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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5673/2019 vertente
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), con l'avv. CURRÒ FRANCESCO. C.F._2
Appellanti
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, con l'avv. ALESSANDRO FOSCHIANI.
(C.F.: ), in persona dell'amministratore Parte_3 P.IVA_2 pro-tempore, con gli avv.ti ALESSANDRO BANCILHON e DANIELE BANCILHON.
CASA PROCURA CONGR.NE SUORE NS. Controparte_2
(C.F.: ) ente ecclesiastico civilmente
[...] P.IVA_3 riconosciuto, in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti MASSIMO MERLINI e
RAFFAELLA TRONCHET.
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro- Parte_4 P.IVA_4 tempore, con l'avv. RENATO BOCCAFRESCA.
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 16598/2019 con cui il Parte_2
Tribunale ordinario di Roma ha respinto la domanda e condannato le attrici, in solido tra loro,
1 a rimborsare a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che ha liquidato, per ciascuna di esse, in euro 2.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Le attrici, in qualità di usufruttuaria e nuda proprietaria dell'immobile in località Volusia, avente accesso da via Bracciano n.37/F, CP_1 distinto con int. 2 (due) disposto su tre piani (seminterrato, terra e primo), con annesso giardino, di complessivi vani 6,5 oltre garage al piano interrato, hanno chiesto il ristoro dei danni provocati alla suddetta proprietà dal rigurgito fognario proveniente dalla condotta che, transitando al di sotto del giardino, serve gli stabili dei convenuti.
Sulla base di pregressi accertamenti tecnici preventivi (R.G. n.65915/2011 e R.G.
n.37082/2013) si era potuto stabilire, invero, che l'immobile in oggetto (ed in particolar modo il viale di accesso ed il piano seminterrato), ad ogni piovasco, subisce allagamenti a fronte della fuoriuscita di acqua dalle grate di raccolta relative alle tubazioni fognarie poste nel giardino de quo e, come visto, a favore dei terzi in quanto l'originaria condotta fognaria era divenuta ormai insufficiente a raccogliere le acque, la cui risalita causava il sollevamento dei chiusini dei pozzetti con la relativa fuoriuscita e allagamento dell'immobile. Esponevano, ulteriormente, le attrici che, proseguendo gli allagamenti ad ogni piovasco, mediante ulteriore accertamento tecnico preventivo diretto alla conciliazione, ex art. 696 bis c.p.c., rubricato presso il Tribunale di Roma al R.G. n.82840/2016, esse ricercavano sia i soggetti terzi che affluiscono all'impianto fognario (godendo della servitù), e quindi tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che gli interventi tecnici necessari a porre rimedio agli allagamenti;
che a seguito di consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'Ing. “si Per_1 perveniva a conclusioni tecniche all'unanimità sulla necessità di realizzare una nuova conduttura delle acque bianche adeguatamente dimensionata …” ; infatti al punto 4.3 della CTU si legge che la fuoriuscita di acqua dal pozzetto situato fuori dal cancello carrabile, che provoca l'allagamento quindi del viale e del piano seminterrato dell'immobile, è dovuto “alla capacità di trasporto della tubazione, che ha un diametro nominale di 200 mm, in contrasto col diametro sensibilmente maggiore delle tubazioni in arrivo da monte” (si veda all.5); - Che la CTU prosegue accertando “l'utenza che usufruisce di fatto della linea fognaria de quo e che in conseguenza determina la necessità di adeguamento dimensionale della stessa necessita”, e così individuando quali compartecipanti: ; Controparte_3 Controparte_4
); , tutti partecipanti alle operazioni
[...] Parte_4 peritali, oltre a , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
(particella catastale 835), edifici di proprietà delle di in via Cassia Parte_5 CP_2
1040, nonché edificio insistente su part.lla 412 (si veda all. 5). Il CTU al punto 4.6 della relazione ha determinato dettagliatamente (con capitolato specifico) gli interventi da eseguire e la rispettiva spesa, che viene indicata nel complessivo importo di €. 193.824,08 (all. 5); - Che lo stesso CTU ha individuato un concorso negli eventi e nelle opere da parte di tutti gli utilizzatori dell'impianto fognario, con conseguente responsabilità solidale di tutti i soggetti – punto 4.8; - Che anche al fine di agevolare una definizione in via bonaria le signore e Pt_1 rinunciavano all'accertamento dei danni cagionati dai pregressi allagamenti;
- Che ciò Pt_2 nonostante, non si perveniva ad un componimento bonario della questione, di fatto consistente nell'indifferibile ed urgente rifacimento della linea fognaria al fine di adeguarla (come accertato dal CTU) alle esigenze attuali.
Su tali basi le attrici hanno domandato la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro: 1) Sul presupposto dell'accertamento tecnico eseguito dall'Ing. quale consulente del Per_1
Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al R.G. n.82840/2016, per i motivi esposti in epigrafe, ordinare a: , in persona Controparte_8 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Lubriano n.46 (presso la;
, in persona dell'amministratore e Controparte_9 Parte_4
2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Quinto Curzio n.15 (presso Marco Presti);
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Controparte_10 tempore, con sede in via dell'Acquedotto del Peschiera n.38 (presso Elias Bou Chamoun);
in persona del legale rappresentante pro Controparte_11 tempore, nella sede in alla via Cassia n.1040, tutti tenuti in solido tra loro, salvo altri, CP_1
(ordinare) quanto segue: A) l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova conduttura adeguatamente dimensionata alle attuali esigenze, il tutto come già accertato con il capitolato dei lavori di cui alla CTU dell'Ing. (all.5 alla presente); B) od in alternativa, ma Per_1 subordinatamente, ordinare il pagamento alle parti convenute, in solido tra loro, dell'importo dei lavori da eseguire, pari ad €.193.824,08 (come accertato sempre dalla predetta CTU), con disponibilità al rendiconto e salvo conguaglio;
con domanda di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., sia per l'obbligo di fare in relazione alla domanda sub. A) che, in via alternativa ma subordinata di pagamento per l'ipotesi sub. B); C) con ordine a tutte le parti interessate dai lavori a prestare i permessi necessari per gli interventi (quali per esempio: temporanea occupazione delle aree, etc.);
2) Condannare i soggetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle attrici in relazione ai fatti e cause descritti in epigrafe, sia in termini di mancato (o parziale) utilizzo del bene (da quantificarsi in via precauzionale in €. 20.000,00 od anche in quella maggiore o minora somma ritenuta di giustizia anche via equitativa), che in termini di costi per il ripristino dell'agibilità del viale di accesso e del piano seminterrato, nonché, in termini di ristoro delle spese sostenute nella fase di ATP e più precisamente: €.4.750,00 oltre IVA e CP per onorario dell'Ing. (CTU); €.1.464,00 per onorari ausiliari del CTU Per_1
(videoispezione); oltre spese del CTP e quelle legali (da quantificarsi in complessivi €. 3.645,00 oltre accessori di legge ex DM 55/2014);
3) In ogni caso con vittoria di spese tutte occorrenti (anche legali) del presente giudizio.
Il condominio di si è difeso allegando di non aver immutato lo stato dei Controparte_1 luoghi sin dall'epoca del sorgere dello stabile (1988) ed attribuisce i problemi lamentati dalle attrici all'edificazione del loro edificio nell'anno 2003 in un sito che, posto alla fine di un declivio, ha la naturale attitudine a ricevere il liquido che prima si disperdeva nel terreno ed oggi invece provoca gli allagamenti. Attribuisce il fenomeno all'errata conformazione delle griglie e dei pozzetti di raccolta realizzati dall'impresa che realizzò il manufatto. Ha quindi evidenziato che le attrici non avevano convenuto in giudizio tutti i condominii che si avvalevano delle condotte interrate nel giardino pertinenziale della loro proprietà ed ha escluso che sussistesse un vincolo di solidarietà tra tutti i fruitori della servitù sostenendo la tesi che i nuovi allacci configurano un uso più intenso della “cosa comune” e quindi le spese potranno essere ripartite solo ed esclusivamente da chi ha generato tale uso, caso per caso, senza inclusione alcuna di chi ha utilizzato sin dall'origine detta condotta, come il condominio di CP_1
.
[...]
In parte analoga la posizione espressa dal i cui stabili Controparte_4 vennero edificati nei primi anni novanta e da allora la loro consistenza non è mai cambiata.
Pertanto, se gli allagamenti della proprietà delle attrici sono iniziati dal 2011 in poi, la causa doveva essere imputata ad un evento avvenuto in detto periodo che ha modificato lo stato dei luoghi e/ o ad un maggior carico d'acqua che causa il suo riversamento. Ha quindi evidenziato
“Considerando che la fuoriuscita dal pozzetto riguarda solo le acque bianche e che avviene solo in coincidenza con importanti rovesci atmosferici è necessario tenere in debita considerazione non solo gli apporti di acqua provenienti dalle condutture sotterranee ma anche dagli scoli di acqua superficiale, che a causa dell'impermeabilizzazione del terreno dovuta all'urbanizzazione avvenuta nei recenti anni passati, apportano una nuova notevole quantità di acqua al sistema fognario in oggetto. Appurato che il esponente ha utilizzato il Parte_4 sistema fognario per oltre un ventennio senza che si siano verificati allagamenti è necessario esaminare i fatti avvenuti dopo il 2010. 1. Il costruttore del villino di proprietà delle attrici ha
3 eseguito opere sul sistema fognario. Nel corso degli anni – dopo il 2010 – sono state realizzate nuove aree impermeabili e nuovi allacci in fogna. Questi sono i fatti a seguito dei quali il sistema di smaltimento delle acque è divenuto insufficiente.” Ha quindi sottolineato la non integrità del contraddittorio in quanto le attrici non avevano convenuto in giudizio tutti i soggetti che utilizzano le condotte di scarico tanto più che il CTU
Ing. nella relazione finale aveva dato atto che la fuoriuscita dell'acqua è determinata da Per_1 un sottodimensionamento del tubo di scarico delle acque chiare per via dalla cementificazione/urbanizzazione dell'area ed il medesimo ha dato anche atto che i soggetti coinvolti nella vicenda sono molteplici ed ulteriori rispetto a quelli citati in giudizio, lo stesso in risposta alle osservazioni del CTP aveva scritto nella relazione finale :”Come fatto osservare dal CTP della parte resistente , Ing. Parte_3 Persona_2 l'apporto quantitativo dei soggetti terzi individuati nel corso dei sopralluoghi risulta quasi doppio di quello delle attuali parti resistenti e di questa circostanza, previo ulteriori accertamenti non possibili nell'ambito del presente procedimento, dovrà essere tenuto debito conto”. Ha infine contestato l'importo del risarcimento preteso dalle attrici, in vincolo di solidarietà tra gli utilizzatori della condotta di scarico, le conclusioni raggiunte dal CTU ing. Per_1
La Casa Procura Congregazione Suore Ns. Controparte_2 ha eccepito di non aver preso parte all'accertamento tecnico preventivo sulla cui base
[...] le attrici fondano la loro domanda e stigmatizza che le stesse abbiano omesso di convenire in giudizio tutti i soggetti ai quali il CTU aveva attribuito un concorso causale nella produzione degli inconvenienti lamentati, non risultando chiamati a risponderne il Controparte_12
, il , la proprietà (individuata
[...] Controparte_13 CP_7 con particella 835); la proprietà dell'edificio insistente sulla part.lla 412. Ha contestato le risultanze della CTU sia nell'individuazione delle reali cause degli allagamenti sia nella suddivisione dei costi di rifacimento della condotta tenuto conto che l'ente dispone nell'area di un solo edificio di circa 600 metri quadrati le cui acque scure sono convogliate altrove.
Il ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Controparte_14 costruttore dell'edificio per esserne garantito;
ha escluso che gli siano addebitabili gli inconvenienti lamentati dalle attrici che sono, piuttosto, attribuibili a difetti della conformazione dell'impianto di smaltimento delle acque chiare e delle acque scure, realizzato ben prima della stessa edificazione dello stabile condominiale. Ha infine contestato la domanda anche sotto il profilo della quantificazione del danno. Con le memorie ex art. 183 cpc le attrici hanno ribadito di voler invocare la solidarietà dell'obbligazione dei convenuti titolari si servitù in tal modo implicitamente rispondendo ai rilievi relativi alla mancata citazione in giudizio di tutti i soggetti che si avvalgono del sistema di smaltimento delle acque chiare, l'unico che, secondo il consulente tecnico, determina i lamentati allagamenti. La causa è pervenuta in decisione sulla base delle allegazioni documentali delle parti e previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.
R.G. .82840/2016. La consulenza redatta in quella sede è utilizzabile anche nei confronti dei convenuti che non abbiano preso parte all'accertamento tecnico preventivo (Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, 11555 Cassazione civile, sez. I, 11/11/2010, 22911).”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Va premesso che le attrici agiscono contro i convenuti invocando la disciplina delle servitù prediali ed allegano il titolo di acquisto della loro proprietà nel quale è fatta generica menzione delle servitù già esistenti a vantaggio di terzi non meglio individuati. Non è stato in alcun modo documentato il titolo delle servitù delle quali sarebbero titolari i convenuti, risultando tuttavia non contestato da parte di costoro l'utilizzo, in via di fatto, della conduttura delle acque chiare che attraversa e lambisce il fondo delle attrici. Va al riguardo ricordato che “Nelle servitù prediali convenzionali, la determinazione del modo di esercizio va
4 compiuta in base al titolo, non assumendo rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto delle servitù acquistate per usucapione e, nel dubbio circa l'estensione o il modo, la servitù convenzionale deve ritenersi costituita in maniera da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.” (Cass. Civ. sez. II, 11/06/2010, n.14088). E' certo che la dimensione della condotta è divenuta insufficiente per effetto dell'accresciuto conferimento, nel tempo, ad opera di ulteriori stabili e fondi, non tutti individuati.
Proprio per evitare simili disguidi il legislatore ha previsto, nell'ambito della servitù di condotta d'acqua, all'art. 1034 c.c., che per nuovi afflussi chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque. L'art. 1043 estende la stessa disciplina allo scarico coattivo (Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo. Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia).
Alla stregua di queste notazioni in diritto non può non rilevarsi la fondatezza delle difese di quei convenuti che allegano l'esistenza, sin dai primi anni novanta, degli scarichi in condotta, preesistenti alla stessa edificazione dell'immobile attoreo che solo dall'anno 2011 registra i denunciati allagamenti. Era quindi onere del proprietario del fondo servente quello di vigilare affinché l'originaria condotta non venisse via via impegnata anche da altri fondi o edifici non titolari di una servitù e quindi privi di titolo a far confluire le proprie acque nel medesimo impianto. Per tale motivo non si è potuto dar corso all'aspirazione delle attrici di proporre una soluzione conciliativa: non sono presenti in questa causa tutti i soggetti che utilizzano la condotta divenuta, nel tempo, insufficiente e sarebbe stato paradossale addebitare i costi dell'uso illecito ai soggetti che, a detta delle stese attrici, sono invece titolari di regolare servitù il cui esercizio non aveva dato luogo a problemi se non dopo gli allacci abusivi di terzi. Una possibile soluzione al problema può scorgersi nelle notazioni di Cass. Civ. sez. VI, 15/03/2017, n.6653 secondo cui “ Un conto, invero, è affermare, come fanno i giudici di appello, che il proprietario del fondo dominante ha il diritto di eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, operando a sue spese, mentre non ha l'obbligo ex lege di eseguire sul fondo servente le opere necessarie per l'esercizio della servitù (così Cass. 22/11/1978, n. 5449). Altro conto è escludere quel che afferma espressamente l'art. 1069 c.c., comma 3, ovvero che, se le opere necessarie per conservare la servitù giovano a entrambi i fondi, servente e dominante, le relative spese debbano essere ripartite in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Dalle norme di cui all'art. 1069 c.c., si desume, perciò, in via di interpretazione estensiva, per il caso in cui l'esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente, e senza l'ausilio di opere autonome, l'obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all'uso (Cass. Sez. 2, 12/01/1976, n.
72, proprio relativa a fattispecie di servitù di passaggio gravante su parti di un edificio condominiale e di obbligo del titolare della servitù di concorrere nelle spese di manutenzione di tali beni condominiali insieme con i partecipanti al condominio, in misura proporzionale all'uso). Si è pure affermato che l'art. 1069 c.c., comma 3, (allorchè stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovano anche a quest'ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi), non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l'applicazione di un più generale principio di equità ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti.
Pertanto, tale norma è applicabile anche nel caso, da essa non specificamente contemplato, in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad eseguire su quest'ultimo, sia pure nel proprio
5 interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù (Cass. Sez. 2, 05/07/1975, n. 2637;Cass. 15/02/1982, n. 949).”. Due, sono pertanto le vie a disposizione del titolare del fondo servente: vietare il passaggio nella condotta delle acque provenienti da fondi ed edifici privi di valido titolo costitutivo di servitù (convenzionale o per usucapione) e/o pretendere da costoro il risarcimento del danno;
in alternativa eseguire le opere necessarie al corretto esercizio della servitù e, successivamente, pretendere la partecipazione alla spesa secondo le indicazioni sopra riportate dai titolari della servitù.
La domanda, così come proposta dagli attori, non può pertanto essere accolta.
Le spese di lite sono a carico della parte soccombente, secondo la regola.”
3.- e hanno proposto appello per Parte_1 Parte_2
i motivi di seguito enunciati.
I - Errata motivazione. Pronuncia ultra petita: conseguente infondatezza della condanna accessoria alla refusione delle spese.
Censura la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui affermerebbe che “Era quindi onere del proprietario del fondo servente quello di vigilare affinché l'originaria condotta non venisse via via impegnata anche da altri fondi o edifici non titolari di una servitù e quindi privi di titolo a far confluire le proprie acque nel medesimo impianto”. Al riguardo l'appellante allega che l'impianto scorre dalla sino al depuratore a valle, c.d. Volusia, Parte_4 passando per a servizio degli immobili della zona e quindi ad uso comune di tutti CP_1 gli utilizzatori. Assume, inoltre, che i Condomini di via abbiano persino depositato CP_1 in giudizio documentazione urbanistica attestante la richiesta di autorizzazione per l'intera operazione di scarico delle acque reflue domestiche, confermata dalla Autorizzazione della
Città Metropolitana di Roma Capitale depositata dalla di Parte_6
CP_2
II - Infondatezza in diritto della pronuncia. Omesso esame dei documenti.
Considera evidente l'infondatezza della motivazione del Giudice laddove avrebbe ritenuto di non poter addebitare anche ai Condomini i costi per l'adeguamento/rifacimento della conduttura. Al riguardo assume l'appellante che i terzi non risultano abusivi ma anzi
“autorizzati”.
III – Omessa pronuncia: a) sui soggetti convenuti;
b) sull'oggetto della domanda.:
- A) – Omissione sui soggetti convenuti Il Giudice avrebbe errato nel ritenere “abusivi” l'Ente Religioso e il Controparte_14
in quanto non titolari di servitù e privi di titolo a far confluire le proprie acque
[...] nel medesimo impianto. L'appellante ribadisce che le parti chiamate in causa abbiano fatto richiesta di innesto di nuovo impianto e che da ciò discenda sia la responsabilità dei danni dei
[...]
e sia esclude lo stato di “abusività” del Controparte_15 [...]
e dell'Ente Religioso, evidenziando la loro legittimazione passiva e CP_14 corresponsabilità. Da tale errata considerazione del Giudice deriverebbe anche un errore di condanna alla refusione delle spese legali.
- B) – Omissione sull'oggetto della domanda Censura la sentenza impugnata ritenendola viziata per l'omesso e/o parziale esame della domanda.
6 Le appellanti avevano richiesto al Giudice di ordinare ai convenuti l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova conduttura (come accertato nella CTU dell'Ing. Per_1
o in alternativa, ma subordinatamente, di ordinare il pagamento alle parti, in solido tra loro, dell'importo dei lavori da eseguire, pari ad euro 193.824,08, salvo conguaglio. A ciò seguiva una separata domanda risarcitoria oltre che di rifusione delle spese sostenuto.
Il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto le appellanti obbligate alla vigilanza per impedire gli precisando che le stesse avrebbero potuto pretendere il risarcimento Pt_7
o in alternativa la partecipazione alla spesa. Infine, le appellanti sostengono che, in applicazione dell'art. 1064 c.c., debba farsi luogo alla preventiva partecipazione alle spese, posto che solo a seguito della modifica, operata da tutti i soggetti convenuti, si sia verificato l'evento dannoso e l'esigenza di rinnovare ed adeguare le tubazioni.
4.- Il chiede rigettarsi l'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
5.- Il chiede dichiararsi la nullità della notificazione Parte_3 dell'atto di appello in quanto nella relata di notificazione l'appellante non avrebbe indicato la dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e chiede rigettarsi le domande formulate da controparte. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse chiede accertarsi e dichiararsi che non sussiste una responsabilità solidale tra i convenuti, nonché accertarsi e dichiararsi la responsabilità pro quota di ciascun convenuto e/o di ciascun utente della linea fognaria e quindi limitarne l'eventuale conseguente condanna di parte esponente nella misura dell'accertanda quota di responsabilità, con vittoria di spese di lite.
L'eccezione di nullità è priva di pregio, dal momento che l'art. 11 della legge n. 53 del 1994 ricollega la sanzione della nullità, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti", ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca su un piano meramente formale, di mera irregolarità, non risultando in alcun modo inficiato il procedimento notificatorio.
6.- La .NE SUORE NS. Controparte_16 [...]
chiede rigettarsi integralmente il proposto Controparte_2 gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del vincolo di solidarietà tra i convenuti e dei fruitori della condotta fognaria con conseguente valutazione dell'effettivo apporto causale di ogni utente individuato e commisurarne proporzionalmente la condotta, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
7.- Il chiede rigettarsi l'appello con accoglimento delle Parte_4 proprie conclusioni precisare nel giudizio di primo grado e vittoria di spese per entrambi i giudizi.
8.- I motivi, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non sono fondati.
7 Il giudice di prime cure, sulla base dell'ATP che ha acclarato che la fuoriuscita dell'acqua dal pozzetto situato fuori dal cancello carrabile, che provoca l'allegamento del viale e del piano seminterrato dell'immobile, è dovuta “alla capacità di trasporto della tubazione, che ha un diametro nominale di 20mm, in contrasto con il diametro sensibilmente maggiore delle tubazioni in arrivo da monte” e che l'utenza che usufruisce della linea fognaria si compone, oltre che degli appellati nell'odierno giudizio, anche dei Controparte_17
, ed edificio insistente sulla part. n. 412, ha ritenuto che “la dimensione della
[...] condotta è ritenuta insufficiente per effetto dell'accresciuto conferimento, nel tempo, ad opera di ulteriori stabili e fondi, non tutti individuati”. La predetta Atp ha difatti accertato che vi è stata nel tempo l'aggiunta di afflussi da varie aree impermeabili senza il corrispondente adeguamento dimensionale della tubatura
In sostanza, sulla base della considerazione per cui gli immobili di proprietà delle odierne appellate erano stati costruiti prima di quello delle appellanti e che nuovi edifici avevano via via fatto confluire, senza alcun titolo, le acque nella condotta preesistente, ha ritenuto addebitabile a quest'ultimi di aver fatto defluire le acque senza costruire il necessario acquedotto, in violazione degli artt. 1034 e 1043 cod. civ. Nei confronti degli abusivi utilizzatori della conduttura le attrici avrebbero dunque dovuto far valere le loro pretese.
Non inficiano le considerazioni che precedono i rilievi delle appellanti volte ad evidenziare che solo nel 2010 perveniva al Comune di Roma l'autorizzazione all'innesto delle nuove condutture poste in loco dalla trattandosi, come emerge dal corpo dell'atto, di un mero rinnovo CP_18 dell'autorizzazione dello scarico delle acque reflue, da richiedersi ogni 4 anni, avanzato dagli originari titolari;
d'altronde, come chiarito dal primo giudice, l'utilizzatore di un acquedotto preesistente per la conduzione di acqua sovrabbondante è onerato, ai sensi del disposto degli artt. 1043 e 1035 cod. civ., dell'esecuzione delle opere necessarie a impedire il danno o alterazione degli acquedotti, mentre detta utilizzazione non è imputabile ad altro legittimo titolare della servitù quale aggravamento della stessa.
Il Ctu con metodo e conclusioni che si condividono ha difatti accertato che i danni lamentati dalle odierne appellanti sono riconducibili alla insufficienza della rete di smaltimento delle acque a seguito degli allacci di nuove costruzioni ai quali non è stata richiesta l'esecuzione delle opere di cui sopra.
D'altronde, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il fatto che le acque defluiscono verso un unico fondo non comporta la contitolarità della servitù dal lato attivo ma rapporti distinti in quanto «La controversia tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente per l'accertamento di una servitù convenzionale di scolo delle acque piovane non verte su un rapporto inscindibilmente legato con quello tra il fondo dominante ed un altro fondo dal quale, in parte, provengono le acque da smaltire per mezzo della servitù di scolo, tranne che non sia dedotta la presenza di un'unica servitù di scolo a vantaggio del fondo del terzo sia nei confronti del fondo dal quale le acque sono fatte direttamente defluire sia nei confronti del fondo verso il quale proseguono ed, in altri termini, che quest'ultimo fondo è servente rispetto al terzo e non a quello dal quale riceve le acque piovane;
infatti, la servitù da luogo ad un rapporto perfettamente distinto, sul piano giuridico, da quello nascente da eventuali altre servitù attive o passive con altri fondi, anche quando queste abbiano per oggetto una utilità
(quale quella del deflusso delle acque) che, benché propria del fondo dominante, è anche in funzione di una esigenza creata dalla condizione servente, a vantaggio di altri, del medesimo fondo» (Cass., Sentenza n. 128 del 04/01/1995).
8 9.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma
n. 16598 del 2019 deve essere confermata.
10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 16598 del 2019:
- respinge l'appello;
- condanna e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, in favore del , CONDOMINIO CP_1 Controparte_1 [...]
, .NE SUORE NS. Parte_3 Controparte_16 [...]
, liquidate in Controparte_19 Parte_4
Euro 2.200 per ciascuna parte per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5673/2019 vertente
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), con l'avv. CURRÒ FRANCESCO. C.F._2
Appellanti
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, con l'avv. ALESSANDRO FOSCHIANI.
(C.F.: ), in persona dell'amministratore Parte_3 P.IVA_2 pro-tempore, con gli avv.ti ALESSANDRO BANCILHON e DANIELE BANCILHON.
CASA PROCURA CONGR.NE SUORE NS. Controparte_2
(C.F.: ) ente ecclesiastico civilmente
[...] P.IVA_3 riconosciuto, in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti MASSIMO MERLINI e
RAFFAELLA TRONCHET.
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro- Parte_4 P.IVA_4 tempore, con l'avv. RENATO BOCCAFRESCA.
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 16598/2019 con cui il Parte_2
Tribunale ordinario di Roma ha respinto la domanda e condannato le attrici, in solido tra loro,
1 a rimborsare a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che ha liquidato, per ciascuna di esse, in euro 2.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Le attrici, in qualità di usufruttuaria e nuda proprietaria dell'immobile in località Volusia, avente accesso da via Bracciano n.37/F, CP_1 distinto con int. 2 (due) disposto su tre piani (seminterrato, terra e primo), con annesso giardino, di complessivi vani 6,5 oltre garage al piano interrato, hanno chiesto il ristoro dei danni provocati alla suddetta proprietà dal rigurgito fognario proveniente dalla condotta che, transitando al di sotto del giardino, serve gli stabili dei convenuti.
Sulla base di pregressi accertamenti tecnici preventivi (R.G. n.65915/2011 e R.G.
n.37082/2013) si era potuto stabilire, invero, che l'immobile in oggetto (ed in particolar modo il viale di accesso ed il piano seminterrato), ad ogni piovasco, subisce allagamenti a fronte della fuoriuscita di acqua dalle grate di raccolta relative alle tubazioni fognarie poste nel giardino de quo e, come visto, a favore dei terzi in quanto l'originaria condotta fognaria era divenuta ormai insufficiente a raccogliere le acque, la cui risalita causava il sollevamento dei chiusini dei pozzetti con la relativa fuoriuscita e allagamento dell'immobile. Esponevano, ulteriormente, le attrici che, proseguendo gli allagamenti ad ogni piovasco, mediante ulteriore accertamento tecnico preventivo diretto alla conciliazione, ex art. 696 bis c.p.c., rubricato presso il Tribunale di Roma al R.G. n.82840/2016, esse ricercavano sia i soggetti terzi che affluiscono all'impianto fognario (godendo della servitù), e quindi tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che gli interventi tecnici necessari a porre rimedio agli allagamenti;
che a seguito di consulenza tecnica d'ufficio eseguita dall'Ing. “si Per_1 perveniva a conclusioni tecniche all'unanimità sulla necessità di realizzare una nuova conduttura delle acque bianche adeguatamente dimensionata …” ; infatti al punto 4.3 della CTU si legge che la fuoriuscita di acqua dal pozzetto situato fuori dal cancello carrabile, che provoca l'allagamento quindi del viale e del piano seminterrato dell'immobile, è dovuto “alla capacità di trasporto della tubazione, che ha un diametro nominale di 200 mm, in contrasto col diametro sensibilmente maggiore delle tubazioni in arrivo da monte” (si veda all.5); - Che la CTU prosegue accertando “l'utenza che usufruisce di fatto della linea fognaria de quo e che in conseguenza determina la necessità di adeguamento dimensionale della stessa necessita”, e così individuando quali compartecipanti: ; Controparte_3 Controparte_4
); , tutti partecipanti alle operazioni
[...] Parte_4 peritali, oltre a , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
(particella catastale 835), edifici di proprietà delle di in via Cassia Parte_5 CP_2
1040, nonché edificio insistente su part.lla 412 (si veda all. 5). Il CTU al punto 4.6 della relazione ha determinato dettagliatamente (con capitolato specifico) gli interventi da eseguire e la rispettiva spesa, che viene indicata nel complessivo importo di €. 193.824,08 (all. 5); - Che lo stesso CTU ha individuato un concorso negli eventi e nelle opere da parte di tutti gli utilizzatori dell'impianto fognario, con conseguente responsabilità solidale di tutti i soggetti – punto 4.8; - Che anche al fine di agevolare una definizione in via bonaria le signore e Pt_1 rinunciavano all'accertamento dei danni cagionati dai pregressi allagamenti;
- Che ciò Pt_2 nonostante, non si perveniva ad un componimento bonario della questione, di fatto consistente nell'indifferibile ed urgente rifacimento della linea fognaria al fine di adeguarla (come accertato dal CTU) alle esigenze attuali.
Su tali basi le attrici hanno domandato la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro: 1) Sul presupposto dell'accertamento tecnico eseguito dall'Ing. quale consulente del Per_1
Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al R.G. n.82840/2016, per i motivi esposti in epigrafe, ordinare a: , in persona Controparte_8 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Lubriano n.46 (presso la;
, in persona dell'amministratore e Controparte_9 Parte_4
2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Quinto Curzio n.15 (presso Marco Presti);
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Controparte_10 tempore, con sede in via dell'Acquedotto del Peschiera n.38 (presso Elias Bou Chamoun);
in persona del legale rappresentante pro Controparte_11 tempore, nella sede in alla via Cassia n.1040, tutti tenuti in solido tra loro, salvo altri, CP_1
(ordinare) quanto segue: A) l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova conduttura adeguatamente dimensionata alle attuali esigenze, il tutto come già accertato con il capitolato dei lavori di cui alla CTU dell'Ing. (all.5 alla presente); B) od in alternativa, ma Per_1 subordinatamente, ordinare il pagamento alle parti convenute, in solido tra loro, dell'importo dei lavori da eseguire, pari ad €.193.824,08 (come accertato sempre dalla predetta CTU), con disponibilità al rendiconto e salvo conguaglio;
con domanda di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., sia per l'obbligo di fare in relazione alla domanda sub. A) che, in via alternativa ma subordinata di pagamento per l'ipotesi sub. B); C) con ordine a tutte le parti interessate dai lavori a prestare i permessi necessari per gli interventi (quali per esempio: temporanea occupazione delle aree, etc.);
2) Condannare i soggetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle attrici in relazione ai fatti e cause descritti in epigrafe, sia in termini di mancato (o parziale) utilizzo del bene (da quantificarsi in via precauzionale in €. 20.000,00 od anche in quella maggiore o minora somma ritenuta di giustizia anche via equitativa), che in termini di costi per il ripristino dell'agibilità del viale di accesso e del piano seminterrato, nonché, in termini di ristoro delle spese sostenute nella fase di ATP e più precisamente: €.4.750,00 oltre IVA e CP per onorario dell'Ing. (CTU); €.1.464,00 per onorari ausiliari del CTU Per_1
(videoispezione); oltre spese del CTP e quelle legali (da quantificarsi in complessivi €. 3.645,00 oltre accessori di legge ex DM 55/2014);
3) In ogni caso con vittoria di spese tutte occorrenti (anche legali) del presente giudizio.
Il condominio di si è difeso allegando di non aver immutato lo stato dei Controparte_1 luoghi sin dall'epoca del sorgere dello stabile (1988) ed attribuisce i problemi lamentati dalle attrici all'edificazione del loro edificio nell'anno 2003 in un sito che, posto alla fine di un declivio, ha la naturale attitudine a ricevere il liquido che prima si disperdeva nel terreno ed oggi invece provoca gli allagamenti. Attribuisce il fenomeno all'errata conformazione delle griglie e dei pozzetti di raccolta realizzati dall'impresa che realizzò il manufatto. Ha quindi evidenziato che le attrici non avevano convenuto in giudizio tutti i condominii che si avvalevano delle condotte interrate nel giardino pertinenziale della loro proprietà ed ha escluso che sussistesse un vincolo di solidarietà tra tutti i fruitori della servitù sostenendo la tesi che i nuovi allacci configurano un uso più intenso della “cosa comune” e quindi le spese potranno essere ripartite solo ed esclusivamente da chi ha generato tale uso, caso per caso, senza inclusione alcuna di chi ha utilizzato sin dall'origine detta condotta, come il condominio di CP_1
.
[...]
In parte analoga la posizione espressa dal i cui stabili Controparte_4 vennero edificati nei primi anni novanta e da allora la loro consistenza non è mai cambiata.
Pertanto, se gli allagamenti della proprietà delle attrici sono iniziati dal 2011 in poi, la causa doveva essere imputata ad un evento avvenuto in detto periodo che ha modificato lo stato dei luoghi e/ o ad un maggior carico d'acqua che causa il suo riversamento. Ha quindi evidenziato
“Considerando che la fuoriuscita dal pozzetto riguarda solo le acque bianche e che avviene solo in coincidenza con importanti rovesci atmosferici è necessario tenere in debita considerazione non solo gli apporti di acqua provenienti dalle condutture sotterranee ma anche dagli scoli di acqua superficiale, che a causa dell'impermeabilizzazione del terreno dovuta all'urbanizzazione avvenuta nei recenti anni passati, apportano una nuova notevole quantità di acqua al sistema fognario in oggetto. Appurato che il esponente ha utilizzato il Parte_4 sistema fognario per oltre un ventennio senza che si siano verificati allagamenti è necessario esaminare i fatti avvenuti dopo il 2010. 1. Il costruttore del villino di proprietà delle attrici ha
3 eseguito opere sul sistema fognario. Nel corso degli anni – dopo il 2010 – sono state realizzate nuove aree impermeabili e nuovi allacci in fogna. Questi sono i fatti a seguito dei quali il sistema di smaltimento delle acque è divenuto insufficiente.” Ha quindi sottolineato la non integrità del contraddittorio in quanto le attrici non avevano convenuto in giudizio tutti i soggetti che utilizzano le condotte di scarico tanto più che il CTU
Ing. nella relazione finale aveva dato atto che la fuoriuscita dell'acqua è determinata da Per_1 un sottodimensionamento del tubo di scarico delle acque chiare per via dalla cementificazione/urbanizzazione dell'area ed il medesimo ha dato anche atto che i soggetti coinvolti nella vicenda sono molteplici ed ulteriori rispetto a quelli citati in giudizio, lo stesso in risposta alle osservazioni del CTP aveva scritto nella relazione finale :”Come fatto osservare dal CTP della parte resistente , Ing. Parte_3 Persona_2 l'apporto quantitativo dei soggetti terzi individuati nel corso dei sopralluoghi risulta quasi doppio di quello delle attuali parti resistenti e di questa circostanza, previo ulteriori accertamenti non possibili nell'ambito del presente procedimento, dovrà essere tenuto debito conto”. Ha infine contestato l'importo del risarcimento preteso dalle attrici, in vincolo di solidarietà tra gli utilizzatori della condotta di scarico, le conclusioni raggiunte dal CTU ing. Per_1
La Casa Procura Congregazione Suore Ns. Controparte_2 ha eccepito di non aver preso parte all'accertamento tecnico preventivo sulla cui base
[...] le attrici fondano la loro domanda e stigmatizza che le stesse abbiano omesso di convenire in giudizio tutti i soggetti ai quali il CTU aveva attribuito un concorso causale nella produzione degli inconvenienti lamentati, non risultando chiamati a risponderne il Controparte_12
, il , la proprietà (individuata
[...] Controparte_13 CP_7 con particella 835); la proprietà dell'edificio insistente sulla part.lla 412. Ha contestato le risultanze della CTU sia nell'individuazione delle reali cause degli allagamenti sia nella suddivisione dei costi di rifacimento della condotta tenuto conto che l'ente dispone nell'area di un solo edificio di circa 600 metri quadrati le cui acque scure sono convogliate altrove.
Il ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Controparte_14 costruttore dell'edificio per esserne garantito;
ha escluso che gli siano addebitabili gli inconvenienti lamentati dalle attrici che sono, piuttosto, attribuibili a difetti della conformazione dell'impianto di smaltimento delle acque chiare e delle acque scure, realizzato ben prima della stessa edificazione dello stabile condominiale. Ha infine contestato la domanda anche sotto il profilo della quantificazione del danno. Con le memorie ex art. 183 cpc le attrici hanno ribadito di voler invocare la solidarietà dell'obbligazione dei convenuti titolari si servitù in tal modo implicitamente rispondendo ai rilievi relativi alla mancata citazione in giudizio di tutti i soggetti che si avvalgono del sistema di smaltimento delle acque chiare, l'unico che, secondo il consulente tecnico, determina i lamentati allagamenti. La causa è pervenuta in decisione sulla base delle allegazioni documentali delle parti e previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.
R.G. .82840/2016. La consulenza redatta in quella sede è utilizzabile anche nei confronti dei convenuti che non abbiano preso parte all'accertamento tecnico preventivo (Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, 11555 Cassazione civile, sez. I, 11/11/2010, 22911).”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Va premesso che le attrici agiscono contro i convenuti invocando la disciplina delle servitù prediali ed allegano il titolo di acquisto della loro proprietà nel quale è fatta generica menzione delle servitù già esistenti a vantaggio di terzi non meglio individuati. Non è stato in alcun modo documentato il titolo delle servitù delle quali sarebbero titolari i convenuti, risultando tuttavia non contestato da parte di costoro l'utilizzo, in via di fatto, della conduttura delle acque chiare che attraversa e lambisce il fondo delle attrici. Va al riguardo ricordato che “Nelle servitù prediali convenzionali, la determinazione del modo di esercizio va
4 compiuta in base al titolo, non assumendo rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto delle servitù acquistate per usucapione e, nel dubbio circa l'estensione o il modo, la servitù convenzionale deve ritenersi costituita in maniera da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.” (Cass. Civ. sez. II, 11/06/2010, n.14088). E' certo che la dimensione della condotta è divenuta insufficiente per effetto dell'accresciuto conferimento, nel tempo, ad opera di ulteriori stabili e fondi, non tutti individuati.
Proprio per evitare simili disguidi il legislatore ha previsto, nell'ambito della servitù di condotta d'acqua, all'art. 1034 c.c., che per nuovi afflussi chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque. L'art. 1043 estende la stessa disciplina allo scarico coattivo (Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo. Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia).
Alla stregua di queste notazioni in diritto non può non rilevarsi la fondatezza delle difese di quei convenuti che allegano l'esistenza, sin dai primi anni novanta, degli scarichi in condotta, preesistenti alla stessa edificazione dell'immobile attoreo che solo dall'anno 2011 registra i denunciati allagamenti. Era quindi onere del proprietario del fondo servente quello di vigilare affinché l'originaria condotta non venisse via via impegnata anche da altri fondi o edifici non titolari di una servitù e quindi privi di titolo a far confluire le proprie acque nel medesimo impianto. Per tale motivo non si è potuto dar corso all'aspirazione delle attrici di proporre una soluzione conciliativa: non sono presenti in questa causa tutti i soggetti che utilizzano la condotta divenuta, nel tempo, insufficiente e sarebbe stato paradossale addebitare i costi dell'uso illecito ai soggetti che, a detta delle stese attrici, sono invece titolari di regolare servitù il cui esercizio non aveva dato luogo a problemi se non dopo gli allacci abusivi di terzi. Una possibile soluzione al problema può scorgersi nelle notazioni di Cass. Civ. sez. VI, 15/03/2017, n.6653 secondo cui “ Un conto, invero, è affermare, come fanno i giudici di appello, che il proprietario del fondo dominante ha il diritto di eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, operando a sue spese, mentre non ha l'obbligo ex lege di eseguire sul fondo servente le opere necessarie per l'esercizio della servitù (così Cass. 22/11/1978, n. 5449). Altro conto è escludere quel che afferma espressamente l'art. 1069 c.c., comma 3, ovvero che, se le opere necessarie per conservare la servitù giovano a entrambi i fondi, servente e dominante, le relative spese debbano essere ripartite in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Dalle norme di cui all'art. 1069 c.c., si desume, perciò, in via di interpretazione estensiva, per il caso in cui l'esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente, e senza l'ausilio di opere autonome, l'obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all'uso (Cass. Sez. 2, 12/01/1976, n.
72, proprio relativa a fattispecie di servitù di passaggio gravante su parti di un edificio condominiale e di obbligo del titolare della servitù di concorrere nelle spese di manutenzione di tali beni condominiali insieme con i partecipanti al condominio, in misura proporzionale all'uso). Si è pure affermato che l'art. 1069 c.c., comma 3, (allorchè stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovano anche a quest'ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi), non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l'applicazione di un più generale principio di equità ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti.
Pertanto, tale norma è applicabile anche nel caso, da essa non specificamente contemplato, in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad eseguire su quest'ultimo, sia pure nel proprio
5 interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù (Cass. Sez. 2, 05/07/1975, n. 2637;Cass. 15/02/1982, n. 949).”. Due, sono pertanto le vie a disposizione del titolare del fondo servente: vietare il passaggio nella condotta delle acque provenienti da fondi ed edifici privi di valido titolo costitutivo di servitù (convenzionale o per usucapione) e/o pretendere da costoro il risarcimento del danno;
in alternativa eseguire le opere necessarie al corretto esercizio della servitù e, successivamente, pretendere la partecipazione alla spesa secondo le indicazioni sopra riportate dai titolari della servitù.
La domanda, così come proposta dagli attori, non può pertanto essere accolta.
Le spese di lite sono a carico della parte soccombente, secondo la regola.”
3.- e hanno proposto appello per Parte_1 Parte_2
i motivi di seguito enunciati.
I - Errata motivazione. Pronuncia ultra petita: conseguente infondatezza della condanna accessoria alla refusione delle spese.
Censura la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui affermerebbe che “Era quindi onere del proprietario del fondo servente quello di vigilare affinché l'originaria condotta non venisse via via impegnata anche da altri fondi o edifici non titolari di una servitù e quindi privi di titolo a far confluire le proprie acque nel medesimo impianto”. Al riguardo l'appellante allega che l'impianto scorre dalla sino al depuratore a valle, c.d. Volusia, Parte_4 passando per a servizio degli immobili della zona e quindi ad uso comune di tutti CP_1 gli utilizzatori. Assume, inoltre, che i Condomini di via abbiano persino depositato CP_1 in giudizio documentazione urbanistica attestante la richiesta di autorizzazione per l'intera operazione di scarico delle acque reflue domestiche, confermata dalla Autorizzazione della
Città Metropolitana di Roma Capitale depositata dalla di Parte_6
CP_2
II - Infondatezza in diritto della pronuncia. Omesso esame dei documenti.
Considera evidente l'infondatezza della motivazione del Giudice laddove avrebbe ritenuto di non poter addebitare anche ai Condomini i costi per l'adeguamento/rifacimento della conduttura. Al riguardo assume l'appellante che i terzi non risultano abusivi ma anzi
“autorizzati”.
III – Omessa pronuncia: a) sui soggetti convenuti;
b) sull'oggetto della domanda.:
- A) – Omissione sui soggetti convenuti Il Giudice avrebbe errato nel ritenere “abusivi” l'Ente Religioso e il Controparte_14
in quanto non titolari di servitù e privi di titolo a far confluire le proprie acque
[...] nel medesimo impianto. L'appellante ribadisce che le parti chiamate in causa abbiano fatto richiesta di innesto di nuovo impianto e che da ciò discenda sia la responsabilità dei danni dei
[...]
e sia esclude lo stato di “abusività” del Controparte_15 [...]
e dell'Ente Religioso, evidenziando la loro legittimazione passiva e CP_14 corresponsabilità. Da tale errata considerazione del Giudice deriverebbe anche un errore di condanna alla refusione delle spese legali.
- B) – Omissione sull'oggetto della domanda Censura la sentenza impugnata ritenendola viziata per l'omesso e/o parziale esame della domanda.
6 Le appellanti avevano richiesto al Giudice di ordinare ai convenuti l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova conduttura (come accertato nella CTU dell'Ing. Per_1
o in alternativa, ma subordinatamente, di ordinare il pagamento alle parti, in solido tra loro, dell'importo dei lavori da eseguire, pari ad euro 193.824,08, salvo conguaglio. A ciò seguiva una separata domanda risarcitoria oltre che di rifusione delle spese sostenuto.
Il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto le appellanti obbligate alla vigilanza per impedire gli precisando che le stesse avrebbero potuto pretendere il risarcimento Pt_7
o in alternativa la partecipazione alla spesa. Infine, le appellanti sostengono che, in applicazione dell'art. 1064 c.c., debba farsi luogo alla preventiva partecipazione alle spese, posto che solo a seguito della modifica, operata da tutti i soggetti convenuti, si sia verificato l'evento dannoso e l'esigenza di rinnovare ed adeguare le tubazioni.
4.- Il chiede rigettarsi l'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
5.- Il chiede dichiararsi la nullità della notificazione Parte_3 dell'atto di appello in quanto nella relata di notificazione l'appellante non avrebbe indicato la dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e chiede rigettarsi le domande formulate da controparte. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse chiede accertarsi e dichiararsi che non sussiste una responsabilità solidale tra i convenuti, nonché accertarsi e dichiararsi la responsabilità pro quota di ciascun convenuto e/o di ciascun utente della linea fognaria e quindi limitarne l'eventuale conseguente condanna di parte esponente nella misura dell'accertanda quota di responsabilità, con vittoria di spese di lite.
L'eccezione di nullità è priva di pregio, dal momento che l'art. 11 della legge n. 53 del 1994 ricollega la sanzione della nullità, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti", ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca su un piano meramente formale, di mera irregolarità, non risultando in alcun modo inficiato il procedimento notificatorio.
6.- La .NE SUORE NS. Controparte_16 [...]
chiede rigettarsi integralmente il proposto Controparte_2 gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del vincolo di solidarietà tra i convenuti e dei fruitori della condotta fognaria con conseguente valutazione dell'effettivo apporto causale di ogni utente individuato e commisurarne proporzionalmente la condotta, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
7.- Il chiede rigettarsi l'appello con accoglimento delle Parte_4 proprie conclusioni precisare nel giudizio di primo grado e vittoria di spese per entrambi i giudizi.
8.- I motivi, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non sono fondati.
7 Il giudice di prime cure, sulla base dell'ATP che ha acclarato che la fuoriuscita dell'acqua dal pozzetto situato fuori dal cancello carrabile, che provoca l'allegamento del viale e del piano seminterrato dell'immobile, è dovuta “alla capacità di trasporto della tubazione, che ha un diametro nominale di 20mm, in contrasto con il diametro sensibilmente maggiore delle tubazioni in arrivo da monte” e che l'utenza che usufruisce della linea fognaria si compone, oltre che degli appellati nell'odierno giudizio, anche dei Controparte_17
, ed edificio insistente sulla part. n. 412, ha ritenuto che “la dimensione della
[...] condotta è ritenuta insufficiente per effetto dell'accresciuto conferimento, nel tempo, ad opera di ulteriori stabili e fondi, non tutti individuati”. La predetta Atp ha difatti accertato che vi è stata nel tempo l'aggiunta di afflussi da varie aree impermeabili senza il corrispondente adeguamento dimensionale della tubatura
In sostanza, sulla base della considerazione per cui gli immobili di proprietà delle odierne appellate erano stati costruiti prima di quello delle appellanti e che nuovi edifici avevano via via fatto confluire, senza alcun titolo, le acque nella condotta preesistente, ha ritenuto addebitabile a quest'ultimi di aver fatto defluire le acque senza costruire il necessario acquedotto, in violazione degli artt. 1034 e 1043 cod. civ. Nei confronti degli abusivi utilizzatori della conduttura le attrici avrebbero dunque dovuto far valere le loro pretese.
Non inficiano le considerazioni che precedono i rilievi delle appellanti volte ad evidenziare che solo nel 2010 perveniva al Comune di Roma l'autorizzazione all'innesto delle nuove condutture poste in loco dalla trattandosi, come emerge dal corpo dell'atto, di un mero rinnovo CP_18 dell'autorizzazione dello scarico delle acque reflue, da richiedersi ogni 4 anni, avanzato dagli originari titolari;
d'altronde, come chiarito dal primo giudice, l'utilizzatore di un acquedotto preesistente per la conduzione di acqua sovrabbondante è onerato, ai sensi del disposto degli artt. 1043 e 1035 cod. civ., dell'esecuzione delle opere necessarie a impedire il danno o alterazione degli acquedotti, mentre detta utilizzazione non è imputabile ad altro legittimo titolare della servitù quale aggravamento della stessa.
Il Ctu con metodo e conclusioni che si condividono ha difatti accertato che i danni lamentati dalle odierne appellanti sono riconducibili alla insufficienza della rete di smaltimento delle acque a seguito degli allacci di nuove costruzioni ai quali non è stata richiesta l'esecuzione delle opere di cui sopra.
D'altronde, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il fatto che le acque defluiscono verso un unico fondo non comporta la contitolarità della servitù dal lato attivo ma rapporti distinti in quanto «La controversia tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente per l'accertamento di una servitù convenzionale di scolo delle acque piovane non verte su un rapporto inscindibilmente legato con quello tra il fondo dominante ed un altro fondo dal quale, in parte, provengono le acque da smaltire per mezzo della servitù di scolo, tranne che non sia dedotta la presenza di un'unica servitù di scolo a vantaggio del fondo del terzo sia nei confronti del fondo dal quale le acque sono fatte direttamente defluire sia nei confronti del fondo verso il quale proseguono ed, in altri termini, che quest'ultimo fondo è servente rispetto al terzo e non a quello dal quale riceve le acque piovane;
infatti, la servitù da luogo ad un rapporto perfettamente distinto, sul piano giuridico, da quello nascente da eventuali altre servitù attive o passive con altri fondi, anche quando queste abbiano per oggetto una utilità
(quale quella del deflusso delle acque) che, benché propria del fondo dominante, è anche in funzione di una esigenza creata dalla condizione servente, a vantaggio di altri, del medesimo fondo» (Cass., Sentenza n. 128 del 04/01/1995).
8 9.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma
n. 16598 del 2019 deve essere confermata.
10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 16598 del 2019:
- respinge l'appello;
- condanna e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, in favore del , CONDOMINIO CP_1 Controparte_1 [...]
, .NE SUORE NS. Parte_3 Controparte_16 [...]
, liquidate in Controparte_19 Parte_4
Euro 2.200 per ciascuna parte per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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