Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2844/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2844/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...] e nato in Parte_1 Persona_1
Argentina in data 21.04.1996, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma, Via Antonio Gramsci n. 7.
-ricorrenti-
Contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 16.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata a [...] Persona_2 il 23.08.1907, figlia di e (doc. 1), la quale emigrava in Argentina Parte_2 Controparte_3 dove contraeva matrimonio il 04.07.1929 con il cittadino argentino (doc. 2). Persona_3
L'originaria ava italiana era poi deceduta senza aver acquistato la cittadinanza argentina per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 3).
(doc. 4), il quale si univa in matrimonio con la Sig.ra in data Persona_4 Parte_3
20.02.1959 (doc.5). Dalla loro unione nasceva in data 04.03.1964 a Moreno, provincia di Buenos Aires,
[...]
attuale ricorrente (doc.6). Dall'unione tra e , Parte_1 Parte_1 Persona_5 nasceva il 12.04.1996, a Buenos Aires, il ricorrente (doc. 7). Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare, riconoscere e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da ava italiana, ordinando al
[...]
e per esso all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni CP_1
e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 07.05.2025, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 08.05.2025, in assenza della parte convenuta, la difesa si riportava al ricorso. Il giudice, dunque, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, pertanto, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera.
Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della
Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU
12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU.
3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della
L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Orbene, nel caso di specie, si evidenza che , nata in Italia, a [...] il [...] Persona_2 si sia sposata con un cittadino argentino e abbia avuto un figlio in epoca pre- costituzionale, quindi in un periodo in cui, in virtù delle leggi allora vigenti, la donna perdeva la propria cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con uno straniero, risultando così impossibilitata a trasmetterla ai propri discendenti. Tuttavia, in virtù degli interventi giurisprudenziali successivi e precedentemente menzionati, che hanno riconosciuto la possibilità per le donne sposate in epoca pre-costituzionale di conservare la propria cittadinanza e trasmetterla ai propri figli, si può pacificamente ritenere che abbia quindi mantenuto la cittadinanza Persona_2 italiana, potendola quindi trasferire al figlio il quale l'avrebbe potuta Persona_6 successivamente tramandare a suo figlio e a suo nipote La Parte_1 Persona_1 linea di discendenza descritta e riportata in ricorso trova tra l'altro riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
È evidente quindi che per i ricorrenti, sussiste un interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, sicché, tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico, è riscontrabile oggettivamente la presenza di una donna, appunto , Persona_2 nata in [...] precostituzionale (1907), la quale ha generato un figlio nel 1931, e dunque anch'egli prima dell'entrata in vigore della Carta.
Sussiste altresì l'interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto il riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla Sezione Specializzata del Tribunale competente in base al comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_4 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia sent.
10/11/2018; Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib.
Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non riconoscerebbe lo status di cittadino.
Dunque, questo giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis, senza che sia necessario il previo passaggio per la via amministrativa prima della proposizione del giudizio.
Dunque, figlio di , ha avuto la cittadinanza italiana per trasmissione Persona_6 Persona_2 materna e l'ha a sua volta trasmessa a suo figlio nato post 1948, il quale, a sua volta, Parte_1
l'ha trasmessa a suo figlio nato nel 1996. Persona_1
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che l'accoglimento della domanda è dipeso esclusivamente dall'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha sancito l'estensione dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale alle nascite avvenute in epoca pre-costituzionale sulla base di valide argomentazioni, condivise da questo Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 giugno 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani