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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14319/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PASCALI MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione di inabilità civile
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%).
Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 100% con decorrenza da GENNAIO 2024
a causa della neoplasia vescicale accertata e trattata ma sicuramente già presente.
In particolare, nella relazione finale, all'esito delle osservazioni in punto di decorrenza formulate da parte ricorrente, il CTU ha così concluso: “Le osservazioni formulate alla bozza della relazione medico-legale, inviate dall'Avv. Marco Pascali, riguardano non l'entità dell'invalidità accertata
(100%), bensì la data di decorrenza: marzo 2024. L'avvocato del ricorrente fa notare che la decorrenza del 100% è stata determinata nel marzo 2024, vale a dire 16 giorni dopo il compimento del 67° anno d'età da parte del ricorrente. A seguito di un'attenta valutazione delle patologie da cui il ricorrente risultava essere affetto al momento della proposizione della domanda e nel corso dell'iter giudiziario, e in considerazione della nuova e grave patologia diagnosticata per la prima volta nel marzo 2024, ma già presente da alcuni mesi, si ritiene più coerente fissare la data di decorrenza dal gennaio del 2024. Pertanto, si conclude che il complesso patologico riscontrato riduce permanentemente la capacità di lavoro del Sig. in misura pari all'85% a Parte_1 decorrere da luglio 2022. A decorrere dal gennaio del 2024, la percentuale invalidante è del 100% a causa della neoplasia vescicale accertata e trattata ma sicuramente già presente.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal GENNAIO 2024.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21.12.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile con decorrenza da GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo