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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 01/12 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1608/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...], Cod. Fisc.
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
Micali,( ) ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is.
195, giusta procura già conferita in atti .
RICORRENTE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Luca Michele Bellomo (C.F.
;PEC t) in C.F._3 Email_2 virtù dell'allegata procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio Per_1
repertorio n. 37875, raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ai fini del presente
[...] giudizio elettivamente domiciliato, insieme al procuratore, in Messina, via Armeria
n. 1, presso l' di Messina Controparte_2
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025 il ricorrente esponeva che presentava in data 28\12\2022 alla competente Commissione Medica, regolare domanda al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993 n° 537 e successive modificazioni e del correlato regolamento, per il riconoscimento dell'Handicap per il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92 ( persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta, al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
– Che a seguito della visita medico collegiale la parte ricorrente veniva riconosciuto il solo comma 1 dell'art.3 della legge 104 del 92, con definizione del 09\02\2023.
Che, pertanto, l'odierno ricorrente depositava il ricorso per accertamento tecnico preventivo R.G.3834/2023, chiedendo che l'Ill.mo Tribunale di Messina - Giudice
Unico del Lavoro adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 442, 445 bis e 696 bis c.p.c., in quanto compatibile, nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195, nominasse un consulente tecnico d'ufficio medico-legale, fissando la data di inizio delle operazioni peritali, al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda formulata in atti, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt.
445 bis e 696 bis c.p.c., anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del procedimento.
- -Che il ctu nominato nel predetto giudizio, dott. iscritto sub Persona_2
R.G.3834\23 Giudice Unico del Lavoro, non riconosceva i requisiti sanitari per la domanda di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 ,
2 che, con atto di dissenso inviato a mezzo pec in data 05\03\2025 il procuratore della parte ricorrente contestava la ctu;
Il ricorrente nel merito eccepiva che nella perizia il ctu nella suddetta perizia non ha assolutamente valutato che le gravi ed inemendabili patologie da cui è affetto parte ricorrente sono tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta di riconoscimento di persona con disabilità.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. è tale Parte_1 da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 109 del 92, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate , di persona con disabilità grave con connotazione di gravità. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 28.05.2025 chiedendo di disattendere il ricorso e rigettare le domande proposte da parte avversa, sì come infondate in fatto ed errate in diritto . con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
Nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata dal Dott. non lasciano Persona_3 dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici di cui dell'art. 3, comma 3, della legge 109 del 92, al fine del riconoscimento di persona con disabilità grave con connotazione di gravità, sia pure a decorrere da gennaio 2024.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha accertato Persona_3 che il ricorrente è affetto da : “ Spondilodiscoartrosi L4/L5 e L5/S1, gonartrosi e deambulazione mediante un appoggio. Disturbo neurocognitivo a genesi verosimilmente vascolare. Disturbo depressivo reattivo. Ipovedente (maculopatia bilaterale con gliosi maculare da CNV evoluta). Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito di tipo 2”.
3 Affermando , altresì, che: “Poichè le affezioni riscontrate in capo all'istante determinano una condizione tale da comportare la necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione a causa della condizione legata all'apparato visivo, che lo rende vedente per 1/30 da OD con correzione di lenti e visus di sole ombre e luci da OS,
è opinione del CTU riconoscere il ricorrente affetto da patologie che ne determinano status di handicap grave (art. 3, comma 3, legge n.104/1992).
Premesso quanto detto, sulla base dell'attualità anatomo funzionale e delle certificazioni esibite in sede di ATP, è opinione del CTU confermare quanto già riconosciuto dai sanitari dell' nella seduta del 09/02/2023 che lo CP_1 riconoscevano meritevole dei benefici legati alla L. 104/92 art. 3 comma 1. É inoltre opinione del CTU riconoscere il Sig. meritevole dei benefici Parte_1 legati benefici legati alla L. 104/92 art. 3 comma 3 dal gennaio 2024”.
E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
possiede il requisito sanitario utile al riconoscimento dei Parte_1 benefici di cui dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, al fine del riconoscimento di persona con disabilità grave con connotazione di gravità, sia pure a decorrere da gennaio 2024.
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio relative alla fase sommaria, mentre le spese giudiziali relative al presente giudizio di merito vengono CP_ compensate per la metà tra le parti , la restante metà si pone a carico dell' e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e D.M.
n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate di esse va concessa la chiesta distrazione ai
4 sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Francesco Micali, sussistendo le dichiarazioni di rito. CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 24.03.2025 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del CP_ 12.07.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento delle domande, dichiara che il Sig. Parte_1 possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dei benefici di cui dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, sia pure a decorrere da gennaio 2024. CP_
- condanna l' alla rifusione della metà delle spese giudiziali relative al presente giudizio di merito, che liquida, già ridotte, in euro 1.347,75 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario Avv. Francesco
Micali, compensando la restante quota tra le parti, compensando integralmente le spese giudiziali relative alla fase di Atp;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 02 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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