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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4855/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4855/2025 v.g. promossa da:
Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. LAFACE STEFANIA che li rappresenta e Controparte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori:
nato a [...] il [...] Controparte_3
e
, nato a [...] il [...] CP_4
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Controparte_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/03/2025 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Controparte_3 CP_4 genitori, con esercizio separato e disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione. Detti figli minori manterranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, potendo visitare e stare con il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi e quelle lavorative di entrambi i genitori e, in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori come segue:
Calendario Ordinario
• a week end alternati (fatta salva l'applicazione delle regole per le festività) il venerdì dall'uscita da scuola dei bambini fino al lunedì mattina successivo con riaccompagnamento a scuola degli stessi;
• nelle settimane in cui il week end è di spettanza paterna, un giorno con pernottamento, in caso di mancato accordo, il mercoledì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola la mattina seguente o in orario equipollente (in caso di sospensione delle attività);
• Nelle settimane con weekend di spettanza materna, due giorni con pernottamento, in caso di mancato accordo, il mercoledì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola il venerdì mattina successivo o in orario equipollente (in caso di sospensione delle attività). La giornata del sabato i minori la trascorreranno con la madre, salvo diversi impegni e accordi tra le parti.
Festività quanto alle vacanze natalizie e salvo diverso accordo i ricorrenti concordano che gli stessi terranno con sé i figli, alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno. Quanto alle vacanze pasquali i figli le trascorreranno ad anni alterni con il papà o con la mamma. Durante le vacanze estive i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori due settimane a testa (anche non consecutive), che dovranno essere concordate e comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno, con impegno reciproco dei genitori a comunicare, altresì, il luogo in cui porteranno i figli e il numero di telefono dove l'altro genitore potrà chiamare per parlare con i medesimi, salvi diversi accordi tra le parti;
• I giorni di vacanza scolastica legati al Carnevale, al 25 aprile, al 1° maggio, al 2 giugno, al 24 giugno, al 1° novembre e all'8 dicembre saranno divisi equamente tra il padre e la madre.
DISPONE che le parti concordano che alcun contributo al mantenimento a favore dei figli minori e sia posto a carico del Sig. il quale Controparte_3 Persona_1 Parte_1 provvederà alla cura, al mantenimento ed all'educazione dei figli minori per il periodo di tempo in cui li avrà con sé, rimanendo le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative di entrambi i figli minori – concordate o necessitate e comunque documentate – ivi compresa la mensa scolastica e l'eventuale retta della scuola a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati in data
15/03/2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4855/2025 v.g. promossa da:
Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. LAFACE STEFANIA che li rappresenta e Controparte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori:
nato a [...] il [...] Controparte_3
e
, nato a [...] il [...] CP_4
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Controparte_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/03/2025 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Controparte_3 CP_4 genitori, con esercizio separato e disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione. Detti figli minori manterranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, potendo visitare e stare con il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi e quelle lavorative di entrambi i genitori e, in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori come segue:
Calendario Ordinario
• a week end alternati (fatta salva l'applicazione delle regole per le festività) il venerdì dall'uscita da scuola dei bambini fino al lunedì mattina successivo con riaccompagnamento a scuola degli stessi;
• nelle settimane in cui il week end è di spettanza paterna, un giorno con pernottamento, in caso di mancato accordo, il mercoledì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola la mattina seguente o in orario equipollente (in caso di sospensione delle attività);
• Nelle settimane con weekend di spettanza materna, due giorni con pernottamento, in caso di mancato accordo, il mercoledì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola il venerdì mattina successivo o in orario equipollente (in caso di sospensione delle attività). La giornata del sabato i minori la trascorreranno con la madre, salvo diversi impegni e accordi tra le parti.
Festività quanto alle vacanze natalizie e salvo diverso accordo i ricorrenti concordano che gli stessi terranno con sé i figli, alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno. Quanto alle vacanze pasquali i figli le trascorreranno ad anni alterni con il papà o con la mamma. Durante le vacanze estive i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori due settimane a testa (anche non consecutive), che dovranno essere concordate e comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno, con impegno reciproco dei genitori a comunicare, altresì, il luogo in cui porteranno i figli e il numero di telefono dove l'altro genitore potrà chiamare per parlare con i medesimi, salvi diversi accordi tra le parti;
• I giorni di vacanza scolastica legati al Carnevale, al 25 aprile, al 1° maggio, al 2 giugno, al 24 giugno, al 1° novembre e all'8 dicembre saranno divisi equamente tra il padre e la madre.
DISPONE che le parti concordano che alcun contributo al mantenimento a favore dei figli minori e sia posto a carico del Sig. il quale Controparte_3 Persona_1 Parte_1 provvederà alla cura, al mantenimento ed all'educazione dei figli minori per il periodo di tempo in cui li avrà con sé, rimanendo le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative di entrambi i figli minori – concordate o necessitate e comunque documentate – ivi compresa la mensa scolastica e l'eventuale retta della scuola a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati in data
15/03/2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.