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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1022/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. KULJA IRISA Parte_1
e
, con l'Avv. KULJA IRISA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Bucimas
(Albania) il 30.12.2019, con atto trascritto nel Registro del comune dello Stato
Civile di Bicumas, n. 82 del 30.12.2019, e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi hanno dedotto che la sig.ra è cittadina rumena mentre Parte_3 il sig. è cittadino albanese, rappresentando di aver deciso di Parte_4 divorziare applicando la legge albanese, che non necessita di un preventivo periodo di separazione, pur dando atto che di fatto essi vivono già separati: la sig.ra infatti, si è trasferita in Cinisello Balsamo via Parini n. Parte_3
64, mentre il sig. risiede a Trento in via Marighetto n. 36. Parte_4 Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ -dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il
30.12.2019 trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Bucimas
(Albania) (BS) tra i signori nata in [...] il [...] – Parte_2
c.f. e il sig. nato in [...] il CodiceFiscale_1 Parte_1
09.08.1987 – c.f. cittadina rumena- senza null'altro C.F._2 stabilire;
-Il sig. si impegna di attivarsi a seguito della sentenza di divorzio per Pt_1 il cambiamento del cognome, ripristinando il cognome da celibe in Per_1
-Nulla sulle spese.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Preliminarmente, va osservato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 co. 1 (La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge). Giova ancora osservare che ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 1259 del 2010 (Scelta della legge applicabile dalle parti) “1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.”
La scelta della legge applicabile può essere esercitata dai coniugi a favore di una qualsiasi delle leggi indicate, senza che tra le stesse sia stabilita alcuna gerarchia
Pag. 2 di 4 e potrà esplicarsi anche a favore della legge di uno Stato non membro dell'Unione europea, stante la portata universale del regolamento.
Ciò posto, ritiene il Collegio che sussistano, nel caso di specie, i presupposti richiesti dall'art. 5 lett. C per la scelta dei coniugi di applicazione della legge albanese, essendo i ricorrenti entrambi residenti in Italia ed osservandosi che non
è necessario procedere alla verifica della cittadinanza “prevalente”, ossia la cittadinanza dello Stato con il quale i coniugi presentino i legami più stretti
(Corte di Giustizia 16 luglio 2009, causa C-168/08), potendo, pertanto, trovare applicazione la legge divorzile della Repubblica Albanese. Quanto poi al requisito formale dell'optio legis, ritiene il Tribunale che la scelta sia stata validamente espressa nel rispetto della forma scritta poiché la concorde volontà delle parti e l'univoca designazione di una data legge statale (nel caso specifico, quella della Repubblica Albanese) come legge regolatrice risulta in modo univoco dalla dichiarazione resa nel ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti, non essendo necessarie ulteriori formalità.
Tanto ritenuto, va osservato che come riportato nel ricorso introduttivo del presente procedimento, risulta che la legge sullo status della Repubblica
Albanese, art. 132 del codice di famiglia- Scioglimento del matrimonio su richiesta di uno dei coniugi- consente lo scioglimento del matrimonio (divorzio) senza prevedere un precedente periodo di separazione legale e così dispone: “
Uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento del matrimonio quando, causa continui litigi, maltrattamenti, ingiurie, infedeltà, malattie mentali non guaribili, gravi condanne penali di uno dei coniugi ovvero ogni altra causa che significano gravi inadempimenti dei doveri che derivano dal matrimonio, la vita in comune diventa insostenibile e il matrimonio perdere il suo scopo per il coniuge che lo richiede ovvero per entrambi.”
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio possa trovare accoglimento, stante il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge sullo status personale dei cittadini della Repubblica Albanese sopra richiamate, vivendo i coniugi separati di fatto sin dal 2022, e non essendovi condizioni relative a figli minori (come detto, dall'unione matrimoniale dei coniugi non sono nati figli).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il sig. Parte_3
, contratto matrimonio in Bucimas (Albania) il 30.12.2019, con Parte_4 atto trascritto nel Registro del comune dello Stato Civile di Bicumas, n. 82 del
30.12.2019, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1022/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. KULJA IRISA Parte_1
e
, con l'Avv. KULJA IRISA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Bucimas
(Albania) il 30.12.2019, con atto trascritto nel Registro del comune dello Stato
Civile di Bicumas, n. 82 del 30.12.2019, e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi hanno dedotto che la sig.ra è cittadina rumena mentre Parte_3 il sig. è cittadino albanese, rappresentando di aver deciso di Parte_4 divorziare applicando la legge albanese, che non necessita di un preventivo periodo di separazione, pur dando atto che di fatto essi vivono già separati: la sig.ra infatti, si è trasferita in Cinisello Balsamo via Parini n. Parte_3
64, mentre il sig. risiede a Trento in via Marighetto n. 36. Parte_4 Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ -dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il
30.12.2019 trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Bucimas
(Albania) (BS) tra i signori nata in [...] il [...] – Parte_2
c.f. e il sig. nato in [...] il CodiceFiscale_1 Parte_1
09.08.1987 – c.f. cittadina rumena- senza null'altro C.F._2 stabilire;
-Il sig. si impegna di attivarsi a seguito della sentenza di divorzio per Pt_1 il cambiamento del cognome, ripristinando il cognome da celibe in Per_1
-Nulla sulle spese.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Preliminarmente, va osservato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 co. 1 (La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge). Giova ancora osservare che ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE n. 1259 del 2010 (Scelta della legge applicabile dalle parti) “1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.”
La scelta della legge applicabile può essere esercitata dai coniugi a favore di una qualsiasi delle leggi indicate, senza che tra le stesse sia stabilita alcuna gerarchia
Pag. 2 di 4 e potrà esplicarsi anche a favore della legge di uno Stato non membro dell'Unione europea, stante la portata universale del regolamento.
Ciò posto, ritiene il Collegio che sussistano, nel caso di specie, i presupposti richiesti dall'art. 5 lett. C per la scelta dei coniugi di applicazione della legge albanese, essendo i ricorrenti entrambi residenti in Italia ed osservandosi che non
è necessario procedere alla verifica della cittadinanza “prevalente”, ossia la cittadinanza dello Stato con il quale i coniugi presentino i legami più stretti
(Corte di Giustizia 16 luglio 2009, causa C-168/08), potendo, pertanto, trovare applicazione la legge divorzile della Repubblica Albanese. Quanto poi al requisito formale dell'optio legis, ritiene il Tribunale che la scelta sia stata validamente espressa nel rispetto della forma scritta poiché la concorde volontà delle parti e l'univoca designazione di una data legge statale (nel caso specifico, quella della Repubblica Albanese) come legge regolatrice risulta in modo univoco dalla dichiarazione resa nel ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti, non essendo necessarie ulteriori formalità.
Tanto ritenuto, va osservato che come riportato nel ricorso introduttivo del presente procedimento, risulta che la legge sullo status della Repubblica
Albanese, art. 132 del codice di famiglia- Scioglimento del matrimonio su richiesta di uno dei coniugi- consente lo scioglimento del matrimonio (divorzio) senza prevedere un precedente periodo di separazione legale e così dispone: “
Uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento del matrimonio quando, causa continui litigi, maltrattamenti, ingiurie, infedeltà, malattie mentali non guaribili, gravi condanne penali di uno dei coniugi ovvero ogni altra causa che significano gravi inadempimenti dei doveri che derivano dal matrimonio, la vita in comune diventa insostenibile e il matrimonio perdere il suo scopo per il coniuge che lo richiede ovvero per entrambi.”
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio possa trovare accoglimento, stante il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge sullo status personale dei cittadini della Repubblica Albanese sopra richiamate, vivendo i coniugi separati di fatto sin dal 2022, e non essendovi condizioni relative a figli minori (come detto, dall'unione matrimoniale dei coniugi non sono nati figli).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e il sig. Parte_3
, contratto matrimonio in Bucimas (Albania) il 30.12.2019, con Parte_4 atto trascritto nel Registro del comune dello Stato Civile di Bicumas, n. 82 del
30.12.2019, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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