Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7186/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. CONSOLI PAOLA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“- confermare l'assegnazione della casa familiare, sita a Brescia in via Panoramica n.139, così catastalmente identificata sez. NCT Foglio 97 particella 168 sub 8 cat. A/02 rendita catastale
495,50; sez. NCT Fo-glio 97 particella 168 sub 15 cat. C/06 rendita catastale 21,69; sez. NCT
Foglio 97 particella 168 sub 16 cat. C/06 rendita catastale 21,69, in via esclusiva, alla signora che continuerà ad abitarvi col figlio;
- confermare l'affidamento Parte_2 CP_2
condiviso del figlio ad entrambi i genitori ed altresì la seguente calendarizzazione delle CP_2
visite col padre: lunedì mamma, martedì mamma, mercoledì papà, giovedì papà, venerdì mamma,
1
Fatto salvo diverso accordo fra i genitori;
• in caso di impedimento per la/le visite infrasettimanali il sig. potrà recuperare la/le giornate, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
CP_1
• in caso di impedimento per la visita del fine settimana verrà recuperato il fine settimana successivo, salvo diverso accordo fra i coniugi;
• in ogni caso, entrambi i coniugi si impegnano a collaborare fattivamente l'uno con l'altro per sostituirsi a vicenda in caso di esigenze sopravvenute, al fine di mantenere un regime di visita regolare e armonioso nell'interesse del figlio, nonché ad evitare, per quanto possibile disdette “dell'ultimo minuto” ovvero difficoltà di coordinamento o gestione per entrambi;
in ogni caso, nella piena compatibilità del c.d. piano genitoriale, articolato come segue: - da settembre a giugno: frequenza scolastica – allo stato – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16,00/16,30; - da settembre a giugno: il minore svolge le seguenti attività sportive e non rugby, judo, corso di arte, corso di teatro all'interno della scuola materna dalle 15,00 alle 16,00/16,30. - da metà giugno a metà settembre: vacanze estive, da concordare attività
sportive o Centro estivo;
• le settimane di vacanze scolastiche estive saranno suddivise tra i due genitori affinché possa CP_2 trascorrere almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore ed in tale periodo il regime di visita abituale è da ritenersi sospeso. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro il luogo dove sarà eventualmente in villeggiatura, in tal senso considerando anche i CP_2
periodi di vacanza presso nonni o parenti diversi;
• ogni periodo di vacanza con il figlio dovrà essere comunicato all'altro genitore con congruo anticipo e dovrà essere organizzato tenendo in conto anche delle esigenze del minore;
• trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e con CP_2
l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio mentre starà sempre col padre la sera della Vigilia del 24 dicembre e con la madre la giornata del Natale, a Pasqua tre giorni con ciascun genitore alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
in tali periodi il regime di visita abituale è da ritenersi sospeso e riprenderà al termine delle vacanze;
• le parti concordano che la sera del 12 dicembre di ogni anno starà con la madre, mentre CP_2 trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e con la madre il giorno del suo compleanno;
• le parti si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'altro genitore nei casi di oggettiva impossibilità di garantire la regolamentazione prevista. - Confermare l'importo contributivo del padre per il figlio nella somma mensile di €.1.000,00 oltre rivalutazione;
- confermare l'importo dell'assegno che il signor verserà per il mantenimento della signora nella somma di €.1.000,00 CP_1 Pt_1 mensili oltre rivalutazione;
- confermare che saranno a beneficio della sig.ra eventuali Pt_1
2 integrazioni al reddito di provenienza dell'ente pubblico (es: assegno unico provinciale), e/o ogni altra forma di bonus/contributo/beneficio connesso alla famiglia e ai figli. - confermare a carico del padre il
100% delle spese straordinarie per il figlio intendendosi per tali spese quelle di seguito riportate secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che si trascrive di seguito:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie ri-chieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolasti-che con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richie-dono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i ge-nitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SAN FELICE DEL BENACO (atto n. 2 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3 3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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