Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03657/2023 REG.RIC.
N. 03663/2023 REG.RIC.
N. 03672/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3657 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
sul ricorso numero di registro generale 3663 del 2023, proposto da -OMISSIS- in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
sul ricorso numero di registro generale 3672 del 2023, proposto da -OMISSIS- nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, Questura di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo RG n. 3657 del 2023 presentato da -OMISSIS-
per l’annullamento:
1. della informativa antimafia emessa da parte della Prefettura Benevento - Ufficio Antimafia - Prot. Interno del 03/08/2023, avente ad oggetto il rilascio di un provvedimento interdittivo antimafia, e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011;
2. della nota Prefettizia e della Questura di Benevento, di cui si ignorano estremi e contenuto, da cui sarebbe emersa la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa;
3. delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Benevento e della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;
4. della relazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della impresa di -OMISSIS-;
5. della informativa della Prefettura di Benevento nei confronti della ditta -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4 e all'art 91, comma 6, del D.LGS 6/9/2011 n. 159, e di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati e che sono lesivi degli interessi della ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/9/2023,
per l’annullamento
dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, alla luce di ulteriori argomentazioni.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo n. RG 3663 del 2023 presentato da -OMISSIS-
per l’annullamento:
1. della informativa antimafia emessa da parte della Prefettura Benevento - Ufficio Antimafia - Prot. Interno n.-OMISSIS- avente ad oggetto il rilascio di un provvedimento interdittivo antimafia, e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2011;
2. della nota Prefettizia e della Questura di Benevento da cui sarebbe emersa la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa;
3. delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Benevento e della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;
4. della relazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta di -OMISSIS-;
5. della informativa della Prefettura di Benevento nei confronti della ditta -OMISSIS-, recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del D.LGS 6/9/2011 n. 159, e dei motivi che la sottendono, e di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati e che sono lesivi degli interessi della ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-in Liquidazione il 4/9/2023
per l’annullamento
dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, alla luce di ulteriori argomentazioni.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo n. RG 3672 del 2023 presentato da -OMISSIS- nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale
per l’annullamento:
1. della informativa antimafia emessa da parte della Prefettura Benevento - Ufficio Antimafia - prot. Interno del 03/08/2023, avente ad oggetto il rilascio di un provvedimento interdittivo antimafia, e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2011;
2. della nota Prefettizia e della Questura di Benevento, da cui sarebbe emersa la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa;
3. delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Benevento e della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;
4. della relazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta di -OMISSIS-;
5. della informativa della Prefettura di Benevento nei confronti della ditta -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.LGS 6/9/2011 n. 159, e di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati e che sono lesivi degli interessi della ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ditta Individuale -OMISSIS- il 5/9/2023 per l’annullamento
dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, alla luce di ulteriori argomentazioni.
Visti i ricorsi, i rispettivi motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e della Questura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FA Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informativa antimafia emessa a proprio carico dalla Prefettura di Benevento - Ufficio Antimafia - Prot. Interno del 03/08/2023.
Il ricorso, iscritto al ruolo, è stato rubricato con r.g. n. 3567 del 2023.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Benevento per resistere all’impugnativa.
Nella camera di consiglio del 6 settembre 2023 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La stessa parte ha poi proposto motivi aggiunti, ulteriormente censurando l’informativa antimafia impugnata con il ricorso introduttivo.
Con altro ricorso, sempre regolarmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- in liquidazione (con quote facenti capo per l’80% al predetto-OMISSIS- e per il restante 20% alla moglie) ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informativa antimafia emessa nei suoi confronti dalla stessa Prefettura di Benevento - Ufficio Antimafia - Prot. Interno N.-OMISSIS-
Il ricorso, iscritto al ruolo, è stato rubricato con r.g. n. 3663 del 2023.
Anche in questo caso si è costituita in giudizio la Prefettura di Benevento in resistenza al gravame.
Nella camera di consiglio del 6 settembre 2023 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La ricorrente ha indi proposto motivi aggiunti, articolando altre censure avverso l’informativa antimafia impugnata con il ricorso introduttivo.
Con il terzo ricorso in epigrafe, infine, regolarmente notificato e depositato, -OMISSIS- nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informativa antimafia che lo aveva colpito, disposta dalla Prefettura di Benevento - Ufficio Antimafia - Prot. Interno del 03/08/2023.
In resistenza a tale ricorso, iscritto al ruolo e rubricato con r.g. n. 3672 del 2023, si sono costituite in giudizio la Prefettura di Benevento e la Questura di Benevento.
Nella camera di consiglio del 6 settembre 2023 anche tale parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, e poi, analogamente, ha proposto motivi aggiunti, ulteriormente censurando l’informativa antimafia impugnata con il ricorso introduttivo.
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 i tre suddetti ricorsi, rubricati con i numeri di r.g. 3567, 3663 e 3672 del 2023, sono stati congiuntamente discussi e, all’esito, le relative cause sono state trattenute in decisione.
2. Le tre interdittive impugnate con ciascuno dei tre ricorsi sopra indicati si fondano su un analogo quadro indiziario e su una simile ricostruzione fattuale, in ragione dello stretto legame rinvenuto tra le tre imprese ricorrenti: -OMISSIS- infatti, oltre a essere titolare dell’omonima impresa individuale che ha proposto il ricorso rubricato rg n. 3672 del 2023, è anche socio e amministratore delle due società che hanno proposto gli altri due ricorsi in epigrafe.
Di tali tre ricorsi, integrati dai motivi aggiunti, va pertanto disposta la riunione in ragione della loro stretta connessione, che risale ai contenuti dei provvedimenti interdittivi rispettivamente impugnati. Le impugnative di cui si tratta sono infondate.
3. Con i primi due motivi di ciascuno dei tre ricorsi introduttivi, integrati dai rispettivi motivi aggiunti, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto recanti analoghi richiami fattuali e argomentazioni simili, è sostenuto in sintesi che:
- -OMISSIS- è incensurato;
- la misura cautelare applicata a suo carico per l’imputazione di turbata libertà degli incanti è stata annullata in sede di riesame, e tale riforma è stata confermata dalla Corte di Cassazione; inoltre, il relativo procedimento penale non è ancora sfociato in una richiesta di rinvio a giudizio;
- i componenti della famiglia-OMISSIS-, con cui -OMISSIS- ha legami personali, non hanno mai subito condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso né sono vicini ad alcun ambiente criminale, tanto che la società -OMISSIS-. di -OMISSIS-OMISSIS- è regolarmente iscritta nella white list della Prefettura di Caserta;
- le imprese ricorrenti, infine, non hanno mai avuto contatti con la -OMISSIS-.
Tali motivi di censura sono, come si vede, tutti volti a censurare il complessivo compendio motivazionale delle tre interdittive impugnate, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale delle imprese ricorrenti.
3.1. In linea generale, osserva il Collegio, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare nei procedimenti del genere di cui si tratta sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione;
- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti di un clan;
- la presenza di una proposta, o già di un provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
- le sentenze di condanna, ma anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22-06-2023, n. 6144).
Inoltre, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, sez. III, 16-06-2023, n. 5964).
Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che i provvedimenti interdittivi del Prefetto qui in contestazione poggino su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
Nella motivazione dei provvedimenti interdittivi sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di verosimili collegamenti con organizzazioni malavitose e supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria, e tutto ciò rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico delle imprese ricorrenti.
Su questa congrua cornice istruttoria si innesta il compendio indiziario valorizzato dall’Amministrazione, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite, in sostanza. hanno determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa delle parti ricorrenti possa rendersi in modo concreto e attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa.
E le deduzioni critiche delle parti ricorrenti non valgono a scalfire l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.
3.2. Nel caso in esame, più analiticamente, la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario, da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa, fondato su una pluralità di elementi, da cui emergerebbe il ruolo rilevante di -OMISSIS- ai fini del contagio. È quindi opportuno illustrare gli elementi valorizzati dalla Prefettura in ordine al ruolo di quest’ultimo.
3.3. In primo luogo, sono valorizzati seri elementi indiziari di commissione di reati spia da parte di -OMISSIS-. Quest’ultimo è stato iscritto nel registro degli indagati sulla scorta di intercettazioni ambientali dalle quali sarebbero emersi condizionamenti per ottenere alcuni affidamenti pubblici. In particolare, nei provvedimenti impugnati sono riportati stralci di intercettazioni ambientali da cui risulterebbe che il-OMISSIS-abbia organizzato, assieme al Sindaco del Comune di Pago Veiano, un sistema per condizionare l’affidamento delle gare pubbliche di tale Comune in favore di imprese riconducibili direttamente o indirettamente al medesimo -OMISSIS-. Sicché in capo a quest’ultimo, per i descritti fatti illeciti, il G.I.P., in data 26 luglio 2022, sulla base di vari riscontri, tra cui le descritte intercettazioni, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di turbata libertà degli incanti ai sensi dell’art. 353 c.p.. E tale delitto, va qui sottolineato, configura un “reato spia” ai fini delle informative antimafia alla luce dell’art. 84 c. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, in base al quale « Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (…) sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353 (…) ».
Non è poi dirimente il fatto che l’ordinanza del G.I.P. applicativa di tale misura cautelare sia stata riformata in sede di riesame, in quanto, come ammesso dalle stesse imprese ricorrenti nei rispettivi ricorsi introduttivi, la relativa riforma in sede di gravame è avvenuta in ragione della ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali sopra richiamate. Infatti, l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai fini penali non impedisce la valutazione dei medesimi fatti, così come storicamente accertati, ai più limitati fini propri dell’esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2022, n. 2004), vale a dire, ad esempio, nell’ambito di procedimenti disciplinari, o di procedimenti prodromici all’applicazione di interdittive antimafia: e questo in ragione dell’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quelle proprie del giudizio penale.
3.4. In ordine al contagio da parte di consorterie criminali, la Prefettura ha allegato, inoltre, degli indizi da cui poter desumere che la riferita attività di condizionamento delle gare pubbliche avrebbe favorito gli interessi di famiglie reputate non implausibilmente legate alla criminalità organizzata, quale la famiglia -OMISSIS-.
Sotto tale profilo, elemento indiziario significativo è la costituzione di un Raggruppamento di imprese a cui avrebbero partecipato, con il -OMISSIS- (tramite la società -OMISSIS-a lui riconducibile), anche la -OMISSIS-, riferibile ad-OMISSIS-, e il -OMISSIS- ottenendo l’aggiudicazione dei lavori pubblici di riqualificazione dell’edificio scolastico del Comune di Pago Veiano. E dai provvedimenti impugnati sono indicati elementi presuntivi da cui potersi desumere che-OMISSIS- sia legato a -OMISSIS-, a sua volta legato al clan dei “-OMISSIS-”, come risulterebbe da indagini della DIA, che ha segnalato -OMISSIS- alla Procura di Napoli per vari reati, tra cui il delitto punito dall’art. 416 bis c.p., a ciò seguendone l’avviso di conclusione delle indagini. Il legame di-OMISSIS- con -OMISSIS- sembrerebbe inoltre confermato anche da controlli di polizia su alcuni cantieri, in occasione dei quali i due soggetti sono stati trovati in compagnia, nonché dalla circostanza che entrambi sono stati dipendenti della-OMISSIS-, ciò ulteriormente corroborando la loro vicinanza non episodica.
3.5. All’esito dell’istruttoria alla base degli impugnati provvedimenti sono emersi, inoltre, elementi indiziari di collegamento di -OMISSIS- anche con la famiglia-OMISSIS-, della quale sono descritti legami non implausibili con il clan dei “-OMISSIS-”. Dalle intercettazioni sopra richiamate sembra emergere che -OMISSIS- si sarebbe attivato per far partecipare a una gara pubblica le società-OMISSIS-e -OMISSIS-, anche se quest’ultima poi non vi ha partecipato. L’interessamento attivo di -OMISSIS- alla partecipazione della società -OMISSIS- alla gara sembrerebbe però significativo del suo legame con tale società, la quale parrebbe però riferibile alla famiglia-OMISSIS-, i legami della quale con il clan dei “-OMISSIS-” emergerebbero sulla base di accertamenti compiuti in vari provvedimenti giurisdizionali (in particolare, le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3208 e 3427 del 2014, emesse all’esito dei giudizi sulla impugnazione delle interdittive adottate rispettivamente nei confronti -OMISSIS- e -OMISSIS-; nonché la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16 febbraio 2023). Ebbene, la società -OMISSIS- s.r.l. è partecipata per il 30% dalla -OMISSIS- (di cui è amministratore unico -OMISSIS-OMISSIS-), e per il restante 70% da-OMISSIS-, anche amministratore della società, il quale è stato pure dipendente di alcune società riconducibili alla famiglia-OMISSIS-, cioè la società -OMISSIS-riferibile ad -OMISSIS-OMISSIS-, confermandone lo stretto legame.
Il collegamento della società -OMISSIS- con -OMISSIS- parrebbe desumibile anche dal fatto che sua moglie,-OMISSIS- è stata titolare di partecipazioni in tale società fino al 28 luglio 2022, cioè fino a due giorni dopo l’applicazione della citata misura cautelare in capo a -OMISSIS- allorquando tali partecipazioni sono state cedute al medesimo-OMISSIS-.
Il legame di -OMISSIS- con -OMISSIS-OMISSIS- sembra fondarsi anche sugli ulteriori elementi indiziari costituiti dal fatto che i due sono stati controllati nel 2016 e nel 2020 dalle forze dell’ordine mentre erano assieme in auto. Infine, in occasioni di alcuni sopralluoghi presso alcuni cantieri gestiti dalla Società -OMISSIS-, alcuni dipendenti di tale società avrebbero affermato che quest’ultima sia effettivamente riconducibile alla famiglia-OMISSIS-.
3.6. Descritti in questi termini gli indizi di collegamento di -OMISSIS- con ambienti contigui alla criminalità organizzata, il Collegio evidenzia che le interdittive impugnate sono state adottate sulla base dei seri indizi in ordine alla circostanza che -OMISSIS- avrebbe influenzato le scelte e gli indirizzi di diverse imprese a lui riconducibili, quali in via formale e diretta le tre imprese odierne ricorrenti, costituendo una rete relazionale mediante la quale egli, sulla base degli elementi indiziari valorizzati dalla Prefettura, avrebbe assunto un ruolo centrale nella gestione e nel controllo degli appalti pubblici nella provincia di Benevento in favore di soggetti non implausibilmente contigui ad organizzazioni criminali riconducibili alla famiglie -OMISSIS- e-OMISSIS-.
Insomma, alla luce di tutti i descritti elementi si profila un ruolo centrale di -OMISSIS- a cui sono riconducibili le tre imprese ricorrenti, nella gestione e nel condizionamento degli appalti pubblici nel territorio del beneventano, al fine di favorire imprese legate a sé o a soggetti che risulterebbero vicini al clan dei “-OMISSIS-”, cioè-OMISSIS- (tramite -OMISSIS-) e la famiglia-OMISSIS-.
Ne deriva che dal complesso degli elementi indiziari convincentemente rappresentati nelle interdittive impugnate è emerso che le imprese ricorrenti sono state plausibilmente reputate legate alla criminalità organizzata nei termini sopra rappresentati.
3.7. Quindi, nella specie, legittimamente il descritto coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente a evidenziare il pericolo di contiguità del-OMISSIS- e delle imprese a lui riferibili, con la criminalità organizzata.
Il Prefetto, invero, ha operato le sue valutazioni conformemente al principio secondo cui, « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, sez. III, 22-05-2023, n. 5024). E nella fattispecie risultano individuati degli idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti delle imprese ricorrenti da parte di specifici ambienti criminali.
4. Con il terzo motivo di ciascuno dei tre ricorsi introduttivi, integrati dai motivi aggiunti, le imprese ricorrenti hanno censurato, infine, la violazione dell’art. 94 bis C.A.M., in quanto l’asserita sussistenza del presupposto dell’agevolazione solo occasionale avrebbe consentito, in tesi, l’applicazione delle misure previste dalla citata norma.
4.1. Il Collegio ritiene però che non sia persuasiva la descritta censura, con cui le imprese ricorrenti hanno contestato l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’erroneità della motivazione prefettizia circa la non occasionalità dell’agevolazione.
Come noto, « il sistema tradizionale delle misure interdittive patrimoniali nei confronti delle imprese infiltrate da organizzazioni di stampo mafioso si è di recente arricchito di ulteriori misure, volte a graduare - a seconda dei casi - la loro incidenza sullo svolgimento e sulla gestione delle attività economiche, anche consentendone la prosecuzione da parte dell'impresa destinataria della misura… Tra queste ultime è compreso il controllo giudiziario, che nella versione prevista dall'art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza - approvato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - può essere chiesto dalle "imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto", quando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione l'agevolazione di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso risulta occasionale » (Cons. Stato, ad. plen., 13/02/2023, n. 6).
Orbene, il Collegio è dell’avviso che del tutto legittimamente la Prefettura, avendo riscontrato il carattere continuativo del legame tra le suddette imprese ricorrenti e le consorterie criminali, abbia valutato come inapplicabili in concreto le suddette misure di prevenzione collaborativa: questo in quanto nella vicenda effettivamente non risulta ravvisabile il presupposto di un’agevolazione soltanto occasionale.
Invero, la scelta della Prefettura di ricorrere all’informativa interdittiva (in luogo di misure meno afflittive) risulta del tutto coerente, e anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, rispetto all’impianto motivazionale posto a fondamento dei suoi atti, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, queste ultime risultando inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato, e, in particolare, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe stato logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione solo occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).
4.2. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la motivazione dei provvedimenti impugnati non è censurabile nemmeno nel punto in cui essi hanno escluso la sussistenza del requisito dell’agevolazione occasionale, essendo stato accertato che gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attenevano a criticità dovute in buona parte a legami stabili con soggetti in rapporto con la criminalità organizzata.
Per quanto precede, le censure di legittimità avanzate dalle parti ricorrenti avverso i provvedimenti impugnati si rivelano prive di fondamento.
5. In conclusione le tre impugnative riunite, come in epigrafe proposte, sono infondate, e vanno come tali respinte.
6. In ragione della particolarità e complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui tre ricorsi introduttivi riuniti, integrati dai rispettivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016-679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di NZ | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.