TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1837
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Annullamento informativa antimafia

    Il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti interdittivi del Prefetto poggino su un quadro indiziario grave e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale dell'autorità amministrativa, basato su specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di verosimili collegamenti con organizzazioni malavitose.

  • Rigettato
    Violazione art. 94 bis C.A.M.

    Il Collegio ritiene che la Prefettura abbia legittimamente valutato come inapplicabili le misure di prevenzione collaborativa, riscontrando il carattere continuativo del legame tra le imprese ricorrenti e le consorterie criminali, e non ravvisando il presupposto di un'agevolazione soltanto occasionale.

  • Rigettato
    Annullamento informativa antimafia

    Il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti interdittivi del Prefetto poggino su un quadro indiziario grave e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale dell'autorità amministrativa, basato su specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di verosimili collegamenti con organizzazioni malavitose.

  • Rigettato
    Violazione art. 94 bis C.A.M.

    Il Collegio ritiene che la Prefettura abbia legittimamente valutato come inapplicabili le misure di prevenzione collaborativa, riscontrando il carattere continuativo del legame tra le imprese ricorrenti e le consorterie criminali, e non ravvisando il presupposto di un'agevolazione soltanto occasionale.

  • Rigettato
    Annullamento informativa antimafia

    Il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti interdittivi del Prefetto poggino su un quadro indiziario grave e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale dell'autorità amministrativa, basato su specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di verosimili collegamenti con organizzazioni malavitose.

  • Rigettato
    Violazione art. 94 bis C.A.M.

    Il Collegio ritiene che la Prefettura abbia legittimamente valutato come inapplicabili le misure di prevenzione collaborativa, riscontrando il carattere continuativo del legame tra le imprese ricorrenti e le consorterie criminali, e non ravvisando il presupposto di un'agevolazione soltanto occasionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1837
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1837
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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