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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/08/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 764/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SALESIA
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 FRANCESCO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 GROSSO ANDREA CLEMENTE (CF e dell'Avv. TABACCHI LUIGI C.F._4 APPELLATA
(CF P_ C.F._5 APPELLATO-CONTUMACE avverso la sentenza n. 145/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata l'11/03/2022
CONCLUSIONI
In data 15-28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello proposto contro la sentenza Tribunale di Grosseto n. 145/2022 pubbl. il 11.03.2022 - RG n. 2482/2016 - Repert. n. 274, notificata a mezzo pec in data 15.03.2022, e respinta ogni contraria istanza: riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 145/2022 del Tribunale di Grosseto e per l'effetto respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non
pagina 1 di 16 provate, le domande formulate dalla Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le opportune declaratorie;
rigettare l'impugnazione proposta da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Grosseto n. 145/2022 dell'11 marzo 2022, da confermarsi integralmente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la
[...] Controparte_1
(di seguito anche solo “ o “ ”) ed
[...] CP_3 Controparte_1 P_ proponendo gravame avverso la sentenza n. 145/2022, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata l'11/03/2022, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla aveva così statuito: “dispone la revocatoria: degli accordi di separazione con decreto del CP_3
Tribunale di Grosseto del 7-11-2013 RG 2448/2013; atto pubblico redatto dal Notaio
[...]
rep. 45128/28725 del 31-12-2013 trascritto in Conservatoria di Grosseto il 2-1-2014 Per_1 intitolato “Esecuzione di accordi patrimoniali assunti dai coniugi in sede di separazione personale” con cui ha trasferito alla moglie e alle figlie e P_ Parte_1 Parte_2 Pt_3 gli immobili facenti parte del suo patrimonio: - alla moglie piena proprietà
[...] Parte_1 di fabbricato in Grosseto loc. Grancia censito al CF foglio 135, part. 482, sub 13, cat. C/6, mq
340; - a diritto di proprietà pari ad ½ dell'appartamento sito in Grosseto, viale Parte_2
Giotto 186, censito al CF foglio 87, part. 2783, sub 11, cat. A/2, vani 10, con annessa autorimessa sita in viale Giotto 84 e 86 censita al CF foglio 87, part. 2783, sub 3, cat. C/6 e altra autorimessa
CF foglio 87, part. 2783, sub 4, cat. C/6 mq 21, comproprietà pari a 27/216 sull'immobile sito in
Grosseto, loc. Roselle, censita al CF foglio 64, part. 362, cat. C/2, mq. 187; diritti di proprietà pari
a ½ sulla casa sita in Granaglione (BO) con pertinente corte esclusiva via G. Marconi 56 e precisamente: appartamento con annessa corte esclusiva CF foglio 17, part. 152, sub 3, cat. A/3, vani 4,5; appartamento al secondo piano CF foglio 17, part. 152, sub 4, Cat. A/3, vani 6; vano autorimessa CF foglio 17, part. 152, sub 1, cat. C/6, mq 37; vano piano terreno CF foglio 17, part.
152, sub 2, cat. C/1, mq 8; - a diritto di comproprietà pari a ½ su fabbricato sito in CP_4
Grosseto, Via Saturnia 52, CF foglio 91, part. 510, sub 8, cat. A/4, vani 2,5; appartamento piano secondo CF foglio 91, part. 510, sub 7, cat. A/4, vani 5; diritti di proprietà pari a ½ su porzioni di fabbricato sito in Grosseto, via Sardegna ufficio n.c. 26/28 e 30/32 CF foglio 89, part. 1503, sub
13, cat. A/10, vani 8,5; vano ripostiglio medesima via n.c. 24 CF foglio 89, part. 1503, sub 14, cat. C/2, mq 7; diritti di comproprietà su porzione di fabbricato, via Fiume 5 a Grosseto CF foglio pagina 2 di 16 90, part. 216, sub 9, cat. A/4, vani 4,5; vano autorimessa via Fiume n. 5 a Grosseto, CF foglio 90, part. 216, sub 8, cat. C/6, mq 36; ufficio via Damiano Chiesa 8° e 10 CF foglio 90, part. 216, sub
11, sub 13, 399 e 480, sub 3, part. 489 sub 4; cat. A/10, vani 14,5; ufficio a Grosseto via
Damiano Chiesa 12 CF foglio 90, part. 216, sub 10, e part. 216 sub 12, cat. A/10, vani 10,5. -
Dichiara i sopradescritti atti inefficaci nei confronti di e ordina alle Controparte_1
Conservatorie del RRII di Grosseto e Bologna ogni consequenziale provvedimento - Condanna
e a pagare complessivamente le P_ Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di giudizio, che liquida in € 13.430,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8-3-2018”
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – La aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto, Controparte_1 P_
, e nonché , esponendo:
[...] Pt_3 Pt_2 Parte_1
(-) di essere creditrice di dell'importo complessivo di € 177.468,36, oltre interessi, in P_ forza dei seguenti provvedimenti monitori: i) decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
648/14 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 23 maggio 2014, recante l'ingiunzione di pagamento dell'importo di Euro 90.189,11 (ridottosi, in virtù di successivi incassi, ad Euro
56.119,70) quale saldo di c/c intestato a sul quale la AN il 6 settembre Controparte_5
2013 aveva concesso un'apertura di credito fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 quale fido per scoperto di conto corrente ordinario;
le obbligazioni della verso la AN Controparte_5 erano state garantite da e da , entrambi soci e amministratori della P_ CP_6 predetta società, a seguito di fideiussione rilasciata in data 8 novembre 2005, sino alla concorrenza di Euro 390.000,00 (successivamente ridotta, in data 22 giugno 2012, sino all'importo massimo di Euro 195.000,00 e, in data 6 settembre 2013, sino all'importo massimo di
Euro 156.000,00); ii) decreto ingiuntivo n. 697/2014, emesso in data 29 maggio 2014 dal
Tribunale di Grosseto recante l'ingiunzione di pagamento dell'importo di Euro 121.344,66 quale saldo di c/c intestato alla sul quale la AN, in data 2 settembre 2013, aveva Controparte_7 concesso un'apertura di credito fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 quale fido per scoperto di conto corrente ordinario, e di Euro 50.000,00 quale fido per anticipo s.b.f. su accredito di assegni di terzi;
le obbligazioni della verso la AN erano state garantite da e Controparte_7 P_ da a seguito di fideiussione rilasciata il 25 marzo 2003, sino alla concorrenza di CP_6
Euro 637.000,00 (confermata, il 25 novembre 2003, per il medesimo importo, quindi aumentata,
l'8 novembre 2005, sino all'importo massimo di Euro 676.000,00, successivamente ridotta, l'8 febbraio 2011, sino all'importo massimo di Euro 585.000,00, e, il 2 settembre 2013, sino all'importo massimo di euro 390.000,00); pagina 3 di 16 (-) che, con atto pubblico ricevuto in data 31 dicembre 2013 dal notaio di Persona_1
Grosseto, rep. 45128/28725, intitolato “Esecuzione di accordi patrimoniali assunti da coniugi in sede di separazione personale”, aveva trasferito alla moglie ed alle P_ Parte_1 figlie e l'intero suo patrimonio immobiliare;
Pt_2 Parte_3
(-) che nelle premesse del predetto atto si specificava che lo stesso era stato stipulato in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione personale;
(-) che, infatti, con decreto del Tribunale di Grosseto depositato in data 15 novembre 2013, era stata omologata la separazione tra e alle condizioni di cui al ricorso, Parte_1 P_ come da verbale sottoscritto dagli stessi coniugi;
(-) che l'intera operazione era stata posta in essere per eludere le ragioni creditorie della CP_3
(-) che trattandosi di atto a titolo gratuito stipulato successivamente al sorgere del credito della
AN, particolarmente evidente era la sussistenza sia dell'eventus damni che della scientia damni in capo sia al debitore che alla di lui moglie ed alle loro figlie P_ Parte_1
e , anche in considerazione dello stretto legame di parentela tra gli stessi Pt_3 Pt_2 esistente.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2
, contestando integralmente la domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto. Parte_3
In particolare, le convenute eccepivano l'inesistenza dei crediti a tutela dei quali era stata esperita l'azione revocatoria, in quanto i decreti ingiuntivi ottenuti dalla AN erano stati opposti da P_
.
[...]
Contestavano, inoltre, la ricorrenza dell'eventus damni, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla AN, non era vero che, con l'atto pubblico del 31.12.2013, si fosse P_ spogliato di tutto il suo patrimonio, essendo egli rimasto titolare della quota di ½ di un immobile ubicato in Granaglione (BO), il cui valore di mercato era di circa € 200.000,00.
Contestavano, altresì, la natura gratuita del trasferimento immobiliare, in quanto lo stesso aveva funzione solutorio-compensativa degli obblighi gravanti su a seguito della P_ separazione.
Rilevavano, infine, che il ricorso per la separazione personale era stato depositato da Parte_1
in data 5.8.2013 e, quindi, prima del rilascio delle aperture di credito in data 2.9.2013 e
[...]
6.9.2013, il che escludeva anche la ricorrenza della scientia damni, atteso che le convenute non erano assolutamente al corrente della situazione economica di . P_
1.3. – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di P_ citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 16 1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l' eventus damni era implicito nel trasferimento a titolo gratuito del patrimonio del debitore
; P_
(-) inoltre, non era vero che gli atti di trasferimento fossero anteriori ai finanziamenti erogati dalla
AN in favore delle società ed Edilbizzi s.r.l., in quanto queste avevano Controparte_5 usufruito di affidamenti, tutti garantiti dai fratelli e risalenti al 2003 ed al P_ CP_6
2005;
(-) d'altronde, non poteva non essere a conoscenza dello stato di sofferenza delle Parte_1 società di cui era socio il marito;
(-) per giunta, gli atti dispositivi erano stati posti in essere successivamente alla notifica dei decreti ingiuntivi, in difetto della prova dell'esborso di somme di denaro da parte delle beneficiarie;
(-) tali circostanze rendevano particolarmente evidente anche la sussistenza della scientia damni in capo alle convenute, pure in considerazione dello stretto legame di parentela esistente con
; P_
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della sentenza per avere ritenuto esistente il credito vantato dalla AN sebbene fondato su fideiussioni radicalmente nulle per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lett. a), l.n. 287/1990) e per avere omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione.
2) Con il secondo, rilevavano che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, gli atti di trasferimento impugnati non erano da considerarsi a titolo gratuito, in quanto gli stessi avevano natura solutorio-compensativa degli obblighi patrimoniali gravanti su a seguito della P_ separazione.
Difatti, nel ricorso per la separazione giudiziale, depositato in data 5.8.2013 e quindi prima della concessione delle aperture di credito (in data 2.9.2013 e 6.9.2013) garantite da , la P_ aveva dato atto dell'elevato tenore di vita della famiglia e chiesto un assegno di Pt_1 mantenimento di € 5.000,00.
Infine, la motivazione era del tutto carente per quanto riguardava la posizione delle figlie della coppia. pagina 5 di 16 3) Con il terzo, censuravano la decisione impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto esistente il requisito della scientia damni in capo alle originarie convenute.
In particolare, per quanto riguardava la posizione di , il primo giudice non aveva Parte_1 considerato quanto affermato nel ricorso per separazione giudiziale depositato il 5.8.2013, in cui ella aveva dato atto di essere stata esclusa dalla vita professionale e personale del marito, con cui era già separata di fatto da diverso tempo.
Circostanze che non erano state contestate dalla AN.
Per quanto concerneva, poi, la posizione delle figlie e , queste, all'epoca dei fatti, Pt_3 Pt_2 avevano rispettivamente 20 e 22 anni, di talché erano verosimilmente ignare della situazione economica del padre.
In ogni caso, aveva errato il tribunale nel ritenere che gli atti dispostivi fossero successivi alla notifica dei decreti ingiuntivi, in quanto l'atto notarile riproduttivo degli accordi di separazione risaliva al 31 dicembre 2013, mentre i provvedimenti monitori erano stati emessi nel 2014.
Per tali ragioni è stata formulata dalle appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di appello P_ nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 15-28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame
3.1. – Il primo motivo di appello è infondato.
Se hanno ragione le appellanti a dolersi del mancato esame, da parte del tribunale, dell'eccezione di nullità, per contrarietà alla normativa antitrust, delle fideiussioni rilasciate dal – anche se P_ sollevata, per la prima volta, solo nella prima memoria di replica (depositata il 18.9.2018) – nondimeno tale eccezione si presenta infondata.
È indiscutibile che le fideiussioni per cui è causa risultino rilasciate su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme pagina 6 di 16 incassate dalla banca e da lei restituite per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale tipico stilato dall'ABI, venendo però considerate dalla AN d'AL (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l'art. 2 L. 287/1990, perché, in sostanza, davano vita a un cartello che aggravava la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Per quanto interessi, la Corte spiega in motivazione che:
(-) la nullità parziale è rilevabile di ufficio, ma se la parte interessata persista e pretenda l'accertamento della nullità totale, non potrebbe il giudice pronunciare la nullità parziale, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(-) si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore, tanto più se vicino all'interesse del debitore, e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Nella specie, parte appellante ha insistito per la tesi della nullità totale, il che rende l'eccezione infondata.
Invero, la nullità delle clausole non rende nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2^ c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che il avrebbe senz'altro P_ stipulato la fideiussione;
così come l'avrebbe stipulata la che aveva comunque un interesse CP_3 commerciale forte (preminente rispetto al vantaggio contenuto nelle clausole da eliminare) ad ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni della società correntista. pagina 7 di 16 Il mezzo, quindi, è caducato.
3.2. – Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
3.2.1. – Innanzi tutto, erra parte appellante nell'affermare il carattere novativo delle fideiussioni rilasciate in occasione delle aperture di credito concesse il 2.9.2013 ed il 6.9.2013 nonché nel sottolineare la loro posteriorità rispetto al deposito, da parte della del ricorso per la Pt_1 separazione giudiziale (avvenuto il 5.8.2013).
In realtà, in occasione della concessione di tali aperture di credito, non risulta rilasciata, da parte di , una nuova fideiussione. P_
Difatti, il relativo documento contiene solo l'autorizzazione, da parte del garante, alla concessione di nuove linee di credito ed una riduzione dell'importo massimo garantito (da € 585.000 ad €
390.000), con la conseguenza che l'impegno del fideiussore si pone in perfetta continuità con quelli precedenti di cui alle lettere dell'8.2.2011, dell'8.11.2005, del 25.11.2003 e del 25.3.2003, con esclusione di qualsiasi volontà novativa.
3.2.2. – Per la prima volta, poi, in memoria di replica, le appellanti hanno eccepito che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un'esposizione debitoria delle società garantite al momento della concessione delle aperture di credito (settembre 2013), anche in ragione del fatto che i decreti ingiuntivi vennero ottenuti dalla solo nel 2014, con la conseguenza che gli atti dispositivi CP_3 impugnati sarebbero antecedenti al credito a tutela del quale è stata esperita la revocatoria.
L'assunto, oltre che irricevibile, non può essere condiviso.
3.2.2.a. – Sotto il primo profilo, l'appello non si confronta con la parte della sentenza impugnata in cui è stata evidenziata proprio l'anteriorità del credito vantato dalla AN rispetto alle contestate operazioni di trasferimento immobiliare (“parte convenuta ha posto in essere gli atti di cessione a figlie e moglie, ancorchè separata con ricorso per separazione depositato in data 5-8-
2013, data asseritamente anteriore agli atti di finanziamento prodotti. Infatti, a rendere inefficace tale affermazione, gli affidamenti concessi dalla , tutti garantiti dai fratelli e CP_1 P_ CP_6
erano ampiamente anteriori alla data del ricorso per separazione e risultano risalenti al
[...]
2003 e al 2005”).
Perciò, quanto dedotto, sul punto, in memoria di replica, non può essere preso in considerazione, stante l'inammissibilità della censura ex art. 342 c.p.c. per non essere stata formulata nell'atto di appello.
3.2.2.b. – Sotto il secondo profilo, si deve rilevare che il “ricorso per separazione giudiziale con addebito”, presentato dalla non conteneva alcun riferimento al trasferimento di proprietà Pt_1 immobiliari, a favore suo e delle figlie, da parte di . P_
pagina 8 di 16 In effetti, l'impegno, da parte del ad operare tale trasferimento compare solo nel verbale di P_ udienza del 23.10.2013 allegato al decreto di omologa della separazione consensuale depositato il
25.10.2013.
Trasferimento che, poi, risulta attuato con l'atto pubblico del 31.12.2013.
Ora, per costante orientamento giurisprudenziale: “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 10522/2020).
Pertanto, la semplice messa a disposizione della somma, derivante dall'apertura di credito, deve ritenersi idonea a fondare la ragione di credito della AN, legittimante l'esercizio dell'azione revocatoria.
Ne discende che gli atti dispositivi impugnati, in quanto posti in essere con l'atto pubblico del
31.12.2013 in esecuzione degli accordi di separazione del 23.10.2013, sono senz'altro successivi all'insorgenza del credito della AN, che deve individuarsi con il rilascio delle aperture di credito del 2.9.2013 e del 6.9.2013 (garantite dalle fideiussioni rilasciate da ). P_
Comunque, dalle c.t.u. espletate nel corso dei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. (doc. 8-9
emerge che l'esposizione debitoria delle società garantite era risalente nel tempo, Controparte_8 dal momento che i relativi conti correnti (cui si riferisce la fideiussione rilasciata dal , sin P_ dall'epoca della loro apertura (2003) avevano avuto sempre un andamento negativo, come dimostra il costante addebito di interessi passivi (di cui il c.t.u. ha escluso il carattere usurario).
Il che è coerente con la documentazione prodotta dalla ed attestante gli affidamenti CP_3 concessi, nel tempo, alle predette società (doc. 14-25 allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Quindi, alcun dubbio può sussistere circa l'anteriorità del credito della AN rispetto agli atti dispositivi impugnati.
pagina 9 di 16 Ciò tanto più se si considera che “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 4212/2020).
3.2.3. – Contesta, poi, parte appellante la qualificazione degli atti impugnati come a titolo gratuito.
3.2.3.a. – Orbene, come affermato dalla Suprema Corte: “è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 21358 del 06/10/2020), con la precisazione, in motivazione, che “la volontà, espressa nell'accordo di separazione di trasferire un bene ai figli, non integra un contratto preliminare (che sarebbe, tra l'altro, un preliminare di donazione) a favore di terzi, ma, ai fini della revocatoria va visto come l'atto stesso di disposizione del patrimonio, e dunque l'atto di trasferimento non è adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione: si può, al più ritenere che il trasferimento ha la sua giustificazione esterna in quell'accordo, ma l'effetto traslativo è proprio, è riconducibile allo stesso atto di trasferimento e non all'accordo che lo giustifica. In sostanza, il trasferimento del bene ai figli, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo. Con la conseguenza che i presupposti della revocatoria vanno valutati rispetto a quest'ultimo e non all'accordo causale e giustificativo”.
Principio che è da ritenersi applicabile, per identità di ratio, anche al caso di atto dispositivo compiuto a favore dell'ex coniuge in esecuzione degli impegni assunti in sede di separazione (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 10545/2025).
Pertanto, chiarito che i presupposti della revocatoria devono essere valutati esclusivamente con riferimento all'atto del 31.12.2013 e che lo stesso non costituisce adempimento di un debito pagina 10 di 16 scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c. (aspetto, peraltro, neppure dedotto dalle appellanti), per procedere alla sua qualificazione in termini di onerosità o gratuità – profilo specificamente investito dalla censura in esame – occorre tener conto, innanzi tutto, di quanto in esso previsto dalle parti.
3.2.3.b. – Ora, per quanto concerne la posizione delle figlie della coppia ( ed Parte_2
), dall'esame dell'atto del 31.12.2013 non si evince il carattere oneroso degli atti Pt_3 dispositivi compiuti in loro favore, in quanto gli stessi non risultano avere funzione solutorio- compensativa degli obblighi facenti carico a . P_
Ciò trova esplicita conferma nel decreto di omologa delle condizioni di separazione, in cui, al punto
4, si legge: “Il marito provvederà al mantenimento delle figlie , nata a [...] il Parte_2
24/04/1991, e , nata a [...] il [...], entrambe studentesse e non Parte_3 economicamente autonome. A tal proposito il marito provvederà direttamente al pagamento integrale delle rette universitarie delle predette, oltre che al pagamento dell'affitto della foresteria sita in Milano, via Fabio Mangone, dalle stesse utilizzata, all'acquisto dei testi universitari, delle spese ricreative, sanitarie e ogni altro importo accessorio alle figlie necessario”.
Pertanto, il trasferimento degli immobili disposto a favore delle figlie, nel successivo punto 5 dell'accordo di separazione, ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di mantenimento.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti (anche in tal caso, per la prima volta, in memoria di replica), alcuna valenza può attribuirsi all'attribuzione alle beneficiarie del diritto a percepire “gli eventuali frutti civili derivanti dalla conduzione” degli immobili loro trasferiti, trattandosi di una logica conseguenza dell'effetto traslativo.
Del resto, proprio il riferimento al carattere “eventuale” della produzione dei frutti civili esclude che il trasferimento degli immobili costituisse una componente del mantenimento disposto a favore delle figlie.
Deve, quindi, concludersi che i predetti atti dispositivi avessero carattere esclusivamente gratuito.
3.2.3.c. – Anche per quanto riguarda la posizione di , nell'atto pubblico del Parte_1
31.12.2013 manca qualsiasi elemento che consenta di ritenere il carattere oneroso del trasferimento immobiliare disposto a suo favore (avente ad oggetto un “piccolo fabbricato adibito
a rimessa, composto di due vani ed una tettoia, posto al piano terreno”, con annessa corte esclusiva, ubicato in Grosseto, località Grancia), essendosi le parti limitate ad affermare che lo stesso costituiva esecuzione dell'accordo di separazione.
Vero è che nel predetto accordo i coniugi precisavano che “per effetto di questo trasferimento i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, in quanto entrambi dotati di redditi sufficienti al pagina 11 di 16 loro sostentamento e si danno reciprocamente atto di avere già definito ogni loro controversia economica, azione, pretesa e ragione”.
Tuttavia, nell'atto pubblico del 31.12.2013 manca l'indicazione che il trasferimento avesse portata estintiva, in misura totale o parziale, dell'obbligo di mantenimento da parte di . P_
Del resto, quanto pattuito dalle parti nell'accordo di separazione non aveva una portata univoca, in quanto, in forza del trasferimento dell'immobile, esse dichiaravano di rinunciare “al reciproco mantenimento”, precisando, da un lato, di disporre “di redditi sufficienti al loro sostentamento” e, dall'altro, di avere “già definito ogni loro controversia economica, azione, pretesa e ragione”.
Pertanto, a seguito di tale trasferimento, entrambe le parti affermavano di rinunciare al mantenimento, il che induce a ritenere che, nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, esso avesse una portata sostanzialmente neutra, anche perché i coniugi dichiaravano di aver “già definito ogni loro controversia economica, azione, pretesa e ragione”.
Deve, dunque, concludersi per il carattere gratuito anche della disposizione patrimoniale a favore della non constando, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, che essa Pt_1 avesse funzione solutoria compensativa degli obblighi gravanti sul P_
In ogni caso, come si vedrà di seguito, anche a voler attribuire natura onerosa ai predetti atti, sussisterebbero ugualmente i presupposti per l'accoglimento della revocatoria.
3.3. – È infondato, infine, il terzo motivo di appello.
3.3.1. – Il primo giudice, pur avendo qualificato gli atti impugnati come a titolo gratuito, ha ritenuto esistente il requisito della scientia damni in capo non solo a – il che sarebbe P_ stato da solo sufficiente a fondare l'accoglimento della revocatoria – ma anche nei confronti della moglie e delle figlie, in ragione dello stretto rapporto di parentela esistente tra le parti e del fatto che gli atti dispostivi sarebbero stati compiuti successivamente alla notifica dei decreti ingiuntivi.
Ora, se hanno ragione le appellanti a sostenere l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice non si è avveduto che i decreti ingiuntivi erano stati notificati nel 2014 e, quindi, dopo la stipula dell'atto pubblico del 31.12.2013, non può essere condivisa la loro tesi secondo cui il rapporto di stretta parentela esistente con il non sarebbe sufficiente a far desumere P_
l'esistenza dell'elemento soggettivo nei loro confronti.
In realtà, per costante orientamento giurisprudenziale: “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non
pagina 12 di 16 risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (cfr. Cass. civ. n.
13447/2013).
Correttamente, allora, il tribunale ha attributo rilevanza all'esistenza di uno stretto rapporto personale tra le parti.
3.3.2. – Difatti, per quanto concerne la posizione di , nessun valore può attribuirsi Parte_1 al contenuto del ricorso per separazione giudiziale dalla stessa proposto – secondo cui la coppia, da tempo, sarebbe stata separata di fatto, per essere ella stata esclusa dalla vita personale e professionale del marito – trattandosi di mere dichiarazioni di parte a cui, quindi, correttamente il primo giudice non ha attribuito importanza.
Né può l'appellante invocare l'applicazione del principio di non contestazione, in quanto “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Nella specie, trattandosi di fatti inerenti la vita personale della coppia, gli stessi erano certamente estranei alla sfera di conoscenza (e di conoscibilità) della AN, di talché andavano debitamente provati dalla parte che li aveva allegati.
Il che, però, non è avvenuto.
Per converso, proprio in ragione del rapporto di coniugio esistente tra il e la P_ Pt_1 quest'ultima doveva ritenersi senz'altro a conoscenza della situazione economica del marito, gravato, fin dal 2003, dal rilascio di fideiussioni di ingente ammontare.
Del resto, tale circostanza era certamente idonea a minare la serenità della vita familiare, di talché è assai arduo ritenere che essa al momento dell'atto dispositivo, non fosse al Pt_1 corrente dell'esposizione del e, quindi, delle iniziative poste in essere da lui per P_ salvaguardare il suo patrimonio.
Non rileva, infine, che il ricorso per la separazione giudiziale sia stato depositato dalla Pt_1 prima della concessione delle aperture di credito, in quanto, come esposto al § 3.2.2.b, esso non contiene alcun riferimento ad attribuzioni patrimoniali a suo favore da parte del marito.
3.3.3. – Analoga conclusione si impone anche per quanto concerne la posizione di Parte_2 ed , figlie della coppia. Pt_3
In proposito, non importa che costoro, al momento del compimento degli atti dispositivi impugnati, risiedessero a Milano (per frequentare l'Università), in quanto ciò non esclude che esse pagina 13 di 16 conservassero il rapporto con la famiglia di origine (circostanza, peraltro, mai da loro negata) e che, quindi, fossero al corrente della situazione economica del padre.
Né in senso contrario può deporre la loro età (22 e 20 anni) che, anzi, costituisce elemento che rafforza ulteriormente tale convincimento, trattandosi di soggetti maggiorenni e, dunque, certamente in grado di comprendere le effettive ragioni dell'operazione di cui in questa sede si discute.
Invero, proprio la disposizione, a loro favore, di quasi l'intero patrimonio paterno era circostanza idonea, da sola, a renderle edotte del proposito del genitore di eludere le ragioni creditorie, anche perché tale attribuzione, per quanto sopra esposto, non aveva funzione solutorio-compensativa degli obblighi gravanti sul a seguito della separazione. P_
3.3.4. – Solo in memoria di replica, poi, le appellanti hanno affermato che, a seguito della stipula dell'atto pubblico del 31.12.2013, il non si sarebbe spogliato dell'intero suo patrimonio, P_ essendo rimasto titolare di un immobile in Granaglione.
Ebbene, tale deduzione non consente di escludere né l' eventus damni (stante pure la mancata impugnazione, sul punto, della sentenza impugnata) né la scientia damni, in quanto “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore,
e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507).
Nella specie, le appellanti non hanno dimostrato che il patrimonio residuo del fosse P_ sufficiente a garantire le ragioni creditorie della essendosi limitate a mere asserzioni CP_3 rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio.
3.3.5. – Per completezza, si rileva che il gravame non contesta la sussistenza della scientia damni in capo a , fatto, oltre tutto, indiscutibile, laddove si consideri che egli era socio ed P_ amministratore delle società da lui garantite con il rilascio delle fideiussioni e, quindi, sicuramente a conoscenza della loro esposizione debitoria. pagina 14 di 16 4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 12.154,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza n. 145/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
[...]
11/03/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 764/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SALESIA
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 FRANCESCO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 GROSSO ANDREA CLEMENTE (CF e dell'Avv. TABACCHI LUIGI C.F._4 APPELLATA
(CF P_ C.F._5 APPELLATO-CONTUMACE avverso la sentenza n. 145/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata l'11/03/2022
CONCLUSIONI
In data 15-28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello proposto contro la sentenza Tribunale di Grosseto n. 145/2022 pubbl. il 11.03.2022 - RG n. 2482/2016 - Repert. n. 274, notificata a mezzo pec in data 15.03.2022, e respinta ogni contraria istanza: riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 145/2022 del Tribunale di Grosseto e per l'effetto respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non
pagina 1 di 16 provate, le domande formulate dalla Con vittoria di spese e Controparte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le opportune declaratorie;
rigettare l'impugnazione proposta da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Grosseto n. 145/2022 dell'11 marzo 2022, da confermarsi integralmente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la
[...] Controparte_1
(di seguito anche solo “ o “ ”) ed
[...] CP_3 Controparte_1 P_ proponendo gravame avverso la sentenza n. 145/2022, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata l'11/03/2022, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla aveva così statuito: “dispone la revocatoria: degli accordi di separazione con decreto del CP_3
Tribunale di Grosseto del 7-11-2013 RG 2448/2013; atto pubblico redatto dal Notaio
[...]
rep. 45128/28725 del 31-12-2013 trascritto in Conservatoria di Grosseto il 2-1-2014 Per_1 intitolato “Esecuzione di accordi patrimoniali assunti dai coniugi in sede di separazione personale” con cui ha trasferito alla moglie e alle figlie e P_ Parte_1 Parte_2 Pt_3 gli immobili facenti parte del suo patrimonio: - alla moglie piena proprietà
[...] Parte_1 di fabbricato in Grosseto loc. Grancia censito al CF foglio 135, part. 482, sub 13, cat. C/6, mq
340; - a diritto di proprietà pari ad ½ dell'appartamento sito in Grosseto, viale Parte_2
Giotto 186, censito al CF foglio 87, part. 2783, sub 11, cat. A/2, vani 10, con annessa autorimessa sita in viale Giotto 84 e 86 censita al CF foglio 87, part. 2783, sub 3, cat. C/6 e altra autorimessa
CF foglio 87, part. 2783, sub 4, cat. C/6 mq 21, comproprietà pari a 27/216 sull'immobile sito in
Grosseto, loc. Roselle, censita al CF foglio 64, part. 362, cat. C/2, mq. 187; diritti di proprietà pari
a ½ sulla casa sita in Granaglione (BO) con pertinente corte esclusiva via G. Marconi 56 e precisamente: appartamento con annessa corte esclusiva CF foglio 17, part. 152, sub 3, cat. A/3, vani 4,5; appartamento al secondo piano CF foglio 17, part. 152, sub 4, Cat. A/3, vani 6; vano autorimessa CF foglio 17, part. 152, sub 1, cat. C/6, mq 37; vano piano terreno CF foglio 17, part.
152, sub 2, cat. C/1, mq 8; - a diritto di comproprietà pari a ½ su fabbricato sito in CP_4
Grosseto, Via Saturnia 52, CF foglio 91, part. 510, sub 8, cat. A/4, vani 2,5; appartamento piano secondo CF foglio 91, part. 510, sub 7, cat. A/4, vani 5; diritti di proprietà pari a ½ su porzioni di fabbricato sito in Grosseto, via Sardegna ufficio n.c. 26/28 e 30/32 CF foglio 89, part. 1503, sub
13, cat. A/10, vani 8,5; vano ripostiglio medesima via n.c. 24 CF foglio 89, part. 1503, sub 14, cat. C/2, mq 7; diritti di comproprietà su porzione di fabbricato, via Fiume 5 a Grosseto CF foglio pagina 2 di 16 90, part. 216, sub 9, cat. A/4, vani 4,5; vano autorimessa via Fiume n. 5 a Grosseto, CF foglio 90, part. 216, sub 8, cat. C/6, mq 36; ufficio via Damiano Chiesa 8° e 10 CF foglio 90, part. 216, sub
11, sub 13, 399 e 480, sub 3, part. 489 sub 4; cat. A/10, vani 14,5; ufficio a Grosseto via
Damiano Chiesa 12 CF foglio 90, part. 216, sub 10, e part. 216 sub 12, cat. A/10, vani 10,5. -
Dichiara i sopradescritti atti inefficaci nei confronti di e ordina alle Controparte_1
Conservatorie del RRII di Grosseto e Bologna ogni consequenziale provvedimento - Condanna
e a pagare complessivamente le P_ Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di giudizio, che liquida in € 13.430,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8-3-2018”
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – La aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto, Controparte_1 P_
, e nonché , esponendo:
[...] Pt_3 Pt_2 Parte_1
(-) di essere creditrice di dell'importo complessivo di € 177.468,36, oltre interessi, in P_ forza dei seguenti provvedimenti monitori: i) decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
648/14 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 23 maggio 2014, recante l'ingiunzione di pagamento dell'importo di Euro 90.189,11 (ridottosi, in virtù di successivi incassi, ad Euro
56.119,70) quale saldo di c/c intestato a sul quale la AN il 6 settembre Controparte_5
2013 aveva concesso un'apertura di credito fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 quale fido per scoperto di conto corrente ordinario;
le obbligazioni della verso la AN Controparte_5 erano state garantite da e da , entrambi soci e amministratori della P_ CP_6 predetta società, a seguito di fideiussione rilasciata in data 8 novembre 2005, sino alla concorrenza di Euro 390.000,00 (successivamente ridotta, in data 22 giugno 2012, sino all'importo massimo di Euro 195.000,00 e, in data 6 settembre 2013, sino all'importo massimo di
Euro 156.000,00); ii) decreto ingiuntivo n. 697/2014, emesso in data 29 maggio 2014 dal
Tribunale di Grosseto recante l'ingiunzione di pagamento dell'importo di Euro 121.344,66 quale saldo di c/c intestato alla sul quale la AN, in data 2 settembre 2013, aveva Controparte_7 concesso un'apertura di credito fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 quale fido per scoperto di conto corrente ordinario, e di Euro 50.000,00 quale fido per anticipo s.b.f. su accredito di assegni di terzi;
le obbligazioni della verso la AN erano state garantite da e Controparte_7 P_ da a seguito di fideiussione rilasciata il 25 marzo 2003, sino alla concorrenza di CP_6
Euro 637.000,00 (confermata, il 25 novembre 2003, per il medesimo importo, quindi aumentata,
l'8 novembre 2005, sino all'importo massimo di Euro 676.000,00, successivamente ridotta, l'8 febbraio 2011, sino all'importo massimo di Euro 585.000,00, e, il 2 settembre 2013, sino all'importo massimo di euro 390.000,00); pagina 3 di 16 (-) che, con atto pubblico ricevuto in data 31 dicembre 2013 dal notaio di Persona_1
Grosseto, rep. 45128/28725, intitolato “Esecuzione di accordi patrimoniali assunti da coniugi in sede di separazione personale”, aveva trasferito alla moglie ed alle P_ Parte_1 figlie e l'intero suo patrimonio immobiliare;
Pt_2 Parte_3
(-) che nelle premesse del predetto atto si specificava che lo stesso era stato stipulato in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione personale;
(-) che, infatti, con decreto del Tribunale di Grosseto depositato in data 15 novembre 2013, era stata omologata la separazione tra e alle condizioni di cui al ricorso, Parte_1 P_ come da verbale sottoscritto dagli stessi coniugi;
(-) che l'intera operazione era stata posta in essere per eludere le ragioni creditorie della CP_3
(-) che trattandosi di atto a titolo gratuito stipulato successivamente al sorgere del credito della
AN, particolarmente evidente era la sussistenza sia dell'eventus damni che della scientia damni in capo sia al debitore che alla di lui moglie ed alle loro figlie P_ Parte_1
e , anche in considerazione dello stretto legame di parentela tra gli stessi Pt_3 Pt_2 esistente.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2
, contestando integralmente la domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto. Parte_3
In particolare, le convenute eccepivano l'inesistenza dei crediti a tutela dei quali era stata esperita l'azione revocatoria, in quanto i decreti ingiuntivi ottenuti dalla AN erano stati opposti da P_
.
[...]
Contestavano, inoltre, la ricorrenza dell'eventus damni, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla AN, non era vero che, con l'atto pubblico del 31.12.2013, si fosse P_ spogliato di tutto il suo patrimonio, essendo egli rimasto titolare della quota di ½ di un immobile ubicato in Granaglione (BO), il cui valore di mercato era di circa € 200.000,00.
Contestavano, altresì, la natura gratuita del trasferimento immobiliare, in quanto lo stesso aveva funzione solutorio-compensativa degli obblighi gravanti su a seguito della P_ separazione.
Rilevavano, infine, che il ricorso per la separazione personale era stato depositato da Parte_1
in data 5.8.2013 e, quindi, prima del rilascio delle aperture di credito in data 2.9.2013 e
[...]
6.9.2013, il che escludeva anche la ricorrenza della scientia damni, atteso che le convenute non erano assolutamente al corrente della situazione economica di . P_
1.3. – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di P_ citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 16 1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l' eventus damni era implicito nel trasferimento a titolo gratuito del patrimonio del debitore
; P_
(-) inoltre, non era vero che gli atti di trasferimento fossero anteriori ai finanziamenti erogati dalla
AN in favore delle società ed Edilbizzi s.r.l., in quanto queste avevano Controparte_5 usufruito di affidamenti, tutti garantiti dai fratelli e risalenti al 2003 ed al P_ CP_6
2005;
(-) d'altronde, non poteva non essere a conoscenza dello stato di sofferenza delle Parte_1 società di cui era socio il marito;
(-) per giunta, gli atti dispositivi erano stati posti in essere successivamente alla notifica dei decreti ingiuntivi, in difetto della prova dell'esborso di somme di denaro da parte delle beneficiarie;
(-) tali circostanze rendevano particolarmente evidente anche la sussistenza della scientia damni in capo alle convenute, pure in considerazione dello stretto legame di parentela esistente con
; P_
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della sentenza per avere ritenuto esistente il credito vantato dalla AN sebbene fondato su fideiussioni radicalmente nulle per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lett. a), l.n. 287/1990) e per avere omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione.
2) Con il secondo, rilevavano che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, gli atti di trasferimento impugnati non erano da considerarsi a titolo gratuito, in quanto gli stessi avevano natura solutorio-compensativa degli obblighi patrimoniali gravanti su a seguito della P_ separazione.
Difatti, nel ricorso per la separazione giudiziale, depositato in data 5.8.2013 e quindi prima della concessione delle aperture di credito (in data 2.9.2013 e 6.9.2013) garantite da , la P_ aveva dato atto dell'elevato tenore di vita della famiglia e chiesto un assegno di Pt_1 mantenimento di € 5.000,00.
Infine, la motivazione era del tutto carente per quanto riguardava la posizione delle figlie della coppia. pagina 5 di 16 3) Con il terzo, censuravano la decisione impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto esistente il requisito della scientia damni in capo alle originarie convenute.
In particolare, per quanto riguardava la posizione di , il primo giudice non aveva Parte_1 considerato quanto affermato nel ricorso per separazione giudiziale depositato il 5.8.2013, in cui ella aveva dato atto di essere stata esclusa dalla vita professionale e personale del marito, con cui era già separata di fatto da diverso tempo.
Circostanze che non erano state contestate dalla AN.
Per quanto concerneva, poi, la posizione delle figlie e , queste, all'epoca dei fatti, Pt_3 Pt_2 avevano rispettivamente 20 e 22 anni, di talché erano verosimilmente ignare della situazione economica del padre.
In ogni caso, aveva errato il tribunale nel ritenere che gli atti dispostivi fossero successivi alla notifica dei decreti ingiuntivi, in quanto l'atto notarile riproduttivo degli accordi di separazione risaliva al 31 dicembre 2013, mentre i provvedimenti monitori erano stati emessi nel 2014.
Per tali ragioni è stata formulata dalle appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica dell'atto di appello P_ nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 15-28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame del gravame
3.1. – Il primo motivo di appello è infondato.
Se hanno ragione le appellanti a dolersi del mancato esame, da parte del tribunale, dell'eccezione di nullità, per contrarietà alla normativa antitrust, delle fideiussioni rilasciate dal – anche se P_ sollevata, per la prima volta, solo nella prima memoria di replica (depositata il 18.9.2018) – nondimeno tale eccezione si presenta infondata.
È indiscutibile che le fideiussioni per cui è causa risultino rilasciate su modello prestampato che contiene le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme pagina 6 di 16 incassate dalla banca e da lei restituite per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale tipico stilato dall'ABI, venendo però considerate dalla AN d'AL (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contrastanti con l'art. 2 L. 287/1990, perché, in sostanza, davano vita a un cartello che aggravava la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: che questi potesse sostenere la nullità della fideiussione, oppure la sola nullità delle clausole viziate o, infine, che non potesse incidere sul titolo, ma chiedere il mero risarcimento.
La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto il dissidio convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Per quanto interessi, la Corte spiega in motivazione che:
(-) la nullità parziale è rilevabile di ufficio, ma se la parte interessata persista e pretenda l'accertamento della nullità totale, non potrebbe il giudice pronunciare la nullità parziale, pena la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(-) si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore, tanto più se vicino all'interesse del debitore, e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Nella specie, parte appellante ha insistito per la tesi della nullità totale, il che rende l'eccezione infondata.
Invero, la nullità delle clausole non rende nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2^ c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che il avrebbe senz'altro P_ stipulato la fideiussione;
così come l'avrebbe stipulata la che aveva comunque un interesse CP_3 commerciale forte (preminente rispetto al vantaggio contenuto nelle clausole da eliminare) ad ottenere la copertura di garanzia per le obbligazioni della società correntista. pagina 7 di 16 Il mezzo, quindi, è caducato.
3.2. – Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
3.2.1. – Innanzi tutto, erra parte appellante nell'affermare il carattere novativo delle fideiussioni rilasciate in occasione delle aperture di credito concesse il 2.9.2013 ed il 6.9.2013 nonché nel sottolineare la loro posteriorità rispetto al deposito, da parte della del ricorso per la Pt_1 separazione giudiziale (avvenuto il 5.8.2013).
In realtà, in occasione della concessione di tali aperture di credito, non risulta rilasciata, da parte di , una nuova fideiussione. P_
Difatti, il relativo documento contiene solo l'autorizzazione, da parte del garante, alla concessione di nuove linee di credito ed una riduzione dell'importo massimo garantito (da € 585.000 ad €
390.000), con la conseguenza che l'impegno del fideiussore si pone in perfetta continuità con quelli precedenti di cui alle lettere dell'8.2.2011, dell'8.11.2005, del 25.11.2003 e del 25.3.2003, con esclusione di qualsiasi volontà novativa.
3.2.2. – Per la prima volta, poi, in memoria di replica, le appellanti hanno eccepito che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un'esposizione debitoria delle società garantite al momento della concessione delle aperture di credito (settembre 2013), anche in ragione del fatto che i decreti ingiuntivi vennero ottenuti dalla solo nel 2014, con la conseguenza che gli atti dispositivi CP_3 impugnati sarebbero antecedenti al credito a tutela del quale è stata esperita la revocatoria.
L'assunto, oltre che irricevibile, non può essere condiviso.
3.2.2.a. – Sotto il primo profilo, l'appello non si confronta con la parte della sentenza impugnata in cui è stata evidenziata proprio l'anteriorità del credito vantato dalla AN rispetto alle contestate operazioni di trasferimento immobiliare (“parte convenuta ha posto in essere gli atti di cessione a figlie e moglie, ancorchè separata con ricorso per separazione depositato in data 5-8-
2013, data asseritamente anteriore agli atti di finanziamento prodotti. Infatti, a rendere inefficace tale affermazione, gli affidamenti concessi dalla , tutti garantiti dai fratelli e CP_1 P_ CP_6
erano ampiamente anteriori alla data del ricorso per separazione e risultano risalenti al
[...]
2003 e al 2005”).
Perciò, quanto dedotto, sul punto, in memoria di replica, non può essere preso in considerazione, stante l'inammissibilità della censura ex art. 342 c.p.c. per non essere stata formulata nell'atto di appello.
3.2.2.b. – Sotto il secondo profilo, si deve rilevare che il “ricorso per separazione giudiziale con addebito”, presentato dalla non conteneva alcun riferimento al trasferimento di proprietà Pt_1 immobiliari, a favore suo e delle figlie, da parte di . P_
pagina 8 di 16 In effetti, l'impegno, da parte del ad operare tale trasferimento compare solo nel verbale di P_ udienza del 23.10.2013 allegato al decreto di omologa della separazione consensuale depositato il
25.10.2013.
Trasferimento che, poi, risulta attuato con l'atto pubblico del 31.12.2013.
Ora, per costante orientamento giurisprudenziale: “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 10522/2020).
Pertanto, la semplice messa a disposizione della somma, derivante dall'apertura di credito, deve ritenersi idonea a fondare la ragione di credito della AN, legittimante l'esercizio dell'azione revocatoria.
Ne discende che gli atti dispositivi impugnati, in quanto posti in essere con l'atto pubblico del
31.12.2013 in esecuzione degli accordi di separazione del 23.10.2013, sono senz'altro successivi all'insorgenza del credito della AN, che deve individuarsi con il rilascio delle aperture di credito del 2.9.2013 e del 6.9.2013 (garantite dalle fideiussioni rilasciate da ). P_
Comunque, dalle c.t.u. espletate nel corso dei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. (doc. 8-9
emerge che l'esposizione debitoria delle società garantite era risalente nel tempo, Controparte_8 dal momento che i relativi conti correnti (cui si riferisce la fideiussione rilasciata dal , sin P_ dall'epoca della loro apertura (2003) avevano avuto sempre un andamento negativo, come dimostra il costante addebito di interessi passivi (di cui il c.t.u. ha escluso il carattere usurario).
Il che è coerente con la documentazione prodotta dalla ed attestante gli affidamenti CP_3 concessi, nel tempo, alle predette società (doc. 14-25 allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Quindi, alcun dubbio può sussistere circa l'anteriorità del credito della AN rispetto agli atti dispositivi impugnati.
pagina 9 di 16 Ciò tanto più se si considera che “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 4212/2020).
3.2.3. – Contesta, poi, parte appellante la qualificazione degli atti impugnati come a titolo gratuito.
3.2.3.a. – Orbene, come affermato dalla Suprema Corte: “è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 21358 del 06/10/2020), con la precisazione, in motivazione, che “la volontà, espressa nell'accordo di separazione di trasferire un bene ai figli, non integra un contratto preliminare (che sarebbe, tra l'altro, un preliminare di donazione) a favore di terzi, ma, ai fini della revocatoria va visto come l'atto stesso di disposizione del patrimonio, e dunque l'atto di trasferimento non è adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione: si può, al più ritenere che il trasferimento ha la sua giustificazione esterna in quell'accordo, ma l'effetto traslativo è proprio, è riconducibile allo stesso atto di trasferimento e non all'accordo che lo giustifica. In sostanza, il trasferimento del bene ai figli, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo. Con la conseguenza che i presupposti della revocatoria vanno valutati rispetto a quest'ultimo e non all'accordo causale e giustificativo”.
Principio che è da ritenersi applicabile, per identità di ratio, anche al caso di atto dispositivo compiuto a favore dell'ex coniuge in esecuzione degli impegni assunti in sede di separazione (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 10545/2025).
Pertanto, chiarito che i presupposti della revocatoria devono essere valutati esclusivamente con riferimento all'atto del 31.12.2013 e che lo stesso non costituisce adempimento di un debito pagina 10 di 16 scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c. (aspetto, peraltro, neppure dedotto dalle appellanti), per procedere alla sua qualificazione in termini di onerosità o gratuità – profilo specificamente investito dalla censura in esame – occorre tener conto, innanzi tutto, di quanto in esso previsto dalle parti.
3.2.3.b. – Ora, per quanto concerne la posizione delle figlie della coppia ( ed Parte_2
), dall'esame dell'atto del 31.12.2013 non si evince il carattere oneroso degli atti Pt_3 dispositivi compiuti in loro favore, in quanto gli stessi non risultano avere funzione solutorio- compensativa degli obblighi facenti carico a . P_
Ciò trova esplicita conferma nel decreto di omologa delle condizioni di separazione, in cui, al punto
4, si legge: “Il marito provvederà al mantenimento delle figlie , nata a [...] il Parte_2
24/04/1991, e , nata a [...] il [...], entrambe studentesse e non Parte_3 economicamente autonome. A tal proposito il marito provvederà direttamente al pagamento integrale delle rette universitarie delle predette, oltre che al pagamento dell'affitto della foresteria sita in Milano, via Fabio Mangone, dalle stesse utilizzata, all'acquisto dei testi universitari, delle spese ricreative, sanitarie e ogni altro importo accessorio alle figlie necessario”.
Pertanto, il trasferimento degli immobili disposto a favore delle figlie, nel successivo punto 5 dell'accordo di separazione, ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di mantenimento.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti (anche in tal caso, per la prima volta, in memoria di replica), alcuna valenza può attribuirsi all'attribuzione alle beneficiarie del diritto a percepire “gli eventuali frutti civili derivanti dalla conduzione” degli immobili loro trasferiti, trattandosi di una logica conseguenza dell'effetto traslativo.
Del resto, proprio il riferimento al carattere “eventuale” della produzione dei frutti civili esclude che il trasferimento degli immobili costituisse una componente del mantenimento disposto a favore delle figlie.
Deve, quindi, concludersi che i predetti atti dispositivi avessero carattere esclusivamente gratuito.
3.2.3.c. – Anche per quanto riguarda la posizione di , nell'atto pubblico del Parte_1
31.12.2013 manca qualsiasi elemento che consenta di ritenere il carattere oneroso del trasferimento immobiliare disposto a suo favore (avente ad oggetto un “piccolo fabbricato adibito
a rimessa, composto di due vani ed una tettoia, posto al piano terreno”, con annessa corte esclusiva, ubicato in Grosseto, località Grancia), essendosi le parti limitate ad affermare che lo stesso costituiva esecuzione dell'accordo di separazione.
Vero è che nel predetto accordo i coniugi precisavano che “per effetto di questo trasferimento i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, in quanto entrambi dotati di redditi sufficienti al pagina 11 di 16 loro sostentamento e si danno reciprocamente atto di avere già definito ogni loro controversia economica, azione, pretesa e ragione”.
Tuttavia, nell'atto pubblico del 31.12.2013 manca l'indicazione che il trasferimento avesse portata estintiva, in misura totale o parziale, dell'obbligo di mantenimento da parte di . P_
Del resto, quanto pattuito dalle parti nell'accordo di separazione non aveva una portata univoca, in quanto, in forza del trasferimento dell'immobile, esse dichiaravano di rinunciare “al reciproco mantenimento”, precisando, da un lato, di disporre “di redditi sufficienti al loro sostentamento” e, dall'altro, di avere “già definito ogni loro controversia economica, azione, pretesa e ragione”.
Pertanto, a seguito di tale trasferimento, entrambe le parti affermavano di rinunciare al mantenimento, il che induce a ritenere che, nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, esso avesse una portata sostanzialmente neutra, anche perché i coniugi dichiaravano di aver “già definito ogni loro controversia economica, azione, pretesa e ragione”.
Deve, dunque, concludersi per il carattere gratuito anche della disposizione patrimoniale a favore della non constando, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, che essa Pt_1 avesse funzione solutoria compensativa degli obblighi gravanti sul P_
In ogni caso, come si vedrà di seguito, anche a voler attribuire natura onerosa ai predetti atti, sussisterebbero ugualmente i presupposti per l'accoglimento della revocatoria.
3.3. – È infondato, infine, il terzo motivo di appello.
3.3.1. – Il primo giudice, pur avendo qualificato gli atti impugnati come a titolo gratuito, ha ritenuto esistente il requisito della scientia damni in capo non solo a – il che sarebbe P_ stato da solo sufficiente a fondare l'accoglimento della revocatoria – ma anche nei confronti della moglie e delle figlie, in ragione dello stretto rapporto di parentela esistente tra le parti e del fatto che gli atti dispostivi sarebbero stati compiuti successivamente alla notifica dei decreti ingiuntivi.
Ora, se hanno ragione le appellanti a sostenere l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice non si è avveduto che i decreti ingiuntivi erano stati notificati nel 2014 e, quindi, dopo la stipula dell'atto pubblico del 31.12.2013, non può essere condivisa la loro tesi secondo cui il rapporto di stretta parentela esistente con il non sarebbe sufficiente a far desumere P_
l'esistenza dell'elemento soggettivo nei loro confronti.
In realtà, per costante orientamento giurisprudenziale: “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non
pagina 12 di 16 risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (cfr. Cass. civ. n.
13447/2013).
Correttamente, allora, il tribunale ha attributo rilevanza all'esistenza di uno stretto rapporto personale tra le parti.
3.3.2. – Difatti, per quanto concerne la posizione di , nessun valore può attribuirsi Parte_1 al contenuto del ricorso per separazione giudiziale dalla stessa proposto – secondo cui la coppia, da tempo, sarebbe stata separata di fatto, per essere ella stata esclusa dalla vita personale e professionale del marito – trattandosi di mere dichiarazioni di parte a cui, quindi, correttamente il primo giudice non ha attribuito importanza.
Né può l'appellante invocare l'applicazione del principio di non contestazione, in quanto “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Nella specie, trattandosi di fatti inerenti la vita personale della coppia, gli stessi erano certamente estranei alla sfera di conoscenza (e di conoscibilità) della AN, di talché andavano debitamente provati dalla parte che li aveva allegati.
Il che, però, non è avvenuto.
Per converso, proprio in ragione del rapporto di coniugio esistente tra il e la P_ Pt_1 quest'ultima doveva ritenersi senz'altro a conoscenza della situazione economica del marito, gravato, fin dal 2003, dal rilascio di fideiussioni di ingente ammontare.
Del resto, tale circostanza era certamente idonea a minare la serenità della vita familiare, di talché è assai arduo ritenere che essa al momento dell'atto dispositivo, non fosse al Pt_1 corrente dell'esposizione del e, quindi, delle iniziative poste in essere da lui per P_ salvaguardare il suo patrimonio.
Non rileva, infine, che il ricorso per la separazione giudiziale sia stato depositato dalla Pt_1 prima della concessione delle aperture di credito, in quanto, come esposto al § 3.2.2.b, esso non contiene alcun riferimento ad attribuzioni patrimoniali a suo favore da parte del marito.
3.3.3. – Analoga conclusione si impone anche per quanto concerne la posizione di Parte_2 ed , figlie della coppia. Pt_3
In proposito, non importa che costoro, al momento del compimento degli atti dispositivi impugnati, risiedessero a Milano (per frequentare l'Università), in quanto ciò non esclude che esse pagina 13 di 16 conservassero il rapporto con la famiglia di origine (circostanza, peraltro, mai da loro negata) e che, quindi, fossero al corrente della situazione economica del padre.
Né in senso contrario può deporre la loro età (22 e 20 anni) che, anzi, costituisce elemento che rafforza ulteriormente tale convincimento, trattandosi di soggetti maggiorenni e, dunque, certamente in grado di comprendere le effettive ragioni dell'operazione di cui in questa sede si discute.
Invero, proprio la disposizione, a loro favore, di quasi l'intero patrimonio paterno era circostanza idonea, da sola, a renderle edotte del proposito del genitore di eludere le ragioni creditorie, anche perché tale attribuzione, per quanto sopra esposto, non aveva funzione solutorio-compensativa degli obblighi gravanti sul a seguito della separazione. P_
3.3.4. – Solo in memoria di replica, poi, le appellanti hanno affermato che, a seguito della stipula dell'atto pubblico del 31.12.2013, il non si sarebbe spogliato dell'intero suo patrimonio, P_ essendo rimasto titolare di un immobile in Granaglione.
Ebbene, tale deduzione non consente di escludere né l' eventus damni (stante pure la mancata impugnazione, sul punto, della sentenza impugnata) né la scientia damni, in quanto “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore,
e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507).
Nella specie, le appellanti non hanno dimostrato che il patrimonio residuo del fosse P_ sufficiente a garantire le ragioni creditorie della essendosi limitate a mere asserzioni CP_3 rimaste prive di qualsiasi supporto probatorio.
3.3.5. – Per completezza, si rileva che il gravame non contesta la sussistenza della scientia damni in capo a , fatto, oltre tutto, indiscutibile, laddove si consideri che egli era socio ed P_ amministratore delle società da lui garantite con il rilascio delle fideiussioni e, quindi, sicuramente a conoscenza della loro esposizione debitoria. pagina 14 di 16 4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 12.154,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza n. 145/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
[...]
11/03/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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