Articolo 1 della Legge 26 luglio 1956, n. 850
Articolo 2
Versione
24 agosto 1956
Art. 1.
La spesa di cinque miliardi disposta dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989 , riguardante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, e' aumentata di tre miliardi.
Tale maggiore spesa sara' Iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi 1956-57;
1957-58 e 1958-59.
Entrata in vigore il 24 agosto 1956