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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39048/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.SA SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39048/2022 promoSA da:
C.F. e P. IVA ) in persona del suo Amministratore Unico pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Ing. , con sede legale in PE ME (MI), Via Parte_2
Benedetto Croce 2, elettivamente domiciliata in Milano, in Viale Brianza n. 15, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Castano (c.f. che la rappresenta e difende C.F._1 in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Parte attrice opponente
Contro
(C.F. e P. IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con CP_2 CodiceFiscale_2 sede legale in Milano, Via A. Cappellini n. 23 elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Brera n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Gianpiero Zingari (C.F. ) ed CodiceFiscale_3
Eleonora d'Orta (C.F. ), che la rappresentano e assistono anche CodiceFiscale_4 disgiuntamente fra loro, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione Parte convenuta opposta
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel Merito ed in via Principale: accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente società convenuta – opposta per le ragioni esposte in atti, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto num. 12899/2022 RG (n. 28695/22 R.G) dalla società Parte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per l'effetto, revocarlo.
pagina 1 di 7 Sempre nel merito ma in via subordinata: nel caso in cui, Il Giudicante ritenesse comunque legittimo il riconoscimento di un compenso in favore della Controparte_1
per l'attività di consulenza svolta, accertarlo e quantificarlo nel minore importo stabilito in conformità a quanto contrattualmente disposto dall'art. 3 comma 2 della
“proposta contrattuale per servizio di assistenza tecnica” depositata quale DOC. 4 al fasc. di parte opponente e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto num. 12899/2022 RG (n. 28695/22 R.G) e quindi revocarlo.
In via istruttoria: la chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: Parte_1
1) Vero o no che il Sig. era stato incaricato di procedere alla formazione del Parte_3 personale della società nell'ambito del progetto formativo “FONDO NUOVE Parte_1
COMPETENZE”, istituto con l'art. 88 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e sviluppato per partecipare al Bando promosso da CP_3
2) Vero o no che che il Sig. subito dopo l'approvazione del progetto e l'arrivo Parte_3 dei fondi, nel dicemebre del 2021, cominciava il periodo di formazione in favore dei dipendenti inseriti all'interno del progetto;
3) Vero o no che durante il periodo di formazione alcuni dipendenti, ricompresi nell'elenco dei lavoratori che avrebbero dovuto partecipare del progetto formativo, dismettevano la propria attività presso l'Azienda così che il numero dei dipendenti che avrebbero svolto la formazione sarebbe stato inferiore rispetto a quello indicato nel progetto di formazione presentato ad CP_3
4) Vero o no il Sig. era costretto ad assentarsi per alcune settimane dal proprio Parte_3 luogo di lavoro nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per motivi di carattere personale legati allo scoppio della guerra in Ucraina, in questa maniera ritardando lo svolgimento e conclusione del periodo formativo dei dipendenti.
Si indica a testimonio:
- il Sig. domiciliato in Alta Valle Intelvi (CO), alla Via Quaglio n. 7 – Parte_3
CAP 22024.
- nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice Istruttore dovesse ritenere conducenti, ai fini di causa, i capitolati indicati nella seconda memoria da controparte, si chiede venga escuSA, a prova contraria, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero o no che verso i primi giorni del mese di marzo 2022 la Dott.SA si Per_1 metteva in contatto con la al fine di richiedere l'invio ad di Controparte_1 CP_3 una istanza di proroga relativamente al piano formativo approvato?
2) Vero o no che la Dott.SA spiegava che la proroga nello sviluppo del piano Per_1 formativo si rendeva neceSAria in conseguenza dell'assenza di uno dei formatori dei lavoratori coinvolti nel programma che ne aveva ritardato l'esecuzione?
Si indica quale testimone la Dott.SA , residente in [...]
Gubernatis n. 33 – 00124.
- Chiede altresì ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc del carteggio inviato telematicamente da parte della alla per permettere alla di poter Controparte_1 CP_3 Parte_1 partecipare al bando del cd. “Fondo di Nuove Competenze”. pagina 2 di 7 In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge (CPA ed IVA) nelle aliquote vigenti al momento dell'effettivo pagamento La si oppone a qualsiasi domanda, Parte_1 eccezione e conclusione formulata per la prima volta all'interno del presente procedimento da c/parte, dichiarando di non accettarne il contraddittorio.
Parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione così giudicare IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed n diritto, per tutte i motivi e le ragioni espresse in narrativa e per quelle che eventualmente emergeranno in corso di causa, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 12899/2022 – R.G. 28695/2022 del 30/07/2022 emesso dal Tribunale di Milano IN VIA SUBORDINATA Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento dell'importo di € 21.875,64 portato dalla fattura n. 17 del 28/1/2022, oltre interessi ex art. 4 D.lgs. 231/2002 dalla data del 27/02/2021 sino all'effettivo pagamento, al tasso calcolato ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.lgs. tempo per tempo vigente, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per quelli che eventualmente emergeranno in corso di causa IN VIA ISTRUTTORIA Fermo restando che la copiosa documentazione già in atti, rimasa incontestata da
, risulta già idonea a dimostrare inequivocabilmente la correttezza e la Parte_1 diligenza di nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e, dunque, la sussistenza del credito della steSA, al solo fine di suffragare ulteriormente le circostanze suesposte, chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che riceveva in data 24/03/2022 per la prima volta da parte del legale di
, la richiesta di intervenire presso onde richiedere una proroga del Parte_1 CP_3 piano formativo in scadenza al 27/03/2022 e una rimodulazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo, come da all. 7 al doc. 1 fascicolo monitorio che si rammostra al teste? 2. Vero che apprendeva per la prima volta in data 24/03/2022, tramite la comunicazione trasmeSA in pari data dal legale di , che il numero di Parte_1 lavoratori coinvolti da nel progetto era inferiore rispetto a quello indicato al Parte_1 momento di presentazione dell'istanza, come da all. 7 al doc. 1 fascicolo monitorio che si rammostra al teste? Si indica a teste su tutti i capitoli di prova suindicati:
1. la signora presso Testimone_2 Controparte_1
- Milano, Via A. Cappellini n. 23.
[...]
Ci si oppone all'ammissione delle prove orali ex adverso articolate e si chiede infine di essere ammessi a prova contraria su capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. IN OGNI CASO
pagina 3 di 7 Con vittoria di spese, compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge, e con condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
*** Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 12899/2022, R.G. 28695/2022, emesso il 21.7.2022 (e poi notificato il 2.8.2022) dal Tribunale di Milano con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 21.875,64, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data del 27.02.2021 sino all'effettivo pagamento, oltre spese della procedura monitoria, in favore di a titolo di Controparte_1 compenso per l'attività prestata dalla ricorrente in favore di sulla base del contratto Parte_1 inter partes con cui si era impegnata dietro corrispettivo a svolgere un servizio di assistenza tecnica inerente la presentazione all' della domanda di accesso al c.d. CP_3 [...] da parte di . Controparte_4 Parte_1
L'opponente contestava l'inadempimento da parte di e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio veniva conceSA la provvisoria esecuzione del decreto;
venivano assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c.; le parti depositavano le memorie istruttorie;
le richieste istruttorie venivano rigettate;
le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
- ente accreditato che opera nel campo della consulenza, della Controparte_1 formazione e delle politiche attive del lavoro e si occupa di fornire corsi di formazione, servizi di consulenza e programmi di inserimento nel mondo del lavoro - e la società Parte_1 sottoscrivevano un contratto per il servizio di assistenza tecnica inerente alla
[...] predisposizione di tutta la documentazione neceSAria per la corretta presentazione all' CP_3 della domanda di accesso al c.d. Fondo Nuove Competenze CP_4
Il Fondo Nuove Competenze – istituito con il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) – è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell'epidemia da Covid-19, che permette alle imprese di adeguare le competenze dei propri lavoratori, destinando parte dell'orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FSE – PON SPAO gestito da In particolare, emana gli avvisi con termini e modalità per CP_3 CP_3 presentare le domande e loro requisiti, valuta le domande, determina l'importo da erogare, trasmette all' i finanziamenti, monitora l'andamento e controlla la spesa. CP_5
era intenzionata ad adeguare le competenze dei propri lavoratori mediante Parte_1
l'accesso al FNC sulla base di un progetto formativo che prevedeva il coinvolgimento di 22 lavoratori che avrebbero dovuto svolgere 250 ore di formazione ciascuno con riferimento alla qualificazione dei processi produttivi, alla digitalizzazione dei processi aziendali e alla promozione dell'innovazione di processo e organizzativa. pagina 4 di 7 La prestazione cui con la sottoscrizione del contratto, si era impegnata consisteva nella predisposizione di tutta la documentazione neceSAria per la corretta presentazione all' CP_3 della domanda ed in particolare < Analisi del fabbisogno formativo dell'impresa; Definizione del progetto formativo in accordo con l'impresa; Raccolta della documentazione neceSAria per l'elaborazione del progetto formativo Assistenza alla presentazione della domanda Assistenza e monitoraggio alla richiesta dei pagamenti e alle risposte di eventuali integrazioni>>. Il contratto prevedeva la facoltà per entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettersi tramite a.r. almeno 7 (sette) giorni di preavviso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni svolte sino alla data di efficacia del recesso. Quanto al compenso, il contratto prevedeva in favore di <un corrispettivo pari al 30% dell'importo erogato dall con un importo minimo di 10.000,00 euro. Tale importo verrà corrisposto in CP_3 due tranche: 70 % al momento del riconoscimento del contributo da parte dell e il restante 30% a CP_3 chiusura saldo dell'attività. Si precisa che nel momento in cui l' dovesse approvare il progetto e l'azienda CP_3 non ritenesse più utile partecipare al Bando “Fondo Nuove Competenze”, sarà tenuta a saldare il compenso pari al 4% del valore del finanziamento ottenuto alla Società I corrispettivi sono da Controparte_1 intendersi al netto di I.V.A. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro 30 giorni data fattura>>. si obbligava: <- ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto;
- ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, e in regola con le vigenti normative in materia di contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali;
- a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto;
- a garantire che tutti i documenti ed i dati ricevuti per la prestazione del servizio verranno custoditi con la cura del buon padre di famiglia e utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto>>. si obbligava: <- a Parte_1 fornire in tempo utile tutti i dati e i documenti occorrenti per l'espletamento dell'incarico di consulenza;
- a versare il corrispettivo pattuito secondo le modalità di pagamento e le tempistiche concordate;
- a provvedere all'erogazione e alla gestione del piano formativo>>. L'approvazione del contributo richiesto veniva confermata in data 27.12.2022 (doc. 5 attrice), e comportava il versamento da parte di in favore di della somma di euro CP_3 Parte_1
59.769,50, pari al 70% del contributo totale concesso (euro 85.385,00) a titolo di anticipazione. emetteva in data 28.1.2022 la fattura per le prestazioni rese per euro 21.875,64, iva inclusa, pari al 30% della somma versata da CP_3
non provvedeva al pagamento della fattura, nonostante i numerosi solleciti. Parte_1
In data 5.8.2022 deliberava la revoca totale del contributo ammesso e l'obbligo della CP_3 restituzione della somma di euro 59.769,50. L'opponente ha affermato che, a causa della guerra in Ucraina, che teneva lontano dall'Italia l'amministratore unico della società e altro personale e a causa di numerose dimissioni del personale dipendente nel periodo intercorrente tra la presentazione del progetto e la comunicazione di approvazione dello stesso, non riusciva a realizzare il piano Parte_1 formativo nei termini indicati nel bando e nel rispetto della data del 27.3.2022 e, poiché il numero dei lavoratori era diminuito e le unità non sarebbero più state 22, come indicato nel pagina 5 di 7 progetto, sarebbe stato neceSArio rivedere gli accordi economici con atteso che il contributo statale sarebbe infine risultato minore di quello concesso in via di anticipazione. L'opponente riferisce di avere richiesto, tramite il suo legale, l'intervento urgente di per richiedere ad la proroga del termine del 27.3.2022 e di avere ricevuto risposta CP_3 affermativa, subordinata però all'immediato pagamento della fattura emeSA o comunque di un importo determinato forfettariamente a titolo di acconto. negava il versamento del Parte_1 dovuto e comunicava che avrebbe autonomamente provveduto alla richiesta di proroga del termine. Sostiene l'opponente che il mancato pagamento del compenso ad sia giustificato dall'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni contrattuali (ossia la mancata richiesta della proroga) che avrebbe comportato la revoca totale del contributo da parte di CP_3
Alla luce della complessiva documentazione in atti non pare tuttavia né che sia stata inadempiente alle obbligazioni assunte, né che la revoca del contributo concesso da sia CP_3 stata causata dal comportamento di Risulta infatti che pose in essere tutta l'attività propedeutica neceSAria all'approvazione del progetto che portò infatti alla erogazione del contributo da parte di richiedendo a CP_3 più riprese invano la collaborazione di (docc. 5-6-7 opposta) per la verifica dello Parte_1 stato e l'avanzamento della pratica. Solo in data 25.11.2021, in risposta ai vari solleciti di il legale rappresentante di confermava di aver eseguito la richiesta verifica tramite Parte_1 portale MyAnpal e che nulla era cambiato (doc. 7 opposta). L'opponente dunque durante quel periodo (estate/inverno 2021) non segnalava ad alcuna problematica. Risulta che prontamente il giorno successivo alla comunicazione di approvazione del contributo da parte di forniva ad specifiche e precise indicazioni per dar CP_3 Parte_1 corso alle attività di formazione, ricordando il termine del piano formativo per il giorno 27.3.2022 e la necessità che nei successivi 20 giorni si procedesse alla richiesta di saldo tramite l'applicativo MyAnpal e rimanendo a disposizione per qualunque necessità (doc. 8 opposta). Neppure in questa occasione comunicava o segnalava difficoltà. Nessun cenno né Parte_1 all'assenza dei vertici aziendali, né alle dimissioni dei dipendenti. E ancora in data 17.1.2022 sollecitava a dare riscontro circa l'avanzamento del Parte_1 progetto formativo con la compilazione delle tabelle inoltrate da da ritornare all'opposta per consentire di iniziare a creare gli attestati (doc. 9 opposta). che continuavano in CP_6 data 19.1.2022, 20.1.2022, 26.1.2022, 7.2.2022, 8.2.2022, 14.2.2022, 1.3.2022, 11.3.2022, 18.3.2022 (docc. 10-11-12-13-14 opposta). Neanche in questo lasso di tempo vi fu riscontro da parte di con indicazione di problematiche di qualsivoglia natura. Parte_1
Risulta dunque che anche dopo l'approvazione del progetto, abbia diligentemente seguito la pratica con continui solleciti ad per il perfezionamento del piano formativo. E ciò Parte_1 nonostante , ricevuto la fattura di a gennaio, continuasse a non provvedere al Parte_1 versamento della somma richiesta. Risulta ancora che solo in data 24.3.2022 , tramite il proprio legale, ebbe a richiedere Parte_1 ad un intervento urgente per la richiesta ad di proroga del termine del 27.3.2022. CP_3
Il rifiuto di o meglio l'accettazione condizionata al versamento del compenso non pare integrare inadempimento contrattuale e violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Infatti, peraltro mai in precedenza informata da Parte_1 di difficoltà di sorta circa il completamento del piano formativo, si dichiarava disponibile ad inoltrare l'istanza di proroga previo versamento del dovuto, ovvero, ad ulteriore dimostrazione pagina 6 di 7 di correttezza e buona fede, quantomeno con il versamento in acconto della sola somma di euro 11.000. Occorre in ogni caso osservare che è pacifico che propose la proroga Parte_1 autonomamente il 25.3.2022 (doc. 15 opposta) e che, nonostante ciò, procedette alla CP_3 revoca del contributo erogato in precedenza. Non pare dunque poSA ritenersi che la revoca del contributo sia stata motivata dalla mancata richiesta di proroga. La comunicazione di revoca del beneficio indica come motivazione la mancata richiesta del saldo nei tempi stabiliti. Circostanze tutte che portano a ritenere che la perdita del contributo fu causato dal mancato approntamento del piano formativo da parte dell'opponente, che evidentemente non procedette mai alla effettiva esecuzione della formazione. Nel corso del giudizio non ha dato alcuna prova nè delle circostanze che a suo dire Parte_1 avevano reso neceSArio la proroga (ossia l'assenza dei vertici della società dall'Italia, l'assenza dei formatori, le dimissioni dei dipendenti), né dell'inizio dell'attività formativa. Non pare dunque che il mancato pagamento della fattura emeSA da poSA trovare giustificazione nell'inadempimento di che come detto non sussiste. Ora, sostiene che in ogni caso ai sensi del contratto (art. 3) la steSA avrebbe potuto Parte_1 anche discrezionalmente decidere, dopo l'approvazione del progetto, di non partecipare al bando e che in quel caso il compenso per sarebbe stato pari al 4% del finanziamento ottenuto da Occorre osservare in primo luogo che non si è verificata la circostanza di CP_3 fatto di cui alla norma, in secondo luogo che, benchè il testo del contratto non sia redatto in maniera chiara, deve ritenersi che ai sensi dell'art. 3 qualora non vi fosse stata partecipazione al bando sarebbe stata obbligata al versamento a saldo della minor somma del 4% Parte_1 invece che del 30%, quale seconda tranche. D'altro canto contrasta con la tesi di parte opponente anche la previsione contrattuale della facoltà di recesso in qualunque momento ma fermo il fatto che l'attività di consulenza svolta da sino al recesso avrebbe dovuto essere remunerata. La domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata perché non risulta che abbia agito Parte_1 con mala fede o colpa grave in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che, ex DM 55/2014, liquida in euro 3.386,50, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 11.3.2025
Il giudice dott.SA SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.SA SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39048/2022 promoSA da:
C.F. e P. IVA ) in persona del suo Amministratore Unico pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Ing. , con sede legale in PE ME (MI), Via Parte_2
Benedetto Croce 2, elettivamente domiciliata in Milano, in Viale Brianza n. 15, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Castano (c.f. che la rappresenta e difende C.F._1 in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Parte attrice opponente
Contro
(C.F. e P. IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con CP_2 CodiceFiscale_2 sede legale in Milano, Via A. Cappellini n. 23 elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Brera n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Gianpiero Zingari (C.F. ) ed CodiceFiscale_3
Eleonora d'Orta (C.F. ), che la rappresentano e assistono anche CodiceFiscale_4 disgiuntamente fra loro, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione Parte convenuta opposta
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel Merito ed in via Principale: accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente società convenuta – opposta per le ragioni esposte in atti, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto num. 12899/2022 RG (n. 28695/22 R.G) dalla società Parte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per l'effetto, revocarlo.
pagina 1 di 7 Sempre nel merito ma in via subordinata: nel caso in cui, Il Giudicante ritenesse comunque legittimo il riconoscimento di un compenso in favore della Controparte_1
per l'attività di consulenza svolta, accertarlo e quantificarlo nel minore importo stabilito in conformità a quanto contrattualmente disposto dall'art. 3 comma 2 della
“proposta contrattuale per servizio di assistenza tecnica” depositata quale DOC. 4 al fasc. di parte opponente e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto num. 12899/2022 RG (n. 28695/22 R.G) e quindi revocarlo.
In via istruttoria: la chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: Parte_1
1) Vero o no che il Sig. era stato incaricato di procedere alla formazione del Parte_3 personale della società nell'ambito del progetto formativo “FONDO NUOVE Parte_1
COMPETENZE”, istituto con l'art. 88 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e sviluppato per partecipare al Bando promosso da CP_3
2) Vero o no che che il Sig. subito dopo l'approvazione del progetto e l'arrivo Parte_3 dei fondi, nel dicemebre del 2021, cominciava il periodo di formazione in favore dei dipendenti inseriti all'interno del progetto;
3) Vero o no che durante il periodo di formazione alcuni dipendenti, ricompresi nell'elenco dei lavoratori che avrebbero dovuto partecipare del progetto formativo, dismettevano la propria attività presso l'Azienda così che il numero dei dipendenti che avrebbero svolto la formazione sarebbe stato inferiore rispetto a quello indicato nel progetto di formazione presentato ad CP_3
4) Vero o no il Sig. era costretto ad assentarsi per alcune settimane dal proprio Parte_3 luogo di lavoro nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per motivi di carattere personale legati allo scoppio della guerra in Ucraina, in questa maniera ritardando lo svolgimento e conclusione del periodo formativo dei dipendenti.
Si indica a testimonio:
- il Sig. domiciliato in Alta Valle Intelvi (CO), alla Via Quaglio n. 7 – Parte_3
CAP 22024.
- nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice Istruttore dovesse ritenere conducenti, ai fini di causa, i capitolati indicati nella seconda memoria da controparte, si chiede venga escuSA, a prova contraria, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero o no che verso i primi giorni del mese di marzo 2022 la Dott.SA si Per_1 metteva in contatto con la al fine di richiedere l'invio ad di Controparte_1 CP_3 una istanza di proroga relativamente al piano formativo approvato?
2) Vero o no che la Dott.SA spiegava che la proroga nello sviluppo del piano Per_1 formativo si rendeva neceSAria in conseguenza dell'assenza di uno dei formatori dei lavoratori coinvolti nel programma che ne aveva ritardato l'esecuzione?
Si indica quale testimone la Dott.SA , residente in [...]
Gubernatis n. 33 – 00124.
- Chiede altresì ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc del carteggio inviato telematicamente da parte della alla per permettere alla di poter Controparte_1 CP_3 Parte_1 partecipare al bando del cd. “Fondo di Nuove Competenze”. pagina 2 di 7 In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge (CPA ed IVA) nelle aliquote vigenti al momento dell'effettivo pagamento La si oppone a qualsiasi domanda, Parte_1 eccezione e conclusione formulata per la prima volta all'interno del presente procedimento da c/parte, dichiarando di non accettarne il contraddittorio.
Parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione così giudicare IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed n diritto, per tutte i motivi e le ragioni espresse in narrativa e per quelle che eventualmente emergeranno in corso di causa, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 12899/2022 – R.G. 28695/2022 del 30/07/2022 emesso dal Tribunale di Milano IN VIA SUBORDINATA Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento dell'importo di € 21.875,64 portato dalla fattura n. 17 del 28/1/2022, oltre interessi ex art. 4 D.lgs. 231/2002 dalla data del 27/02/2021 sino all'effettivo pagamento, al tasso calcolato ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.lgs. tempo per tempo vigente, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per quelli che eventualmente emergeranno in corso di causa IN VIA ISTRUTTORIA Fermo restando che la copiosa documentazione già in atti, rimasa incontestata da
, risulta già idonea a dimostrare inequivocabilmente la correttezza e la Parte_1 diligenza di nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e, dunque, la sussistenza del credito della steSA, al solo fine di suffragare ulteriormente le circostanze suesposte, chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che riceveva in data 24/03/2022 per la prima volta da parte del legale di
, la richiesta di intervenire presso onde richiedere una proroga del Parte_1 CP_3 piano formativo in scadenza al 27/03/2022 e una rimodulazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo, come da all. 7 al doc. 1 fascicolo monitorio che si rammostra al teste? 2. Vero che apprendeva per la prima volta in data 24/03/2022, tramite la comunicazione trasmeSA in pari data dal legale di , che il numero di Parte_1 lavoratori coinvolti da nel progetto era inferiore rispetto a quello indicato al Parte_1 momento di presentazione dell'istanza, come da all. 7 al doc. 1 fascicolo monitorio che si rammostra al teste? Si indica a teste su tutti i capitoli di prova suindicati:
1. la signora presso Testimone_2 Controparte_1
- Milano, Via A. Cappellini n. 23.
[...]
Ci si oppone all'ammissione delle prove orali ex adverso articolate e si chiede infine di essere ammessi a prova contraria su capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. IN OGNI CASO
pagina 3 di 7 Con vittoria di spese, compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge, e con condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
*** Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 12899/2022, R.G. 28695/2022, emesso il 21.7.2022 (e poi notificato il 2.8.2022) dal Tribunale di Milano con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 21.875,64, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data del 27.02.2021 sino all'effettivo pagamento, oltre spese della procedura monitoria, in favore di a titolo di Controparte_1 compenso per l'attività prestata dalla ricorrente in favore di sulla base del contratto Parte_1 inter partes con cui si era impegnata dietro corrispettivo a svolgere un servizio di assistenza tecnica inerente la presentazione all' della domanda di accesso al c.d. CP_3 [...] da parte di . Controparte_4 Parte_1
L'opponente contestava l'inadempimento da parte di e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio veniva conceSA la provvisoria esecuzione del decreto;
venivano assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c.; le parti depositavano le memorie istruttorie;
le richieste istruttorie venivano rigettate;
le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
- ente accreditato che opera nel campo della consulenza, della Controparte_1 formazione e delle politiche attive del lavoro e si occupa di fornire corsi di formazione, servizi di consulenza e programmi di inserimento nel mondo del lavoro - e la società Parte_1 sottoscrivevano un contratto per il servizio di assistenza tecnica inerente alla
[...] predisposizione di tutta la documentazione neceSAria per la corretta presentazione all' CP_3 della domanda di accesso al c.d. Fondo Nuove Competenze CP_4
Il Fondo Nuove Competenze – istituito con il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) – è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell'epidemia da Covid-19, che permette alle imprese di adeguare le competenze dei propri lavoratori, destinando parte dell'orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FSE – PON SPAO gestito da In particolare, emana gli avvisi con termini e modalità per CP_3 CP_3 presentare le domande e loro requisiti, valuta le domande, determina l'importo da erogare, trasmette all' i finanziamenti, monitora l'andamento e controlla la spesa. CP_5
era intenzionata ad adeguare le competenze dei propri lavoratori mediante Parte_1
l'accesso al FNC sulla base di un progetto formativo che prevedeva il coinvolgimento di 22 lavoratori che avrebbero dovuto svolgere 250 ore di formazione ciascuno con riferimento alla qualificazione dei processi produttivi, alla digitalizzazione dei processi aziendali e alla promozione dell'innovazione di processo e organizzativa. pagina 4 di 7 La prestazione cui con la sottoscrizione del contratto, si era impegnata consisteva nella predisposizione di tutta la documentazione neceSAria per la corretta presentazione all' CP_3 della domanda ed in particolare < Analisi del fabbisogno formativo dell'impresa; Definizione del progetto formativo in accordo con l'impresa; Raccolta della documentazione neceSAria per l'elaborazione del progetto formativo Assistenza alla presentazione della domanda Assistenza e monitoraggio alla richiesta dei pagamenti e alle risposte di eventuali integrazioni>>. Il contratto prevedeva la facoltà per entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettersi tramite a.r. almeno 7 (sette) giorni di preavviso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni svolte sino alla data di efficacia del recesso. Quanto al compenso, il contratto prevedeva in favore di <un corrispettivo pari al 30% dell'importo erogato dall con un importo minimo di 10.000,00 euro. Tale importo verrà corrisposto in CP_3 due tranche: 70 % al momento del riconoscimento del contributo da parte dell e il restante 30% a CP_3 chiusura saldo dell'attività. Si precisa che nel momento in cui l' dovesse approvare il progetto e l'azienda CP_3 non ritenesse più utile partecipare al Bando “Fondo Nuove Competenze”, sarà tenuta a saldare il compenso pari al 4% del valore del finanziamento ottenuto alla Società I corrispettivi sono da Controparte_1 intendersi al netto di I.V.A. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro 30 giorni data fattura>>. si obbligava: <- ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto;
- ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, e in regola con le vigenti normative in materia di contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali;
- a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto;
- a garantire che tutti i documenti ed i dati ricevuti per la prestazione del servizio verranno custoditi con la cura del buon padre di famiglia e utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto>>. si obbligava: <- a Parte_1 fornire in tempo utile tutti i dati e i documenti occorrenti per l'espletamento dell'incarico di consulenza;
- a versare il corrispettivo pattuito secondo le modalità di pagamento e le tempistiche concordate;
- a provvedere all'erogazione e alla gestione del piano formativo>>. L'approvazione del contributo richiesto veniva confermata in data 27.12.2022 (doc. 5 attrice), e comportava il versamento da parte di in favore di della somma di euro CP_3 Parte_1
59.769,50, pari al 70% del contributo totale concesso (euro 85.385,00) a titolo di anticipazione. emetteva in data 28.1.2022 la fattura per le prestazioni rese per euro 21.875,64, iva inclusa, pari al 30% della somma versata da CP_3
non provvedeva al pagamento della fattura, nonostante i numerosi solleciti. Parte_1
In data 5.8.2022 deliberava la revoca totale del contributo ammesso e l'obbligo della CP_3 restituzione della somma di euro 59.769,50. L'opponente ha affermato che, a causa della guerra in Ucraina, che teneva lontano dall'Italia l'amministratore unico della società e altro personale e a causa di numerose dimissioni del personale dipendente nel periodo intercorrente tra la presentazione del progetto e la comunicazione di approvazione dello stesso, non riusciva a realizzare il piano Parte_1 formativo nei termini indicati nel bando e nel rispetto della data del 27.3.2022 e, poiché il numero dei lavoratori era diminuito e le unità non sarebbero più state 22, come indicato nel pagina 5 di 7 progetto, sarebbe stato neceSArio rivedere gli accordi economici con atteso che il contributo statale sarebbe infine risultato minore di quello concesso in via di anticipazione. L'opponente riferisce di avere richiesto, tramite il suo legale, l'intervento urgente di per richiedere ad la proroga del termine del 27.3.2022 e di avere ricevuto risposta CP_3 affermativa, subordinata però all'immediato pagamento della fattura emeSA o comunque di un importo determinato forfettariamente a titolo di acconto. negava il versamento del Parte_1 dovuto e comunicava che avrebbe autonomamente provveduto alla richiesta di proroga del termine. Sostiene l'opponente che il mancato pagamento del compenso ad sia giustificato dall'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni contrattuali (ossia la mancata richiesta della proroga) che avrebbe comportato la revoca totale del contributo da parte di CP_3
Alla luce della complessiva documentazione in atti non pare tuttavia né che sia stata inadempiente alle obbligazioni assunte, né che la revoca del contributo concesso da sia CP_3 stata causata dal comportamento di Risulta infatti che pose in essere tutta l'attività propedeutica neceSAria all'approvazione del progetto che portò infatti alla erogazione del contributo da parte di richiedendo a CP_3 più riprese invano la collaborazione di (docc. 5-6-7 opposta) per la verifica dello Parte_1 stato e l'avanzamento della pratica. Solo in data 25.11.2021, in risposta ai vari solleciti di il legale rappresentante di confermava di aver eseguito la richiesta verifica tramite Parte_1 portale MyAnpal e che nulla era cambiato (doc. 7 opposta). L'opponente dunque durante quel periodo (estate/inverno 2021) non segnalava ad alcuna problematica. Risulta che prontamente il giorno successivo alla comunicazione di approvazione del contributo da parte di forniva ad specifiche e precise indicazioni per dar CP_3 Parte_1 corso alle attività di formazione, ricordando il termine del piano formativo per il giorno 27.3.2022 e la necessità che nei successivi 20 giorni si procedesse alla richiesta di saldo tramite l'applicativo MyAnpal e rimanendo a disposizione per qualunque necessità (doc. 8 opposta). Neppure in questa occasione comunicava o segnalava difficoltà. Nessun cenno né Parte_1 all'assenza dei vertici aziendali, né alle dimissioni dei dipendenti. E ancora in data 17.1.2022 sollecitava a dare riscontro circa l'avanzamento del Parte_1 progetto formativo con la compilazione delle tabelle inoltrate da da ritornare all'opposta per consentire di iniziare a creare gli attestati (doc. 9 opposta). che continuavano in CP_6 data 19.1.2022, 20.1.2022, 26.1.2022, 7.2.2022, 8.2.2022, 14.2.2022, 1.3.2022, 11.3.2022, 18.3.2022 (docc. 10-11-12-13-14 opposta). Neanche in questo lasso di tempo vi fu riscontro da parte di con indicazione di problematiche di qualsivoglia natura. Parte_1
Risulta dunque che anche dopo l'approvazione del progetto, abbia diligentemente seguito la pratica con continui solleciti ad per il perfezionamento del piano formativo. E ciò Parte_1 nonostante , ricevuto la fattura di a gennaio, continuasse a non provvedere al Parte_1 versamento della somma richiesta. Risulta ancora che solo in data 24.3.2022 , tramite il proprio legale, ebbe a richiedere Parte_1 ad un intervento urgente per la richiesta ad di proroga del termine del 27.3.2022. CP_3
Il rifiuto di o meglio l'accettazione condizionata al versamento del compenso non pare integrare inadempimento contrattuale e violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Infatti, peraltro mai in precedenza informata da Parte_1 di difficoltà di sorta circa il completamento del piano formativo, si dichiarava disponibile ad inoltrare l'istanza di proroga previo versamento del dovuto, ovvero, ad ulteriore dimostrazione pagina 6 di 7 di correttezza e buona fede, quantomeno con il versamento in acconto della sola somma di euro 11.000. Occorre in ogni caso osservare che è pacifico che propose la proroga Parte_1 autonomamente il 25.3.2022 (doc. 15 opposta) e che, nonostante ciò, procedette alla CP_3 revoca del contributo erogato in precedenza. Non pare dunque poSA ritenersi che la revoca del contributo sia stata motivata dalla mancata richiesta di proroga. La comunicazione di revoca del beneficio indica come motivazione la mancata richiesta del saldo nei tempi stabiliti. Circostanze tutte che portano a ritenere che la perdita del contributo fu causato dal mancato approntamento del piano formativo da parte dell'opponente, che evidentemente non procedette mai alla effettiva esecuzione della formazione. Nel corso del giudizio non ha dato alcuna prova nè delle circostanze che a suo dire Parte_1 avevano reso neceSArio la proroga (ossia l'assenza dei vertici della società dall'Italia, l'assenza dei formatori, le dimissioni dei dipendenti), né dell'inizio dell'attività formativa. Non pare dunque che il mancato pagamento della fattura emeSA da poSA trovare giustificazione nell'inadempimento di che come detto non sussiste. Ora, sostiene che in ogni caso ai sensi del contratto (art. 3) la steSA avrebbe potuto Parte_1 anche discrezionalmente decidere, dopo l'approvazione del progetto, di non partecipare al bando e che in quel caso il compenso per sarebbe stato pari al 4% del finanziamento ottenuto da Occorre osservare in primo luogo che non si è verificata la circostanza di CP_3 fatto di cui alla norma, in secondo luogo che, benchè il testo del contratto non sia redatto in maniera chiara, deve ritenersi che ai sensi dell'art. 3 qualora non vi fosse stata partecipazione al bando sarebbe stata obbligata al versamento a saldo della minor somma del 4% Parte_1 invece che del 30%, quale seconda tranche. D'altro canto contrasta con la tesi di parte opponente anche la previsione contrattuale della facoltà di recesso in qualunque momento ma fermo il fatto che l'attività di consulenza svolta da sino al recesso avrebbe dovuto essere remunerata. La domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata perché non risulta che abbia agito Parte_1 con mala fede o colpa grave in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che, ex DM 55/2014, liquida in euro 3.386,50, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 11.3.2025
Il giudice dott.SA SIMONA BRUSAMOLINO
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