Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2048 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a TRIESTE (TS) il 19/06/1969. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. BALLANZINO VALERIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a MOLDOVA il 18/01/1979 Controparte_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. LOMBI ELISABETTA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente 1)Pronunciarsi sentenza parziale con la quale si dispone lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Oleggio tra i sig.ri Controparte_
e in data 23.09.2015 iscritto nei registri di stato civile del comune di Oleggio (NO) al n. 15 Parte_1 parte 1 anno 2015, disponendosi il relativo annotamento sui pubblici registri anagrafici e di stato civile 2)In via provvisoria ed urgente:
-Confermarsi l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di Persona_1 residenza dello stesso, i quali, sentiti i genitori, assumeranno nell'interesse del medesimo, tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione, all'istruzione del minore.
-Confermarsi la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del minore, al fine di garantire un supporto psicologico del bambino rispetto ai propri vissuti di rabbia e frustrazione legati alla vicenda separativa ed all'attuale rapporto con il padre.
-Confermarsi il collocamento prevalente del minore presso la madre.
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-Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Oleggio alla signora quale collocataria prevalente del Controparte_1 minore, sino al suo trasferimento in Brescia.
-Disporsi che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore tramite il versamento alla madre di un assegno mensile di euro 900,00, importo soggetto per legge a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative documentate, ritenute dai Servizi sociali necessarie nell'interesse del minore.
-Respingersi la domanda di contributo al mantenimento a favore della sig.ra CP_1
-Respingersi ogni altra domanda 3)In via definitiva: a)Qualora ciò non sia avvenuto con sentenza parziale, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Oleggio tra i sig.ri e in data 23.09.2015 iscritto nei registri di stato civile del comune di Oleggio (NO) Parte_1 Controparte_1 al n. 15 parte 1 anno 2015, disponendosi il relativo annotamento sui pubblici registri anagrafici e di stato civile. b)Confermarsi l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione al luogo Persona_1 di residenza dello stesso, i quali, sentiti i genitori, assumeranno nell'interesse del medesimo, tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione, all'istruzione del minore. c)Confermarsi la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del minore, al fine di garantire un supporto psicologico del bambino rispetto ai propri vissuti di rabbia e frustrazione legati alla vicenda separativa ed all'attuale rapporto con il padre. d)Confermarsi il collocamento prevalente del minore presso la madre. e)Confermarsi l'incarico al Servizio sociale affidatario, previo confronto con il Servizio di NPI, di predisporre un idoneo calendario di incontri padre/figlio. f)Confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Oleggio alla signora quale collocataria prevalente del Controparte_1 minore, sino al suo trasferimento in Brescia. g)Disporsi che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore tramite il versamento alla madre di un assegno mensile di euro 900,00, importo soggetto per legge a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative documentate, ritenute dai Servizi sociali necessarie nell'interesse del minore. h)Respingersi la domanda di contributo al mantenimento a favore della sig.ra CP_1
i)Respingersi ogni altra domanda In ogni caso con vittoria di compensi e spese oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA di legge
Per parte resistente
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i la OR e il NO , ricorrendone i Parte_2 Parte_1 presupposti di fatto e di diritto Per_
2. disporre che il figlio minore rimanga affidato ai Servizi Sociali, territorialmente competenti, con collocazione prevalente presso la madre
3. i servizi assumeranno le decisioni di maggiore intresse in ambito sanitario, scolastico, educativo, adoperandosi anche per eventuali autorizzazioni (rinnovo documenti, passaporto ecc.) Per_
4. confermare la presa in carico di da parte del servizio di Npi competente e ogni altra iniziativa atta a garantire il benessere psicofisico del minore
5. confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Oleggio, in Via Ottavio Minoli n. 6, alla OR e in caso CP_1 di trasferimento di residenza della ricorrente e del figlio a Brescia, prevedere un'integrazione del mantenimento pari ad un contributo di un canone di locazione, non appena la resistente avrà reperito un'abitazione idonea
6. disporre che il NO verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile Pt_1 CP_1 di € 900,00 o altra somma verrà ritenuta congrua a seguito delle esibizioni o accertamenti documentali, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre l'assegno unico
Pag. 2 7. prevedere un assegno divorzile per la somma mensile di € 450,00, o altra somma verrà ritenuta congrua a seguito delle esibizioni o accertamenti documentali , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino a che la stessa non reperisca idonea occupazione, che le consenta di mantenersi autonomamente.
8. Autorizzare il rilascio del passaporto, con l'inserimento del nome del figlio. In via istruttoria: Si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i rapporti bancari di cui al docc. 63 e 64 con gli estratti conto degli ultimi tre anni, di tutti i conti correnti, libretti bancari, depositi titoli, polizze assicurative, fondi pensione o altre forme di investimento mobiliare nonché eventuali rendite e quelli oggetto di successione del padre del ricorrente. Con riserva di chiedere disporsi indagini a mezzo dei competenti Organi di Polizia volta a far emergere i redditi, il patrimonio e il tenore di vita del convenuto. Si chiede il deposito di relazione di aggiornamento da parte dell'ente affidatario e della Npi competente. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, formulare capitoli di prova e indicare testimoni, eccepire e concludere. Con il favore delle spese”.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 23.9.2015 a Oleggio, trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 del Comune di Oleggio (NO) al n. 15 parte 1 anno 2015. Per_ Dalla relazione tra le parti nasceva il figlio , in data 10.11.2012. Il Tribunale di Novara pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 514 emessa in data 20/06/2024, pubblicata il 28/06/2024 e passata in giudicato il 02/09/2024 Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, la revoca del contributo al mantenimento in favore del coniuge. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti economici. All'udienza del 18.3.2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
Pag. 3 consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 514/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 in data 23.9.2015 a Oleggio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Oleggio (NO) al n. 15 parte 1 anno 2015; celebrato in Oleggio il 23.09.2015.
1. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
2. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
3. Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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