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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3390/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 28/10/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3390/2020
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in San Gennaro Vesuviano, alla Parte_1 via Mandrile n. 47, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO MARIA dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
e
, elett.te dom.to in San Gennaro Controparte_1
Vesuviano, alla via B. Cozzolino n. 128, presso lo studio dell'Avv. SBARRA
SERGIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: risarcimento danni sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi codesto Tribunale, il al fine Controparte_2 di ottenere la condanna di questi al risarcimento dei danni subiti dai box di proprietà attorea, siti in San Gennaro Vesuviano alla via G. Mandrile, n. 77, in occasione dell'evento piovoso verificatosi il 19 dicembre 2019, allorquando le acque provenienti da via G. Mandrile e da via Biagio Cozzolino, site nel territorio comunale, si riversavano all'interno dei suddetti immobili, provocandone l'allagamento. Per effetto del dedotto allagamento, l'attrice lamentava di aver subito danni alla muratura, oltre ai danni ad oggetti presenti all'interno degli stessi, che quantificava, sulla scorta della perizia del CTP geom.
, in € 11.100,00. Controparte_3
Autorizzato dalla scrivente, si costituiva tardivamente il Controparte_2
, il quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata.
[...]
Tanto premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ebbene, nel caso di specie, quantunque debba ritenersi raggiunta, da parte dell'attrice, la prova del fatto storico (cfr, verbale del comando della Polizia
Municipale in atti), la domanda deve essere ugualmente rigettata per carenza di prova del danno e della riconducibilità causale dello stesso ai fatti per cui è causa.
pag. 2/4 Ed invero, in qualunque modo si intenda qualificare la presente domanda, sia ai sensi dell'art. 2051 cc o, viceversa, ai sensi dell'art. 2043 cc, l'attrice avrebbe in ogni caso dovuto dimostrare la riconducibilità causale dei danni dedotti all'allagamento per cui è causa e la sussistenza dei danni medesimi.
Ed infatti, non può non evidenziarsi, a tal proposito, come l'attrice abbia del tutto omesso di produrre in giudizio ipotetiche fatture relative alle spese per il ripristino dei luoghi, preventivi per l'acquisto del boiler, motori dei frigoriferi, oltre a non aver, a fortiori, in alcun modo dimostrato di aver effettivamente sostenuto le spese dedotte, non essendovi traccia di alcun pagamento in tal senso.
Né la deposizione testimoniale resa dal teste (cfr. verbale Testimone_1
d'udienza del 16.02.2023) appare bastevole al fine di colmare le pregresse carenze assertive, atteso che la stessa si è limitata a riferire circa “il cattivo funzionamento delle pompe autoclavi e dei motori frigorifero”.
Deve escludersi, inoltre, che sul punto possa soccorrere la perizia di parte agli atti del giudizio, dal momento che questa è limitata alla stima dei danni verificatisi a seguito dell'allagamento del 19.12.2019.
Da tutto quanto dianzi evidenziato consegue il rigetto della domanda.
Per quanto riguarda il governo delle spese, l'assoluta esiguità della difesa apprestata dal tardivamente costituitosi, induce il Giudicante alla CP_2
compensazione delle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nola, 28 ottobre 2025
Il Giudice
pag. 3/4 Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 28/10/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3390/2020
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in San Gennaro Vesuviano, alla Parte_1 via Mandrile n. 47, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO MARIA dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
e
, elett.te dom.to in San Gennaro Controparte_1
Vesuviano, alla via B. Cozzolino n. 128, presso lo studio dell'Avv. SBARRA
SERGIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: risarcimento danni sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi codesto Tribunale, il al fine Controparte_2 di ottenere la condanna di questi al risarcimento dei danni subiti dai box di proprietà attorea, siti in San Gennaro Vesuviano alla via G. Mandrile, n. 77, in occasione dell'evento piovoso verificatosi il 19 dicembre 2019, allorquando le acque provenienti da via G. Mandrile e da via Biagio Cozzolino, site nel territorio comunale, si riversavano all'interno dei suddetti immobili, provocandone l'allagamento. Per effetto del dedotto allagamento, l'attrice lamentava di aver subito danni alla muratura, oltre ai danni ad oggetti presenti all'interno degli stessi, che quantificava, sulla scorta della perizia del CTP geom.
, in € 11.100,00. Controparte_3
Autorizzato dalla scrivente, si costituiva tardivamente il Controparte_2
, il quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata.
[...]
Tanto premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ebbene, nel caso di specie, quantunque debba ritenersi raggiunta, da parte dell'attrice, la prova del fatto storico (cfr, verbale del comando della Polizia
Municipale in atti), la domanda deve essere ugualmente rigettata per carenza di prova del danno e della riconducibilità causale dello stesso ai fatti per cui è causa.
pag. 2/4 Ed invero, in qualunque modo si intenda qualificare la presente domanda, sia ai sensi dell'art. 2051 cc o, viceversa, ai sensi dell'art. 2043 cc, l'attrice avrebbe in ogni caso dovuto dimostrare la riconducibilità causale dei danni dedotti all'allagamento per cui è causa e la sussistenza dei danni medesimi.
Ed infatti, non può non evidenziarsi, a tal proposito, come l'attrice abbia del tutto omesso di produrre in giudizio ipotetiche fatture relative alle spese per il ripristino dei luoghi, preventivi per l'acquisto del boiler, motori dei frigoriferi, oltre a non aver, a fortiori, in alcun modo dimostrato di aver effettivamente sostenuto le spese dedotte, non essendovi traccia di alcun pagamento in tal senso.
Né la deposizione testimoniale resa dal teste (cfr. verbale Testimone_1
d'udienza del 16.02.2023) appare bastevole al fine di colmare le pregresse carenze assertive, atteso che la stessa si è limitata a riferire circa “il cattivo funzionamento delle pompe autoclavi e dei motori frigorifero”.
Deve escludersi, inoltre, che sul punto possa soccorrere la perizia di parte agli atti del giudizio, dal momento che questa è limitata alla stima dei danni verificatisi a seguito dell'allagamento del 19.12.2019.
Da tutto quanto dianzi evidenziato consegue il rigetto della domanda.
Per quanto riguarda il governo delle spese, l'assoluta esiguità della difesa apprestata dal tardivamente costituitosi, induce il Giudicante alla CP_2
compensazione delle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nola, 28 ottobre 2025
Il Giudice
pag. 3/4 Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 4/4