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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Natale Presidente
dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11531/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: 04N2CPX), rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Andrea Professione del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 30.10.2023, notificato il 3.6.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art. 19 TUI.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 5.4.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
1584/2023, reso in data 30.10.2023 e notificato il 3.6.2023 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, riportandosi al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 2.8.2023, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: , residente in Italia dal 2013, nel corso degli anni si è perfettamente Pt_1
integrato sul territorio, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista relazionale.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al
[...]
, che si è costituito in giudizio. CP_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione del 7.3.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questore di Torino, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione.
Il Collegio, con decreto depositato in data 8.7.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.3.2025 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data 5.4.2023. Deve pertanto Pt_1
trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1
laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dalla richiedente sul territorio nazionale.
Il ricorrente, dal punto di vista lavorativo, attualmente lavora come colf, con contratto a tempo indeterminato in essere dal 25.1.2024, presso BE SL con sede a Torino (cfr. contratto di lavoro e relative buste paga, da ultimo quella di gennaio 2025).
Il ricorrente, infine, nel corso dell'udienza del 7.3.2025, sentito liberamente dal Giudice – dimostrando una buona padronanza della lingua italiana – ha dichiarato di vivere a Piossasco insieme alla sua fidanzata di nazionalità italiana;
di avere due figli, di 12 e 19 anni, che vivono in
Nigeria a cui manda del denaro per finanziare gli studi.
Occorre dunque considerare la più che buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti che ha versato in atti documenti attestanti il buon percorso lavorativo, formativo e relazionale intrapreso e la raggiunta indipendenza abitativa. Alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario
(art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il ricorrente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1
lavorativa e relazionale in Italia.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio, in favore di Pt_1
nato a [...] il [...] (CUI: ), del permesso di soggiorno per
[...] C.F._1
“protezione speciale”;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott. Andrea Natale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Natale Presidente
dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11531/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: 04N2CPX), rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Andrea Professione del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 30.10.2023, notificato il 3.6.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art. 19 TUI.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 5.4.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
1584/2023, reso in data 30.10.2023 e notificato il 3.6.2023 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, riportandosi al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 2.8.2023, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: , residente in Italia dal 2013, nel corso degli anni si è perfettamente Pt_1
integrato sul territorio, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista relazionale.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al
[...]
, che si è costituito in giudizio. CP_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione del 7.3.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questore di Torino, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione.
Il Collegio, con decreto depositato in data 8.7.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.3.2025 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data 5.4.2023. Deve pertanto Pt_1
trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1
laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dalla richiedente sul territorio nazionale.
Il ricorrente, dal punto di vista lavorativo, attualmente lavora come colf, con contratto a tempo indeterminato in essere dal 25.1.2024, presso BE SL con sede a Torino (cfr. contratto di lavoro e relative buste paga, da ultimo quella di gennaio 2025).
Il ricorrente, infine, nel corso dell'udienza del 7.3.2025, sentito liberamente dal Giudice – dimostrando una buona padronanza della lingua italiana – ha dichiarato di vivere a Piossasco insieme alla sua fidanzata di nazionalità italiana;
di avere due figli, di 12 e 19 anni, che vivono in
Nigeria a cui manda del denaro per finanziare gli studi.
Occorre dunque considerare la più che buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti che ha versato in atti documenti attestanti il buon percorso lavorativo, formativo e relazionale intrapreso e la raggiunta indipendenza abitativa. Alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario
(art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il ricorrente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1
lavorativa e relazionale in Italia.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio, in favore di Pt_1
nato a [...] il [...] (CUI: ), del permesso di soggiorno per
[...] C.F._1
“protezione speciale”;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott. Andrea Natale