Articolo 40 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 39Articolo 41
Versione
12 agosto 1961
Art. 40.
Le norme per l'esecuzione della, presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e per il commercio.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961