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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8118/2023 promossa da:
C.F. con l'avv. DAL BARCO GIULIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. , con l'avv. CHESINI ARIANNA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per parte attrice
“1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità del sig. quale padre Controparte_1
biologico del minore (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
27/09/2020, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lavagno di effettuare la prescritta
annotazione nel relativo atto di nascita.
2. Per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
nella sua qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore, l'importo Parte_1
complessivo di € 16.800,00, pari ad € 450,00 mensili, (dal mese di ottobre 2020 al mese di dicembre
2023, già detratto l'importo di € 750,00 versato dal sig. in data 28/11/2023) a titolo di CP_1
rimborso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva nell'interesse di fin dalla sua Per_1
nascita, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
3. Affidare, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, il figlio minore
[...]
in via super esclusiva alla madre sig.ra con collocamento presso la stessa, Per_1 Parte_1
stabilendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, ll'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore possano essere assunte dalla madre in via
esclusiva, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Disciplinare le visite del minore con il padre tenuto conto del preminente interesse del piccolo
prevedendo comunque che almeno per il primo anno le stesse avvengano alla presenza della Per_1
sig.ra essendo il sig. un perfetto sconosciuto per il piccolo Parte_1 Controparte_1
Per_1
5. Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_1
mensile dell'importo di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate
come da Protocollo n. 4950/1.2.2/2-1 del 17/09/2020 in uso presso il Tribunale di Verona, o la diversa
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Il predetto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, mentre le spese accessorie
rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo a quello del pagamento, tutto mediante accredito su pagina 2 di 15 conto corrente bancario intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate Parte_1
[...].
IN VIA ISTRUTTORIA
Riservata ogni ulteriore istanza in prefiggendo termine.
IN OGNI CASO
Compensi e spese di lite interamente refusi, oltre 15% spese generali e 4% CPA ed IVA in quanto
dovuta.”
Per parte resistente
“1) Il IG. nulla oppone alla domanda di accertamento ex art. 269 c.c. della Controparte_1
paternità del minore C.F: nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
27.09.2020 chiedendo, sin d'ora, che al cognome materno venga aggiunto quello paterno
2) Dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi la domanda di rimborso dell'importo di euro
16.800,00 formulata da parte ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra
esposti
3) Il IG. si rende disponibile a corrispondere l'importo mensile complessivo di euro Controparte_1
150,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore (a partire dal mese di Persona_1
luglio 2023) oltre al 50% delle spese accessorie scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sanitarie non
coperte da SSN come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona
4) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre IG.ra ; stabilirsi le modalità del diritto dovere di Parte_1
visita del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla
domenica sera quando lo accompagnerà a casa dalla madre o secondo le modalità che verranno
concordate dai genitori, uno/due pomeriggi infrasettimanali ed ogni ulteriore periodo da individuarsi
tra i genitori secondo le esigenze del figlio e/o di lavoro di uno o dell'altro, tenerlo con sé durante il
periodo estivo per almeno due settimane, anche non consecutive, ed una settimana nel periodo delle
vacanze natalizie, concordando i relativi periodi, in occasione delle festività i genitori si accorderanno
pagina 3 di 15 per tenerlo alternativamente di anno in anno nelle giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta
e altre festività.
5) Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda svolta dalla ricorrente nei confronti del IG. Controparte_1
in quanto infondata sia in fatto che in diritto
6) Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre Cpa ed Iva se dovuta”
Per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 13.12.2023 la ricorrente ha proposto domanda di accertamento della paternità del sig. del figlio minore Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], con conseguente ordine all'Ufficiale di Per_1
Stato Civile del Comune di Lavagno di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
chiedeva altresì che, per l'effetto, il resistente sig. fosse Controparte_1
condannato a corrisponderle l'importo complessivo di € 16.800, pari ad € 450 mensili (dalla mensilità di ottobre 2020 a quella di dicembre 2023, già detratto l'importo di € 750 versato il
28.11.2023), a titolo di rimborso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva, che fosse stabilito l'affidamento superesclusivo alla madre con collocamento presso la stessa,
disciplinando gli incontri con il padre con la presenza della madre e che fosse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nella misura di € 450 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, esponeva che:
- nel corso della relazione caratterizzata da momenti di intimità tra la ricorrente e il sig.
era stato concepito il piccolo nato a [...] Controparte_1 Per_1
il 27.9.2020;
- appresa la notizia della gravidanza, il interrompeva ogni rapporto e non CP_1
rispondeva nemmeno al messaggio che annunciava la nascita del bambino;
pagina 4 di 15 - a seguito di invito ad assumersi le sue responsabilità a mezzo di un legale, il resistente chiedeva di effettuare il test del DNA, effettuato nel giugno 2023, il cui esito confermava la paternità, ma solo il successivo 28.11.2023 egli aveva versato l'importo di € 750, a titolo di contributo al mantenimento;
- la stessa aveva pertanto provveduto integralmente al mantenimento ordinario e straordinario (rette dell'asilo nido e della scuola d'infanzia, spese mediche) del minore fin dalla nascita, benché priva di occupazione stabile e onerata dell'obbligo di pagamento della rata del mutuo contratto per l'abitazione in cui viveva con il minore,
di cui era proprietaria per la quota dell'1% (il restante 99% era di proprietà del proprio padre);
- il padre non aveva mai avuto, né chiesto, incontri con il bambino.
La Presidente designava sé stessa quale Giudice delegata e fissava udienza al 16.4.2024 per la comparizione personale delle parti, nonché il termine per la notifica e la costituzione del resistente.
Il resistente si costituiva regolarmente, nulla opponendo all'accoglimento della domanda di accertamento della paternità, chiedendo che al cognome materno venisse aggiunto quello paterno;
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di rimborso dell'importo di euro 16.800,00 formulata da parte ricorrente;
si dichiarava disponibile a corrispondere l'importo mensile complessivo di euro 150,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore (a partire dal mese di luglio 2023) oltre al 50% delle spese Persona_1
accessorie scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sanitarie non coperte da SSN come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona;
chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e Persona_1
che fossero stabiliti ampi tempi d'incontro (un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera, uno/due pomeriggi infrasettimanali durante il periodo estivo per almeno due settimane, anche non consecutive, ed una settimana, nel periodo delle vacanze natalizie,
alternativamente nelle giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta e altre festività).
Entrambi depositavano le ulteriori difese ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c.
pagina 5 di 15 All'udienza del 16.4.2024 comparivano entrambe le parti personalmente, che venivano sentite e interrogate liberamente, ed era esperito il tentativo di conciliazione, all'esito del quale parte resistente dichiarava la propria disponibilità ad effettuare il riconoscimento con il consenso della madre e formulava una proposta conciliativa. La Presidente delegata ordinava al resistente di integrare la produzione della documentazione economica e, anche al fine di consentire il riconoscimento, differiva l'udienza.
Alla successiva udienza del 9.5.2024, intervenuto il riconoscimento, entrambe le parti formulavano proposte conciliative, che non venivano accettate e la procuratrice della ricorrente chiedeva fossero pronunciati provvedimenti provvisori.
Con ordinanza riservata depositata l'1.6.2024 la Presidente delegata provvedeva nel seguente senso:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17
c.p.c.; esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i genitori ed esperito
infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
rilevato che successivamente all'udienza del 16.4.2024 è
intervenuto il riconoscimento del figlio da parte del resistente, cosicché è Persona_1
cessata la materia del contendere con riferimento alla dichiarazione giudiziale di paternità;
ritenuto che
vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio, nato il [...] e
convivente dalla nascita con la madre, che ha incontrato il padre solo successivamente al recentissimo
riconoscimento (si veda verbale di udienza nel quale entrambi i procuratori ne danno atto); ritenuto che
non è dubitabile che debba essere confermata la residenza prevalente di presso la madre nella Per_1
casa familiare, con affidamento esclusivo alla medesima, essendo del tutto prematuro disporre
l'affidamento condiviso, che presuppone una relazione effettiva con la prole che consenta di
interpretarne i bisogni;
ritenuto che
, quanto agli incontri, gli stessi, almeno nella fase iniziale,
dovranno necessariamente essere svolti alla presenza della madre, con una cadenza almeno settimanale;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento del figlio
provvedendovi direttamente quando il figlio rimarrà presso lo stesso e corrispondendo alla madre un
contributo in denaro che appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso
mensile di € 300 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze del bambino, delle risorse
pagina 6 di 15 economiche e delle capacità reddituali dei genitori quali emergono dai documenti prodotti, dei tempi di
permanenza presso ciascun genitore, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti
esclusivamente dalla madre e della circostanza che la madre, in quanto affidataria esclusiva, continuerà
a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per
il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
per questi motivi
visto ed
applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse del figlio minore: 1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
disciplina Per_1
i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: per i primi tre mesi almeno un giorno alla
settimana alla presenza della madre per la durata di almeno tre ore;
successivamente per un pomeriggio
alla settimana da concordare dalle ore 16.00 alle 20.00 senza la presenza della madre;
i genitori
potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze del figlio e degli stessi genitori;
2)
Dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda contribuisca al mantenimento Controparte_1
del figlio provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente,
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 300, rivalutabile annualmente secondo
gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
ORDINA ad entrambe le parti di documentare i redditi/emolumenti percepiti nel corrente anno fino al
mese di ottobre 2024. Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di
sopravvenienze o impedimenti: udienza del 7.11.2024 h. 10.00 per verifica sull'evoluzione della
relazione padre/figlio e sulla situazione lavorativa della madre ed eventualmente precisazione delle
conclusioni e discussione orale.”
All'udienza del 7.11.2024 entrambe le parti rappresentavano che gli incontri del bambino con il padre stavano andando bene e formulavano nuove proposte conciliative, sulle quali non convergevano;
il resistente ribadiva la domanda di aggiungere il cognome paterno a quello materno, alla quale la ricorrente aderiva.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
I) Domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
pagina 7 di 15 Come già anticipato con l'ordinanza 1.6.2024 in ragione dell'intervenuto riconoscimento da parte del padre in corso di causa, è cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, per sopravvenuta carenza d'interesse.
Rimane da regolamentare la questione relativa al cognome del bambino, in relazione al quale le parti concordano che il cognome del padre sia aggiunto a quello della madre,
accordo coerente con la norma di cui all'art. 262, secondo comma c.c. (“Se la filiazione nei
confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della
madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a
quello della madre”) e che deve presumersi conforme all'interesse del bambino, il quale non ha ancora relazioni sociali tali da implicare il rischio di confusione o imbarazzo connesso alla mera aggiunta.
Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, va disposta la trascrizione nell'atto di nascita.
II) Regolamentazione dell'affidamento e dei tempi e delle modalità d'incontro con il padre
L'instaurazione della relazione tra padre e figlio è assai recente, essendo iniziata solo in corso di causa dopo il riconoscimento (aprile 2024); peraltro, il bambino presenta delle fragilità che inducono ad una particolare prudenza.
Nella relazione depositata come doc. 45 dalla ricorrente (Sintesi di valutazione neuropsicologica), si legge che dall'osservazione di è emerso un quadro Per_1
“compatibile con la presenza di un disturbo del neurosviluppo attualmente descrivibile come
disturbo di spettro dell'autismo, rispetto al quale si osserva la disponibilità di un repertorio di
abilità comunicative verbali e non verbali che, pur lievemente immature rispetto a quanto tipico per
l'età, sostengono la continua spinta verso la condivisione con l'altro di interessi e attività.
L'iniziativa comunicativa risulta tuttavia connotata da uno stile in parte evitante rispetto alle
risposte o iniziative dell'altro e dall'apparente costante ricerca di rassicurazione e conforto
manifestata attraverso forme di scambio con l'altro almeno in parte ritualizzate e dal forte bisogno
di oggetti o abitudini di elevata familiarità o particolarmente graditi. Per quanto descritto si
pagina 8 di 15 esprime ai genitori l'importanza che sia seguito in modo continuativo attraverso un Per_1
intervento di cura che stimoli il suo sviluppo e comprenda la natura dei particolari bisogni espressi
dal bambino. Tale intervento dovrà comprendere attività riabilitative rivolte al bambino e colloqui
rivolti ai genitori, al fine di collaborare nella comprensione del bambino e sostenere il loro ruolo
affettivo e educativo. Sarà infine opportuno includere interventi di consulenza rivolti agli
insegnanti. Infine, considerato quanto descritto e in particolare il forte bisogno di di potersi Per_1
riferire stabilmente a persone per lui affettivamente rilevanti e di poter ritrovare oggetti, contesti e
abitudini familiari al fine di mantenere una sensazione di sufficiente sicurezza e benessere emotivo,
si ritiene importante che ogni variazione nelle abitudini quotidiane del bambino e nelle persone di
riferimento sia valutata con attenzione e introdotta gradualmente…” (le sottolineature sono dell'estensore della presente sentenza).
Da ciò deriva che, se da una parte è necessario che entrambi i genitori si impegnino a collaborare e a sostenere il loro ruolo affettivo ed educativo, dall'altra, è necessario procedere con gradualità nella frequentazione tra padre e figlio, che costituisce il presupposto per la conoscenza reciproca e per consolidare la relazione con il padre.
L'affidamento superesclusivo alla madre, richiesto da quest'ultima, penalizza eccessivamente il padre, che in corso di causa ha iniziato ad incontrare il bambino. Ritiene
il Collegio che vada allo stato confermato l'affidamento esclusivo alla madre già disposto in via provvisoria, comprendendo anche il diritto della madre di chiedere i documenti validi per l'espatrio senza necessità del consenso del padre, con ampliamento dei tempi di permanenza del bambino con il padre ad un secondo pomeriggio alla settimana e con la previsione, di fine settimana alternati (anche con pernottamento) dal mese di aprile 2025;
in ogni caso, i genitori potranno concordare tempi e modalità ulteriori compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e con quelle lavorative degli stessi genitori.
III) Domanda di rimborso per il mantenimento pregresso fino alla domanda e con decorrenza dalla domanda per il contributo al mantenimento a carico del padre
Vanno accolte, nei limiti di quanto si va ad esporre, le domande con le quali l'attrice ha chiesto la parziale restituzione di quanto anticipato per l'integrale mantenimento del figlio pagina 9 di 15 dalla nascita (27.9.2020) al deposito della domanda (13.12.2024) e la determinazione di un contributo al mantenimento, da corrispondersi con decorrenza dalla domanda.
Sul punto, va precisato che il fondamento dell'obbligo al mantenimento della prole trova,
attualmente, la sua origine nella norma di cui all'art. 316 bis, I comma prima parte c.c. (“I
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”), norma che disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi al sostentamento. La relativa obbligazione è
collegata allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio. Con
riferimento alla determinazione contenutistica del suddetto mantenimento, si deve considerare che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 147 c.c., riguarda non solo le necessità
alimentari ma anche quelle legate all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale (v.
Cass. civile, sez. 1, n. 2196 del 14/02/2003).
La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligazione relativa al mantenimento dei figli, gravante su entrambi i coniugi, ha natura solidale (v. Cass. civ.,
sez. I, 20/04/1991, n. 4273), precisando che “l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto
l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la
corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori
solidali.” (v. Cass. civ., sez. I, 11/07/2006, n. 15756).
Non è poi ostativo alla genesi di una tale obbligo il fatto che il riconoscimento paterno del figlio è intervenuto solo in corso di causa, in quanto tale obbligo decorre in ogni caso dal momento della nascita;
in tal senso si è pronunciata da tempo la Cassazione, fra le molte si richiama Cass. 28/03/2017 n. 7960 “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli
effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il
genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art.
148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari
decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia
assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente
pagina 10 di 15 dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la
corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori
solidali”.
Con riguardo alla determinazione del quantum dovuto in restituzione, poi, si è precisato che la somma per cui è causa va determinata tenendo conto, sia pure in un'ottica equitativa, degli esborsi che il genitore ha concretamente o presumibilmente affrontato;
a tal fine, devono valorizzarsi le esigenze effettivamente manifestate dal figlio o che notoriamente si configurano nel periodo considerato, la complessiva situazione patrimoniale e reddituale di ciascun genitore, così come emersa nel corso dell'istruttoria o determinata in via presuntiva, nonché il tenore di vita di cui il figlio aveva e ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (v. Cass. civ., sez. I, 04/11/2010, n. 22506).
Nel caso di specie, occorre quindi tenere conto delle somme presumibilmente erogate dalla ricorrente per il mantenimento del figlio, del tempo dalla stessa dedicato al figlio – e quindi sottratto all'impegno lavorativo -, nonché ricostruire il presumibile tenore di vita che il bambino avrebbe potuto ricevere mediante il concorrente contributo economico del padre.
Orbene, quanto alla situazione economica del padre (redditi, patrimonio e capacità
professionale), nato nel 1995, dall'istruttoria condotta nel presente giudizio è emerso che il resistente ha svolto, anche negli anni passati e sin dalla nascita del figlio, regolare attività
lavorativa come collaboratore di una società sportiva dilettantistica di cui ha una partecipazione del 40%, con costanti erogazioni di importi variabili da € 600 (o inferiori) a
€ 1600 a titolo di rimborsi/collaborazioni (si veda docc. 10, 11, 12 di parte resistente), non dichiarati fiscalmente;
invero, le dichiarazioni dei redditi registrano solo un reddito di poco più di € 6000 l'anno per canoni di locazione (v. le dichiarazioni 730 relative ai diversi anni di imposta prodotte), relativi ad un appartamento di cui è nudo proprietario.
Riguardo quest'ultimo importo, egli ha precisato di “girarlo” alla madre, usufruttuaria.
Vive con la compagna, che lavora con redditi netti di circa 17.500 €, in un immobile di proprietà della stessa. In ogni caso, al fine di valutare adeguatamente la capacità
pagina 11 di 15 economica, deve tenersi in adeguata considerazione il particolare regime fiscale favorevole dei redditi delle associazioni sportive dilettantistiche.
La ricorrente, dal suo canto, nata nel 1982, ha pregresse esperienze lavorative come docente di musica e insegnante di sostegno, nel corrente anno risulta avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 13.5 al 7.9) con la Fondazione Arena di Verona come artista del coro (doc. 37 di parte ricorrente), con retribuzioni che nelle mensilità in cui ha lavorato per l'intero mese, sono state da circa € 2100 fino a € 2300 (doc. 38 di parte ricorrente). Relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022 risulta avere dichiarato fiscalmente redditi da € 5000 circa ad € 10.000 circa. Ella vive inoltre, insieme al figlio in un Per_1
appartamento in comproprietà con il proprio padre, del quale ha una quota dell'1%, ma afferma di pagare l'intera rata del mutuo, pari ad € 600 (vedasi verbale della prima udienza), benché dall'estratto conto Unicredit cointestato con il padre risultino regolari rimesse da parte del genitore. Ha riscosso e continua a riscuotere l'intero assegno unico universale per il figlio, che oscilla da € 150 circa ad € 180 circa mensili.
Orbene, sulla base degli elementi sopra indicati, deve procedersi a una determinazione della somma oggetto dell'obbligazione restitutoria in esame attraverso una valutazione condotta necessariamente in via equitativa. Il ricorso, in via suppletiva, a tale criterio è
stato riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte proprio nelle ipotesi come quella in esame (v. Cass. sez. I, 19/02/2010, n. 3991 nonché Cass., sez. I,
01/10/1999, n. 10861).
Può quindi ritenersi, in via presuntiva e sulla base degli elementi sopra evidenziati, che gli obblighi gravanti sul convenuto ammontino mediamente, per il complessivo periodo decorrente dalla nascita fino alla data di introduzione del presente giudizio, ad € 350,00 al mese, anche tenuto conto delle spese straordinarie parzialmente documentate, mediche e scolastiche (asilo nido e scuola d'infanzia), oltre che della totale assenza di mantenimento diretto nel periodo.
Sulla base delle suddette considerazioni, appare quindi equo condannare il convenuto alla corresponsione all'attrice, a titolo di rimborso della metà di quanto interamente sostenuto pagina 12 di 15 dalla madre per il mantenimento del figlio dalla sua nascita sino alla data della domanda giudiziale, la somma complessiva di € 12.550 (€ 350 x 38mesi- dalla mensilità di ottobre
2020 a quella di novembre 2023, detratto l'importo di € 750 pacificamente corrisposto il
28.11.2023).
La somma deve intendersi ai valori attuali e sulla stessa saranno dovuti gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, comma 1, c.c., solo dalla data della pronuncia fino al soddisfo.
Appare altresì equo, in considerazione degli attuali redditi e capacità professionali posseduti dalle parti e del percepimento in via esclusiva dell'assegno unico da parte della ricorrente, disporre che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (ossia dalla mensilità di dicembre 2023) e per il futuro entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio,
somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 %, delle relative spese straordinarie, per le quali si richiama la disciplina contenuta nel Protocollo adottato in merito da questo Tribunale.
IV) Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente (il riconoscimento è avvenuto solo dopo l'instaurazione della lite e le offerte conciliative del ricorrente relativamente al pregresso sono state inferiori rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale); le stesse sono liquidate in assenza di nota come da dispositivo secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità;
2. dispone che il bambino nato il [...] a [...] Persona_1
aggiunga al cognome il cognome paterno “ ; Per_1 CP_1
pagina 13 di 15 3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAVAGNO di trascrivere il presente provvedimento nell'atto di nascita del bambino, con riferimento all'aggiunta del cognome;
4. affida il figlio in via esclusiva alla madre sig. Persona_1 [...]
con residenza prevalente presso la stessa, e con i seguenti tempi di Parte_1
permanenza con il padre, fermo restando che ogni variazione nelle abitudini quotidiane del bambino e nelle persone di riferimento dovrà essere comunque valutata con attenzione dai genitori e introdotta gradualmente: due pomeriggi alla settimana,
con orari da concordare e della durata di almeno quattro ore;
dal mese di aprile 2025
un intero fine settimana con pernottamento a settimane alterne dal sabato alle ore 14.00
alla domenica sera alle ore 19, nonché un pomeriggio alla settimana per almeno quattro ore;
; i genitori potranno concordare modalità e tempi ulteriori compatibili con le esigenze scolastiche del bambino e lavorative degli stessi genitori;
la madre potrà
chiedere il passaporto o altro documento valido per l'espatrio senza necessità del consenso del padre;
5. dispone che il sig. corrisponda alla sig. Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 12.550 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio dalla nascita alla mensilità di novembre 2020, oltre ad interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
6. dispone che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
provvedendovi direttamente nei tempi in cui lo terrà con sé e corrispondendo Per_1
alla sig. con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023 e per il Parte_1
futuro entro il giorno 5 di ciascun mese, il contributo di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona e a rivalutazione annuale ISTAT;
7. condanna altresì il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite,
che si liquidano in € 5.261 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
pagina 14 di 15 VERONA, 12 novembre 2024
La Presidente est. Antonella Guerra
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8118/2023 promossa da:
C.F. con l'avv. DAL BARCO GIULIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. , con l'avv. CHESINI ARIANNA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per parte attrice
“1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità del sig. quale padre Controparte_1
biologico del minore (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
27/09/2020, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lavagno di effettuare la prescritta
annotazione nel relativo atto di nascita.
2. Per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
nella sua qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore, l'importo Parte_1
complessivo di € 16.800,00, pari ad € 450,00 mensili, (dal mese di ottobre 2020 al mese di dicembre
2023, già detratto l'importo di € 750,00 versato dal sig. in data 28/11/2023) a titolo di CP_1
rimborso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva nell'interesse di fin dalla sua Per_1
nascita, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
3. Affidare, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, il figlio minore
[...]
in via super esclusiva alla madre sig.ra con collocamento presso la stessa, Per_1 Parte_1
stabilendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, ll'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore possano essere assunte dalla madre in via
esclusiva, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Disciplinare le visite del minore con il padre tenuto conto del preminente interesse del piccolo
prevedendo comunque che almeno per il primo anno le stesse avvengano alla presenza della Per_1
sig.ra essendo il sig. un perfetto sconosciuto per il piccolo Parte_1 Controparte_1
Per_1
5. Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_1
mensile dell'importo di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate
come da Protocollo n. 4950/1.2.2/2-1 del 17/09/2020 in uso presso il Tribunale di Verona, o la diversa
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Il predetto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, mentre le spese accessorie
rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo a quello del pagamento, tutto mediante accredito su pagina 2 di 15 conto corrente bancario intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate Parte_1
[...].
IN VIA ISTRUTTORIA
Riservata ogni ulteriore istanza in prefiggendo termine.
IN OGNI CASO
Compensi e spese di lite interamente refusi, oltre 15% spese generali e 4% CPA ed IVA in quanto
dovuta.”
Per parte resistente
“1) Il IG. nulla oppone alla domanda di accertamento ex art. 269 c.c. della Controparte_1
paternità del minore C.F: nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
27.09.2020 chiedendo, sin d'ora, che al cognome materno venga aggiunto quello paterno
2) Dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi la domanda di rimborso dell'importo di euro
16.800,00 formulata da parte ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra
esposti
3) Il IG. si rende disponibile a corrispondere l'importo mensile complessivo di euro Controparte_1
150,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore (a partire dal mese di Persona_1
luglio 2023) oltre al 50% delle spese accessorie scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sanitarie non
coperte da SSN come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona
4) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre IG.ra ; stabilirsi le modalità del diritto dovere di Parte_1
visita del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla
domenica sera quando lo accompagnerà a casa dalla madre o secondo le modalità che verranno
concordate dai genitori, uno/due pomeriggi infrasettimanali ed ogni ulteriore periodo da individuarsi
tra i genitori secondo le esigenze del figlio e/o di lavoro di uno o dell'altro, tenerlo con sé durante il
periodo estivo per almeno due settimane, anche non consecutive, ed una settimana nel periodo delle
vacanze natalizie, concordando i relativi periodi, in occasione delle festività i genitori si accorderanno
pagina 3 di 15 per tenerlo alternativamente di anno in anno nelle giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta
e altre festività.
5) Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda svolta dalla ricorrente nei confronti del IG. Controparte_1
in quanto infondata sia in fatto che in diritto
6) Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre Cpa ed Iva se dovuta”
Per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 13.12.2023 la ricorrente ha proposto domanda di accertamento della paternità del sig. del figlio minore Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], con conseguente ordine all'Ufficiale di Per_1
Stato Civile del Comune di Lavagno di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
chiedeva altresì che, per l'effetto, il resistente sig. fosse Controparte_1
condannato a corrisponderle l'importo complessivo di € 16.800, pari ad € 450 mensili (dalla mensilità di ottobre 2020 a quella di dicembre 2023, già detratto l'importo di € 750 versato il
28.11.2023), a titolo di rimborso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva, che fosse stabilito l'affidamento superesclusivo alla madre con collocamento presso la stessa,
disciplinando gli incontri con il padre con la presenza della madre e che fosse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nella misura di € 450 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, esponeva che:
- nel corso della relazione caratterizzata da momenti di intimità tra la ricorrente e il sig.
era stato concepito il piccolo nato a [...] Controparte_1 Per_1
il 27.9.2020;
- appresa la notizia della gravidanza, il interrompeva ogni rapporto e non CP_1
rispondeva nemmeno al messaggio che annunciava la nascita del bambino;
pagina 4 di 15 - a seguito di invito ad assumersi le sue responsabilità a mezzo di un legale, il resistente chiedeva di effettuare il test del DNA, effettuato nel giugno 2023, il cui esito confermava la paternità, ma solo il successivo 28.11.2023 egli aveva versato l'importo di € 750, a titolo di contributo al mantenimento;
- la stessa aveva pertanto provveduto integralmente al mantenimento ordinario e straordinario (rette dell'asilo nido e della scuola d'infanzia, spese mediche) del minore fin dalla nascita, benché priva di occupazione stabile e onerata dell'obbligo di pagamento della rata del mutuo contratto per l'abitazione in cui viveva con il minore,
di cui era proprietaria per la quota dell'1% (il restante 99% era di proprietà del proprio padre);
- il padre non aveva mai avuto, né chiesto, incontri con il bambino.
La Presidente designava sé stessa quale Giudice delegata e fissava udienza al 16.4.2024 per la comparizione personale delle parti, nonché il termine per la notifica e la costituzione del resistente.
Il resistente si costituiva regolarmente, nulla opponendo all'accoglimento della domanda di accertamento della paternità, chiedendo che al cognome materno venisse aggiunto quello paterno;
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di rimborso dell'importo di euro 16.800,00 formulata da parte ricorrente;
si dichiarava disponibile a corrispondere l'importo mensile complessivo di euro 150,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore (a partire dal mese di luglio 2023) oltre al 50% delle spese Persona_1
accessorie scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sanitarie non coperte da SSN come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona;
chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e Persona_1
che fossero stabiliti ampi tempi d'incontro (un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera, uno/due pomeriggi infrasettimanali durante il periodo estivo per almeno due settimane, anche non consecutive, ed una settimana, nel periodo delle vacanze natalizie,
alternativamente nelle giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta e altre festività).
Entrambi depositavano le ulteriori difese ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c.
pagina 5 di 15 All'udienza del 16.4.2024 comparivano entrambe le parti personalmente, che venivano sentite e interrogate liberamente, ed era esperito il tentativo di conciliazione, all'esito del quale parte resistente dichiarava la propria disponibilità ad effettuare il riconoscimento con il consenso della madre e formulava una proposta conciliativa. La Presidente delegata ordinava al resistente di integrare la produzione della documentazione economica e, anche al fine di consentire il riconoscimento, differiva l'udienza.
Alla successiva udienza del 9.5.2024, intervenuto il riconoscimento, entrambe le parti formulavano proposte conciliative, che non venivano accettate e la procuratrice della ricorrente chiedeva fossero pronunciati provvedimenti provvisori.
Con ordinanza riservata depositata l'1.6.2024 la Presidente delegata provvedeva nel seguente senso:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17
c.p.c.; esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i genitori ed esperito
infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
rilevato che successivamente all'udienza del 16.4.2024 è
intervenuto il riconoscimento del figlio da parte del resistente, cosicché è Persona_1
cessata la materia del contendere con riferimento alla dichiarazione giudiziale di paternità;
ritenuto che
vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio, nato il [...] e
convivente dalla nascita con la madre, che ha incontrato il padre solo successivamente al recentissimo
riconoscimento (si veda verbale di udienza nel quale entrambi i procuratori ne danno atto); ritenuto che
non è dubitabile che debba essere confermata la residenza prevalente di presso la madre nella Per_1
casa familiare, con affidamento esclusivo alla medesima, essendo del tutto prematuro disporre
l'affidamento condiviso, che presuppone una relazione effettiva con la prole che consenta di
interpretarne i bisogni;
ritenuto che
, quanto agli incontri, gli stessi, almeno nella fase iniziale,
dovranno necessariamente essere svolti alla presenza della madre, con una cadenza almeno settimanale;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento del figlio
provvedendovi direttamente quando il figlio rimarrà presso lo stesso e corrispondendo alla madre un
contributo in denaro che appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso
mensile di € 300 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze del bambino, delle risorse
pagina 6 di 15 economiche e delle capacità reddituali dei genitori quali emergono dai documenti prodotti, dei tempi di
permanenza presso ciascun genitore, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti
esclusivamente dalla madre e della circostanza che la madre, in quanto affidataria esclusiva, continuerà
a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per
il 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
per questi motivi
visto ed
applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse del figlio minore: 1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
disciplina Per_1
i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: per i primi tre mesi almeno un giorno alla
settimana alla presenza della madre per la durata di almeno tre ore;
successivamente per un pomeriggio
alla settimana da concordare dalle ore 16.00 alle 20.00 senza la presenza della madre;
i genitori
potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze del figlio e degli stessi genitori;
2)
Dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda contribuisca al mantenimento Controparte_1
del figlio provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente,
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 300, rivalutabile annualmente secondo
gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
ORDINA ad entrambe le parti di documentare i redditi/emolumenti percepiti nel corrente anno fino al
mese di ottobre 2024. Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di
sopravvenienze o impedimenti: udienza del 7.11.2024 h. 10.00 per verifica sull'evoluzione della
relazione padre/figlio e sulla situazione lavorativa della madre ed eventualmente precisazione delle
conclusioni e discussione orale.”
All'udienza del 7.11.2024 entrambe le parti rappresentavano che gli incontri del bambino con il padre stavano andando bene e formulavano nuove proposte conciliative, sulle quali non convergevano;
il resistente ribadiva la domanda di aggiungere il cognome paterno a quello materno, alla quale la ricorrente aderiva.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
I) Domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
pagina 7 di 15 Come già anticipato con l'ordinanza 1.6.2024 in ragione dell'intervenuto riconoscimento da parte del padre in corso di causa, è cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, per sopravvenuta carenza d'interesse.
Rimane da regolamentare la questione relativa al cognome del bambino, in relazione al quale le parti concordano che il cognome del padre sia aggiunto a quello della madre,
accordo coerente con la norma di cui all'art. 262, secondo comma c.c. (“Se la filiazione nei
confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della
madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a
quello della madre”) e che deve presumersi conforme all'interesse del bambino, il quale non ha ancora relazioni sociali tali da implicare il rischio di confusione o imbarazzo connesso alla mera aggiunta.
Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, va disposta la trascrizione nell'atto di nascita.
II) Regolamentazione dell'affidamento e dei tempi e delle modalità d'incontro con il padre
L'instaurazione della relazione tra padre e figlio è assai recente, essendo iniziata solo in corso di causa dopo il riconoscimento (aprile 2024); peraltro, il bambino presenta delle fragilità che inducono ad una particolare prudenza.
Nella relazione depositata come doc. 45 dalla ricorrente (Sintesi di valutazione neuropsicologica), si legge che dall'osservazione di è emerso un quadro Per_1
“compatibile con la presenza di un disturbo del neurosviluppo attualmente descrivibile come
disturbo di spettro dell'autismo, rispetto al quale si osserva la disponibilità di un repertorio di
abilità comunicative verbali e non verbali che, pur lievemente immature rispetto a quanto tipico per
l'età, sostengono la continua spinta verso la condivisione con l'altro di interessi e attività.
L'iniziativa comunicativa risulta tuttavia connotata da uno stile in parte evitante rispetto alle
risposte o iniziative dell'altro e dall'apparente costante ricerca di rassicurazione e conforto
manifestata attraverso forme di scambio con l'altro almeno in parte ritualizzate e dal forte bisogno
di oggetti o abitudini di elevata familiarità o particolarmente graditi. Per quanto descritto si
pagina 8 di 15 esprime ai genitori l'importanza che sia seguito in modo continuativo attraverso un Per_1
intervento di cura che stimoli il suo sviluppo e comprenda la natura dei particolari bisogni espressi
dal bambino. Tale intervento dovrà comprendere attività riabilitative rivolte al bambino e colloqui
rivolti ai genitori, al fine di collaborare nella comprensione del bambino e sostenere il loro ruolo
affettivo e educativo. Sarà infine opportuno includere interventi di consulenza rivolti agli
insegnanti. Infine, considerato quanto descritto e in particolare il forte bisogno di di potersi Per_1
riferire stabilmente a persone per lui affettivamente rilevanti e di poter ritrovare oggetti, contesti e
abitudini familiari al fine di mantenere una sensazione di sufficiente sicurezza e benessere emotivo,
si ritiene importante che ogni variazione nelle abitudini quotidiane del bambino e nelle persone di
riferimento sia valutata con attenzione e introdotta gradualmente…” (le sottolineature sono dell'estensore della presente sentenza).
Da ciò deriva che, se da una parte è necessario che entrambi i genitori si impegnino a collaborare e a sostenere il loro ruolo affettivo ed educativo, dall'altra, è necessario procedere con gradualità nella frequentazione tra padre e figlio, che costituisce il presupposto per la conoscenza reciproca e per consolidare la relazione con il padre.
L'affidamento superesclusivo alla madre, richiesto da quest'ultima, penalizza eccessivamente il padre, che in corso di causa ha iniziato ad incontrare il bambino. Ritiene
il Collegio che vada allo stato confermato l'affidamento esclusivo alla madre già disposto in via provvisoria, comprendendo anche il diritto della madre di chiedere i documenti validi per l'espatrio senza necessità del consenso del padre, con ampliamento dei tempi di permanenza del bambino con il padre ad un secondo pomeriggio alla settimana e con la previsione, di fine settimana alternati (anche con pernottamento) dal mese di aprile 2025;
in ogni caso, i genitori potranno concordare tempi e modalità ulteriori compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e con quelle lavorative degli stessi genitori.
III) Domanda di rimborso per il mantenimento pregresso fino alla domanda e con decorrenza dalla domanda per il contributo al mantenimento a carico del padre
Vanno accolte, nei limiti di quanto si va ad esporre, le domande con le quali l'attrice ha chiesto la parziale restituzione di quanto anticipato per l'integrale mantenimento del figlio pagina 9 di 15 dalla nascita (27.9.2020) al deposito della domanda (13.12.2024) e la determinazione di un contributo al mantenimento, da corrispondersi con decorrenza dalla domanda.
Sul punto, va precisato che il fondamento dell'obbligo al mantenimento della prole trova,
attualmente, la sua origine nella norma di cui all'art. 316 bis, I comma prima parte c.c. (“I
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”), norma che disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi al sostentamento. La relativa obbligazione è
collegata allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio. Con
riferimento alla determinazione contenutistica del suddetto mantenimento, si deve considerare che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 147 c.c., riguarda non solo le necessità
alimentari ma anche quelle legate all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale (v.
Cass. civile, sez. 1, n. 2196 del 14/02/2003).
La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligazione relativa al mantenimento dei figli, gravante su entrambi i coniugi, ha natura solidale (v. Cass. civ.,
sez. I, 20/04/1991, n. 4273), precisando che “l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto
l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato
(secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la
corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori
solidali.” (v. Cass. civ., sez. I, 11/07/2006, n. 15756).
Non è poi ostativo alla genesi di una tale obbligo il fatto che il riconoscimento paterno del figlio è intervenuto solo in corso di causa, in quanto tale obbligo decorre in ogni caso dal momento della nascita;
in tal senso si è pronunciata da tempo la Cassazione, fra le molte si richiama Cass. 28/03/2017 n. 7960 “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli
effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il
genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art.
148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari
decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia
assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente
pagina 10 di 15 dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la
corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori
solidali”.
Con riguardo alla determinazione del quantum dovuto in restituzione, poi, si è precisato che la somma per cui è causa va determinata tenendo conto, sia pure in un'ottica equitativa, degli esborsi che il genitore ha concretamente o presumibilmente affrontato;
a tal fine, devono valorizzarsi le esigenze effettivamente manifestate dal figlio o che notoriamente si configurano nel periodo considerato, la complessiva situazione patrimoniale e reddituale di ciascun genitore, così come emersa nel corso dell'istruttoria o determinata in via presuntiva, nonché il tenore di vita di cui il figlio aveva e ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (v. Cass. civ., sez. I, 04/11/2010, n. 22506).
Nel caso di specie, occorre quindi tenere conto delle somme presumibilmente erogate dalla ricorrente per il mantenimento del figlio, del tempo dalla stessa dedicato al figlio – e quindi sottratto all'impegno lavorativo -, nonché ricostruire il presumibile tenore di vita che il bambino avrebbe potuto ricevere mediante il concorrente contributo economico del padre.
Orbene, quanto alla situazione economica del padre (redditi, patrimonio e capacità
professionale), nato nel 1995, dall'istruttoria condotta nel presente giudizio è emerso che il resistente ha svolto, anche negli anni passati e sin dalla nascita del figlio, regolare attività
lavorativa come collaboratore di una società sportiva dilettantistica di cui ha una partecipazione del 40%, con costanti erogazioni di importi variabili da € 600 (o inferiori) a
€ 1600 a titolo di rimborsi/collaborazioni (si veda docc. 10, 11, 12 di parte resistente), non dichiarati fiscalmente;
invero, le dichiarazioni dei redditi registrano solo un reddito di poco più di € 6000 l'anno per canoni di locazione (v. le dichiarazioni 730 relative ai diversi anni di imposta prodotte), relativi ad un appartamento di cui è nudo proprietario.
Riguardo quest'ultimo importo, egli ha precisato di “girarlo” alla madre, usufruttuaria.
Vive con la compagna, che lavora con redditi netti di circa 17.500 €, in un immobile di proprietà della stessa. In ogni caso, al fine di valutare adeguatamente la capacità
pagina 11 di 15 economica, deve tenersi in adeguata considerazione il particolare regime fiscale favorevole dei redditi delle associazioni sportive dilettantistiche.
La ricorrente, dal suo canto, nata nel 1982, ha pregresse esperienze lavorative come docente di musica e insegnante di sostegno, nel corrente anno risulta avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 13.5 al 7.9) con la Fondazione Arena di Verona come artista del coro (doc. 37 di parte ricorrente), con retribuzioni che nelle mensilità in cui ha lavorato per l'intero mese, sono state da circa € 2100 fino a € 2300 (doc. 38 di parte ricorrente). Relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022 risulta avere dichiarato fiscalmente redditi da € 5000 circa ad € 10.000 circa. Ella vive inoltre, insieme al figlio in un Per_1
appartamento in comproprietà con il proprio padre, del quale ha una quota dell'1%, ma afferma di pagare l'intera rata del mutuo, pari ad € 600 (vedasi verbale della prima udienza), benché dall'estratto conto Unicredit cointestato con il padre risultino regolari rimesse da parte del genitore. Ha riscosso e continua a riscuotere l'intero assegno unico universale per il figlio, che oscilla da € 150 circa ad € 180 circa mensili.
Orbene, sulla base degli elementi sopra indicati, deve procedersi a una determinazione della somma oggetto dell'obbligazione restitutoria in esame attraverso una valutazione condotta necessariamente in via equitativa. Il ricorso, in via suppletiva, a tale criterio è
stato riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte proprio nelle ipotesi come quella in esame (v. Cass. sez. I, 19/02/2010, n. 3991 nonché Cass., sez. I,
01/10/1999, n. 10861).
Può quindi ritenersi, in via presuntiva e sulla base degli elementi sopra evidenziati, che gli obblighi gravanti sul convenuto ammontino mediamente, per il complessivo periodo decorrente dalla nascita fino alla data di introduzione del presente giudizio, ad € 350,00 al mese, anche tenuto conto delle spese straordinarie parzialmente documentate, mediche e scolastiche (asilo nido e scuola d'infanzia), oltre che della totale assenza di mantenimento diretto nel periodo.
Sulla base delle suddette considerazioni, appare quindi equo condannare il convenuto alla corresponsione all'attrice, a titolo di rimborso della metà di quanto interamente sostenuto pagina 12 di 15 dalla madre per il mantenimento del figlio dalla sua nascita sino alla data della domanda giudiziale, la somma complessiva di € 12.550 (€ 350 x 38mesi- dalla mensilità di ottobre
2020 a quella di novembre 2023, detratto l'importo di € 750 pacificamente corrisposto il
28.11.2023).
La somma deve intendersi ai valori attuali e sulla stessa saranno dovuti gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, comma 1, c.c., solo dalla data della pronuncia fino al soddisfo.
Appare altresì equo, in considerazione degli attuali redditi e capacità professionali posseduti dalle parti e del percepimento in via esclusiva dell'assegno unico da parte della ricorrente, disporre che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (ossia dalla mensilità di dicembre 2023) e per il futuro entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio,
somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 %, delle relative spese straordinarie, per le quali si richiama la disciplina contenuta nel Protocollo adottato in merito da questo Tribunale.
IV) Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente (il riconoscimento è avvenuto solo dopo l'instaurazione della lite e le offerte conciliative del ricorrente relativamente al pregresso sono state inferiori rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale); le stesse sono liquidate in assenza di nota come da dispositivo secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità;
2. dispone che il bambino nato il [...] a [...] Persona_1
aggiunga al cognome il cognome paterno “ ; Per_1 CP_1
pagina 13 di 15 3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAVAGNO di trascrivere il presente provvedimento nell'atto di nascita del bambino, con riferimento all'aggiunta del cognome;
4. affida il figlio in via esclusiva alla madre sig. Persona_1 [...]
con residenza prevalente presso la stessa, e con i seguenti tempi di Parte_1
permanenza con il padre, fermo restando che ogni variazione nelle abitudini quotidiane del bambino e nelle persone di riferimento dovrà essere comunque valutata con attenzione dai genitori e introdotta gradualmente: due pomeriggi alla settimana,
con orari da concordare e della durata di almeno quattro ore;
dal mese di aprile 2025
un intero fine settimana con pernottamento a settimane alterne dal sabato alle ore 14.00
alla domenica sera alle ore 19, nonché un pomeriggio alla settimana per almeno quattro ore;
; i genitori potranno concordare modalità e tempi ulteriori compatibili con le esigenze scolastiche del bambino e lavorative degli stessi genitori;
la madre potrà
chiedere il passaporto o altro documento valido per l'espatrio senza necessità del consenso del padre;
5. dispone che il sig. corrisponda alla sig. Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 12.550 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio dalla nascita alla mensilità di novembre 2020, oltre ad interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
6. dispone che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
provvedendovi direttamente nei tempi in cui lo terrà con sé e corrispondendo Per_1
alla sig. con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023 e per il Parte_1
futuro entro il giorno 5 di ciascun mese, il contributo di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona e a rivalutazione annuale ISTAT;
7. condanna altresì il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite,
che si liquidano in € 5.261 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
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La Presidente est. Antonella Guerra
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