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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4189/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
AM, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 4189/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
RAPPRESENTATA DA Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to GAMBI FRANCESCO
RICORRENTE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., a evocato in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale chiedendo l'accertamento Controparte_2
dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 528976 e la condanna al rilascio dell'immobile in Varna (BZ), via Konrad Lechner n.7, oggetto del contratto di leasing.
La ricorrente ha esposto che, Centro Leasing s.p.a. e quale titolare Controparte_2
dell'omonima impresa individuale, avevano sottoscritto contratto di leasing n. 528976 avente ad oggetto il godimento di un immobile a uso laboratorio, identificato come
«porzioni materiali 12 e 36 della particella edificiale 885 in partita tavolare 1086/II Comune catastale di varna I, nella consistenza, con le parti comuni ed i diritti reali e congiunti così come risultanti dal libro fondiario, al quale viene fatto ogni e più ampio riferimento.
1 Quanto in oggetto ha la seguente consistenza tavolare:
P.m. 12: − al primo piano: 1 vano esposizione, 1 antivano, 1 wc, 1 spogliatoio, 1 macchina;
p.m. 36: − al primo piano interrato: 1 post macchina;
e risulta distinto al catasto fabbricati al foglio 26, particella 885, come segue:
− p.m. 12 - sub. 48, via Konrad Lechner n. 7, piano 1, cat. C/2, cl. 2, mq. 240, r.c.e. 979,20;
− p.m. 12 - sub. 49, via Konrad Lechner n. 7, piano 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 30, r.c.e. 136,34;
− p.m. 36 - sub. 36, via Konrad Lechner n. 7, piano s1, cat. C/6, cl. 2, mq. 41, r.c.e. 186,34».
In merito alla titolarità del rapporto, la ricorrente ha evidenziato che il 20 dicembre 2013, con atto notarile, è stata data attuazione al progetto di fusione per incorporazione di
Centro Leasing s.p.a. in la quale, a sua volta, il 27 dicembre 2013 Parte_1
ha trasferito a il ramo d'azienda costituito dall'aggregato dei rapporti giuridici Parte_2
risalenti all'incorporazione di Centro Leasing s.p.a.
Ha aggiunto pure che, dunque, è stata fusa per incorporazione in Parte_2
la quale è stata incorporata in con atto Controparte_3 Parte_1
del 30 Ottobre 2019.
Parte ricorrente ha dedotto che, stante l'inadempimento del pagamento dei canoni da
Ottobre 2020 a Giugno 2022, con lettera raccomandata del 20 Giugno 2022, con conferma del 19 Marzo 2024, era stato risolto il contratto azionando la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto.
Tuttavia, nonostante i solleciti per la restituzione dell'immobile, l'utilizzatrice non aveva mai provveduto al rilascio. Perciò, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile.
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito
[...]
del quale viene la contumacia. CP_2
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8 Ottobre
2025, sulle conclusioni così come rassegnate a verbale e dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. La domanda di parte ricorrente, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
2 La ricorrente ha chiesto accertarsi la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. invocata a seguito dell'inadempimento della resistente, consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione, e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
2. Si rammenta, dunque, il granitico orientamento per cui, in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
2.1 Tuttavia, non costituendosi in giudizio, la resistente ha omesso di allegare e provare fatti di segno contrario (compresi quelli estintivi in relazione al debito per mancato pagamento dei canoni) rispetto alla pretesa azionata ex adverso dalla ricorrente.
2.2 Come noto, a fronte della valenza di ficta contestatio da attribuirsi alla condotta contumaciale della resistente (Cass. n. 22461/2015, la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova), fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi delle domande avanzate.
2.2.1 Quanto all'assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte ricorrente, è stato prodotto il contratto di leasing n. 528976 (doc. 1, fascicolo parte ricorrente), tramite il quale la concedente (allora Centro Leasing s.p.a.) ha concesso in locazione finanziaria a l'immobile a uso laboratorio, come descritto nell'atto di vendita del Controparte_2
29 Dicembre 2009 a rogito del Notaio dott. rep. n. 10.979 e raccolta n. 4.898 Persona_1
(doc. 2), nonché il verbale di consegna dell'immobile all'utilizzatrice (doc. 3).
2.2.2 Non è stata, tuttavia, data prova della titolarità del diritto dedotto in capo a
[...]
Parte_1
Si rammenta, infatti, che «la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava
3 sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito» (Cass. n. 16904/2018, Cass. n. 10435/2025). Poiché il resistente non si
è costituito, non sono stati riconosciuti i fatti costitutivi allegati, né sono state svolte difese incompatibili con la loro negazione.
Parte ricorrente si è limitata ad allegare l'intervento di fusioni per incorporazione di una società in un'altra e il conferimento di ramo d'azienda, senza produrre alcunché a sostegno di tali allegazioni, neanche in via presuntiva o indiziaria.
Non risulta provata, pertanto, la successione di nel diritto fatto Parte_1
valere.
3. Tanto comporta il rigetto della domanda per difetto di prova della titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma, poiché risulta vittorioso il convenuto contumace, queste non devono essere liquidate.
In tal senso, da ultimo, Cass n. 12897/2019: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)».
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE ogni domanda di parte ricorrente;
- nulla sulle spese di lite.
Firenze, 8 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica AM
Nota
4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
AM, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 4189/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
RAPPRESENTATA DA Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to GAMBI FRANCESCO
RICORRENTE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., a evocato in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale chiedendo l'accertamento Controparte_2
dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 528976 e la condanna al rilascio dell'immobile in Varna (BZ), via Konrad Lechner n.7, oggetto del contratto di leasing.
La ricorrente ha esposto che, Centro Leasing s.p.a. e quale titolare Controparte_2
dell'omonima impresa individuale, avevano sottoscritto contratto di leasing n. 528976 avente ad oggetto il godimento di un immobile a uso laboratorio, identificato come
«porzioni materiali 12 e 36 della particella edificiale 885 in partita tavolare 1086/II Comune catastale di varna I, nella consistenza, con le parti comuni ed i diritti reali e congiunti così come risultanti dal libro fondiario, al quale viene fatto ogni e più ampio riferimento.
1 Quanto in oggetto ha la seguente consistenza tavolare:
P.m. 12: − al primo piano: 1 vano esposizione, 1 antivano, 1 wc, 1 spogliatoio, 1 macchina;
p.m. 36: − al primo piano interrato: 1 post macchina;
e risulta distinto al catasto fabbricati al foglio 26, particella 885, come segue:
− p.m. 12 - sub. 48, via Konrad Lechner n. 7, piano 1, cat. C/2, cl. 2, mq. 240, r.c.e. 979,20;
− p.m. 12 - sub. 49, via Konrad Lechner n. 7, piano 1, cat. C/6, cl. 2, mq. 30, r.c.e. 136,34;
− p.m. 36 - sub. 36, via Konrad Lechner n. 7, piano s1, cat. C/6, cl. 2, mq. 41, r.c.e. 186,34».
In merito alla titolarità del rapporto, la ricorrente ha evidenziato che il 20 dicembre 2013, con atto notarile, è stata data attuazione al progetto di fusione per incorporazione di
Centro Leasing s.p.a. in la quale, a sua volta, il 27 dicembre 2013 Parte_1
ha trasferito a il ramo d'azienda costituito dall'aggregato dei rapporti giuridici Parte_2
risalenti all'incorporazione di Centro Leasing s.p.a.
Ha aggiunto pure che, dunque, è stata fusa per incorporazione in Parte_2
la quale è stata incorporata in con atto Controparte_3 Parte_1
del 30 Ottobre 2019.
Parte ricorrente ha dedotto che, stante l'inadempimento del pagamento dei canoni da
Ottobre 2020 a Giugno 2022, con lettera raccomandata del 20 Giugno 2022, con conferma del 19 Marzo 2024, era stato risolto il contratto azionando la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto.
Tuttavia, nonostante i solleciti per la restituzione dell'immobile, l'utilizzatrice non aveva mai provveduto al rilascio. Perciò, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile.
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito
[...]
del quale viene la contumacia. CP_2
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8 Ottobre
2025, sulle conclusioni così come rassegnate a verbale e dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. La domanda di parte ricorrente, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
2 La ricorrente ha chiesto accertarsi la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. invocata a seguito dell'inadempimento della resistente, consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione, e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
2. Si rammenta, dunque, il granitico orientamento per cui, in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
2.1 Tuttavia, non costituendosi in giudizio, la resistente ha omesso di allegare e provare fatti di segno contrario (compresi quelli estintivi in relazione al debito per mancato pagamento dei canoni) rispetto alla pretesa azionata ex adverso dalla ricorrente.
2.2 Come noto, a fronte della valenza di ficta contestatio da attribuirsi alla condotta contumaciale della resistente (Cass. n. 22461/2015, la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova), fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi delle domande avanzate.
2.2.1 Quanto all'assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte ricorrente, è stato prodotto il contratto di leasing n. 528976 (doc. 1, fascicolo parte ricorrente), tramite il quale la concedente (allora Centro Leasing s.p.a.) ha concesso in locazione finanziaria a l'immobile a uso laboratorio, come descritto nell'atto di vendita del Controparte_2
29 Dicembre 2009 a rogito del Notaio dott. rep. n. 10.979 e raccolta n. 4.898 Persona_1
(doc. 2), nonché il verbale di consegna dell'immobile all'utilizzatrice (doc. 3).
2.2.2 Non è stata, tuttavia, data prova della titolarità del diritto dedotto in capo a
[...]
Parte_1
Si rammenta, infatti, che «la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava
3 sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito» (Cass. n. 16904/2018, Cass. n. 10435/2025). Poiché il resistente non si
è costituito, non sono stati riconosciuti i fatti costitutivi allegati, né sono state svolte difese incompatibili con la loro negazione.
Parte ricorrente si è limitata ad allegare l'intervento di fusioni per incorporazione di una società in un'altra e il conferimento di ramo d'azienda, senza produrre alcunché a sostegno di tali allegazioni, neanche in via presuntiva o indiziaria.
Non risulta provata, pertanto, la successione di nel diritto fatto Parte_1
valere.
3. Tanto comporta il rigetto della domanda per difetto di prova della titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma, poiché risulta vittorioso il convenuto contumace, queste non devono essere liquidate.
In tal senso, da ultimo, Cass n. 12897/2019: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)».
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE ogni domanda di parte ricorrente;
- nulla sulle spese di lite.
Firenze, 8 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica AM
Nota
4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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