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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/4432
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4432-1/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PATERA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 RESISTENTE
Il Giudice, letti gli atti di causa, ha pronunciato il seguente
DECRETO sull'istanza di sospensiva
Vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza in quanto il richiedente, cittadino marocchino, proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con il e il Controparte_2CP_ Ministero Giustizia di “Individuazione dei Paesi di origine sicuri, -bis del decret lativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023) e altresì perché è entrato illegalmente nel territorio nazionale o ha prolungato illegalmente il soggiorno e non ha presentato domanda di protezione internazionale tempestivamente;
considerato che in data 29.4.2024 è stata pubblicata la sentenza n. 11399/2024, nella quale la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla nei Controparte_1 confro e di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”; Controparte_1 ritenuto che il controllo sulla sussistenza o meno dei presupposti della sospensione automatica vada effettuato d'ufficio (cfr. Cass. n. 6745/2021); considerato che nella fattispecie la stessa ha dato atto nel Controparte_1 provvedimento impugnato che “nonostante nel ento di esame della domanda di protezione internazionale sia stato avviato in applicazione della procedura accelerata ai sensi del surrichiamato art. 28 bis c.2 lett. c in quanto il richiedente proviene dal Marocco, Paese di origine sicuro, la ritiene di esaminare gli atti in applicazione di CP_1 procedura ordinaria, per scadenza d l'esame della domanda previsti dall'art. 28 bis comma 2 a causa del grande afflusso di istanze” ; ritenuto pertanto, preliminarmente, che il ricorso debba considerarsi tempestivo, in quanto proposto entro il termine ordinario di 30 giorni di cui all'art. 35 bis, 2 comma, d. lgs. n. 25/08;
Pagina 1 ritenuto inoltre che nel caso di specie, in ragione della citata pronuncia della Suprema Corte, debba dichiararsi l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
DICHIARA che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Bologna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rada V. Scifo
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4432-1/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PATERA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 RESISTENTE
Il Giudice, letti gli atti di causa, ha pronunciato il seguente
DECRETO sull'istanza di sospensiva
Vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza in quanto il richiedente, cittadino marocchino, proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con il e il Controparte_2CP_ Ministero Giustizia di “Individuazione dei Paesi di origine sicuri, -bis del decret lativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023) e altresì perché è entrato illegalmente nel territorio nazionale o ha prolungato illegalmente il soggiorno e non ha presentato domanda di protezione internazionale tempestivamente;
considerato che in data 29.4.2024 è stata pubblicata la sentenza n. 11399/2024, nella quale la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla nei Controparte_1 confro e di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”; Controparte_1 ritenuto che il controllo sulla sussistenza o meno dei presupposti della sospensione automatica vada effettuato d'ufficio (cfr. Cass. n. 6745/2021); considerato che nella fattispecie la stessa ha dato atto nel Controparte_1 provvedimento impugnato che “nonostante nel ento di esame della domanda di protezione internazionale sia stato avviato in applicazione della procedura accelerata ai sensi del surrichiamato art. 28 bis c.2 lett. c in quanto il richiedente proviene dal Marocco, Paese di origine sicuro, la ritiene di esaminare gli atti in applicazione di CP_1 procedura ordinaria, per scadenza d l'esame della domanda previsti dall'art. 28 bis comma 2 a causa del grande afflusso di istanze” ; ritenuto pertanto, preliminarmente, che il ricorso debba considerarsi tempestivo, in quanto proposto entro il termine ordinario di 30 giorni di cui all'art. 35 bis, 2 comma, d. lgs. n. 25/08;
Pagina 1 ritenuto inoltre che nel caso di specie, in ragione della citata pronuncia della Suprema Corte, debba dichiararsi l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
DICHIARA che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Bologna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rada V. Scifo
Pagina 2