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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1717/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 27/11/2025, ad ore 9,02, innanzi al got MA DA sono comparsi: per parte attrice opponente, a mezzo Microsoft Teams, l'avv. Antonio Di Monte, anche in sost. avv. Daniele Nicoletti per parte convenuta opposta nessuno per l'intervenuta a mezzo Microsoft Teams, l'avv. ALDO Controparte_1 BULGARELLI, oggi sostituito dall'avv. Marco Bulgarelli
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
A) in via pregiudiziale e prioritaria, dichiarare l'estromissione di dal Controparte_2 giudizio ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., con prosecuzione tra l'opponente e Controparte_1 e società ;
[...] Parte_1
B) nel merito, nei confronti della cessionaria, dichiarare non raggiunta (o comunque insufficiente) la prova della titolarità del credito ex art. 58 TUB e, per l'effetto, rigettare la pretesa;
in subordine, ordinare ex art. 210 c.p.c. la produzione del/dei contratto/i di cessione e del documento di identificazione dei crediti;
C) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 433/2021 poiché fondato su documento ex art. 50 TUB inidoneo;
ove ritenuto, in via subordinata, rideterminare il dare/avere secondo i criteri di legge, con espunzione o sostituzione delle clausole nulle e applicazione dei principi di cui a Sez. Un., 18.09.2020, n.
19597 in tema di interessi moratori, con condanna alle restituzioni in favore dell'opponente;
D) revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 433/21 (R.G. 956/2021) perché infondato, ingiusto ed illegittimo, in quanto fondato su ragioni di credito inesistenti, nulle, ingiuste ed illegittime, alla stregua delle motivazioni esposte in narrativa del presente atto e, comunque, dichiarare la assoluta correttezza e legittimità del comportamento tenuto dagli opponenti nella fattispecie di cui è causa;
E) accertare e dichiarare, data la nullità/irregolarità dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. perché contenente addebiti relativi a rapporti sconosciuti e quindi non dedotti nel ricorso monitorio, che la non è creditrice della somma di € 21.765,64 oltre interessi e che Controparte_2 nulla è dovuto dalla Controparte_3
IN SUBORDINE
F) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità degli addebiti in costanza del rapporto di finanziamento n. 28/023/105947 di € 18.155,49, derivanti dall' applicazione di tassi usurari, difformità del TAEG indicato in con-tratto e quello applicato nel rapporto ed anatocismo;
per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo dare/avere fra le parti ex lege;
Vinte le spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Parte convenuta opposta deve ritenersi precisare le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, ossia:
In via preliminare:
pagina 1 di 8 -concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.433/2021 emesso dal Tribunale di Fermo, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione così come previsto dall'art. 648 c.p.c;
-concedere alle parti termine per avviare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art.5 del d.lgs.
28/2010;
-Nel merito ed in via principale:
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 433/2021 opposto.
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, la Società “ (C.F. e P.IVA: ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1 PE (PE) alla Via Giuseppe Parini n.21, in persona dell'amministratore e legale rappresentante, Sig.ra ed il sig. al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo Parte_2 Parte_3 di € 21.765,64, quale somma portata alla data del 14.05.2021 dalla sovvenzione chirografaria n.028/623/0105947, dell'importo originario di € 40.000,00, per rate insolute, debito residuo ed interessi di mora alla data del 14.05.2021, oltre interessi successivi al tasso del 5,00% al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
Parte intervenuta precisa come da foglio depositato in data 17.11.25, ossia:
“-In via preliminare:
-concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.433/2021 emesso dal Tribunale di Fermo, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione così come previsto dall'art. 648 c.p.c;
-Nel merito ed in via principale:
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 433/2021 opposto.
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, la Società “ (C.F. e P.IVA: ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1 PE (PE) alla Via Giuseppe Parini n.21, in persona dell'amministratore e legale rappresentante, Sig.ra ed il sig. al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo Parte_2 Parte_3 di € 21.765,64, quale somma portata alla data del 14.05.2021 dalla sovvenzione chirografaria n.028/623/0105947, dell'importo originario di € 40.000,00, per rate insolute, debito residuo ed interessi di mora alla data del 14.05.2021, oltre interessi successivi al tasso del 5,00% al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
-In via istruttoria: previo rigetto di ogni avversaria richiesta, ed in particolare la richiesta avversaria di consulenza tecnica d'ufficio, poiché avente valore meramente esplorativo e totalmente infondata alla luce di quanto esposto e documentato in atti, e la richiesta prova per testi e interrogatorio formale al legale pagina 2 di 8 rappresentante pro-tempore dalla Banca opposta, in quanto totalmente infondati e pretestuosi, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini processuali che verranno assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale parte opponente e parte intervenuta si riportano alle rispettive difese, alle ore 9,10, il got avvisa le parti che interromperà il collegamento, per terminare le udienze sul ruolo e poi ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non ricollegarsi per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2021 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t., Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. Daniele Nicoletti e con l'avv. Antonio Di Monte, e con domicilio eletto presso il secondo difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. ELIANA GARRISI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
, e per essa la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_3 [...]
, rappresentata da , in CP_4 P.IVA_4 Parte_1 P.IVA_5 pers. procuratore speciale, con l'avv. ALDO BULGARELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_3 INTERVENUTA
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 28.9.21 ha proposto Controparte_3 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 433/21 - emesso dal Tribunale di Fermo in data 22/5/2021 nel procedimento n. 956/2021 R.G., munito di formula esecutiva in data 9/7/2021 e così notificatole in data 19/7/2021 – con cui è stato ingiunto all'opponente ed al sig. fideiussore, il pagamento a della somma Parte_3 Controparte_2 di € 21.765,64 – a titolo di saldo debitore, per rate insolute, debito residuo ed interessi di mora pagina 4 di 8 alla data del 14.05.2021, per la sovvenzione chirografaria n. 28/023/105947 stipulata in data 29/4/2014, dell'importo originario di € 40.000,00, in virtù di risoluzione anticipata comunicata in data 8.1.2019 - oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate (doc . 1).
L'opponente ha dedotto: Controparte_3
1) la nullità del decreto ingiuntivo per nullità/irregolarità dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. (che, come noto, non costituisce prova nella causa di opposizione, è privo di data e non precisa «integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso») e per mancata conformità della copia del finanziamento n. 28/023/105947 con l'originale;
2) l'esistenza di anomalie bancarie (applicazione di tassi usurari – superamento del tasso soglia usura;
difformità del TAEG indicato in contratto e quello applicato nel rapporto;
anatocismo e/o costo occulto) sul finanziamento n. 28/023/105947, come da relazione del proprio al consulente di parte, con domanda di rettifica degli importi illegittimamente pagati in eccesso all'istituto di credito sul finanziamento n. 28/023/105947 per cui è causa, quantificati in € 18.155,49 (doc. 2);
Si è costituita l'opposta , per contrastare l'avversa opposizione e Controparte_2 chiederne il rigetto, deducendo:
- che l'opposizione si fonda, essenzialmente, su mere asserzioni prive di idoneo supporto probatorio e non tiene conto della documentazione prodotta in sede monitoria, fra tutte, le lettere di diffida inviate agli odierni opponenti, mai contestate sino ad oggi (cfr. doc. n. 4 fasc. mon.) e non offre prova di fatti estintivi e modificativi;
- che con l'estratto conto certificato ex art.50 D.L. n.385/1993 è stata depositata nel fascicolo monitorio come allegato 1B la copia del documento di estinzione chirografaria ove sono indicati chiaramente i riferimenti della sovvenzione chirografaria ed il dettaglio dei conteggi;
- che, secondo quanto espresso dalla SC sussiste un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c.
“quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale” (Cass. Sez. 3, sent. 3 aprile 2014, n. 7775) e che il disconoscimento va operato a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020);
- di produrre copia scansionata dell'originale del contratto di finanziamento del 29/04/2014 n.n.028/623/0105947, con riserva di esibire l'originale stesso;
- che la c.d. ”analisi rapporti bancari” prodotta da controparte è del tutto inconferente, risulta essere non una perizia di parte ma un mero schema, ove viene, strumentalmente, inserito l'esame del rapporto di conto corrente, che si ribadisce nulla c'entra con la linea di credito azionata con il procedimento monitorio che è invece il contratto di sovvenzione chirografaria n.28/023/105947.
- che sono evidenti gli intenti strumentali e dilatori di parte avversa;
- che gli assunti di controparte in ordine all'asserita applicazione di interessi usurari sono destituiti di fondamento e smentiti dalle evidenze documentali prodotte nel fascicolo monitorio, ossia del contratto di sovvenzione chirografaria n. 028/623/0105947 con il relativo piano di ammortamento e documento di sintesi contenente le condizioni contrattuali ed economiche del finanziamento stesso (doc. 1°), da cui si evince chiaramente come il tasso applicato sia notevolmente inferiore ai tassi medi e ai tassi soglia previsti al tempo vigenti e di cui al decreto ministeriale;
- che il Taeg contrattuale risulta essere del 8,04% e la presunta lamentata difformità di quello concretamente applicato non è affatto spiegata, né viene indicata la modalità di calcolo con cui si viene a contestare, pretestuosamente, un indebito di € 4.472,10;
- che nel piano di ammortamento c.d. alla francese il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitali crescenti (le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo: con il progredire pagina 5 di 8 dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre per interessi è sempre inferiore), sicché va esclusa la violazione dell'art. 1283 c.c., dovendo al riguardo rilevarsi che gli interessi del periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza gli interessi maturati non vengono capitalizzati.
In esito all'udienza di prima comparizione 16.2.22 il giudice tabellarmente designato, rigettate le istanza di sospensione / concessione del decreto ingiuntivo già munito di provvisoria esecutività, ha rinviato per consentire all'opposta di promuovere il tentativo di media conciliazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo, e poi, preso atto dell'istanza di riunione della causa a quella n. 1714/2021 R.G., pendente dinanzi alla dott.ssa Giorgia Cecchini, e rilevata la presenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva, avendo entrambi ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, ha trasmesso al Presidente di sezione, che ha rinviato alla stessa udienza fissata dalla dr.ssa Cecchini nella causa n. 1714/21 RG.
La riunione non è stata disposta, in quanto la causa 1714/21 si trovava in piena fase istruttoria ed era da tempo stata ammessa CTU contabile.
Assegnati i termini ex art. 183/6 cpc, il giudicante ha ammesso CTU contabile, affidata al dr. depositata la quale la causa è stata rinviata per precisazione delle Persona_1 conclusioni al 13.12.24, poi rinviata d'ufficio al 9.4.26.
Per decreto 10/25 di variazione tabellare la causa è passata incarico a questo got, che con decreto 16.9.25 ha anticipato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
Con atto depositato in data 30.9.25 è intervenuta per richiamare Controparte_1 e far proprie domande, eccezioni, istanze, difese e produzioni già depositate da
[...]
deducendo: Controparte_2
- di aver acquistato pro soluto in data 10.12.24 da Controparte_2 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ed in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso ex articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti i crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 30 giugno 2024) i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”, ivi compreso quello oggetto del presente atto;
- che ex art. 58 T.U.B. dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 148 del 17 dicembre 2024, e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D.lgs.
1.9.1993 n. 385 (doc. 4);
- di esser quindi succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente, tra i quali sono ricomprese le ragioni creditorie azionate nella procedura esecutiva menzionata in epigrafe, con relativa legittimazione sostanziale attiva e passiva;
- di aver incaricato quale soggetto regolarmente iscritto nell'Albo degli Controparte_4 Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, di svolgere, in proprio nome e per proprio conto ed in qualità di il ruolo di soggetto incaricato dalla gestione, amministrazione, Controparte_5 recupero e riscossione dei crediti oggetto della cessione e dei servizi di cassa e pagamento nonché di responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2/3, lettera c), comma 6 e comma 6 bis della legge n. 130 del 1999;
- che agendo in nome e per conto di e con il suo Controparte_4 Controparte_1 consenso, ha nominato quale e, per l'effetto, ha delegato al Parte_1 Parte_4 medesimo, quale soggetto munito della licenza ex art. 115 TULPS, lo svolgimento di talune delle attività relative alla amministrazione, gestione, incasso e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione (anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie), fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al dalla legge n. 130 del 1999 e dalla Controparte_5 normativa applicabile;
pagina 6 di 8 - che, applicandosi alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge sulla cartolarizzazione l'art. 58 c. 3 del T.U.B. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, che assistono i crediti ceduti, si sono trasferiti in capo al cessionario, conservando la loro validità e il grado, senza necessità di annotazione o altra formalità, se non quella della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
- che tra i crediti ceduti vi sono quelli vantati da nei confronti della Controparte_2 Controparte_2 società (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 C.F. nonché nei confronti del Sig. ( ), nato a [...] il 27 Parte_3 C.F._2 gennaio 1971.
L'intervenuta ha prodotto:
1. procura speciale autenticata dal Notaio Dott.ssa Persona_2 di Milano, Rep. nn. 6978/4120, del 20 dicembre 2024; 2. procura speciale autenticata dal Notaio Dott.ssa di Roma, Rep. n. 23583, Racc. n. 11636, del 13 gennaio 2025; 3. Persona_3 procura del 22 maggio 2025, Rep. n. 24414, Racc. n. 12098, Notaio Dott.ssa Per_3
di Roma;
4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 148 del 17
[...] dicembre 2024.
Dato l'intervento, parte attrice opponente ha osservato con le note conclusive che l'intervenuta ha mancato di depositare prova della propria legittimazione sostanziale e chiesto l'estromissione della . Controparte_2
*
La causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che neppure ha provocato rilievi delle parti, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed alle istruzioni del giudice.
Il CTU ha concluso che il finanziamento risulta regolare, non essendo stato superato il tasso soglia di riferimento, neanche quanto agli interessi moratori.
Viste le contestazioni formulate da parte opponente, occorre convenire sulla mancata prova da parte dell'intervenuta della propria legittimazione sostanziale e dell'esistenza stessa dell'operazione di cessione, di cui in effetti non risulta prodotto il contratto, dato che l'annuncio in GU ex art. 58 TUB, come noto, solo esonera la banca cedente dalla notifica individuale a ciascun debitore.
L'intervento di va quindi ritenuto inammissibile. Controparte_1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento al valore della causa ed alla media tariffaria.
Le spese di Ctu seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte opponente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per Controparte_3 l'effetto conferma integralmente nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo n. 433/21, emesso dal Tribunale di Fermo in data 22/5/2021 nel procedimento n. 956/2021 R.G.
2) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_1
3) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare a Controparte_3 CP_2 CP_2
., in pers. leg. rappr.te p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per
[...] compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
4) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare le spese di Controparte_1 lite di in pers. leg. rappr.te p.t., che si liquidano in favore dell'avv. Daniele Controparte_3 Nicol Di Monte, in solido fra loro, dichiaratisene antistatari, in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
pagina 7 di 8 5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di in pers. leg. rappr.te Controparte_3 p.t..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,08 non presenti le parti, autorizzate a non riconnettersi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 27/11/2025
Il got
MA DA
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 27/11/2025, ad ore 9,02, innanzi al got MA DA sono comparsi: per parte attrice opponente, a mezzo Microsoft Teams, l'avv. Antonio Di Monte, anche in sost. avv. Daniele Nicoletti per parte convenuta opposta nessuno per l'intervenuta a mezzo Microsoft Teams, l'avv. ALDO Controparte_1 BULGARELLI, oggi sostituito dall'avv. Marco Bulgarelli
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
A) in via pregiudiziale e prioritaria, dichiarare l'estromissione di dal Controparte_2 giudizio ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., con prosecuzione tra l'opponente e Controparte_1 e società ;
[...] Parte_1
B) nel merito, nei confronti della cessionaria, dichiarare non raggiunta (o comunque insufficiente) la prova della titolarità del credito ex art. 58 TUB e, per l'effetto, rigettare la pretesa;
in subordine, ordinare ex art. 210 c.p.c. la produzione del/dei contratto/i di cessione e del documento di identificazione dei crediti;
C) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 433/2021 poiché fondato su documento ex art. 50 TUB inidoneo;
ove ritenuto, in via subordinata, rideterminare il dare/avere secondo i criteri di legge, con espunzione o sostituzione delle clausole nulle e applicazione dei principi di cui a Sez. Un., 18.09.2020, n.
19597 in tema di interessi moratori, con condanna alle restituzioni in favore dell'opponente;
D) revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 433/21 (R.G. 956/2021) perché infondato, ingiusto ed illegittimo, in quanto fondato su ragioni di credito inesistenti, nulle, ingiuste ed illegittime, alla stregua delle motivazioni esposte in narrativa del presente atto e, comunque, dichiarare la assoluta correttezza e legittimità del comportamento tenuto dagli opponenti nella fattispecie di cui è causa;
E) accertare e dichiarare, data la nullità/irregolarità dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. perché contenente addebiti relativi a rapporti sconosciuti e quindi non dedotti nel ricorso monitorio, che la non è creditrice della somma di € 21.765,64 oltre interessi e che Controparte_2 nulla è dovuto dalla Controparte_3
IN SUBORDINE
F) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità degli addebiti in costanza del rapporto di finanziamento n. 28/023/105947 di € 18.155,49, derivanti dall' applicazione di tassi usurari, difformità del TAEG indicato in con-tratto e quello applicato nel rapporto ed anatocismo;
per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo dare/avere fra le parti ex lege;
Vinte le spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Parte convenuta opposta deve ritenersi precisare le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, ossia:
In via preliminare:
pagina 1 di 8 -concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.433/2021 emesso dal Tribunale di Fermo, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione così come previsto dall'art. 648 c.p.c;
-concedere alle parti termine per avviare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art.5 del d.lgs.
28/2010;
-Nel merito ed in via principale:
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 433/2021 opposto.
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, la Società “ (C.F. e P.IVA: ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1 PE (PE) alla Via Giuseppe Parini n.21, in persona dell'amministratore e legale rappresentante, Sig.ra ed il sig. al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo Parte_2 Parte_3 di € 21.765,64, quale somma portata alla data del 14.05.2021 dalla sovvenzione chirografaria n.028/623/0105947, dell'importo originario di € 40.000,00, per rate insolute, debito residuo ed interessi di mora alla data del 14.05.2021, oltre interessi successivi al tasso del 5,00% al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
Parte intervenuta precisa come da foglio depositato in data 17.11.25, ossia:
“-In via preliminare:
-concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.433/2021 emesso dal Tribunale di Fermo, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione così come previsto dall'art. 648 c.p.c;
-Nel merito ed in via principale:
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 433/2021 opposto.
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, la Società “ (C.F. e P.IVA: ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1 PE (PE) alla Via Giuseppe Parini n.21, in persona dell'amministratore e legale rappresentante, Sig.ra ed il sig. al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo Parte_2 Parte_3 di € 21.765,64, quale somma portata alla data del 14.05.2021 dalla sovvenzione chirografaria n.028/623/0105947, dell'importo originario di € 40.000,00, per rate insolute, debito residuo ed interessi di mora alla data del 14.05.2021, oltre interessi successivi al tasso del 5,00% al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
-In via istruttoria: previo rigetto di ogni avversaria richiesta, ed in particolare la richiesta avversaria di consulenza tecnica d'ufficio, poiché avente valore meramente esplorativo e totalmente infondata alla luce di quanto esposto e documentato in atti, e la richiesta prova per testi e interrogatorio formale al legale pagina 2 di 8 rappresentante pro-tempore dalla Banca opposta, in quanto totalmente infondati e pretestuosi, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini processuali che verranno assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale parte opponente e parte intervenuta si riportano alle rispettive difese, alle ore 9,10, il got avvisa le parti che interromperà il collegamento, per terminare le udienze sul ruolo e poi ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non ricollegarsi per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2021 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t., Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. Daniele Nicoletti e con l'avv. Antonio Di Monte, e con domicilio eletto presso il secondo difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. ELIANA GARRISI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
, e per essa la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_3 [...]
, rappresentata da , in CP_4 P.IVA_4 Parte_1 P.IVA_5 pers. procuratore speciale, con l'avv. ALDO BULGARELLI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_3 INTERVENUTA
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 28.9.21 ha proposto Controparte_3 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 433/21 - emesso dal Tribunale di Fermo in data 22/5/2021 nel procedimento n. 956/2021 R.G., munito di formula esecutiva in data 9/7/2021 e così notificatole in data 19/7/2021 – con cui è stato ingiunto all'opponente ed al sig. fideiussore, il pagamento a della somma Parte_3 Controparte_2 di € 21.765,64 – a titolo di saldo debitore, per rate insolute, debito residuo ed interessi di mora pagina 4 di 8 alla data del 14.05.2021, per la sovvenzione chirografaria n. 28/023/105947 stipulata in data 29/4/2014, dell'importo originario di € 40.000,00, in virtù di risoluzione anticipata comunicata in data 8.1.2019 - oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate (doc . 1).
L'opponente ha dedotto: Controparte_3
1) la nullità del decreto ingiuntivo per nullità/irregolarità dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. (che, come noto, non costituisce prova nella causa di opposizione, è privo di data e non precisa «integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso») e per mancata conformità della copia del finanziamento n. 28/023/105947 con l'originale;
2) l'esistenza di anomalie bancarie (applicazione di tassi usurari – superamento del tasso soglia usura;
difformità del TAEG indicato in contratto e quello applicato nel rapporto;
anatocismo e/o costo occulto) sul finanziamento n. 28/023/105947, come da relazione del proprio al consulente di parte, con domanda di rettifica degli importi illegittimamente pagati in eccesso all'istituto di credito sul finanziamento n. 28/023/105947 per cui è causa, quantificati in € 18.155,49 (doc. 2);
Si è costituita l'opposta , per contrastare l'avversa opposizione e Controparte_2 chiederne il rigetto, deducendo:
- che l'opposizione si fonda, essenzialmente, su mere asserzioni prive di idoneo supporto probatorio e non tiene conto della documentazione prodotta in sede monitoria, fra tutte, le lettere di diffida inviate agli odierni opponenti, mai contestate sino ad oggi (cfr. doc. n. 4 fasc. mon.) e non offre prova di fatti estintivi e modificativi;
- che con l'estratto conto certificato ex art.50 D.L. n.385/1993 è stata depositata nel fascicolo monitorio come allegato 1B la copia del documento di estinzione chirografaria ove sono indicati chiaramente i riferimenti della sovvenzione chirografaria ed il dettaglio dei conteggi;
- che, secondo quanto espresso dalla SC sussiste un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c.
“quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale” (Cass. Sez. 3, sent. 3 aprile 2014, n. 7775) e che il disconoscimento va operato a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020);
- di produrre copia scansionata dell'originale del contratto di finanziamento del 29/04/2014 n.n.028/623/0105947, con riserva di esibire l'originale stesso;
- che la c.d. ”analisi rapporti bancari” prodotta da controparte è del tutto inconferente, risulta essere non una perizia di parte ma un mero schema, ove viene, strumentalmente, inserito l'esame del rapporto di conto corrente, che si ribadisce nulla c'entra con la linea di credito azionata con il procedimento monitorio che è invece il contratto di sovvenzione chirografaria n.28/023/105947.
- che sono evidenti gli intenti strumentali e dilatori di parte avversa;
- che gli assunti di controparte in ordine all'asserita applicazione di interessi usurari sono destituiti di fondamento e smentiti dalle evidenze documentali prodotte nel fascicolo monitorio, ossia del contratto di sovvenzione chirografaria n. 028/623/0105947 con il relativo piano di ammortamento e documento di sintesi contenente le condizioni contrattuali ed economiche del finanziamento stesso (doc. 1°), da cui si evince chiaramente come il tasso applicato sia notevolmente inferiore ai tassi medi e ai tassi soglia previsti al tempo vigenti e di cui al decreto ministeriale;
- che il Taeg contrattuale risulta essere del 8,04% e la presunta lamentata difformità di quello concretamente applicato non è affatto spiegata, né viene indicata la modalità di calcolo con cui si viene a contestare, pretestuosamente, un indebito di € 4.472,10;
- che nel piano di ammortamento c.d. alla francese il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitali crescenti (le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo: con il progredire pagina 5 di 8 dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre per interessi è sempre inferiore), sicché va esclusa la violazione dell'art. 1283 c.c., dovendo al riguardo rilevarsi che gli interessi del periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza gli interessi maturati non vengono capitalizzati.
In esito all'udienza di prima comparizione 16.2.22 il giudice tabellarmente designato, rigettate le istanza di sospensione / concessione del decreto ingiuntivo già munito di provvisoria esecutività, ha rinviato per consentire all'opposta di promuovere il tentativo di media conciliazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo, e poi, preso atto dell'istanza di riunione della causa a quella n. 1714/2021 R.G., pendente dinanzi alla dott.ssa Giorgia Cecchini, e rilevata la presenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva, avendo entrambi ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, ha trasmesso al Presidente di sezione, che ha rinviato alla stessa udienza fissata dalla dr.ssa Cecchini nella causa n. 1714/21 RG.
La riunione non è stata disposta, in quanto la causa 1714/21 si trovava in piena fase istruttoria ed era da tempo stata ammessa CTU contabile.
Assegnati i termini ex art. 183/6 cpc, il giudicante ha ammesso CTU contabile, affidata al dr. depositata la quale la causa è stata rinviata per precisazione delle Persona_1 conclusioni al 13.12.24, poi rinviata d'ufficio al 9.4.26.
Per decreto 10/25 di variazione tabellare la causa è passata incarico a questo got, che con decreto 16.9.25 ha anticipato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
Con atto depositato in data 30.9.25 è intervenuta per richiamare Controparte_1 e far proprie domande, eccezioni, istanze, difese e produzioni già depositate da
[...]
deducendo: Controparte_2
- di aver acquistato pro soluto in data 10.12.24 da Controparte_2 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ed in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso ex articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti i crediti pecuniari (derivanti, inter alia, da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 30 giugno 2024) i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”, ivi compreso quello oggetto del presente atto;
- che ex art. 58 T.U.B. dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 148 del 17 dicembre 2024, e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D.lgs.
1.9.1993 n. 385 (doc. 4);
- di esser quindi succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente, tra i quali sono ricomprese le ragioni creditorie azionate nella procedura esecutiva menzionata in epigrafe, con relativa legittimazione sostanziale attiva e passiva;
- di aver incaricato quale soggetto regolarmente iscritto nell'Albo degli Controparte_4 Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, di svolgere, in proprio nome e per proprio conto ed in qualità di il ruolo di soggetto incaricato dalla gestione, amministrazione, Controparte_5 recupero e riscossione dei crediti oggetto della cessione e dei servizi di cassa e pagamento nonché di responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2/3, lettera c), comma 6 e comma 6 bis della legge n. 130 del 1999;
- che agendo in nome e per conto di e con il suo Controparte_4 Controparte_1 consenso, ha nominato quale e, per l'effetto, ha delegato al Parte_1 Parte_4 medesimo, quale soggetto munito della licenza ex art. 115 TULPS, lo svolgimento di talune delle attività relative alla amministrazione, gestione, incasso e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione (anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie), fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al dalla legge n. 130 del 1999 e dalla Controparte_5 normativa applicabile;
pagina 6 di 8 - che, applicandosi alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge sulla cartolarizzazione l'art. 58 c. 3 del T.U.B. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, che assistono i crediti ceduti, si sono trasferiti in capo al cessionario, conservando la loro validità e il grado, senza necessità di annotazione o altra formalità, se non quella della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
- che tra i crediti ceduti vi sono quelli vantati da nei confronti della Controparte_2 Controparte_2 società (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 C.F. nonché nei confronti del Sig. ( ), nato a [...] il 27 Parte_3 C.F._2 gennaio 1971.
L'intervenuta ha prodotto:
1. procura speciale autenticata dal Notaio Dott.ssa Persona_2 di Milano, Rep. nn. 6978/4120, del 20 dicembre 2024; 2. procura speciale autenticata dal Notaio Dott.ssa di Roma, Rep. n. 23583, Racc. n. 11636, del 13 gennaio 2025; 3. Persona_3 procura del 22 maggio 2025, Rep. n. 24414, Racc. n. 12098, Notaio Dott.ssa Per_3
di Roma;
4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 148 del 17
[...] dicembre 2024.
Dato l'intervento, parte attrice opponente ha osservato con le note conclusive che l'intervenuta ha mancato di depositare prova della propria legittimazione sostanziale e chiesto l'estromissione della . Controparte_2
*
La causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che neppure ha provocato rilievi delle parti, dalla quale il giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed alle istruzioni del giudice.
Il CTU ha concluso che il finanziamento risulta regolare, non essendo stato superato il tasso soglia di riferimento, neanche quanto agli interessi moratori.
Viste le contestazioni formulate da parte opponente, occorre convenire sulla mancata prova da parte dell'intervenuta della propria legittimazione sostanziale e dell'esistenza stessa dell'operazione di cessione, di cui in effetti non risulta prodotto il contratto, dato che l'annuncio in GU ex art. 58 TUB, come noto, solo esonera la banca cedente dalla notifica individuale a ciascun debitore.
L'intervento di va quindi ritenuto inammissibile. Controparte_1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento al valore della causa ed alla media tariffaria.
Le spese di Ctu seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico di parte opponente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per Controparte_3 l'effetto conferma integralmente nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo n. 433/21, emesso dal Tribunale di Fermo in data 22/5/2021 nel procedimento n. 956/2021 R.G.
2) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_1
3) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare a Controparte_3 CP_2 CP_2
., in pers. leg. rappr.te p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per
[...] compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
4) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare le spese di Controparte_1 lite di in pers. leg. rappr.te p.t., che si liquidano in favore dell'avv. Daniele Controparte_3 Nicol Di Monte, in solido fra loro, dichiaratisene antistatari, in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
pagina 7 di 8 5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di in pers. leg. rappr.te Controparte_3 p.t..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,08 non presenti le parti, autorizzate a non riconnettersi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 27/11/2025
Il got
MA DA
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