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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 522/2025 introdotta con ricorso depositato in data 12.05.2025 da ata ad Ascoli Piceno il 03.05.1957 e residente in [...]Parte_1
(AP) in via Assisi n. 78 (C.F. ) e CodiceFiscale_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio CodiceFiscale_2
Natali del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
1. gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Ascoli Piceno il 14 febbraio 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
10, parte 2, Serie C dell'anno 2004, senza la nascita di figli;
3. dal momento in cui hanno contratto matrimonio, essi coniugi sono vissuti in un alloggio di proprietà della sig.ra sito in Folignano-AP, viale Assisi n. 78 Parte_1
(distinto al Catasto Fabbricati di quel Comune, al foglio 1 con la particella 662-967, sub. 4, Cat. A/2, classe 6, 6 vani ed al foglio 1, con la particella 662, sub. 8, cat.
C/6, classe 4, 17 mq);
4. l'essere essi ricorrenti autonomi economicamente: più in particolare, essa Parte_1
è in quiescenza pensionistica con una erogazione mensile di € 1500,00=, mentre esso opera lavorativamente presso il Comune di Ascoli Piceno, con una Pt_2
retribuzione mensile di € 1500,00=;
5. essa in forza di scrittura privata del 20 novembre 2003, ha riconosciuto Parte_1
di essere in debito nei confronti di esso er l'importo di 30 milioni di lire Pt_2
(pari ad attuali € 15493,70=) per un prestito avuto in antecedenza all'acquisto della casa coniugale, obbligandosi ad effettuare rientri di 400 mila lire al mese: onere, quest'ultimo, cui peraltro, essa istante non ha mai ottemperato;
6. a causa del venir meno dell' affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. assegnazione dell'alloggio coniugale, sito in Folignano-AP, viale Assisi n. 78 ad esso alla luce di quanto statuito nella Scrittura privata del 20 Parte_2
novembre 2003 e di quanto attestato nel punto 5. della presente premessa, mentre la sig.ra si porterà a vivere in altro immobile;
Parte_1
3. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, essendo le stesse autosufficienti economicamente;
4. i coniugi dichiarano che, con l'accordo di cui all'atto introduttivo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pretesa economica e/o patrimoniale, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto e stabilito nei punti da 1. a
3., non hanno null'altro a chiedere e/o pretendere l'una dall'altro;
5. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti, relativa alla pronuncia di separazione personale, merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che, in assenza di prole, il giudice non può pronunciarsi circa l'assegnazione della casa coniugale;
principio, questo, ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 3015/2018: “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori.” Tale citata ordinanza si pone nel solco di un ormai consolidato e granitico orientamento della Corte di Cassazione la quale, richiamando più pronunce (Sezioni
Unite n. 13603 del 21 luglio 2004 e successivamente Cass. n. 9253. del 4 maggio 2005) ha puntualmente affermato che “in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155 quater cod. civ., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'"interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.” (Cass. n. 16398 del 24 luglio 2007).
Per tutto quanto finora rappresentato, stante la mancata sussistenza del presupposto indefettibile della presenza di prole per l'emissione di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene di non poter disporre l'assegnazione dell'alloggio coniugale, sito in Folignano-AP, viale Assisi n. 78, di proprietà della IG.ra , al IG. . Parte_1 Parte_2
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto presso i Registri Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, parte 2, Serie C dell'anno 2004;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 522/2025 introdotta con ricorso depositato in data 12.05.2025 da ata ad Ascoli Piceno il 03.05.1957 e residente in [...]Parte_1
(AP) in via Assisi n. 78 (C.F. ) e CodiceFiscale_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio CodiceFiscale_2
Natali del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
1. gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Ascoli Piceno il 14 febbraio 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che il matrimonio è stato annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
10, parte 2, Serie C dell'anno 2004, senza la nascita di figli;
3. dal momento in cui hanno contratto matrimonio, essi coniugi sono vissuti in un alloggio di proprietà della sig.ra sito in Folignano-AP, viale Assisi n. 78 Parte_1
(distinto al Catasto Fabbricati di quel Comune, al foglio 1 con la particella 662-967, sub. 4, Cat. A/2, classe 6, 6 vani ed al foglio 1, con la particella 662, sub. 8, cat.
C/6, classe 4, 17 mq);
4. l'essere essi ricorrenti autonomi economicamente: più in particolare, essa Parte_1
è in quiescenza pensionistica con una erogazione mensile di € 1500,00=, mentre esso opera lavorativamente presso il Comune di Ascoli Piceno, con una Pt_2
retribuzione mensile di € 1500,00=;
5. essa in forza di scrittura privata del 20 novembre 2003, ha riconosciuto Parte_1
di essere in debito nei confronti di esso er l'importo di 30 milioni di lire Pt_2
(pari ad attuali € 15493,70=) per un prestito avuto in antecedenza all'acquisto della casa coniugale, obbligandosi ad effettuare rientri di 400 mila lire al mese: onere, quest'ultimo, cui peraltro, essa istante non ha mai ottemperato;
6. a causa del venir meno dell' affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. assegnazione dell'alloggio coniugale, sito in Folignano-AP, viale Assisi n. 78 ad esso alla luce di quanto statuito nella Scrittura privata del 20 Parte_2
novembre 2003 e di quanto attestato nel punto 5. della presente premessa, mentre la sig.ra si porterà a vivere in altro immobile;
Parte_1
3. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, essendo le stesse autosufficienti economicamente;
4. i coniugi dichiarano che, con l'accordo di cui all'atto introduttivo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pretesa economica e/o patrimoniale, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto e stabilito nei punti da 1. a
3., non hanno null'altro a chiedere e/o pretendere l'una dall'altro;
5. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti, relativa alla pronuncia di separazione personale, merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che, in assenza di prole, il giudice non può pronunciarsi circa l'assegnazione della casa coniugale;
principio, questo, ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 3015/2018: “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori.” Tale citata ordinanza si pone nel solco di un ormai consolidato e granitico orientamento della Corte di Cassazione la quale, richiamando più pronunce (Sezioni
Unite n. 13603 del 21 luglio 2004 e successivamente Cass. n. 9253. del 4 maggio 2005) ha puntualmente affermato che “in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155 quater cod. civ., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'"interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.” (Cass. n. 16398 del 24 luglio 2007).
Per tutto quanto finora rappresentato, stante la mancata sussistenza del presupposto indefettibile della presenza di prole per l'emissione di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene di non poter disporre l'assegnazione dell'alloggio coniugale, sito in Folignano-AP, viale Assisi n. 78, di proprietà della IG.ra , al IG. . Parte_1 Parte_2
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto presso i Registri Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, parte 2, Serie C dell'anno 2004;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi