Articolo 13 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
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12 aprile 1963
Art. 13. Collocamento del personale nei nuovi ruoli

Il personale del ruolo tecnico superiore, del ruolo ad esaurimento, del ruolo della carriera esecutiva e del ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste e collocato rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle I, II, V e VI annesse alla presente legge.
Il personale del ruolo della carriera di concetto dei servizi dell'economia montana e delle foreste in possesso del titolo di studio di geometra o di perito agrario e' collocato nel ruolo di cui alla tabella III annessa alla presente legge.
Nel ruolo di cui alla tabella IV annessa alla presente legge e' collocato il personale del ruolo della carriera di concetto dei servizi dell'economia montana e delle foreste, in possesso del titolo di studio di ragioniere o di perito commerciale e, limitatamente alla prima attuazione della presente legge, anche il personale provvisto di altro titolo di studio equipollente.
Il collocamento del personale nei ruoli organici di cui alle predette tabelle e' effettuato con l'attribuzione della qualifica o grado cui e' annesso il coefficiente pari a quello della qualifica o grado rivestiti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di appartenenza, con la conservazione dell'anzianita' di carriera e di qualifica o di grado acquisiti.
In ciascuna qualifica o grado attribuito, l'ordine di successione e' determinato dalla anzianita' posseduta e dalla posizione acquisita nella qualifica o grado di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963