguono la soccombenza del fallimento opposto e si liquidano (tenuto conto dell'importo ammesso al passivo e con applicazione dei valori medi) nell'importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 99, c. 11 l.f., in parziale accoglimento dell'opposizione ed a modifica del provvedimento del Giudice delegato:
a) ammette al passivo del per i seguenti Parte_1 CP_1 CP_1
importi: - euro 63.000,00, oltre cpa 4% ed iva nella misura di legge – in chirografo - a titolo di compenso professionale per l'attività stragiudiziale svolta nel periodo da gennaio 2017 a giugno 2018;
- euro 84.000,00, oltre cpa 4% ed iva nella misura di legge - con il privilegio di cui all'art 2751bis n. 2 cc - a titolo di compenso professionale per l'attività stragiudiziale svolta nel periodo da luglio
2018 a luglio 2020;
- euro 3.663,52 - con il privilegio di cui all'art 2751bis n. 2 cc – a titolo di compenso professionale per attività giudiziale;
b) condanna il fallimento opposto al pagamento a favore dell'opponente della somma di euro 14.250,00, di cui euro 147,00 per spese ed euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso delle spese di lite.
Verona, 7.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luigi Pagliuca Dott. Monica Attanasio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero la certezza della data non può essere desunta dalla dichiarazione della teste la quale ha affermato Tes_1
“riconosco i contratti, anche se non li ho mai letti nel dettaglio”. Invero, non avendoli letti, non si comprende come la teste possa affermare che quelli a lei esibiti (e corrispondenti a quelli prodotti sub. docc. 5 e 6 da parte opponente) fossero proprio i contratti sottoscritti prima del fallimento e noti alla teste. 2 cfr in particolare quanto alle trattative e alla predisposizione di contratti: docc. da 7 a 12 e 16; quanto all'attività finalizzata alla partecipazione a procedure, gare e bandi: docc. 19, 20, 21, 22 e 25; quanto alla formulazione di contestazioni e denunce di vizi o inadempimenti: docc. da 26 a 32; quanto al raggiungimento di accordi e alla stipula di transazioni: docc. 61, 63, 64, 70, 78, 91, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 110, in cui è espressamente indicata proprio l'avv. uale legale di Pt_1 CP_2