TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5449/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Cesarano
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dagli Avv. P. Laghi e C. Mesirca
in punto a: mutuo, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 10/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto non risulta provata la regolarità delle cessioni dei crediti, per i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito: Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 3121/2019 RG n. 7206/2019 del Tribunale di Modena, e ciò per insussistenza e/o inesistenza del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa;
Con rifusione di spese, diritti ed onorari”;
per parte convenuta:
“voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette: In via preliminare in rito: dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato e declaratoria di definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio opposto n. 3121/2019, R.G. n.
7206/2019 del Tribunale di Modena;
Nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 3121/2019, R.G. n. 7206/2019 del Tribunale di Modena;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, in ogni caso, la GN (C.F. ), a pagare, in Parte_1 C.F._1 favore di la somma di Euro 6.046,65, oltre interessi di mora al tasso legale Controparte_1 previsto dalla data della domanda (e, comunque, entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) fino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia;
In ogni ipotesi: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. In rito, l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività dell'opposizione è dirimente in quanto si allega che l'atto di citazione è stato notificato vari anni dopo la notifica del provvedimento monitorio.
Nel caso di specie il creditore, quale cessionario del credito, aveva richiesto il pagamento di somme dovute originariamente in forza di un contratto di finanziamento rimborsabile in rate mensili, prestazioni documentate già nella fase monitoria, dal contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento (doc. 1 fasc. monitorio), dal saldo contabile finale, come da piano di ammortamento, e dall'estratto conto analitico (doc. 3 e 4 fasc. monitorio).
L'opponente non contesta l'effettuazione della prestazione da parte del creditore né il proprio inadempimento all'obbligo restitutorio, limitandosi ad allegare
2 l'assenza della legittimazione attiva del creditore per la mancanza di prova della notifica della cessione del credito.
4. La presente controversia trae origine dal provvedimento del 16.9.2024 con il quale il Giudice dell'esecuzione presso Tribunale di Modena ha rimesso in termini la debitrice, consentendole di proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 C.p.c. per far valere le proprie ragioni di consumatore, in quanto non contemplate nel decreto ingiuntivo;
il provvedimento, infatti, dispone testualmente: <entro 40 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento, il debitore esecutato può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo nonché la propria qualifica soggettiva di “consumatore”>>.
Parte convenuta opposta eccepisce che, con l'opposizione svolta, la debitrice non ha chiesto di accertare l'eventuale abusività delle clausole presenti nel contratto di finanziamento posto alla base del decreto opposto e la propria qualifica soggettiva di “consumatore”, che sono i soli motivi di opposizione ammissibili (“solo ed esclusivamente”) e per i quali la debitrice era stata rimessa in termini dal Giudice dell'esecuzione; la debitrice ha fondato, invece, la propria opposizione su altri e diversi motivi -carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e usurarietà degli interessi applicati- per i quali la stessa non è mai stata rimessa in termini dal Giudice dell'esecuzione e che, pertanto, avrebbe dovuto far valere tempestivamente con l'ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo, entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso, avvenuta il 30.11.2019. Su tali questioni si è formato giudicato.
5. L'eccezione di parte convenuta è fondata e dirimente. Nell'impostazione data dalla nota sentenza della Corte di cassazione -Cass. SS.UU. 6/4/2023, n. 9479, che ha fatto applicazione dei princìpi espressi nel 2022 dalla Corte di giustizia dell'UE in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e superamento del principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto-
l'opposizione “tardiva” c.d. consumeristica, a seguito della rimessione in termini
3 disposta dal Giudice dell'esecuzione, riguarda un oggetto determinato, come chiarito dalla giurisprudenza successiva, anche di questo stesso ufficio:
<L'opposizione tardiva (ex art. 650 C.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato dal giudice del monitorio in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto ivi azionato, è un procedimento di opposizione a oggetto limitato, giacché riguarda esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole secondo il Codice del
Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). Conseguentemente, tale impugnazione non rimette in termini l'opponente per tutte le altre questioni, diverse da quelle di natura consumeristica, anche di invalidità negoziale (come ad esempio in tema di deroghe pattizie al regime codicistico ordinario della possibilità di opporre eccezioni, o del regime degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie), l'esame delle quali resta dunque precluso dal giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione tempestiva del decreto ingiuntivo>> (Trib. Modena -Pagliani- 12/2/2024, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
<Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva proposta nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione (art. 650 c.p.c.) può avere ad oggetto solo la vessatorietà delle clausole contrattuali incidenti sul credito di cui al decreto ingiuntivo divenuto definitivo>> (Trib. Modena -Pres. Cifarelli, rel. Grandi-
17/10/2024, n. 1521, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
6. Nel caso di specie, quindi, le questioni in tema di legittimazione attiva del creditore e di efficacia della cessione, così come le questioni di nullità contrattuale non inerenti all'abusività di clausole a tutela dei consumatori -quale appunto la dedotta natura usuraria dei tassi di interesse- non possono essere fatte valere nella presente sede processuale.
Tutto ciò si traduce in un difetto di legittimazione attiva dell'opponente ai fini dell'art. 650 C.p.c.; in particolare, il tema della cessione del credito -nella specie avvenuta dopo l'emissione del decreto ingiuntivo- è una questione che -anche se
4 teoricamente deducibile in caso di opposizione tempestiva- riguarda la legittimazione dell'ingiungente e, pertanto, non incide sul titolo emesso, il quale rimane valido ed efficace ed attualmente è in mano al creditore, e non può essere rimosso, se non per le ragioni oggetto della menzionata opposizione tardiva consumeristica.
Per il resto, dai documenti depositati e dagli atti del fascicolo del procedimento monitorio -n° 7206/2019 R.G.- risulta indiscutibilmente che: il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato nel 2019, per cui, per tutti i motivi dedotti nella presente opposizione, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 641 C.p.c. è decorso da anni;
infatti, in data 3.3.2020 il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 C.p.c., per mancata opposizione nel termine di legge;
la notifica dell'atto di citazione in opposizione, infine, è avvenuta con pec in data
1.11.2024 e, dunque fuori termine.
D'altronde, a seguito dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata in comparsa di risposta da parte convenuta, all'udienza di prima comparizione parte attrice opponente non ha replicato, limitandosi a chiedere di disporre una mediazione a sua volta inammissibile nel caso in esame, in quanto la questione di procedibilità della domanda non si pone in riferimento a un'azione che non si è legittimati a proporre.
7. In definitiva, la notifica dell'opposizione è tardiva per decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 C.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa.
L'eccepita inammissibilità preclude l'esame di ogni altra questione in rito e nel merito della spiegata opposizione.
L'opposizione va dichiarata inammissibile;
non occorre confermare l'impugnato provvedimento monitorio, già definitivamente esecutivo.
8. Nella specie non occorre nemmeno dar corso alla procedura di mediazione, come richiesto, anche in sede di precisazione conclusioni, da parte convenuta opposta. Sul punto, all'esito della prima udienza non si era dato corso all'introduzione della mediazione per la conciliazione, sulla base del rilievo, contenuto già nell'ordinanza in
5 data 4/4/2025, che “l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione è astrattamente idonea a definire il giudizio”; ciò in quanto, come esplicitato nella presente motivazione, la presente opposizione tardiva non viene rigettata nel merito ma dichiarata, ancor prima, inammissibile, non avendo ad oggetto materia consumeristica ma temi già coperti dal giudicato per effetto della mancata opposizione, a suo tempo, del decreto ingiuntivo;
sicché va ritenuto e confermato che la declaratoria di inammissibilità possa essere effettuata -assumendo rilievo parimenti preliminare- anche a prescindere dalla verifica della condizione di procedibilità che dipende dall'esperimento della mediazione, rendendone quindi non necessario l'incombente.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza respinta, dichiara inammissibile l'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 3121 del 22/10/2019 del Tribunale di Modena;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali che liquida nella misura di complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 11/6/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5449/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Cesarano
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dagli Avv. P. Laghi e C. Mesirca
in punto a: mutuo, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 10/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto non risulta provata la regolarità delle cessioni dei crediti, per i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito: Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 3121/2019 RG n. 7206/2019 del Tribunale di Modena, e ciò per insussistenza e/o inesistenza del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa;
Con rifusione di spese, diritti ed onorari”;
per parte convenuta:
“voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette: In via preliminare in rito: dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato e declaratoria di definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio opposto n. 3121/2019, R.G. n.
7206/2019 del Tribunale di Modena;
Nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 3121/2019, R.G. n. 7206/2019 del Tribunale di Modena;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, in ogni caso, la GN (C.F. ), a pagare, in Parte_1 C.F._1 favore di la somma di Euro 6.046,65, oltre interessi di mora al tasso legale Controparte_1 previsto dalla data della domanda (e, comunque, entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) fino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia;
In ogni ipotesi: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. In rito, l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività dell'opposizione è dirimente in quanto si allega che l'atto di citazione è stato notificato vari anni dopo la notifica del provvedimento monitorio.
Nel caso di specie il creditore, quale cessionario del credito, aveva richiesto il pagamento di somme dovute originariamente in forza di un contratto di finanziamento rimborsabile in rate mensili, prestazioni documentate già nella fase monitoria, dal contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento (doc. 1 fasc. monitorio), dal saldo contabile finale, come da piano di ammortamento, e dall'estratto conto analitico (doc. 3 e 4 fasc. monitorio).
L'opponente non contesta l'effettuazione della prestazione da parte del creditore né il proprio inadempimento all'obbligo restitutorio, limitandosi ad allegare
2 l'assenza della legittimazione attiva del creditore per la mancanza di prova della notifica della cessione del credito.
4. La presente controversia trae origine dal provvedimento del 16.9.2024 con il quale il Giudice dell'esecuzione presso Tribunale di Modena ha rimesso in termini la debitrice, consentendole di proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 C.p.c. per far valere le proprie ragioni di consumatore, in quanto non contemplate nel decreto ingiuntivo;
il provvedimento, infatti, dispone testualmente: <entro 40 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento, il debitore esecutato può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo nonché la propria qualifica soggettiva di “consumatore”>>.
Parte convenuta opposta eccepisce che, con l'opposizione svolta, la debitrice non ha chiesto di accertare l'eventuale abusività delle clausole presenti nel contratto di finanziamento posto alla base del decreto opposto e la propria qualifica soggettiva di “consumatore”, che sono i soli motivi di opposizione ammissibili (“solo ed esclusivamente”) e per i quali la debitrice era stata rimessa in termini dal Giudice dell'esecuzione; la debitrice ha fondato, invece, la propria opposizione su altri e diversi motivi -carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e usurarietà degli interessi applicati- per i quali la stessa non è mai stata rimessa in termini dal Giudice dell'esecuzione e che, pertanto, avrebbe dovuto far valere tempestivamente con l'ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo, entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso, avvenuta il 30.11.2019. Su tali questioni si è formato giudicato.
5. L'eccezione di parte convenuta è fondata e dirimente. Nell'impostazione data dalla nota sentenza della Corte di cassazione -Cass. SS.UU. 6/4/2023, n. 9479, che ha fatto applicazione dei princìpi espressi nel 2022 dalla Corte di giustizia dell'UE in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e superamento del principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto-
l'opposizione “tardiva” c.d. consumeristica, a seguito della rimessione in termini
3 disposta dal Giudice dell'esecuzione, riguarda un oggetto determinato, come chiarito dalla giurisprudenza successiva, anche di questo stesso ufficio:
<L'opposizione tardiva (ex art. 650 C.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato dal giudice del monitorio in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto ivi azionato, è un procedimento di opposizione a oggetto limitato, giacché riguarda esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole secondo il Codice del
Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). Conseguentemente, tale impugnazione non rimette in termini l'opponente per tutte le altre questioni, diverse da quelle di natura consumeristica, anche di invalidità negoziale (come ad esempio in tema di deroghe pattizie al regime codicistico ordinario della possibilità di opporre eccezioni, o del regime degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie), l'esame delle quali resta dunque precluso dal giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione tempestiva del decreto ingiuntivo>> (Trib. Modena -Pagliani- 12/2/2024, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
<Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva proposta nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione (art. 650 c.p.c.) può avere ad oggetto solo la vessatorietà delle clausole contrattuali incidenti sul credito di cui al decreto ingiuntivo divenuto definitivo>> (Trib. Modena -Pres. Cifarelli, rel. Grandi-
17/10/2024, n. 1521, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
6. Nel caso di specie, quindi, le questioni in tema di legittimazione attiva del creditore e di efficacia della cessione, così come le questioni di nullità contrattuale non inerenti all'abusività di clausole a tutela dei consumatori -quale appunto la dedotta natura usuraria dei tassi di interesse- non possono essere fatte valere nella presente sede processuale.
Tutto ciò si traduce in un difetto di legittimazione attiva dell'opponente ai fini dell'art. 650 C.p.c.; in particolare, il tema della cessione del credito -nella specie avvenuta dopo l'emissione del decreto ingiuntivo- è una questione che -anche se
4 teoricamente deducibile in caso di opposizione tempestiva- riguarda la legittimazione dell'ingiungente e, pertanto, non incide sul titolo emesso, il quale rimane valido ed efficace ed attualmente è in mano al creditore, e non può essere rimosso, se non per le ragioni oggetto della menzionata opposizione tardiva consumeristica.
Per il resto, dai documenti depositati e dagli atti del fascicolo del procedimento monitorio -n° 7206/2019 R.G.- risulta indiscutibilmente che: il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato nel 2019, per cui, per tutti i motivi dedotti nella presente opposizione, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 641 C.p.c. è decorso da anni;
infatti, in data 3.3.2020 il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 C.p.c., per mancata opposizione nel termine di legge;
la notifica dell'atto di citazione in opposizione, infine, è avvenuta con pec in data
1.11.2024 e, dunque fuori termine.
D'altronde, a seguito dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata in comparsa di risposta da parte convenuta, all'udienza di prima comparizione parte attrice opponente non ha replicato, limitandosi a chiedere di disporre una mediazione a sua volta inammissibile nel caso in esame, in quanto la questione di procedibilità della domanda non si pone in riferimento a un'azione che non si è legittimati a proporre.
7. In definitiva, la notifica dell'opposizione è tardiva per decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 C.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa.
L'eccepita inammissibilità preclude l'esame di ogni altra questione in rito e nel merito della spiegata opposizione.
L'opposizione va dichiarata inammissibile;
non occorre confermare l'impugnato provvedimento monitorio, già definitivamente esecutivo.
8. Nella specie non occorre nemmeno dar corso alla procedura di mediazione, come richiesto, anche in sede di precisazione conclusioni, da parte convenuta opposta. Sul punto, all'esito della prima udienza non si era dato corso all'introduzione della mediazione per la conciliazione, sulla base del rilievo, contenuto già nell'ordinanza in
5 data 4/4/2025, che “l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione è astrattamente idonea a definire il giudizio”; ciò in quanto, come esplicitato nella presente motivazione, la presente opposizione tardiva non viene rigettata nel merito ma dichiarata, ancor prima, inammissibile, non avendo ad oggetto materia consumeristica ma temi già coperti dal giudicato per effetto della mancata opposizione, a suo tempo, del decreto ingiuntivo;
sicché va ritenuto e confermato che la declaratoria di inammissibilità possa essere effettuata -assumendo rilievo parimenti preliminare- anche a prescindere dalla verifica della condizione di procedibilità che dipende dall'esperimento della mediazione, rendendone quindi non necessario l'incombente.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza respinta, dichiara inammissibile l'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 3121 del 22/10/2019 del Tribunale di Modena;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali che liquida nella misura di complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 11/6/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
6